Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 03-02-2011, n. 4113 Prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.C. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 19.02.2010, della Corte d’Appello di Perugia che, accogliendo il gravame di merito proposto dal Procuratore Generale e dal coimputato B.I. e rigettando quello da lui proposto, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Orvieto l’8.04.2008 in ordine al delitto di cui all’art. 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ha aumentato la pena inflitta in primo grado ad esso ricorrente, ed ha assolto dallo stesso reato il B.I. con la formula "per non aver commesso il fatto".

Si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, ritenuto responsabile della morte dell’operaio edile F.M., non contesta la sussistenza del fatto; ma unicamente la titolarità della posizione di garanzia di cui è stato ritenuto titolare, quale rappresentante legale della ditta "S 2 Costruzioni snc", appaltatrice dei lavori di realizzazione di un fabbricato plurifamiliare, rilevando che il lavoratore deceduto era stato assunto formalmente da N.N., legale rappresentante della omonima impresa edile artigiana, sub – appaltarice dei lavori. Il N. ammetteva la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il F. ed ha chiesto ed ottenuto l’applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.. Si deduce che è pacificamente emerso che il rapporto intercorrente tra la S 2 Costruzioni snc e la Ditta N. fosse di subappalto. Rileva, quindi, che, come più volte affermato dal S.C., il subappaltatore che esegua in maniera autonoma i lavori assunti con i propri operai sia penalmente responsabile dell’infortunio occorso ad uno di essi nell’esecuzione dei lavori subappaltati, ogniqualvolta l’evento dannoso che costituisce reato si sia verificato per la mancata adozione delle prescritte cautele prevenzionali. Opera il trasferimento del rischio e del conseguente onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario. Sul punto la sentenza impugnata appare del tutto contraddittoria proprio con riferimento alla richiamata giurisprudenza di legittimità. In fatto, inoltre, rileva il ricorrente, è emerso dall’istruttoria che nel caso di specie l’infortunio si è verificato di domenica allorchè le lavorazioni erano sospese ed in quanto il F. si era recato in cantiere a recuperare un indumento colà dimenticato, il N. ha aggiunto che in tale occasione l’operaio avrebbe anche ultimato non meglio precisate lavorazioni. Tale circostanza la Corte l’ha ritenuta rilevante ai fini dell’assoluzione dell’altro coimputato B. I., coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, ma contraddittoriamente, non l’ha ritenuta tale in riferimento alla posizione del sub – appaltante S..

Con altro motivo si denuncia la intempestività dell’appello proposto dal Procuratore Generale.

I motivi posti a base del ricorso sono infondati sicchè il ricorso va rigettato.

Va trattato, in via preliminare, il secondo motivo del ricorso.

Dagli atti emerge che l’avviso di deposito della sentenza di primo grado risulta notificato al Procuratore Generale il 31.10.2008, il suo appello è stato depositato in data 17.11.2008, quindi ampiamente nel termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), in riferimento all’art. 544 c.p.p., comma 3, applicabile al caso di specie.

Relativamente al primo motivo, l’assunto difensivo posto a base di esso non è condivisibile.

Con congruenza argomentativa i giudici di appello hanno innanzitutto affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la morte dell’operaio e la violazione di norme antinfortunistiche, condividendo su quest’ultimo punto l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell’inosservanza delle prescritte cautele, descritte analiticamente nel capo di imputazione (violazione del D.P.R. n. 165 del 1956, artt. 16 e 28, che impongono rispettivamente, nei lavori da eseguirsi ad un’altezza superiore ai 2 mt., l’adozione di adeguate impalcature, ponteggi o opere atte ad eliminare il pericolo di caduta delle persone e, nella esecuzione delle opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura, alla sistemazione in corrispondenza del piano raggiunto di un regolare ponte di sicurezza a sbalzo).

Per altro, come già evidenziato, il ricorrente non contesta le omesse misure antinfortunistiche ma solo la posizione di garanzia.

In ordine a tale doglianza, si osserva che l’imputato, sebbene avesse subappaltato alla ditta individuale del N.N. i lavori di completamento del secondo solaio del fabbricato e la costruzione di quelli successivi, aveva mantenuto i poteri direttivi generali inerenti alle sua qualità (cfr. Sez. 4^, Sent. 978 del 26/1/1990, RV 183133) e li aveva esercitati realmente, seguendo le varie fasi della lavorazione, come emerso dall’istruttoria dibattimentale all’esito dell’escussione dei testimoni indicati nell’impugnata sentenza, anche in ordine alla circostanza, rimasta provata, che i materiali e la maggior parte delle attrezzature, salvo le dotazioni individuali, erano forniti dal committente (nel caso appaltatore a sua volta).

Le censure mosse dal ricorrente, pur essendo volte a contestare l’omessa od errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa (relativamente alla provata sua concreta ingerenza nella esecuzione dei lavori svolti dalla ditta N.), si sostanziano nella richiesta a questa corte di legittimità di un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata ed ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella congrua e logica cui sono pervenuti i giudici del merito. Al di là dell’inammissibile carattere di prospettazione in fatto delle doglianze formulate, si tratta, comunque, di censure già disattese dal collegio di appello con considerazioni coerenti all’insegnamento del Supremo Collegio in punto di responsabilità per ingerenza, che va tenuto presente, sia pure considerando la peculiarità della fattispecie in esame, e secondo cui il committente, vale a dire, nel caso de quo, il subappaltante (posizione della "S2 Costruzioni" rispetto alla ditta individuale di N.N.), risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, in ragione dell’attività di esecuzione svolta dal subappaltatore ( N.), quando si sia ingerito nell’esecuzione dell’opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l’inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell’altrui incolumità. I giudici hanno anche applicato il principio affermato da questa stessa Sezione 4^ con la sentenza n. 5977 del 15/12/2005, secondo cui, in caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale, e non venendo meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell’organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un’esclusione della responsabilità dell’appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell’appaltatore dall’organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell’appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore. Come si vede, si tratta di principi che il collegio ha ritenuto attagliarsi alla fattispecie in esame in cui con un accertamento in fatto, rappresentante il risultato di una valutazione delle risultanze acquisiste, della quale è stato dato conto in maniera adeguata e coerente, è emerso il mantenimento da parte dell’imputato dei poteri direttivi generali in ordine all’organizzazione del cantiere. Anche la seconda censura posta base del primo motivo già è stata valutata dalla Corte d’Appello ed essa è da ritenersi infondata. Questa Corte di legittimità con la sentenza n. 31459 del 3/7/2002, Z., ha altresì affermato, in materia di cooperazione tra committente ed appaltatore, il principio, valevole anche nell’ipotesi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, che la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsisia ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un’inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria dell’appaltatore.

Dalla lettura della detta sentenza si evince anche che, qualora, come nel caso di specie, per la natura e le caratteristiche dell’attività commissionata, questa non si possa svolgere in una zona o in un settore separato, coinvolgente solo i dipendenti dell’appaltatore (ovvero del subappaltatore), il committente, il quale è ex lege il coordinatore della cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell’insufficiente contributo tecnico dell’appaltatore medesimo e cooperare perchè, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l’eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali non può non essere ascritto ad entrambi perchè garanti, destinatari dell’obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro.

Non ha, dunque, pregio la tesi difensiva relativa alla circostanza di fatto che l’infortunio si è verificato di domenica allorchè le lavorazioni erano sospese, perchè, nella specie, non si discute di rischi specifici propri dell’attività oggetto del subappalto, essendo il pericolo derivante dalla mancata protezione dell’ambiente di lavoro riconoscibile da chiunque, senza necessità di una specifica competenza tecnica settoriale, ed essendo la sentenza impugnata coerente ai principi fissati dalla Suprema Corte, peraltro anche con la sentenza n. 45068 del 30/3/2004, RV 230279, e con quelle n. 2748 del 23/1/1998, RV 210174, e n. 32943 del 27/5/2004, Rv 229084. Correttamente, quindi, è stata riconosciuta la sussistenza a carico del ricorrenti dell’obbligo in ordine all’attuazione di quelle misure volte a garantire la sicurezza del lavoro e la protezione dai rischi: e, quindi, una loro posizione di garanzia e di controllo acchè le misure di prevenzione fossero rigorosamente adottate, a nulla rilevando che il fatto sia accaduto di domenica essendo evidente che, comunque, la presenza del F. sul cantiere era ricollegabile, in ogni caso, alla sua attività lavorativa.

Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza, laddove si è evidenziato che tale ultima circostanza (presenza del F. in cantiere il giorno festivo) è stata, invece, tenuta in conto in chiave difensiva in riferimento alla posizione processuale del B., a parte il rilievo, che, quand’anche si volesse considerare condivisibile il vizio motivazionale assunto, esso verrebbe ad incidere sulla posizione del B. nei cui confronti non è stato proposto ricorso dalla Pubblica Accusa, ma sta di fatto che la Corte Territoriale ha svolto una specifica argomentazione basata su elementi oggettivi riconducibili al solo B. e non anche al S., dando, quindi, contezza della decisione di assoluzione.

Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 22-02-2011, n. 6526

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3.8.2010, il Tribunale della Libertà di Catanzaro, rigettava l’istanza di riesame proposta da G.V. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip dello stesso Tribunale il 17.7.2010, per il reato di associazione mafiosa.

Il tribunale collocava i fatti all’interno del contesto criminale del coriglianese, caratterizzato, secondo i giudici territoriali, dall’assenza di una leadership riconosciuta, e dall’esistenza di due fazioni in lotta tra di loro, facenti capo, rispettivamente, a B.M. e M.P.S., il primo legato al gruppo di zingari che verso la fine degli anni 90 erano riusciti a costituire una "locale" autonoma rispetto alla ndrina insediata sullo stesso territorio (i termini "locale" e "ndrina" designano particolari articolazioni organizzative della criminalità organizzata del calabrese); il secondo legato, anche per personali rapporti di familiarità, a vecchi uomini "di rispetto" come G. V. e C.A., e ad Ma.Al., figlio del più noto Z.T., da tempo in carcere per plurime condanne all’ergastolo.

Le due fazioni, in particolare, si sarebbero contese il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti, settore di attività che vedeva il M. in contatto con fornitori di cocaina dell’area milanese, per il tramite della famiglia Pr. di Reggiano Gravina.

Il tribunale ricordava che l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso radicatasi nel coriglianese risultava da numerose sentenze passate in cosa giudicata, la prima emessa dal Tribunale di Rossano il 27.11.1995, che aveva accertato l’affermazione sul territorio della "locale di Carigliano" composta tra gli altri da Ca.Sa. detto "(OMISSIS)", F. G.V., Ma.An., S.D., C. A., Ma.Gi., R.T. e Ci.Gi..

Il gruppo si era emancipato dalla "locale" di Sibari, guidata da ci.gi., verso la fine degli anni 80, e aveva attratto nella propria sfera di influenza criminale le ndrine di Altomonte, Francavilla, Cassano, Castrovillari, Saracena, Rossano e San Lorenzo del Vallo.

Il Ca. aveva riorganizzato le ndrine conquistate ai propri progetti criminali, perseguendo i propri copi con la sistematica eliminazione fisica dei soggetti rimasti fedeli al ci.gi., fino ad essere coinvolto in vicende giudiziarie che gli erano costate pesanti condanne e una non più interrotta detenzione.

Gli era succeduto tale ma., trovatosi però ben presto a fronteggiare l’opposizione interna del F., sfociata nella faida criminale ricostruita dalla sentenza della Corte di Assise di Cosenza del 24.2.2001.

Le tappe successive della faida, nella ricostruzione "giudiziaria" del tribunale, sono oggetto di una sentenza del Dicembre del 2005; al comando della cosca guidata dal ma., decimata dai processi e dagli arresti, era subentrato, P.N. detto "(OMISSIS)", e il gruppo aveva perso la sua autonomia, cadendo sotto il controllo del locale di Cassano, costituito da A.F. con l’autorizzazione della cosca di Cirò.

Uscito dal carcere, F.V. aveva tentato di risollevare le sorti della locale Coriglianese, ma era stato ucciso.

Le indagini più recenti, infine, avevano ricostruito gli affari della cosca coriglianese, impegnata soprattutto in estorsioni in danno di proprietari terrieri attraverso l’imposizione delle guardianie, nella conquista del monopolio della vendita di video- giochi, in fatti di usura ecc…

Il Tribunale si soffermava quindi sulle fonti di prova relative all’assetto organizzativo del sodalizio, tra le quali le attività intercettative, i servizi di ocp, gli arresti, i sequestri di armi e sostanze stupefacenti e, infine, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia come R.T., Ci.Gi., B.G., Ci.An., Ca.An., C. G., Al.Ca. e Cu.Vi..

I giudici esaminavano quindi gli essenziali aspetti organizzativi della cellula criminale in questione rilevando:

quanto alla disponibilità di armi comuni, che essa si desumeva dalle dichiarazioni rese dall’ Al. il 10.10.2007 su un viaggio in Germania dallo stesso effettuato insieme a Me.Co. per l’acquisto di armi, una delle quali asseritamente corrispondente quella sequestrata su sua indicazione; riscontrate da quelle di Co.Gi., B.G. e R.T. e dal contenuto della conversazione n. 170 del 2.11.2008, intercettata nei confronti del D.I. e di tale Gr., riferita all’uso di una pistola a scopo intimidatorio da parte del M.; e della conversazione delle ore 17,47 del 5.10.2008, captata all’interno dell’autovettura in uso a C.P. tra quest’ultimo, l’omonimo zio e Ma.Al., nel corso della quale il Ma.Al. ricordava di avere poco tempo trasportato a Corigliano armi e droga.

Peraltro, la disponibilità di armi era stata clamorosamente confermata, nel tempo, dai sanguinosi agguati che avevano caratterizzato le locali faide criminali.

Secondo l’ Al. e altri collaboratori, inoltre, la cosca disponeva di una cassa comune alimentata dai proventi delle illecite attività dei sodali e che a sua volta forniva i fondi per il pagamento di spese legali, per l’esercizio di attività usurarie, per l’acquisto di sostanze stupefacenti, per il pagamento degli "stipendi" degli associati ecc….

La cosca sarebbe stata particolarmente attiva anche nel settore del taglieggiamento della attività commerciali e imprenditoriali, attraverso la sistematica imposizione del "pizzo", pratica criminale che oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori risultava dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, come quella, già ricordata, n. 170 del 2.11.2008.

L’analisi della gravità indiziaria per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 procedeva, nelle valutazioni dei giudici territoriali, dalla considerazione della forma non particolarmente strutturata dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti secondo il modello legislativo, e dei molteplici modi dell’esplicazione dell’affectio societatis.

Con riferimento allo specifico gruppo criminale oggetto di una delle imputazioni cautelari, cioè quello che sarebbe stato diretto da M.P., il tribunale ne riteneva l’esistenza sulla base di molteplici fonti di prova, tra le quali numerose intercettazioni telefoniche, sequestri di droga, arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia ecc., ricordando tra le altre le dichiarazioni dell’ Al..

Prima di procedere all’analisi degli indizi a carico del ricorrente, il tribunale premetteva un’ampia digressione sui principi in materia di valutazione delle propalazioni accusatorie dei soggetti indicati dall’art. 210 c.p.p., e concludeva nel senso di una generale valutazione di attendibilità di tutti i collaboratori di giustizia autori di contributi dichiarativi nel corso delle indagini.

Quanto alla specifica posizione del G., i giudici territoriali ricordavano le dichiarazioni rese sul suo conto dall’ Al. e dal Cu.Gi., che avevano indicato il ricorrente come imprenditore edile molto vicino a B.M., e in grado di sfruttare i suoi legami criminali per aggiudicarsi lavori in sub-appalto a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato.

Dai compensi ottenuti, il G. avrebbe prelevato di volta in volta le quote spettanti alla cosca.

In qualche misura, tali dichiarazioni avrebbero trovato ulteriore riscontro nella testimonianza di uno degli imprenditori costretti a subire le imposizioni della cosca, tale V.F., che aveva dovuto accettare l’ingerenza dell’impresa del G. nei lavori di realizzazione del centro commerciale "(OMISSIS)" sito nella zona industriale di Corigliano Scalo, vicenda della quale aveva riferito l’ Al..

Ricorre il difensore, denunciando il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p., per avere in sostanza illogicamente disatteso gli assunti difensivi, sostenuti da pertinente produzione documentale, diretti a dimostrare l’assoluta estraneità del ricorrente alla locale di Corigliano.

Alla stregua delle deduzioni difensive, il G. sarebbe un onesto imprenditore, vittima anzi di condotte delittuose altrui, e avrebbe dimostrato la linearità della propria condotta in occasione di tutti i rapporti imprenditoriali ritenuti invece dal tribunale complessivamente significativi della sussistenza di gravi indizi di reità a suo carico.

E così, per quel che riguarda i lavori effettuati in sub appalto presso la struttura "(OMISSIS)", lo stesso titolare del complesso, Cu.Gi., avrebbe riferito di avere contattato direttamente il G., avendo appreso che praticava prezzi concorrenziali;

la maggiorazione dell’importo dei lavori pretesa durante il rapporto sarebbe poi stata del tutto legittima, in quanto giustificata dalle varianti in corso d’opera, documentalmente provate.

Analogamente, proprio il Cu.Gi. avrebbe preteso che il G. intrattenesse rapporti diretti con gli St., titolari dell’impresa appaltatrice "principale", così come dovrebbe considerarsi del tutto normale che il ricorrente si rifornisse di materiali presso gli stessi St..

Quanto ai rapporti con V.F., proprio l’interessato avrebbe escluso qualunque collegamento tra il G. e B. M., asserendo di avere conosciuto in precedenza il ricorrente per avere lavorato con lui, e negando che lo stesso gli fosse stato raccomandato da sodali della locale di Corigliano.

Pienamente rispondente alla logica dei rapporti commerciali sarebbe infine l’affidamento di lavori all’impresa del G. da parte di Ru.Ca. e O.F.P., avendo il Ru. asserito che il ricorrente era stato preferito tra le imprese aspiranti, per avere presentato un preventivo ritenuto conveniente dall’ O., al quale era stato sottoposto.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari, infine, la difesa sottolinea che per sottrarsi al pagamento del pizzo al quale anche lui era soggetto, il ricorrente si era spontaneamente allontanato da Corigliano, trasferendosi nel Comune di cassano Ionio e intraprendendo una diversa attività imprenditoriale, circostanze che escluderebbero il pericolo di reiterazione del reato.

Le tematiche difensive in punto di gravità indiziaria attengono al problema dei rapporti tra mafia e imprenditori, che non potrebbe certo essere risolto con la semplicistica considerazione che in certe zone dell’Italia meridionale gli imprenditori, per poter operare, sono costretti a venire a patti con la criminalità organizzata, soggiacendo a richieste di tipo estorsivo, perchè la pressione delle organizzazioni mafiose in certi ambiti territoriali, non esclude che, in concreto, il singolo imprenditore che in quelle zone operi, stabilisca con l’associazione criminale interessata un rapporto sussumibile nella partecipazione alla medesima associazione o nel concorso esterno (Corte di Cassazione SEZ. 1^, nr 84 del 05/01/1999;

Cassazione nr 6929 del 22/12/2000 – Sez. 5^ RIC. Cangialosi G ed altri).

In realtà, in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare imprenditore "colluso" quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca, tale da produrre vantaggi per entrambi i "contraenti", consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi (Cass. nr. 46552 dell’11.10.2005, D’Orio), e utilità; mentre essere ritenuto "vittima" dell’associazione l’imprenditore che, soggiogato dall’intimidazione non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno.

Il criterio distintivo tra imprenditore colluso e imprenditore vittima è dato quindi dal fatto che il primo, a differenza del secondo, rivolge consapevolmente a proprio vantaggio l’essere venuto in relazione con il sodalizio mafioso (Cass. nr. 46552 dell’11.10.2005, D’Orio).

Ebbene, i giudici territoriali hanno fatto retta applicazione di tali principi, nell’attribuire al G., in termini di gravità indiziaria, il ruolo di imprenditore colluso con la cosca coriglianese, alla quale il ricorrente avrebbe assicurato, in stretto collegamento con il B., possibilità di penetrazione nel tessuto economico locale grazie alla propria attività di impresa, ricevendone vantaggi personali.

Alle coerenti valutazioni dei giudici territoriali la difesa oppone valutazioni spesso apodittiche e in qualche caso riduttive, come ad es., a proposito della testimonianza del V., che i giudici territoriali correttamente considerano come elemento di riscontro delle dichiarazioni dell’ Al., nella parte in cui il V. ammette che l’ingerenza del G. nei lavori di costruzione di un centro commerciale gli era stato imposta e che egli l’aveva accettata "per stare tranquillo", non illogicamente attribuendo ad un contegno omertoso del teste altre precisazioni dirette a "sfumare" la connotazione criminale delle vicende narrate.

Ma il tribunale considera anche la conferma del quadro indiziario proveniente dalle dichiarazioni del Cu.Gi., convergenti nell’indicare lo stretto legame del ricorrente con il B., attuato in forme di chiara connotazione criminale attraverso lo strumento d’impresa, come per la sovra fatturazione dell’importo dei lavori al fine di creare disponibilità finanziarie "in nero" da destinare agli associati.

Quanto alla documentazione che dovrebbe sostenere le deduzioni difensive, i giudici territoriali l’hanno esaminata, rilevandone però correttamente la scarsa attendibilità, sia per natura informale dei documenti che per la mancanza di essenziali supporti contabili come il libro giornale.

Si può anzi incidentalmente rilevare che le deduzioni difensive, in assenza di idonee indicazioni di prova a conferma, si rivelano persino controproducenti, nella parte relativa ad es., alle maggiorazioni del prezzo di lavori eseguiti che il ricorrente avrebbe ottenuto per l’esecuzione di varianti in corso d’opera, perchè, se privi di causa, i vantaggi ottenuti dal ricorrente sarebbero riconducili piuttosto proprio alle sue referenze criminali, in piena coerenza con le dichiarazioni dell’ Al..

Per il resto, nemmeno le deduzioni difensive sui percorsi di vita del G., o sul mutamento dei suoi orizzonti imprenditoriali, e sull’abbandono del contesto territoriale di riferimento delle attività della cosca coriglianese, appaiono decisive, tanto per la parte in cui rimandano genericamente alle indicazioni fornite in sede di riesame, quanto per la parte adeguatamente confutata dai giudici territoriali (ad es. riguardo alla presunta soggezione, solo assertivamente affermata, del ricorrente, alle attività delittuose della criminalità organizzata), e non valgono quindi a scalfire il rilievo indiziario delle circostanze adeguatamente sottolineate dal Tribunale, nè ad introdurre elementi concreti di valutazione idonei a vincere la presunzione di pericolosità stabilita dall’art. 275 c.p.p., comma 3 in relazione al titolo del reato in contestazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9889 Obblighi del contribuente Rimborso

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 44/16/05, notificata l’I.12.05, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dalla Fabietti e Grandi s.r.l. avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti della cartella esattoriale, notificatale dal Concessionario per la riscossione di Bologna per il recupero di imposta relativa all’anno 1988, a fronte della presentazione, da parte della predetta società, di dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 413 del 1991, seguita da pagamento parziale degli importi dovuti da parte della contribuente.

2. La CTR – condividendo le argomentazioni della contribuente – riteneva, invero, che la presentazione della dichiarazione integrativa L. n. 413 del 1991, ex art. 50 consentisse alla medesima di compensare il debito fiscale per la terza rata del condono, non versata, con il credito derivante dal versamento degli acconti delle dichiarazioni annuali, secondo le rispettive liquidazioni mensili o trimestrali.

3. Per la cassazione della sentenza n. 44/16/05 hanno proposto ricorso – nei confronti della società Fabietti e Grandi s.r.l. – il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, al quale l’intimata ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente. Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, o addirittura – come nella specie – abbia instaurato il contraddittorio soltanto nei confronti di quest’ultimo, deve ritenersi veri-ficata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio. Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Passando, quindi, all’esame dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, rileva la Corte che l’amministrazione ha proposto, avverso l’impugnata sentenza, un’unica censura, con la quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, artt. 45 e 51 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28 e 30. 2.1. Sostiene, invero, l’Ufficio che la CTR dell’Emilia Romagna avrebbe erroneamente ritenuto compensabile la terza rata relativa alla dichiarazione integrativa – presentata dalla Fabietti e Grandi s.r.l., al fine di sanare, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 49 e ss. l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IVA per gli anni dal 1988 al 1990 – con il credito che la contribuente vanterebbe per i versamenti periodici di imposta effettuati, negli anni suindicati, in acconto della dichiarazione annuale.

2.2. Il motivo è pienamente fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2.2.1. Osserva, per vero, la Corte che in tema di condono fiscale della L. n. 413 del 1991, ex artt. 49 e 50 in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute a seguito della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, l’Ufficio deve – a norma della L. n. 413 del 1991, artt. 39 e 51 – iscrivere a ruolo gli importi prescritti (con soprattassa ed interessi), non potendo procedere direttamente all’accertamento del credito nelle forme ordinarie, e deve, poi, emettere la relativa cartella esattoriale. Il che è puntualmente avvenuto nel caso concreto, come si evince sia dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sia dalla stessa sentenza impugnata. Ne consegue che, qualora il pagamento della somma dovuta in base alla dichiarazione integrativa non sia stato effettuato neppure a seguito dell’iscrizione a ruolo disposta ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 4 secondo quanto previsto dalla L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 8 e, comunque, prima dell’azione esecutiva, ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 18 la definizione della pendenza tributaria rimane priva di effetto ed il debitore decade definitivamente dal beneficio del condono (cfr, Cass. 15172/06, 20740/06, 27223/06, 6620/02).

2.2.2. Tanto premesso in via di principio, è pertanto di tutta evidenza l’erroneità dell’impugnata sentenza, laddove ha ritenuto sic et simpliciter compensabile il debito di imposta per il condono, con le somme versate dal contribuente a titolo di acconto derivante dalle liquidazioni periodiche dell’IVA. Ed invero, va rilevato al riguardo che, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 la dichiarazione annuale ai fini IVA deve contenere l’indicazione degli acconti periodici versati dal contribuente nell’anno di riferimento, nonchè delle relative detrazioni operabili, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. Il successivo art. 30, comma 2, prevede, poi, che il contribuente – qualora dalla stessa dichiarazione risulti che l’ammontare detraibile, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 28 aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili – ha il "diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo", oppure di chiederne il rimborso, a norma dei commi 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.

Orbene, il suesposto quadro normativo di riferimento ancora, senza ombra di dubbio, il diritto del contribuente alla compensazione dell’eventuale credito di imposta – determinato dall’eccedenza dell’IVA versata rispetto a quella dovuta – alla presentazione della dichiarazione annuale per l’anno successivo a quello nel quale tale eccedenza si è verificata. Sicchè la mancata esposizione di detto credito nella dichiarazione annuale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 ed – a fortiori – l’omessa presentazione di tale dichiarazione, comportano, indefettibilmente, la perdita del diritto a portare il credito in compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta.

2.2.3. Ciò premesso, è del tutto indubitabile, a giudizio della Corte, che siffatto modus operandi non può non essere seguito dal contribuente anche nel caso in cui intenda avvalersi del condono, ai sensi della L. n. 413 del 1991. Ed invero, è di tutta evidenza che l’art. 50 della suindicata legge, ammettendo i contribuenti a presentare le dichiarazioni annuali omesse, e ricollegando a tale adempimento l’effetto della rimozione di ogni vicenda sanzionatoria correlata alla pregressa violazione dell’obbligo di dichiarazione da parte dei contribuenti medesimi, finisce con l’attribuire a tali dichiarazioni sostitutive una valenza analoga a quella riservata alla dichiarazione IVA omessa.

Se ne deve necessariamente inferire, ad avviso della Corte, che la mancata tempestiva presentazione della dichiarazione IVA annuale è inidonea a determinare, di per sè, la perdita del diritto del contribuente a far valere il credito di imposta; a condizione, tuttavia, che detto credito, dal contribuente medesimo assertivamente vantato, sia fatto valere nelle stesse forme previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 (cfr. Cass. 10663/01), ossia chiedendone la detrazione nella dichiarazione sostitutiva e integrativa di cui agli L. n. 413 del 1991, artt. 49 e 50. 2.2.4. Stando così le cose, dunque, è del tutto chiaro che non giova affatto alla tesi del contribuente – come erroneamente ritenuto dal giudice di appello – il menzionato precedente tratto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10663/01), atteso che nell’ipotesi da esso considerata il contribuente aveva regolarmente riportato il credito di imposta nella dichiarazione – sostitutiva di quella annuale omessa – di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 50. Nel caso concreto, per contro, dalla stessa decisione impugnata si evince chiaramente, che il contribuente ha del tutto omesso di dedurre, nella dichiarazione presentata ai sensi della norma suindicata, il credito di imposta, conseguente ai versamenti periodici effettuati, dalla somma dovuta in forza della predetta dichiarazione, limitandosi ad operare tout court la compensazione dei relativi importi, e senza versare la terza rata dovuta all’erario per il condono richiesto.

Siffatta condotta – contrariamente all’assunto del giudice a quo – ha, pertanto, determinato la definitiva decadenza della società contribuente dal beneficio in parola, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 45, comma 4 e art. 51, comma 8. 3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta l’opposizione proposta dalla contribuente.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla contribuente;

condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 1.300,00, oltre le spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 12376 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- B.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con il quali denuncia vizio di motivazione e violazione della L. n. 89 del 2001 – contro il decreto, emesso il 3 aprile 2009, con il quale la Corte d’appello di Roma ha rigettato la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta quale erede di B.A. in relazione al dedotto irragionevole protrarsi di un processo pensionistico promosso dal suo dante causa dinanzi alla Corte dei Conti il 25.2.1998 e definito con accoglimento del 21.1.2005.

Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che il successore non possa avvalersi dell’altrui diritto all’indennizzo ex lege Pinto.

Gli intimati – P.D.C.M. e Ministero dell’Economia – non hanno svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con "motivazione semplificata" ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2 011.2.- Il ricorso proposto nei confronti del Ministero intimato è inammissibile perchè la domanda risulta proposta nel 2005, mentre solo con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1225, è stata modificata la legittimazione passiva in materia di equa riparazione per processi dinanzi al giudice amministrativo e a quello contabile (Ministero dell’Economia anzichè P.D.C.M.).

2.1- E’ fondato il ricorso nei confronti della P.D.C.M. perchè secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (v., per tutte, Sez. 1, n. 2983/2008) in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, in caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, "iure successionis", l’indennizzo maturato dal "de cuius" per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito la causa alla luce dei criteri enucleati dalla Corte EDU circa gli standard di durata dei processi, stabilita in tre anni per il primo grado di giudizio. Pertanto, essendosi il processo pensionistico presupposto protratto ulteriormente con un ritardo di circa tre anni e undici mesi rispetto alla durata ragionevole, deve essere liquidata, alla ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 3.163,00. Infatti, "in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno" (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere alla ricorrente, nella qualità in atti, la somma di Euro 3.163,00 a titolo di indennizzo, oltre gli interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e, per il giudizio di legittimità, in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.