Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25277 Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4589

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’avviso è stato legittimamente notificato al domicilio eletto in ricorso, posto che è onere del difensore comunicare l’avvenuto mutamento di domicilio e che la Segreteria non è tenuta ad effettuare ricerche circa il nuovo domicilio, neppure se agevolmente rilevabile (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, nr. 5079; Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2004, nr. 5556; Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2008, nr. 7394);

Rilevato che al ricorso non è allegato il decreto di cui si chiede l’ottemperanza con l’attestazione del suo passaggio in giudicato, come richiesto dal comma 2 dell’art. 114 cod. proc. amm., e pertanto non v’è prova del presupposto dell’azione costituito appunto dal giudicato;

Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza, come meglio precisato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese di causa, che liquida equitativamente in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 30086 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

T.L., con ricorso del 1 ottobre 2008 alla Corte d’appello di Firenze, ha chiesto di condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondergli l’equa riparazione per i danni da irragionevole durata del processo da lui iniziato con ricorso al TAR del Lazio del 26 aprile 2000, al fine di ottenere il riconoscimento del recupero del trattamento di missione nel periodo del riposo compensativo a lui spettante, quale dipendente del Ministero della difesa impiegato in una missione internazionale in Albania, processo ancora pendente alla data sopra indicata della domanda.

Il ricorrente ha chiesto che gli fosse corrisposto l’indennizzo per la durata prevedibile di detto processo presupposto di almeno nove anni e la domanda è stata rigettata dalla Corte fiorentina con il decreto di cui in epigrafe, perchè l’istante aveva agito dinanzi al giudice amministrativo, in base a diritti sorti in capo a lui nell’esercizio di poteri pubblici quale autorità di polizia all’estero svolta nell’interesse generale.

L’adita Corte d’appello ha rilevato che la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo la sentenza 8 dicembre 1999, Pellegrin contro Francia, ha negato sempre l’applicabilità dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per le azioni giudiziarie intraprese da pubblici dipendenti per effetto di compiti espletati nell’esercizio di poteri pubblici e nell’interesse della collettività.

La citata sentenza della Corte di Strasburgo era stata seguita da quella analoga Martinie c. Francia, del 12 aprile 2006, ric. n. 58675/00, che ha riaffermato la pregressa lettura della Convenzione, per cui, nella fattispecie, ad avviso della Corte di merito, nulla poteva riconoscersi al T. che, nel processo presupposto, aveva agito a tutela di diritti sorti per l’attività di polizia da lui svolta all’estero, con esercizio di poteri pubblici. Per la cassazione di tale decreto, il T. ha proposto ricorso di unico motivo, notificato a mezzo posta il 13 -18 maggio 2009 alla Avvocatura generale dello Stato di Roma, cui resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze con atto impropriamente qualificato di costituzione non convertibile in controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 6, par. 1, e dell’art. 41 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo oltre che della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2.

In contrasto con il diritto vivente della Corte europea dei diritti dell’uomo (si cita da ultimo la sentenza della Grande Camera del 19 aprile 2007, sul ric. n. 63235/00, Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia), la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto erroneamente inapplicabile l’art. 6, par. 1, della Convenzione europea ai pubblici dipendenti, in ordine alle azioni di costoro a tutela di propri crediti, come quella oggetto del giudizio presupposto, volto a ottenere il riconoscimento della indennità di missione anche nei periodi di recupero del riposo per i dipendenti pubblici impegnati in operazioni di polizia all’estero. In sostanza, se le pregresse sentenze escludevano le garanzie dell’art. 6 della Convenzione per le controversie tra amministrazione e soggetti titolari di pubblici impieghi con partecipazione all’esercizio di potestà pubblica (Grande Camera 8 dicembre 1999 Pellegrin e. Francia su ric. 2854/95 e Martinie c. France 12 aprile 2006, ric. 58675/00), la successiva citata sentenza sopranazionale del 2007 esclude invece ogni rilievo alle funzioni pubbliche esercitate da chi domanda l’applicazione dell’art. 6, quando la controversia abbia ad oggetto pretese economico patrimoniali, definibili come diritti civili per la cui tutela la Convenzione è stata adottata dagli Stati che ad essa hanno aderito.

Il quesito di diritto chiede di affermare, in contrasto con il principio ritenuto corretto nel decreto impugnato, quello per il quale può configurarsi un diritto ad un’equa riparazione per le cause relative a diritti di natura civile, anche se promosse da pubblici impiegati per questioni meramente economiche relative ad indennità per il trattamento di missione all’estero.

Il T. chiede quindi nel ricorso che, cassato il decreto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte – condanni il Ministero a pagargli Euro 5.500,00, con gli interessi legali come per legge, a titolo di equo indennizzo per la ingiusta durata del processo presupposto.

2. Il ricorso è fondato.

Le sentenze della Corte di Strasburgo citate nel decreto escludevano dal campo di applicazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo "le controversie sollevate da funzionari pubblici i cui compiti caratterizzano le attività specifiche del servizio pubblico, nella misura in cui questi agiscono come depositari dell’autorità pubblica responsabile per la tutela degli interessi generali dello Stato o altri enti pubblici. Un esempio evidente di tali attività è fornito dalle forze armate e la polizia." (così testualmente il par. 66 della sentenza Pellegrin c. Francia). Si afferma invece nella sentenza Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia sopra citata che la stretta applicazione dei criteri che precedono può portare al risultato anomalo di escludere l’applicazione della Convenzione a persone la cui posizione non differisce da quella di qualsiasi altro ricorrente, che abbia una qualsiasi disputa salariale non caratterizzata dallo "speciale legale rapporto di fiducia e lealtà" con lo Stato datore di lavoro, per cui deve presumersi l’applicabilità dell’art. 6 più volte richiamato anche alle cause dei dipendenti pubblici, salvo che il governo convenuto non provi che il diritto interno espressamente esclude l’accesso alla giurisdizione nei casi di specie e che tale esclusione sia oggettivamente giustificata dall’interesse dello Stato (nello stesso senso Corte europea dei diritti dell’uomo, 2A sezione, Silvestri c. Italia, 9 settembre 2009, ric. n. 16881/92, par. 46-48).

In conclusione, il T. era legittimato a chiedere l’applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quindi il decreto impugnato deve essere cassato per la dedotta violazione di legge. Data la esplicita richiesta del ricorrente non contrastata dal resistente, nel caso può applicarsi l’art. 384 c.p.c., in quanto la violazione delle norme di diritto emerge chiara e i fatti a base della domanda non sono contestati, per cui sugli stessi non sono necessari altri accertamenti. La Corte deve quindi cassare il decreto impugnato e in ragione della durata del processo ancora pendente in primo grado alla data della domanda (1 ottobre 2008) e iniziato il 26 aprile 2000, può rilevare che il processo presupposto è durato complessivamente anni otto, mesi cinque e giorni cinque.

In base ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo ogni processo non può avere in primo grado una durata maggiore di anni tre e sono presumibilmente ingiustificati i residui anni cinque, mesi cinque e giorni cinque. In base ai precedenti di questa Corte che si conforma ai principi enunciati per la liquidazione dell’indennizzo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per i danni non patrimoniali subiti dal T. per effetto della irragionevole durata del processo presupposto, competono, per i primi tre anni, Euro 750,00 all’anno e per i residui due anni e cinque mesi e giorni cinque spettano Euro 1.000,00 all’anno e complessivamente Euro 4.681,00 (Euro 2.250,00 per i primi tre anni ed Euro 2.431,00 per i residui due anni, cinque mesi e cinque giorni), oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo.

Per la soccombenza, le spese dell’intero giudizio devono porsi a carico del Ministero resistente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al ricorrente Euro 4.431,00 (quattromilaquattrocentotrentuno/00) con gli interessi dal 1 ottobre 2008 al saldo e le spese del processo, che determina, per la causa di merito, in Euro 1.028,00 (milleventotto/00), di cui Euro 600,00 (seicento/00) per onorari, Euro 378,00 (trecentosettantotto/00) per diritti ed Euro 50,00 (cinquanta/00) per spese e, per quello di cassazione, in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), di cui Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambi i gradi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 7834 Avvocato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha partecipato agli esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato, sessione 2010, presso la Corte d’Appello di Roma e, avendo riportato il punteggio di 25/50 a ciascuna delle tre prove scritte, non è stato ammesso a sostenere la prova orale.

Di talché, ha proposto il presente ricorso, articolando censure relative a figure sintomatiche dell’eccesso di potere a violazione di legge, con particolare riferimento al r.d.l. 1578/1933 e alla l. 241/1990 nonché all’art. 97 Cost., ed a violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione.

Il ricorso, che può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010, è infondato e va di conseguenza respinto.

In ordine alle censure proposte, infatti, il Collegio rileva che:

il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità, atteso in particolare che, quando i tempi sono calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, non è possibile di norma stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o minore considerazione;

la valutazione tecnicodiscrezionale della commissione esaminatrice costituisce espressione di un giudizio di puro merito e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che non risulti ictu oculi viziata da una manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, ipotesi che, nella fattispecie, non sono sufficientemente dimostrate;

l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo, pur in assenza di glosse o segni di correzione, come formula sintetica, ma sufficiente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice;

nessuna norma impone che ogni operazione compiuta dalla commissione debba essere verbalizzata a pena di nullità o invalidità della stessa, sicché l’onere di verbalizzazione può dirsi garantito dall’indicazione del giudizio finale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, complessivamente liquidate in Euro 1.000 (mille/00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.