Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 28-06-2013, n. 28259

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.G. ha impugnato la ordinanza di cui in epigrafe, ma il suo difensore ha poi rinunciato al ricorso, facendo presente che nei confronti del N. è stata revocata la misura cautelare in atto, che ha fatto venir meno ogni interesse alla impugnazione a suo tempo presentata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 28-05-2009 (08-05-2009), n. 22373 – Pres. SILVESTRI Giovanni – A.C. ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la domanda di rinvio della esecuzione della pena e di detenzione domiciliare avanzata da A.C., detenuto in espiazione di ergastolo.
2. Ricorre l’interessato a mezzo dei difensori, avvocati ROSSOMANDO Antonio e PICCIRILLO Francesco, e chiede l’annullamento del provvedimento.
Premesse le complesse vicende detentive e morbose dell’ A. denunzia che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta perlomeno da tre macroscopici vizi concernenti:
2.1.a. l’inquadramento della malattia, arbitrariamente definita dal Tribunale "un disturbo dell’adattamento" e, più avanti, afferente "alle condizioni meramente psichiche del soggetto" o mera "ipoflessione dell’umore", capace di indurre episodicamente "disturbi dell’alimentazione" non segnalati tuttavia allo stato, assumendo così che lo stato del ricorrente lasciava integre le sue capacità intellettive, che era "irrilevante il rischio di suicidio prospettato dai sanitari come conseguenza del suo male" perchè esso andava riferito alla "capacità di autodeterminazione … non inficiata da danni cerebrali", che non era ravvisabile "un deperimento del quadro organico generale", che il ricorrente si alimentava in modo congruo e non mostrava deficit di sofferenza fisica; così travisando i risultati peritali, secondo cui il ricorrente era affetto invece da "depressione maggiore ricorrente", e doveva escludersi il "mero disturbo dell’adattamento" (p. 9 perizia F.), che il ricorrente era poco collaborante per l’astenia, non era in grado di reggere la stazione eretta (era oramai da anni sulla sedie a rotelle) presentava condizioni generali scadute con ipotonia e ipertrofia muscolare diffuse, che l’alimentazione era sì "regolare" ma non affatto congrua (il ricorrente dagli 85 chili di peso iniziale era sceso a 52 chili nel (OMISSIS)) persistendo disturbi del comportamento alimentare;
2.1.b. la reversibilità o guaribilità della malattia quali condizioni del differimento della esecuzione della pena (contro sez. 1^, n. 2080 del 7.7.1994);
2.2. l’incompatibilità con il regime detentivo, arbitrariamente avendo il Tribunale affermato che in nessun passo della perizia s’affermava la inidoneità dell’ospedale (OMISSIS) o del reparto sanitario del carcere di (OMISSIS) al trattamento del detenuto; così travisando la relazione peritale, per la quale la inidoneità delle strutture sanitarie intramurarie costituiva il presupposto delle indicazioni terapeutiche lì non somministrabili formulate; e senza considerare che l’Ospedale (OMISSIS) aveva sempre dimesso il detenuto segnalando l’esigenza di strutture più adeguate e il ricorrente era stato riportato nello stesso carcere che l’aveva sistematicamente trasferito al (OMISSIS) nei momenti acuti;
2.3. il principio di umanità della pena, giacchè il Tribunale, pur riconoscendo la scemata pericolosità dell’ A., faceva leva sulla presunzione di permanenza del vincolo associativo ipotizzando una riviviscenza della sua capacità criminale per effetto di un miglioramento, anche parziale, della sua situazione sanitaria; così in ultima analisi affermando la necessità o utilità della conservazione del grave quadro patologico – e del supplemento di afflittività della pena – quale strumento "di contrasto della pericolosità sociale, non attuale" e dunque in funzione di prevenzione generale.
DIRITTO
1. Il ricorso appare, nei termini che si diranno, fondato.
1.1. Il Tribunale ha richiamato la perizia disposta dalla Corte d’appello di Napoli, sulla cui base la stessa Corte aveva concesso all’ A. gli arresti domiciliari, premettendo che in essa si evidenziava che il ricorrente era affetto da una "depressione maggiore ricorrente con alterazioni dell’appetito, del peso, del sonno e dell’attività psicomotoria" e si segnalava "la utilità del collocamento dell’ A. in un ambiente più confortevole del carcere in cui eseguire una psicoterapia finalizzata al miglioramento del quadro".
Ha osservato che dalla perizia emergeva che l’A. era affetto "da disturbo inquadrabile come sindrome depressiva ricorrente (con marcato orientamento del tono dell’umore verso la polarità depressiva e perdita del normale interesse per le attività della vita ad andamento ciclico e crisi acute di durata quindicinale) dovuta principalmente ad una palese fragilità della struttura di personalità del paziente che gli impediva di tollerare con maturità e serenità l’evento altamente frustrante e a restrizione in carcere … divenuta, in conseguenza delle vicissitudini processuali … ormai stabile e cronica da anni, trasformandosi in un disturbo depressivo maggiore ricorrente senza recupero interepisodico completo".
E ha concluso sostenendo che la patologia era "inquadrabile in un disturbo dell’adattamento, più che non in una vera e propria patologia psichiatrica" dato che erano "assenti sintomi psicotici di rilievo". Tuttavia, come rimarca la difesa, la perizia diceva in realtà il contrario, e cioè che la patologia non era inquadrabile in un mero disturbo dell’adattamento.
Movendo quindi da siffatta ridefinizione della patologia del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto la adeguatezza, in concreto, delle cure che il ricorrente poteva ricevere in ambiente carcerario, assumendo che dalla perizia non emergeva in realtà alcuna specifica "controindicazione" alla permanenza presso i centri medici specializzati del carcere di (OMISSIS); senza spiegare come tale assunto fosse conciliabile con le conclusioni peritali (non dichiaratamente disattese) nè con il provvedimento di concessione degli arresti domiciliari adottato da altra Autorità giudiziaria sulla loro scorta.
Sicchè va rimarcato che il Tribunale ben poteva ritenere non convincenti i giudizi espressi nella perizia disposta in altro procedimento, ma avrebbe dovuto allora – atteso il livello squisitamente tecnico dell’indagine medico legale richiesta – disporne di nuova, munendosi del parere e delle relazioni di esperti della materia. Quel che è certo è che non gli era consentito interpolare l’elaborato a sua disposizione e trarne conclusioni difformi sulla base di una lettura non corrispondente al testo.
1.2. Entrambe le richieste del ricorrente (di differimento pena e di detenzione domiciliare) sono state quindi respinte sulla base del rilievo, in diritto, che la concessione del rinvio della esecuzione della pena costituisce "rimedio estremo, da concedere ai condannato solo nell’ipotesi in cui ogni altra soluzione si sia rivelata inadeguata a salvaguardarne la salute e vi sia un concreto, prevedibile e incontestabile rischio di sopravvivenza del soggetto nell’ambito del regime restrittivo carcerario". Ma l’affermazione non è corretta.
E’ infatti principio consolidato – derivante dalla necessità (ex art. 27 Cost., comma 3 e art. 3 Convenzione EDU) che la pena non si risolva in un trattamento inumano o degradante – che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è solo la patologia implicante un pericolo per la vita, andando comunque considerato contrario al senso di umanità ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di quella soglia di dignità che pure in carcere si richiede debba essere rispettata (una sofferenza e un’afflizione di tali intensità da eccedere il livello che deriva inevitabilmente da una pena legittima, come dice la Corte EDU). Anche la mancanza di cure mediche appropriate, e più in generale la detenzione in condizioni inadeguate in rapporto alla gravità di una malattia che potrebbe avere altrove assistenza idonea, può pertanto in linea di principio costituire un trattamento contrario al senso di umanità.
Erroneamente quindi il Tribunale ha limitato la sua valutazione alla esistenza di un pericolo di morte come conseguenza della degenerazione dello stato di malattia.
1.3. Ma certamente la censura più grave merita, in tale contesto, la conclusione secondo cui: "le condizioni psico – fisiche del soggetto non sembrano così gravi da rendere necessaria la sua scarcerazione, non potendo essere elemento dirimente il rischio di suicidio prospettato dai sanitari come conseguenza del suo male, essendo azione connessa alla capacità di autodeterminarsi del reo, che è rimasta integra e non appare inficiata da danni cerebrali di altra natura …": di difficile lettura e comunque inaccettabile.
I soggetti deputati alla vigilanza sulla esecuzione della pena nel rispetto dei canoni prima richiamati sono onerati da una posizione di garanzia nei confronti di coloro che sono affidati alla loro custodia e sono tenuti a fare quanto in loro potere per evitare il compimento di atti autolesivi. Il suicidio in carcere non può ritenersi rischio consentito.
L’affermazione poi che, in assenza di "danni cerebrali d’altra natura", l’ipotesi di un tale atto debba ricondursi alla libera autoderminazione in soggetto riconosciuto affetto da sindrome depressiva maggiore, ricorrente e cronicizzata, non risulta fondata su alcuna legge scientifica.
2. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino perchè proceda a nuovo esame dando conto dei risultati raggiunti in punto di natura e gravità delle condizioni di salute del ricorrente sulla base di cognizioni scientifiche correttamente formulate e considerando l’intera gamma degli strumenti, anche eventualmente di controllo, che l’ordinamento pone a disposizione per ovviare alle incompatibilità quota vitam e quoad valetudinem mediante un ragionevole bilanciamento di esigenze retributive e special – preventive da un lato, istanze umanitarie dall’altro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 351 del 2003 REGIONE Questioni di legittimità costituzionale

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Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 27 aprile 2001 il Commissario dello Stato per la Regione S. ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3; 95, comma 1, e 97, del disegno di legge n. 1168 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001), approvato dall’Assemblea regionale S. nella seduta del 20 aprile 2001, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128 della Costituzione ed agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione S.).
Osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato, avente le caratteristiche di una legge finanziaria, contiene norme affette da palesi incongruità, tali da porsi in contrasto con numerosi principi costituzionali e statutari.
In particolare, il Commissario impugna:
– i commi 1, 3 e 6 dell’art. 6, i quali istituiscono un tributo ambientale di dieci lire per ogni metro cubo di gas vettoriato attraverso le condotte installate nel territorio della Regione, così, di fatto, creando un tributo che si risolve nell’istituzione di un dazio tra le Regioni. Ciò è in presunto contrasto con l’art. 120 della Costituzione, parametro applicabile anche per le Regioni a statuto speciale;
– l’art. 23, che autorizza l’assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, in deroga alle procedure di evidenza pubblica, ad affidare una serie di attività mirate alla protezione dei beni culturali siciliani a società di cui fanno parte lavoratori privati già destinati a lavori socialmente utili. In tale previsione il ricorrente ravvisa una violazione dell’art. 97 della Costituzione perché la natura del bene oggetto di tutela richiederebbe una selezione assai più ampia;
– l’art. 30, comma 6, e l’art. 31, comma 3, limitatamente all’inciso "anche mediante scrittura privata". Dette norme, in contrasto con l’art. 97 della Costituzione e con l’art. 69, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) consentono la cartolarizzazione dei crediti ivi previsti nei confronti della Regione anche in virtù di semplice scrittura privata, mentre dovrebbe ritenersi vincolante la previsione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
– l’art. 38, comma 1, il quale – nell’autorizzare l’assessore regionale per il bilancio e le finanze a corrispondere, all’agente della riscossione, il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità, oggetto di definizione automatica di cui all’art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) – collega tale corresponsione alla finalità di riordino del servizio di riscossione, con ciò contrastando con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la norma potrebbe generare confusione circa l’immediata e diretta applicazione della normativa statale anche in Sicilia;
– l’art. 57, comma 34, che, obbligando l’appaltatore ad utilizzare determinate categorie di lavoratori per l’esecuzione di lavori diretti alla manutenzione boschiva, di fatto violerebbe l’art. 41 della Costituzione, perché la libertà di iniziativa economica privata non tollera simili restrizioni nella scelta dei prestatori di lavoro subordinato;
– l’art. 60, il quale configura il diritto allo stesso trattamento economico previsto per il personale dell’ufficio stampa della presidenza della Regione anche in favore dei corrispondenti dipendenti comunali, senza assegnare le relative risorse né verificare le necessarie qualità professionali dei beneficiari. La norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 97, 81, quarto comma, e 128 della Costituzione;
– gli artt. 58, comma 2, e 61, i quali prevedono particolari trattamenti economici senza il necessario strumento della contrattazione collettiva, con ciò oltrepassando i limiti di cui all’art. 14 dello statuto speciale regionale;
– l’art. 63, che stabilisce un significativo incremento dei compensi spettanti ai tre dipendenti regionali nominati liquidatori della s.p.a. S., poiché tale norma violerebbe gli artt. 81, quarto comma, e 97, della Costituzione, trattandosi di un aumento non supportato da adeguata copertura finanziaria e in ogni caso in contrasto col principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici;
– l’art. 85 che, in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, consente – dietro l’apparenza della norma di interpretazione autentica – di assumere nei ruoli dell’amministrazione regionale i c.d. "catalogatori", benché privi dei requisiti di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), con ciò determinando una situazione di ingiustificato privilegio in danno degli altri disoccupati;
– l’art. 88, ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto – nel disporre che i Comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti possono avvalersi, per lo svolgimento delle attività ivi previste, degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per la tutela ambientale (CPTA) – di fatto imporrebbe ai Comuni suddetti il ricorso a personale non dotato delle specifiche competenze tecniche richieste per i compiti degli sportelli unici per le attività produttive;
– l’art. 89, ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, perché concretamente permette di assumere dipendenti senza l’utilizzazione delle normali procedure concorsuali, per di più dimostrando di non tenere in considerazione la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione S. con riferimento di funzioni agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), che prevede il divieto di nuove assunzioni;
– l’art. 90, comma 3, limitatamente alla parola "esecutiva", è ritenuto in contrasto con gli artt. 9 e 97 della Costituzione, atteso che l’immediata esecutività della variante agli strumenti urbanistici concernente l’insediamento di opifici nel verde agricolo priverebbe l’organo regionale delle necessarie potestà di controllo;
– gli artt. 95, comma 1, e 97, perché ritenuti in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione S.; la prima norma, infatti, estende il peculiare regime di cui all’art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per il riequilibrio finanziario degli istituti autonomi per le case popolari – I.), a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli finanziati dallo Stato. Il Commissario reputa che la Regione non possa arrecare un pregiudizio economico ad enti non soggetti alla sua potestà, essendo all’uopo insufficiente che la differenza del prezzo di vendita per gli immobili di proprietà dello Stato sia posta a carico dell’ente gestore.
2.– La Regione S. non si è costituita.
3.– In prossimità della discussione in camera di consiglio l’Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria nella quale – dopo aver dato atto dell’avvenuta pubblicazione della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001) con omissione delle norme impugnate dal Commissario dello Stato, di talché queste ultime non possono più produrre alcun effetto – ha sollecitato l’emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in conformità alla precedente giurisprudenza di questa Corte.
Considerato in diritto
1.– Il Commissario dello Stato per la Regione S. ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3, 95, comma 1, e 97 del disegno di legge n. 1168 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001), approvato dall’Assemblea regionale S. nella seduta del 20 aprile 2001, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128 della Costituzione ed agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione S.).
2.– Preliminarmente deve essere confermato che la disciplina delle impugnazioni dei disegni di legge approvati dall’assemblea regionale S. resta regolata dall’art. 28 dello statuto speciale per la Regione S. e non invece secondo l’art. 127, nuovo testo, della Costituzione e ciò a dispetto della previsione contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), come affermato da questa Corte con la sentenza n. 314 del 2003.
Infatti il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si caratterizza per la sua singolarità, eccentricità e diversità (presentando natura preventiva e termini assai ristretti ed essendo inoltre promosso dal Commissario dello Stato nella Regione S. residente nel capoluogo regionale), di talché non si presta ad essere graduato in base al criterio adottato dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (sentenza n. 314 del 2003).
3.– La legge S. impugnata e’ stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione S., con omissione di tutte le disposizioni censurate (legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione S. n. 21 del 7 maggio 2001).
E’ da notare, inoltre, che la legge regionale pubblicata ha pure sanato l’errore di numerazione contenuto nel testo oggetto d’impugnazione da parte del Commissario ricorrente, nel quale mancava l’art. 5. A seguito di tale correzione vi è quindi una sfasatura numerica tra le norme impugnate e quelle pubblicate, ciò che non altera però la sostanza del testo omesso nella promulgazione; inoltre nell’originario art. 57, comma 34, divenuto art. 56 nel testo pubblicato, è stato eliminato il comma 29, sicché l’impugnato comma 34 è divenuto comma 33. Con ciò risulta, dunque, confermata la mancata promulgazione di tutte le disposizioni già oggetto della impugnazione.
L’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v. sentenza n. 352 del 1999).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2003.

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Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 17-11-2010) 17-01-2011, n. 799 Impugnazioni; Trasmissione di atti

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

– che il Tribunale di S. Maria C. V., sezione distaccata di Aversa, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa de plano il 19/10/010 – provvedendo sulla richiesta di revoca della confisca dell’autovettura Mercedes Vaneo tg (OMISSIS), come avanzata in atti da D.N. – dichiarava di non luogo a procedere essendo stata già disposta la confisca dell’autovettura medesima;

– che l’interessata proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e), deducendo censure varie;

– che – trattandosi di provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione de plano, ex art. 676 e 667 c.p.p. – l’ordinanza de qua è soggetta ad opposizione davanti allo stesso giudice (nella specie il Tribunale di S. Maria C.V./Aversa) che ha emesso il provvedimento; il tutto nelle forme previste dall’art. 666 c.p.;

– che pertanto, il ricorso proposto da D.N. va qualificato opposizione all’esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale di S. Maria C.V..

P.Q.M.

La Corte:

Dispone trasmettersi gli atti al tribunale di S. Maria C.V., quale giudice dell’esecuzione.

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