Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 10-05-2011, n. 18060 Frodi alimentari

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le in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Cagliari, all’esito di giudizio derivato da opposizione a decreto penale di condanna, lo aveva condannato alla pena di Euro 9000 di ammenda per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e c) per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della società e Bigi & Bigi Srl, distribuito al fine di porre in vendita, presso il mercato ittico di Cagliari, molluschi bivalvi vivi "mitili" destinati al consumo umano, in cattivo stato di conservazione e contenenti cariche microbiche superiori alle 230 MPM di Escheria Coli per 100 g previste dalla norma. Fatto accertato in (OMISSIS). Deduce in questa sede il ricorrente l’erronea applicazione di Legge. Rileva al riguardo che il tribunale, disattendendo la tempestiva eccezione preliminare di nullità sollevata dalla difesa, ha ritenuto valide le analisi espletate sui campioni di mitili prelevati, da ciò facendo derivare la prova della sussistenza del reato.

L’eccezione formulata attiene alla violazione del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 relativo al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, così come integrato dal D.M. 16 gennaio 2003, che prevede la formazione di quattro aliquote di campionamento: la prima da destinare alle preanalisi; la seconda alla ripetizione limitatamente ai parametri che risultano non conformi; la terza da conservarsi presso il laboratorio per una eventuale perizia ordinata dall’autorità giudiziaria; la quarta per assicurare il rispetto del DM citato, integrativo del D.Lgs.. Essa si fonda sul rilievo che nel caso di specie gli operatori dell’ASL di Cagliari hanno ritenuto di procedere al campionamento formando due sole aliquote, secondo quanto previsto dal piano regionale per la vigilanza di controllo degli alimenti emanato dalla regione Sardegna in esecuzione del D.P.R. 14 luglio 2005, contenente l’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande.

Rileva il ricorrente che nè la normativa regionale, nè gli atti amministrativi costitutivi della medesima possono derogare alla normativa dello Stato con la quale viene individuato in quattro il numero dei campioni da prelevare e conservare e che, siccome il numero di quattro è teso a garantire anche la formazione di un’aliquota destinata a rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali perizie, non essendosi a ciò adempiuto, si è inevitabilmente verificata nella specie una palese compressione del diritto di difesa che, in linea con i più recenti orientamenti di questa Corte, determina la nullità del campionamento. Ciò posto è in premessa da rilevare che sulla possibilità del piano regionale di derogare alla normativa primaria contenuta nel D.Lgs. del 1993, così come integrato dal successivo DM, vi è contrasto nella giurisprudenza della Sezione. La tesi sostenuta dal ricorrente riproduce infatti le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 34853 del 08/04/2009 Rv. 244590.

In precedenza, tuttavia, con la sentenza n. 37400 del 28/06/2006 Rv.

235139 si era affermato invece, richiamando anche i principi contenuti nella sentenza n. 434 del 1990 della Corte costituzionale, che le procedure di campionamento e analisi su prodotti alimentari deperibili previste dalla normativa della Regione Sardegna, ed in particolare del Piano regionale per la vigilanza e il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, rispettano il principio del contraddittorio in quanto il metodo del doppio campionamento consente di assicurare che alle "preanalisi" possa seguire, ove necessario, una procedura garantita di controllo e nuovo accertamento. E le motivazioni di questa ultima decisione vengono fatte proprie dalla sentenza impugnata che si è anche soffermata – richiamando precedenti di legittimità – sul carattere ordinatorio e non perentorio della disciplina del D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4.

In questa sede non si appalesa tuttavia necessario risolvere il contrasto in quanto, anche a voler seguire la tesi seguita dal ricorrente, si pone comunque un problema di interesse ad eccepire la eventuale nullità.

Per sostenere un vulnus ai diritti della difesa occorrerebbe infatti che l’imputato si fosse fatto carico di dimostrare di aver richiesto in tempo utile l’espletamento della perizia sul campione in sede penale e che a tale richiesta non fosse stato possibile aderire mancando il predetto campione.

Ciò non è accaduto e, peraltro, indipendentemente dalla tesi seguita, non si può disconoscere che alla base della normativa regionale della Sardegna vi è una considerazione di fondo difficilmente confutabile sulla limitata validità temporale del campionamento (di pochissimi giorni) attesa la estrema deperibilità del prodotto campionato. Il che trova implicita conferma anche nel fatto che nel D.Lgs. del 2003 si prevede che una delle aliquote debba essere destinata a rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria e non del giudice.

La questione deve essere risolta pertanto con la considerazione preliminare ed assorbante della carenza di interesse a dedurre la asserita nullità e ciò in linea con l’orientamento seguito da questa Sezione in altre occasioni in cui, ad esempio, si è ritenuto che la mancata ripetizione dell’analisi non è causa di nullità, quando sia stata effettuata una prima analisi garantita, con anticipazione della procedura prevista ex art. 223 disp. att. c.p.p., e l’interessato non abbia avanzato richiesta di ripetizione dell’esame (cfr. Sez. 3, n. 20510 del 10/05/2005 Rv. 231998).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-09-2011, n. 19872 Responsabilità civile

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o del ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo

Il 15 novembre 2005 il Tribunale di Larino, per quel, che interessa in questa sede, condannava C.F. e C.D. a pagare a favore della Milano Assicurazioni s.p.a. la somma di Euro 61.645,68 oltre interessi e rivalutazione e spese e presso la quale Compagnia era assicurata ai fini della R.C.A-l’autovettura di proprietà di C.D. e condotta dal figlio F., sprovvisto di patente di guida, che aveva provocato il (OMISSIS) un incidente stradale in cui era deceduto G.L..

Su gravame dei C. la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza di prime cure il 6 maggio 2008.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione C.D. e C.F., affidandosi a sei motivi.

Le parti intimate non risulta avere svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.-In punto di fatto va posto in rilievo che il (OMISSIS) in (OMISSIS) si verifica un incidente stradale, provocato dall’autovettura Lancia Delta tg. (OMISSIS) di proprietà di C.D. e assicurata con la Milano assicurazioni, nel quale perdeva la vita il pedone G.L..

L’autovettura risultava condotta da C.F..

La Milano, avendo acclarato che l’autovettura investitrice era stata condotta dal F., sprovvisto di patente, dopo aver versato agli aventi causa del G. L. 100 milioni per danno morale, con citazione del 2 febbraio 1995 chiedeva il relativo rimborso ai C..

Con atto di citazione del 26 maggio 1995 l’INAIL conveniva in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. e i C. per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di L. 180.455.937 oltre spese ed accessori, in quanto aveva erogato a favore degli aventi diritto dall’infortunato G.L. le prestazioni assicurative di legge, trattandosi di infortunio sul lavoro.

Il G. era coltivatore diretto e venne investito allorchè si apprestava a raggiungere la stalla per dare da mangiare agili animali.

I giudizi furono riuniti ed all’esito della relativa istruzione il Tribunale di Larino emise la sentenza in epigrafe indicata e confermata dalla Corte di appello di Campobasso.

2.-Ciò posto, osserva il Collegio che per priorità logico-giuridica va esaminato per primo il secondo motivo, nel quale sotto vari profili i ricorrenti lamentano che onde provvedere al danno morale ed al corretto calcolo del risarcimento si sarebbe dovuto riscontrare delle prove, che, invece, sarebbero mancate del tutto.

Il giudice dell’appello, in sintesi assumono i ricorrenti, avrebbe dovuto accertare se effettivamente la circolazione dell’autovettura era avvenuta per colpa del C.D.; se l’incidente era avvenuto per colpa del conducente o colpa esclusiva o concorrente della vittima; se effettivamente si era trattato di un incidente in itinere; quale era la quantità di guadagno e/ o di reddito prodotto dal defunto, nonchè la quantità delle somme presuntivamente devolute ai presunti eredi (se e quanto), la entità delle somme trattenute dalla vittima per esigenze proprie e quanto devoluto ai presunti eredi; la qualità e l’intensità dei rapporti e delle relazioni tra i soggetti beneficiari del risarcimento e la vittima, onde stabilire con correttezza l’an e il quantum del danno materiale e morale da essi subiti per la morte del presunto congiunto.

A ben leggere la complessa censura la sentenza viene impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione e non coglie nel segno.

Infatti, la colpa esclusiva di C.F. è stata riaffermata dal giudice dell’appello sia perchè non sono stati rinvenuti nell’atto di appello motivi dedicati a, tale questione, "onde la stessa deve reputarsi abbandonata sia, perchè l’accertamento della responsabilità del conducente del veicolo investitore è l’antecedente logico-giuridico dell’accoglimento della domanda" e perchè "comunque" coperta da giudicato interno".

Ed, inoltre, il giudice dell’appello nell’esaminare la doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale ha ritenuto che la stessa veniva correlata dagli appellanti unicamente all’assunto che il proprietario dell’autovettura non aveva mai consentito al figlio F., che, imputato di omicidio colposo aveva "patteggiato" la pena ex art. 444 c.p.p., " l’impiego e non anche al fatto che il pedone, insicuro nell’incedere, si sarebbe improvvisamente spostato sul tratto di strada percorso dal veicolo guidato" dal F. (p.5 sentenza impugnata).

Se ne deve concludere che il giudice dell’appello, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, ha posto a fondamento del suo argomentare sul punto ben due rationes decidendi: una di eccentricità della questione rispetto ai motivi di appello, l’altra di valutazione della irrilevanza della stessa, stante quanto in quei motivi richiesto. Non solo, ma il giudice dell’appello si è fatto carico di sottolineare che se pure fosse stata provata la deduzione capitolata essa non avrebbe integrata la prova liberatoria dalla responsabilità del C.D., padre del F. e proprietario dell’autovettura, "essendo al riguardo necessario non che la circolazione sia avvenuta senza il consenso, ma contro la volontà del proprietario, che può desumersi solo dall’adozione di opportune cautele".

Infatti, "nel caso che ne occupa" "nessuna cautela venne adottata da C.D., se il figlio, come da lui stesso dichiarato ai carabinieri, ebbe modo di portare fuori dal garage l’autovettura paterna senza andare incontro a nessuna difficoltà nel procurarsi le chiavi" (p. 5 sentenza impugnata).

In altri termini, la sentenza penale di patteggiamento, che, come è noto, è pur sempre una decisione di riconoscimento di responsabilità, anche se non ha efficacia nel giudizio civile (Cass. n. 1847/07), la non individuazione nei motivi della questione circa la responsabilità, l’esame della capitolata deduzione probatoria ai fini dell’esclusione da ogni responsabilità sotto i vari profili del proprietario e del conducente dell’autovettura investitrice sono tutti elementi che congruamente e logicamente sono stati adoperati per la sua motivazione, che, quindi, risulta appagante sotto ogni profilo anche in relazione ad adombrati errori di diritto nonchè al vizio ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto risulta chiaramente che nessuna omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, determinante la nullità della sentenza, è rinvenibile nella stessa.

Per quanto, infine, concerne la censura sulla determinazione ed il calcolo del danno morale la censura si appalesa eccentrica e, comunque, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto si tratta di doglianza che concerne la valutazione operata dalla Compagnia assicuratrice che ha ritenuto, una volta provata la responsabilità del suo assicurato, di rispettare gli impegni di cui al contratto di assicurazione, che avrebbero potuti essere elusi solo in presenza della prova liberatoria che, invece, non è stata ritenuta raggiunta dal C..

3.-Di qui il rigetto del quarto motivo sia sotto il profilo dell’onere della prova e della mancata ammissione delle prove richieste, sia sotto quello del vizio di motivazione, per il quale il relativo questo manca del necessario momento di sintesi (v.p. 22-23 ricorso).

4.-Anche il quinto motivo va respinto.

La censura sembra concernere una diversa valutazione degli elementi di causa e coinvolgere anche le somme erogate dall’INAIL, che certamente non riguardano il danno morale, ma sono un indennizzo ai familiari, essendo stato accertato dall’Istituto che l’incidente era avvenuto in itinere.

Del resto il giudice dell’appello con giuridica correttezza afferma che la rendita erogata dall’Istituto non copre il danno morale ed all’epoca non copriva nemmeno il danno biologico, per cui le decisioni indicate dai ricorrenti risultano chiaramente non conferenti al caso di specie. E ciò senza mancare di porre in rilievo che la sua formulazione (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mancata, illogica e contraddittoria), essendo redatta in via concorrente e non alternativa è inammissibile, mentre per quanto riguarda il profilo della violazione degli artt. 1916 e 1917 c.c., il relativo quesito non corrisponde a quanto sembra, peraltro, solo enunciato nella redazione della censura stessa.

5.- Con il terzo motivo i ricorrenti si soffermano sulla necessità o meno di provvedere ai sensi dell’art. 1226 c.c., e sulla obbligatorietà di uno dei criteri equitativi ed in sostanza si dolgono dell’esborso dei 100 milioni all’epoca da parte della Milano.

La censura, in parte è assorbita dal rigetto del secondo motivo, in parte è inammissibile, essendo il relativo quesito assolutamente fuori luogo, non avendo il giudice dell’appello, e contrariamente a quanto essi deducono, ritenuto affatto arbitraria la somma liquidata.

6.-Con il sesto motivo (indebito oggettivo e soggettivo; violazione dell’art. 1917 c.c., comma 2 e art. 2033; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – erronea, illogica, insufficiente e/o omessa motivazione) i ricorrenti sembrano ritornare sulla circostanza che la Milano avrebbe pagato non già un debito ma un indebito, perchè assumono con l’ordinaria diligenza e soprattutto in relazione alla lettera del 14 marzo 1994 da essa Compagnia inviata all’INAIL, da cui, poi, immotivatamente recedette, e con la quale contestava in toto la richiesta di danno patrimoniale in sede R.C., offrendo solo il rimborso delle spese funerarie essa Compagnia avrebbe potuto evitare il risarcimento, che non era dovuto perchè non dimostrati natura, modalità dell’incidente stradale, causa, titolo del danno pagato.

La censura fa leva sul contenuto di quella lettera (di cui il Collegio ha preso conoscenza perchè inserita nel ricorso).

Dalla stessa si evince non già quello che essi intendono, ma ben altro.

La Milano ha liquidato senza attendere alcun giudizio i danni, risarcendoli secondo la polizza, mentre la risposta all’Istituto riguardava solo la richiesta avanzata dall’Istituto stesso di risarcire i danni patrimoniali.

Così operando la Compagnia ha operato correttamente perchè il venir meno della garanzia nei confronti dell’assicurato, essendo l’incidente verificatosi da soggetto sfornito di patente,e, quindi, contro la previsione contrattuale, non estingue, come è noto, e lo ha posto bene in rilievo il giudice dell’appello, l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore nei confronti del danneggiato in virtù della norma di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2.

Nessuna censura, peraltro, può essere mossa alla sentenza impugnata allorchè ha posto in rilievo che la rendita corrisposta dall’Istituto era ben diversa dalla corresponsione del danno morale risarcito.

Sgombrato il campo da queste censure che costituivano i presupposti logici per la prima doglianza il Collegio osserva quanto segue.

6.-Con il primo motivo (articolato sotto tre profili), in fedele sintesi, i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice dell’appello non avrebbe dichiarato la prescrizione del diritto di rivalsa da parte della Milano; non sarebbe stata riprodotta la eccezione di prescrizione nelle conclusioni (non ritrascritte) nella sentenza;vi sarebbe stata una mancata valutazione della eccezione;

una mancanza totale di motivazione (sul quale ultimo aspetto non vi è il necessario momento di sintesi) e peraltro, si sostiene che dovendosi applicare, come da giurisprudenza costante, l’art. 2952 in relazione all’art. 2944 c.c., avendo la Milano citato gli stessi con atto del 2 febbraio 1995, il suo credito avrebbe dovuto essere dichiarato ampiamente prescritto essendo il fatto avvenuto il (OMISSIS), a nulla rilevando la sussistenza di eventuali trattative ai fini dell’interruzione: trattative, del resto, nemmeno provate dalla Compagnia.

Al riguardo, va detto che l’assicuratore della R.C.A. che, avendo pagato l’indennità al terzi danneggiato, agisca con l’azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato ai sensi del citato art. 18, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare, come nella specie, la propria prestazione fa valere un diritto proprio e non un diritto altrui in via di surrogazione che trova fondamento nel contratto assicurativo e cioè in quello stesso diritto di rifiutare la prestazione pattiziamente pattuita e che non può per legge essere opposto al danneggiato, con la conseguenze che ad esso si applica la prescrizione annuale prevista dall’art. 2952 c.c., per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione, ma la prescrizione non decorre dal momento del fatto, bensì dal momento del pagamento di tutta l’indennità, perchè solo allora il credito del danneggiato diviene liquido ed esigibile (Cass. n. 29883/08; Cass. n. 5088/10).

Ne consegue che, nella specie, non essendosi prescritto il credito del terzo danneggiato ed avendo la Compagnia versato l’intera somma agli eredi del de cujus nel 1993, con lettere raccomandate all’assicurato entro il termine di un anno dal pagamento-su questo non vi è contestazione dei ricorrenti-il diritto di rivalsa non risulta prescritto essendo la citazione della Milano del 2 febbraio 1995.

Infatti, le trattative intavolate per ottenere il risarcimento del danno da parte del danneggiato o dai suoi eredi interrompono la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti, nella specie, la Milano, risulti il riconoscimento del contrapposto di diritto di credito (Cass. n. 4804/07), per cui tale condotta, comportando la implicita ammissione del diritto del terzo danneggiato, configura una rinuncia alla prescrizione analogamente alla interruzione della prescrizione medesima per effetto del riconoscimento (Cass. n. 16379/09).

In conclusione, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone per le spese.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 1496

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Università statale di Milano ne ha rigettato l’istanza di trattenimento in servizio oltre il limite dei 70 anni, e gli atti presupposti.

Nelle more del giudizio, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avervi più interesse.

Ne segue l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese, attese le peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-11-2011, n. 23345 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo

1. C.V. fa parte – insieme con moltissimi altri suoi colleghi – del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola.

2. Il C. convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi: MIUR) e l’Ufficio scolastico regionale delle Marche chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale di Urbino respinse la domanda.

3. Il MIUR e il suindicato Ufficio scolastico impugnarono la sentenza e la Corte d’appello di Ancona respinse l’appello.

4. Il MIUR propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello chiedendo a questa Corte di applicare la sopravvenuta norma interpretativa della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, (finanziaria del 2006) e conseguentemente di cassare l’impugnata sentenza.

5. Il C. non svolge attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al MIUR in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, ne comma 2, che: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 8. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1 aprile 1999 del Comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 del Comparto Scuola.

10. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti "sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità …". "L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola". 11. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in un decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (vedi: Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. 4 marzo 2005, n. 4722. nonchè Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

12. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218 (finanziaria 2006) sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 "si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai lini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 13. Come è evidente, il art. 1, comma 218 suindicata legge finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal D.M. aprile 2001. 14. E’ fondata la tesi, proposta dal ricorrente Ministero, che assegna efficacia retroattiva alla disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2006 e sostiene, quindi, la sua applicabilità ai processi già in corso.

15. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione "la L. 3 maggio 1999, n 124, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che", il che indica la volontà di far retroagire la norma dettata dal comma 218, come concordemente hanno affermato la Corte costituzionale e questa Corte di cassazione. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così:

Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

16. Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la suddetta norma introdotta dalla legge finanziaria sollevate da vari giudici – compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, prospettò la violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU relativamente al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso – sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonchè la sentenza n. 311 del 2009. 17. Pertanto, dopo tali pronunce del Giudice delle leggi, i ricorsi proposti dai dipendenti che assumevano il carattere non retroattivo della norma di interpretazione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 sono stati respinti da questa Corte con numerose sentenze (vedi, per tutte: Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

18. Questo approdo è stato nuovamente messo in discussione dai successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

19. Sono, infatti, intervenute sul tema sia la Corte europea dei diritti dell’uomo, sia la Corte di giustizia dell’Unione europea.

20. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. 21. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa, con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora I. S. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

22. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

23. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 possa costituire un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

24. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini:

"La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro" (vedi punto 1 del dispositivo e punto 66 della motivazione).

25. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 77/1987 (trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50. nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di lutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

26. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito dei giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 27. Dal complesso dei suindicati principi si desume, quindi, che la Corte UE ha chiamato il giudice nazionale ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo sostanziale". 28. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo l’art. 3, n. 1 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli Stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente"), 29. Quindi, nella definizione delle singole controversie è necessario stabilire se, in concreto, si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (n. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

30. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2.

TUE, in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme suindicate (vedi: punti 27 e 84 della sentenza).

31. La sentenza della Corte di giustizia UE incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007. n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme UE direttamente applicabili (vedi: Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE, tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

32. Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto, seppure per ragioni diverse da quelle addotte dal MIUR, perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, (cui fa riferimento il ricorrente) deve essere verificata sulla base dei principi enunciati della Corte di giustizia UE, nei termini dianzi indicati (vedi, spec. punto 29 della presente sentenza).

33. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro Giudice, il quale, applicando i suindicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

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