T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 333 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone che, con decreto n. prot. 1121/2009 emesso dal Questore di Torino, notificato al ricorrente in data 26 novembre 2009, veniva opposto nei suo confronti il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché disposta la sua espulsione dal territorio dello Stato.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:

1 – Illegittimità del provvedimento adottato dal Questore per carenza dei presupposti di legge.

2 – Assenza di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e necessario contraddittorio tra l’Amministrazione e il destinatario del provvedimento.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza di questa sezione n. 408 del 10 giugno 2010, veniva respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011, il ricorso veniva posto in decisione.
Motivi della decisione

Rileva il Collegio, che il ricorrente, entrato clandestinamente in Italia in data imprecisata, nel 2002 otteneva il rilascio del primo permesso di soggiorno ai sensi della L. 2222002, successivamente rinnovato fino al 2007; in occasione dell’ultima domanda di rinnovo, emergeva che lo straniero era stato condannato, in data 8.5.2008, dal Tribunale di Pinerolo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In ragione di questa sentenza di condanna veniva emesso il decreto impugnato.

Come ha già più volte statuito questa Sezione, sia in sede cautelare, sia in sede di merito, tanto per il rilascio quanto per il rinnovo del permesso di soggiorno, l’Autorità di P.S. debba verificare l’assenza di condanne.

Infatti, la condanna subita dal ricorrente è successiva all’entrata in vigore della L. 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il testo dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 281998, introducendo disposizioni più restrittive rispetto al passato, in materia di ingresso dello straniero nel territorio detto Stato; in particolare, fra le cause impeditive al rilascio del permesso di soggiorno, e quindi anche al suo rinnovo, in base alle disposizioni dI cui all’art. 5, commi 4e 5, del T.U. 2861998, è compresa la condanna, anche a seguito di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Conseguentemente, le nuove disposizioni ostative trovano applicazione nell”ambito del suddetto procedimento di rinnovo del permesso dl soggiorno, in presenza di condanne per i reati indicati dalla norma de qua intervenute dopo l’entrata in vigore della L. n. 189/2002, come avviene nella fattispecie in esame e come puntualmente contenuto nel provvedimento impugnato.

Poiché, pertanto, il precedente penale richiamato dal provvedimento impugnato è successivo all’entrava in vigore della citata L. n. 1892002, si determina automaticamente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, anche nel caso di conversione del soggiorno da lavoro in motivi di famiglia, non potendo tollerare l’ordinamento nazionale la presenza sul suo territorio d soggetti criminali condannati per reati gravi come quello in oggetto, specificati in via generale, come detto, dal legislatore nel suddetto T.U. Immigrazione.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-07-2011, n. 16112 Agevolazioni tributarie Rimborso dell’imposta

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Svolgimento del processo

La controversia concerne la tassazione ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale del trasferimento di un terreno ricompreso in area soggetta a piano di lottizzazione. L’Ufficio rettificava il valore dichiarato nell’atto di trasferimento, mentre il contribuente, dal canto suo, chiedeva il rimborso dell’imposta eccedente pagata in seguito al rogito, in ragione della mancata applicazione dell’aliquota agevolata prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e L. n. 448 del 2001, art. 76). Il contribuente con separati ricorsi impugnava l’avviso di rettifica e il silenzio rifiuto formatosi relativamente all’istanza di rimborso.

Riuniti i ricorsi, la Commissione adita li accoglieva entrambi, mentre il giudice d’appello, con la sentenza in epigrafe, confermava la pronuncia di prime cure solo relativamente all’impugnazione della rettifica, non riconoscendo il diritto al rimborso preteso dal contribuente.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi limitatamente al rigetto della domanda di rimborso. L’amministrazione non si è costituita.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, il contribuente contesta l’impugnata sentenza per violazione delle norme che prevedono l’agevolazione fiscale pretesa con il rimborso, esistendo nella specie i requisiti soggettivi ed oggettivi perchè fosse applicato il trattamento agevolato, evidenziando anche che la richiesta di rimborso è stata presentata ben entro i termini di decadenza previsti dalla legge.

Il ricorso è fondato. Invero, la sentenza impugnata non pone in discussione che nel caso di specie sussistessero i requisiti soggettivi ed oggettivi per godere dell’agevolazione – la collocazione del bene trasferito in area soggetto a piano urbanistico particolareggiato ed esecuzione della costruzione entro cinque anni dal trasferimento -, bensì incentra la propria ratio decidendi nella rilevata mancanza della specifica richiesta del contribuente ad ottenere il beneficio nell’atto che aveva determinato il trasferimento dell’immobile. Ma tanto la norma agevolatrice non prevede, sicchè questa Corte ha già avuto modo di affermare che:

"Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale, ad esempio, quella di destinare l’immobile a propria abitazione) o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto fondata, ricorrendone i presupposti, la richiesta di rimborso della differenza tra l’imposta registro ordinaria applicata dall’Ufficio e quella ridotta prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per immobili compravenduti in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati, pur non essendo stato il beneficio richiesto nell’atto di trasferimento)" (Cass. n. 14117 del 2010). Quanto alla decadenza dal diritto al rimborso, essa non è in alcun modo affermata dalla sentenza impugnata, dalla quale anzi emerge per tabulas che l’istanza di rimborso è stata proposta entro il termine di legge (v. comunque in proposito Cass. n. 14122 del 2010, la quale afferma che: In tema di agevolazioni tributarie, non si rinviene nell’ordinamento un principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione è irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77 dedurre il principio contrario secondo il quale – sia pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio – è possibile rimediare all’erronea imposizione".

Sicchè deve essere accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. La formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della Società contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-05-2011, n. 301 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 27 luglio 2007 e depositato il 24 settembre successivo i sig.ri S.C. e L.F. hanno impugnato l’ingiunzione di demolizione prot. 33139 del 03 luglio 2007 relativa al fabbricato sito in Potenza alla via S. Vito n. 103, nonché la nota prot. 25334 del 24 maggio 2007 con la quale è stata dichiarata inefficace la denuncia di inizio attività, presentata in data 07 maggio 2007 e relativa al medesimo fabbricato, e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Gli interessati, rispettivamente proprietaria e committente dei lavori, premettono

– che il sig. L. ha eseguito lavori, nel fabbricato di proprietà della sig.ra S., di demolizione e di ricostruzione di un preesistente solaio;

– che a seguito di ingiunzione di demolizione del 30 marzo 2005 è stata presentata denuncia, ex art. 22 DPR 380/2001, in sanatoria con contestuale denuncia di inizio attività. depositata in data 22 giugno 2005, con allegata progettazione;

– che è stato successivamente depositato il progetto strutturale per il consolidamento statico della struttura;

– che a distanza di due anni (1° febbraio 2007) il Comune di Potenza ha richiesto il titolo di proprietà, ritenendolo necessario per la presentazione della DIA;

– che in data 09 febbraio 2007 il sig. L. ha riscontrato la predetta nota;

– che con nota del 24 maggio 2007 la DIA del 22 giugno 2005 veniva dichiarata inefficace e con successivo provvedimento del 03 luglio 2007 veniva ordinata la demolizione delle opere oggetto di denuncia.

Avverso i predetti atti sono insorti gli interessati sig.ra S. e L. che hanno affidato il ricorso ai seguenti motivi.

1) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90;

2) violazione dell’art. 23 del DPR n. 380/2001;

3) violazione degli artt. 27, 33 e 36 del DPR n. 380/2001.

Si è costituito in giudizio il Comune di Potenza che ha depositato documentazione e prodotto memoria difensiva per contrastare il ricorso.

Con ordinanza n. 240/2008 è stata respinta la domanda cautelare di sospensiva.

Con successivo atto notificato il 09 giugno 2008 e depositato il 05 luglio 2008 gli stessi ricorrenti hanno poi impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria del 09 aprile 2008, notificato solo al sig. L., con il quale è stato negato il permesso di costruire di parte del fabbricato sito in Potenza alla via S. Vito 103, nonché il diniego del permesso di costruire n. 117/07 del 22 febbraio 2008 e tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti.

Gli interessati hanno ribadito quanto già rappresentato nell’esposizione in fatto contenuta nel primo ricorso in esame ed hanno poi soggiunto:

– di aver presentato in data 18 luglio 2007 domanda di permesso di costruire in sanatoria n. 117/07, ai sensi dell’art. 36 della L. 380/01;

– che in data 22 febbraio 2008 veniva comunicato che il responsabile del procedimento aveva formulato motivata proposta di diniego a costruire, specificandone il contenuto ed invitando gli interessati a presentare le proprie osservazioni supportate da documentazione idonea a superare i motivi di diniego;

– che gli interessati provvedevano in data 06 marzo 2008 a depositare le richieste osservazioni, significando che le difformità erano state sanate;

– che, infine, con il provvedimento di diniego impugnato le contestazioni venivano ridotte alla mancata dimostrazione della esclusiva proprietà del sottotetto e al mancato rispetto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del DPR n. 380/01 per l’asserito mancato rispetto nel progetto di completamento dell’art. 4 comma a), della legge regionale n. 8/2002 e degli artt. 77 e 106 del vigente regolamento edilizio.

Ciò premesso gli interessati hanno gravato anche il provvedimento di diniego innanzi citato affidando la nuova impugnativa alle censure di eccesso di potere, violazione di legge e carenza di motivazione.

Si è costituito anche in tale giudizio il Comune di Potenza che ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 243 del 23 luglio 2008 è stata respinta la domanda cautelare di sospensiva.

Con memorie successivamente depositate le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 07 aprile 2011 i ricorsi sono stati chiamati ed introitati per essere decisi.
Motivi della decisione

Il Collegio, in via preliminare, dispone la riunione dei giudizi in esame, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Il primo ricorso in esame, rivolto avverso la diffida del 24 maggio 2007 a non iniziare i lavori di cui alla comunicazione del 07 maggio 2007 e dichiarazione di inefficacia della DIA in sanatoria del 22 giugno 2005, con la consequenziale ingiunzione di demolizione del 03 luglio 2007, è infondato e deve essere pertanto respinto.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che non è mai stato comunicato, a loro ed ai loro danti causa, l’avvio del procedimento, obbligatorio in caso di provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90.

La censura è destituita di fondamento in punto di fatto.

Ed, invero, dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione comunale risulta che in data 06 novembre 2004 è stato comunicato ad uno dei ricorrenti, e cioè al sig. L., l’avvio del procedimento diretto alla verifica della conformità urbanistico- edilizia delle opere realizzate nel fabbricato di via S. Vito 103 e che entrambi i ricorrenti sono intervenuti nel procedimento fornendo altresì elementi atti a comprovare il trasferimento della proprietà dal sig. L. alla moglie sig. ra S. e che comunque entrambi hanno poi presentato richiesta di permesso di costruire in sanatoria sempre per i lavori di ristrutturazione edilizia di cui ai provvedimenti impugnati.

E ciò anche a non voler considerare che per poter censurare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo il soggetto che ritenga di non essere stato avvisato personalmente deve comunque provare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento, avrebbe presentato osservazioni ed opposizioni connotate dalla ragionevole possibilità di avere una incidenza causale nel provvedimento impugnato.

Del che non è dato rinvenire alcuna traccia nella vicenda che ci occupa.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che l’Amministrazione Comunale, a fronte della presentazione della DIA non avrebbe sollevato nei trenta giorni successivi alcuna contestazione in ordine alla presenza dei requisiti per l’inizio dei lavori e che ciò equivale a riconoscere alla DIA stessa gli effetti tipici corrispondenti a quelli propri del permesso di costruire, e che comunque decorso il termine suddetto, l’Amministrazione può esercitare potere di controllo sulle attività edilizie di trasformazione solo quando le opere in corso o realizzate non corrispondono a quelle oggetto della DIA, oppure che le opere non sono realizzabili con DIA, mentre nella specie l’annullamento della DIA sarebbe avvenuto sul mero presupposto della mancata prova della proprietà dell’immobile oggetto dei lavori.

Anche tale doglianza è priva di pregio e non merita di essere condivisa.

Va in proposito osservato che la denuncia di inizio attività edilizia- che non è una domanda ma una informativa cui è subordinato l’esercizio di un diritto- costituisce species (la cui disciplina prevale su quella generale) di un particolare tipo di procedimento semplificato e accelerato, introdotto in via generale dall’art. 19 della Legge 241 del 1990, che consente al privato l’esercizio di una certa attività comunque rilevante per l’ordinamento, già subordinato a qualsivoglia forma di autorizzazione, a prescindere dalla emanazione di un espresso provvedimento amministrativo, comunque assimilabile ad una istanza autorizzatoria, che con il decorso del termine di legge provoca la formazione di un titolo che rende lecito l’esercizio dell’attività, e cioè di un provvedimento tacito di accoglimento di una siffatta istanza.

Il potere inibitorio, previsto dall’art. 23, comma 6, T.U. 6 giugno 2001 n. 380 è esercitabile entro il termine perentorio di trenta giorni, potendo successivamente essere emanati soltanto provvedimenti d’autotutela e sanzionatori, in quanto alla scadenza del detto termine matura l’autorizzazione implicita ad eseguire i lavori progettati ed indicati nella denuncia di inizio attività, restando fermo al contempo il potere dell’Amministrazione comunque di provvedere non più con provvedimento inibitorio ma con un provvedimento di tipo ripristinatorio o pecuniario, in base alla normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi.

Va da sé, quindi, per quanto innanzi chiarito, che condizione necessaria perché sia validamente presentata una DIA è che i lavori oggetto della stessa non siano stati già interamente o in parte realizzati essendo la denuncia finalizzata esclusivamente alla predisposizione di uno strumento più agile ed efficace di determinati interventi edilizi.

La norma in materia prevede infatti che la denuncia debba essere presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, termine entro il quale l’Amministrazione competente può esercitare il controllo sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l’attività e conseguentemente inibire l’attività stessa in caso di mancanza delle condizioni necessarie.

In altri termini non è ipotizzabile una denuncia di inizio di attività per opere già realizzate non potendosi utilizzare tale procedimento quale strumento per ottenere un titolo abilitativo in sanatoria.

Nella specie, invece, risulta in modo incontrastato che il sig. L. ha presentato la denuncia di inizio attività in data 22 giugno 2005 relativamente ad opere di ristrutturazione edilizia di un sottotetto già interamente realizzate e quindi senza che all’Amministrazione fosse consentito di esercitare tempestivamente il già citato potere di inibizione.

Inappropriato era da considerarsi, quindi, lo strumento della DIA, nel mentre poteva invece utilizzarsi il diverso istituto dell’accertamento di conformità ex art. 36, comma 1, del DPR 380/01.

Inammissibile, per carenza di interesse, poi, è la censura con cui viene dedotta la illegittimità della ingiunzione di demolizione atteso che è stata presentata domanda di permesso di costruire in sanatoria.

Sul punto è sufficiente osservare che alla data di notificazione del ricorso (27.07.2007) l’ordine di demolizione datato 05 luglio 2007 aveva già perso la sua efficacia per effetto della presentazione, da parte dei ricorrenti, della domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR n. 380/2001, avvenuto in data 18 luglio 2007 e quindi in presenza di un obbligo per l’Amministrazione di adottare comunque un nuovo provvedimento all’esito dell’esame dell’istanza di sanatoria.

I rilievi, infine, contenuti nell’ultimo motivo e fatti valere in via subordinata risultano inesplicati e generici e pertanto devono ritenersi inammissibili.

Non appare, infatti, censurabile, né in proposito vengono dedotte apposite violazioni, il comportamento dell’Amministrazione che in occasione della presentazione di una DIA provveda all’esame della situazione rappresentata e magari individui la assoggettabilità delle opere,oggetto di intervento, al rilascio di un permesso di costruire, ovvero riscontri in tale occasione difformità delle opere realizzate rispetto ad altri provvedimenti abilitativi, rilasciati in epoca anteriore, non potendosi ritenere sottoposto a particolari limiti, anche temporali, il potere di controllo che l’Amministrazione comunale è tenuta ad esercitare sull’attività edilizia che si svolge sul territorio di appartenenza.

Con il secondo ricorso in esame i sig.ri S. e L. hanno di poi impugnato il provvedimento del 09 aprile 2008 di diniego del permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 del DPR 380/01, relativo alla ristrutturazione di parte del fabbricato sito in via S. Vito 103, nonché la comunicazione del 22 febbraio 2008 fatta ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.

Anche tale secondo mezzo di impugnativa, ad avviso del Collegio, risulta infondato e deve essere pertanto respinto per le ragioni che di seguito si espongono.

Chiaramente priva di fondamento è la censura contenuta nel primo motivo di difetto di motivazione.

Il provvedimento di diniego, invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è stato adottato a seguito di un analitico e puntuale accertamento della situazione di fatto e contiene nella sua articolata esposizione le numerose ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare il provvedimento reiettivo.

Ragioni che, peraltro, sottoposte alle controdeduzioni degli interessati, a seguito della comunicazione fatta ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, hanno anche formato oggetto di rivisitazione da parte dell’Amministrazione che, in accoglimento di chiarimenti offerti dai ricorrenti, ne ha ridotto il numero e la portata concentrando le stesse solo in alcuni rilievi, ritenuti comunque sufficienti a giustificare il provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso in sanatoria.

Parimenti infondata risulta la censura introdotta con il secondo motivo secondo cui il permesso di costruire è stato inopinatamente negato per la mancata dimostrazione esclusiva della proprietà del sottotetto.

Ed, invero, a parte la considerazione che il provvedimento del rigetto fonda le sue ragioni in almeno altri due concorrenti e decisivi elementi che saranno di seguito nominati, occorre far presente che dalla documentazione versata in atti non è dato rinvenire con plausibile certezza che la proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento (locale sottotetto insistente su fabbricato comune) fosse di esclusiva proprietà dei ricorrenti.

Sia, infatti, dalla nota di trascrizione dell’atto di divisione ereditario del 24.03.1979 che, da ultimo, dalla rettifica dell’atto di compravendita del 14.02.2008 emerge che nella divisione bonaria degli immobili ereditati, tra cui il fabbricato oggetto del provvedimento, si assegnava il piano terra al sig. T.G. ed il piano primo al sig. T.R. (dante causa originario dei ricorrenti) e che tra i patti e le condizione si stabiliva che il suolo circostante il fabbricato in località Chianchetta, assegnato per il piano terra a T.G. e per il piano primo al condividente Rocco, rimaneva di uso comune ai rispettivi proprietari… e che " tra gli stessi condividenti Gerardo e Rocco restava di proprietà comune l’area edificabile posta alla sommità della rispettiva unità".

Orbene dalla formulazione dell’espressione da ultimo riportata, risulta in modo chiaro ed in equivoco che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’area, complessivamente considerata, insistente sull’intero fabbricato è stata considerata " comune" ad entrambi i proprietari dell’immobile, con la conseguenza che ogni intervento da effettuarsi su tale parte non può che essere condizionato al consenso di tutti i soggetti proprietari della stessa.

Né a tanto osta la circostanza che originariamente il sottotetto, oggetto dell’intervento, era una intercapedine (vuoto di sottotetto) sovrastante unicamente l’appartamento di proprietà della ricorrente, in quanto che per area edificabile, di proprietà comune, non poteva che intendersi tutta la superficie sovrastante il fabbricato, ivi compresa, quindi, quella interessata dalla intercapedine citata..

Privi di pregio e quindi non meritevoli di condivisione sono poi i rilievi contenuti nel terzo motivo.

La censura, invero, contiene semplicemente la enunciazione delle violazioni che, a seguito delle controdeduzioni di parte ricorrente, l’Amministrazione ha posto a fondamento dell’atto di rigetto, senza però offrire argomenti idonei a superare la contestata violazione dell’art. 36 del DPR 380/01.

Ed invero, ai sensi della normativa ora citata, fondamentale per l’accoglimento della richiesta di permesso in sanatoria è la necessaria valutazione in ordine alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità). Mentre è acclarato che nella ristrutturazione di che trattasi non sussistevano i requisiti richiesti dalla richiamata disciplina, tanto che gli stessi ricorrenti, proprio al fine di rendere l’opera eseguita conforme alla disciplina urbanistico – edilizia esistente al momento dell’adozione del provvedimento, hanno contestualmente presentato anche un progetto di completamento.

Quanto, infine, ai rilievi contenuto nell’ultimo motivo di doglianza è sufficiente osservare che relativamente alla contestazione del mancato rispetto delle rispettive altezze minime interne, previste dall’art. 4, comma a), della L.R. n. 8/02 e dall’art. 77 del vigente regolamento comunale, l’Amministrazione si è determinata nel senso espresso nel provvedimento sia per la mancata trasmissione dei particolari costruttivi del solaio e degli impianti (non potendo quindi in concreto verificare la effettiva realizzabilità degli stessi), sia per l’esigua consistenza del massetto del pavimento (solo 2 cm.) rappresentata nella relazione tecnica allegata alla domanda, e quanto, invece al mancato rispetto dell’art. 106.7 lett. b) del regolamento edilizio che nella comunicazione di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 veniva riportato chiaramente che la realizzazione del terrazzo comportava la modifica della quota di gronda, non consentita dall’art. 4, comma 2, della L.R. n. 8/2002; e che a tanto ha fatto seguito una modifica delle dimensioni del terrazzo mediante la previsione di due intercapedini laterali ed il prolungamento delle falde di copertura.

Il che ha comportato il superamento del motivo di diniego dapprima comunicato ma ha altresì evidenziato la non conformità dell’intervento alla disciplina contenuta nel citato art. 106.7 lett. b) del vigente R.G.

Per tutte le ragioni innanzi svolte devesi concludere che anche il secondo ricorso in esame risulta infondato e deve essere respinto.

Un’ultima considerazione merita la circostanza che in data 23 febbraio 2011 il Comune di Potenza ha depositato in atti una nota del 28.01.2011, a firma del dirigente Ufficio Edilizia e Pianificazione indirizzata al dirigente dell’Unità di Direzione Affari Legali Avvocatura del comune di Potenza, nella quale si fa presente che successivamente alla notifica del ricorso (R.G. n. 275/2008) " è pervenuta istanza da parte dei ricorrenti, in data 07.05.2010, di richiesta dell’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e che alla data odierna sono in corso gli accertamenti tecnici circa l’ammissibilità di tale richiesta". Tanto al solo fine di far presente che l’esito dei ricorsi oggetto della presente decisione non è di per sé ostativo all’adozione da parte del Comune intimato di nuovi e diversi provvedimenti sanzionatori, all’esito, ovviamente, del procedimento che ne accerti la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente per la loro emanazione.

Quanto alle spese di giudizio il Collegio ritiene che le stesse debbano essere poste a carico dei ricorrenti e liquidate nella misura che sarà indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dispone la riunione dei ricorsi in esame siccome connessi;

b) respinge entrambi i ricorsi in epigrafe;

c) condanna i ricorrenti alle spese di giudizio che liquida in complessive euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 26-05-2011, n. 21292 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di E.A. e C.V., il primo quale partecipe e il secondo quale mandante, dell’omicidio di F.D. avvenuto nel 2004.

Osservava che all’attuale procedimento si era giunti, dopo alcuni anni dal fatto, grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e che non era necessario in quella sede riesaminare la loro attendibilità intrinseca visto che i motivi di riesame non la avevano posta in dubbio e quindi richiamava interamente l’ordinanza impositiva.

In particolare D.A., esecutore materiale, aveva riferito che l’omicidio era maturato nell’ambito della faida conseguente all’uccisione del capo clan C.P. e che l’azione aveva avuto come obiettivo quello di eliminare uno dei componenti del clan rivale facente capo al D.B.. Aveva riferito che C.V., fratello dalla vittima, aveva partecipato agli incontri che si erano svolti a fine anno 2003 per programmare la ritorsione e che si erano fatti i nomi di tre possibili obiettivi.

Aveva poi aggiunto che la programmazione dell’omicidio prevedeva che E.A., spacciatore per conto del clan, avvertisse gli esecutori quando uno degli obiettivi si fosse presentato per acquistare la droga e che il giorno del fatto aveva chiamato per avvertire che, invece di uno dei tre obiettivi individuati, si era presentato il F. e aveva chiesto se andava bene comunque che venisse ucciso. Il boss M. interpellato aveva detto che anche il F. andava bene come vittima e così l’agguato era stato eseguito nei suoi confronti. Il collaboratore D.G.P. aveva riferito, de relato dagli esecutori materiali, che l’omicidio era avvenuto per ritorsione all’uccisione di C.P., che i mandanti erano M. e C.V. e che nell’esecuzione si erano avvalsi di uno "specchiettista" cioè di uno che doveva avvertire quando arrivava la vittima.

Il collaboratore G.A. aveva riferito che la vittima si trovava sul luogo dell’omicidio perchè doveva acquistato droga da E., e che il gruppo non lo gradiva perchè non pagava mai i suoi acquisti.

Il collaboratore M.G., mandante dell’omicidio, aveva confermato il racconto di D. sui mandanti, sugli esecutori e sul movente, aveva ammesso di avere concordato con la proposta fatta da altri. Aveva riferito che C.V. aveva avuto il ruolo di organizzatore, che E. era lo spacciatore per conto di C. e che presso di lui si recavano molti acquirenti anche della banda avversa. Sapeva che tra questi vi era il F., il quale per altro non pagava, e che E. in più occasioni si era lamentato di questo ed aveva chiesto la sua eliminazione; per questi motivi vi era stato in passato un tentativo di ucciderlo non andato a buon fine. Aveva poi precisato che il mancato pagamento della droga era stato solo l’elemento scatenante dell’omicidio, mentre la causale era stata quella della vendetta per l’omicidio di C. P..

Il tribunale osservava che, oltre a queste dichiarazioni, nel dibattimento contro gli esecutori materiali, vi erano state dichiarazioni di imputati non collaboratori i quali avevano in tutto o in parte escluso la partecipazione ai fatti dei due attuali indagati, ma il loro rilievo era minimo, visto che la loro attendibilità non era stata accertata.

Di contro, le chiamate in correità a carico di C. erano del tutto corrispondenti tra loro e sorrette da una evidente e provata causale; la circostanza che nella fase esecutiva fosse mutato l’obiettivo dell’agguato, nel senso che ad acquistare lo stupefacente si era presentato F. e non uno degli altri tre indicati nella riunione operativa, non escludeva la sua responsabilità, in quanto si era trattato della logica esecuzione di un accordo iniziale, avente ad oggetto l’uccisione di un appartenente alla banda avversa.

In relazione alla posizione di E. le uniche incongruenze riguardavano il fatto che egli avesse anche un movente personale per uccidere F., il fatto che non gli pagava lo stupefacente acquistato, ma questo nulla toglieva alla sua piena responsabilità in relazione al ruolo di "specchiettista" che gli era stato attribuito proprio perchè si era deciso di utilizzare come vittima un acquirente di droga. Le diversità di particolari riferiti dai collaboratori sulle modalità con le quali aveva comunicato, se per telefono o recandosi in luogo, non erano in grado di minare il nucleo del loro narrato che lo aveva individuato come uno dei partecipanti alla fase esecutiva.

Il delitto era aggravato dalle modalità mafiose ed era stato portato a termine grazie alla capacità criminale del gruppo e, nonostante il tempo decorso dal fatto, l’unica misura applicabile era la custodia in carcere per impedire la realizzazione di reati della stessa specie e di criminalità organizzata.

Avverso la decisione presentavano ricorso gli indagati e deducevano:

quanto a C. la nullità dell’ordinanza per omessa valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, individuati nelle dichiarazioni di collaboratori senza prima avere sottoposo al vaglio di attendibilità tutte le loro dichiarazioni e non solo quelle relative all’indagato e senza curarsi dell’esistenza di riscontri esterni ed individualizzanti; la mancanza di riscontri era stata superata col meccanismo del riscontro incrociato di alcune chiamate in correità, senza però curarsi di rinvenire riscontri estrinseci e individualizzanti; non erano state superate le insanabili discrasie sulla causale dell’omicidio, sulle dichiarazioni degli esecutori materiali che avevano escluso la sua responsabilità e sulla circostanza che l’obiettivo della ritorsione era mutato e che la vittima finale era stata persona del tutto diversa da quelle originariamente individuate; non vi era stata adeguata motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari tenuto conto della distanza temporale dai fatti;

quanto ad E. violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla individuazione dei gravi indizi ravvisati esclusivamente in chiamate in correità prive di riscontri estemi e soprattutto oggetto di travisamento della prova visto che le dichiarazioni di D. e M. sull’indagato erano in contrasto e quindi inattendibili; D. infatti aveva riferito in vari interrogatori diverse modalità esecutive dell’agguato e soprattutto modalità contrastanti con quanto affermato dai testi oculari, non aveva mai riferito che in passato vi era stato un tentativo di uccidere proprio il F. perchè non pagava la droga che acquistava; M. aveva riferito di condotte dell’indagato del tutto diverse da quelle di D. ed in particolare che costui si sarebbe presentato sul luogo in cui si trovavano i killers per assicurarsi che fosse tutto pronto per uccidere F.; non si era dato atto che dai tabulati telefonici acquisiti era emerso che nessun contatto telefonico vi era stato tra E. e F. quel giorno; non si era dato alcun rilievo alla circostanza che la teste oculare aveva descritto altre modalità esecutive dell’omicidio e che i tre esecutori materiali avevano escluso la partecipazione al fatto dell’indagato. La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere rigettati.

La questione dell’omessa analisi dell’attendibilità dei collaboratori, sollevata con memorie davanti al tribunale della libertà, deve essere rigettata in quanto i motivi avevano ad oggetto la attendibilità estrinseca cioè i contrasti del loro narrato, e su questi aspetti il tribunale aveva ampiamente risposto; inoltre il richiamo alla motivazione contenuta sul punto nella ordinanza impositiva della misura era idonea a configurare una adeguata risposta.

I gravi indizi per ambedue i ricorrenti sono costituiti dalle dichiarazioni di D. e M., ambedue correi in relazione all’omicidio di F.. La ricostruzione del movente è del tutto unitaria in quanto per ambedue quello principale è costituito dalla vendetta per l’omicidio del capo clan C.P. e rientra nella logica di tali gruppi criminali individuare l’oggetto della vendetta senza prestare alcuna considerazione alla individuazione della vittima, che può essere indifferentemente l’una o l’altra persona fisica. Pertanto, una volta partito l’ordine di uccidere non aveva grande importanza chi materialmente venisse eliminato purchè rappresentasse il ruolo di persona affiliata al clan rivale ed infatti, nel caso di specie, l’unico dubbio che era stato sollevato dallo specchiettista E. era quello di sapere se anche F. andava bene per la vendetta e, di fronte alla risposta positiva, si era dato esecuzione all’ordine. La circostanza che F. assommasse in se anche un’altra causale e cioè quella di dover essere punito, perchè non pagava la droga che acquistava, non escludeva certo la causale principale riferita da tutti i collaboratori e assolutamente logica.

Castaldo quindi può rispondere dell’omicidio come mandante anche se ignorava che la vittima effettiva era diversa da quella in precedenza individuata, visto che aveva dato il suo assenso alla vendetta ed aveva partecipato alla fase organizzativa dell’omicidio.

Il ruolo di E. è molto chiaro, costui viene in gioco in quanto spacciatore del clan e la vittima doveva essere individuata in uno di coloro che, pur appartenendo al clan avverso, si recavano da lui per acquistare droga; il suo ruolo è quindi importante, indipendentemente dal fatto che lo abbia svolto per telefono o di persona.

Del tutto logica è la spiegazione utilizzata dal tribunale secondo il quale la mancanza di comunicazioni tra E. e F. quel giorno era dovuta al fatto che la vittima non si fidava dell’indagato e quindi non aveva preannunciato la sua visita.

Alle chiamate in correità dei due collaboratori si aggiungono come riscontri le dichiarazioni di altri due collaboratori che riferiscono de relato dagli stessi esecutori materiali circostanze sul coinvolgimento dei due indagati riferibili ai due moventi individuati. Queste dichiarazioni per altro smentiscono anche le versioni fornite dagli esecutori materiali in dibattimento sull’esclusione di ogni responsabilità degli attuali indagati. I ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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