Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Sorrentino il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 16.1.2012, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 21.3.2008, assolveva l’imputato dal reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per non aver commesso il fatto; dichiarava altresì non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen. poichè estinto per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, scissa la continuazione, rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., così qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 648-bis cod. pen., con le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale ne chiede l’annullamento deducendo: 1) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione ed erronea applicazione di norma di legge con riferimento all’art. 648 cod. pen. in relaz. all’art. 192 cod. proc. pen., in punto di ritenuta inverosimiglianza della tesi difensiva dell’imputato in ordine alla provenienza del bene provento di delitto; 2) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) violazione ed erronea applicazione di norme di legge con riferimento all’art. 648 cod. pen. in relaz. agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in punto sia di ritenuta diversa qualificazione giuridica del fatto, in assenza della concreta possibilità per l’imputato di difendersi riguardo a tutti gli elementi di accusa presenti nel fatto sia di vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto omessa da parte dell’imputato qualsiasi indicazione sulla provenienza del bene, mentre questa era stata fornita; 3) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al cpv. dell’art. 648 cod. pen.; 4) ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento alla recidiva ex art. 99 cod. pen., erroneamente contestata (il reato per cui si procede è stato commesso nel (OMISSIS) ed è precedente di mesi sei alla sentenza di condanna dall’imputato subita dal Tribunale di Nola il 5.12.2002).
Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Invero, con il primo motivo viene prospettata, peraltro in modo assai generico, una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli (possesso di un ciclomotore di provenienza delittuosa sul quale veniva fermato alla guida l’imputato, il quale poi si dava alla fuga), seppur diversamente qualificato in ricettazione; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali il fatto contestato doveva essere ascritto alla persona del ricorrente (denunzia della P.O., esame dei testi di P.G. i quali avevano proceduto al controllo del ciclomotore condotto dall’imputato, con a bordo altro giovane, il quale, alla vista dei militari, era riuscito a fuggire; gli stessi militari davano atto di avere riconosciuto l’imputato, così smentendo la sua tesi difensiva di non essere stato alla guida del mezzo ma soltanto trasportato).

Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. Un. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

3.2. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che dalla derubricazione del reato da riciclaggio in quello di ricettazione – che l’imputato aveva sollecitato con i motivi di appello – non consegue alcuna violazione del diritto di difesa dell’imputato, essendovi identità del fatto storico rispetto del quale l’imputato ha avuto, mediante la contestazione, piena conoscenza e possibilità di articolare le sue difese. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di precisare che non si verifica violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza nella ipotesi in cui il reato in relazione al quale è stata emessa condanna sia in rapporto di genere a specie con quello di cui al capo d’imputazione, atteso che l’imputato ha avuto possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato (in tema v. ex multis, Sez. 5, sentenza n. 17048 del 21/02/2001, rv. 219667). Quanto poi alla censura relativa al dedotto vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere omessa da parte dell’imputato qualsiasi indicazione sulla provenienza del bene, mentre questa era stata fornita, va osservato che sul punto esaustiva risulta la motivazione della Corte territoriale laddove ha specificatamente confutato l’attendibilità della tesi difensiva fornita in prima battuta dall’imputato e risultata del tutto inverosimile, di non essere stato alla guida del ciclomotore, contrariamente a quanto direttamente percepito dai verbalizzanti e riferito nell’immediatezza dal soggetto trasportato.

In tale contesto, peraltro caratterizzato dalla presenza di chiari elementi materiali esteriori sul ciclomotore di una provenienza furtiva, è stata correttamente valorizzata l’omessa indicazione da parte dell’imputato delle circostanze di ricezione del bene. Sul punto, la Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorchè siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del ciclomotore risultato rubato, unitamente all’inattendibilità della versione difensiva fornita e al comportamento assunto dall’imputato alla vista degli agenti, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.

3.3. Inammissibili risultano, infine, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, il terzo e quarto motivo di ricorso, trattandosi di censure per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

4. Va dichiarata, pertanto, inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 05-06-2013, n. 24515

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 27 marzo 2012, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di declaratoria di invalidità dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza dello stesso Tribunale del 26 aprile 2006 e della conseguente ingiunzione a demolire della Procura della Repubblica di Napoli del 6 febbraio 2012.

2. – Avverso l’ordinanza, l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 127 e 666 c.p.p., avendo il giudice dell’esecuzione provveduto sull’istanza senza fissare l’udienza camerale.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, perchè basato su un motivo genericamente formulato e, comunque, manifestamente infondato.

La ricorrente non spiega, infatti, le ragioni per cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ritenere la sua istanza non manifestamente infondata e provvedere su di essa fissando l’udienza camerale.

Deve, in ogni caso, rilevarsi che il giudice dell’esecuzione ha legittimamente provveduto de plano ex art. 666 c.p.p., comma 2, sull’istanza della parte interessata, rilevando la manifesta infondatezza dell’istanza stessa, non essendo stati forniti motivi specifici a suo sostegno, se non il rilievo secondo cui l’ordine di demolizione avrebbe la natura di pena accessoria; rilievo manifestamente infondato, perchè l’ordine in questione ha, invece, natura di sanzione amministrativa accessoria e non è, dunque, soggetto alla sospensione condizionale della pena principale (ex multis, Cass. pen., sez. un., 24 luglio 1996, n. 15).

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1,000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 29-04-2009 (09-04-2009), n. 17912 – Pres. DE ROBERTO Giovanni – E.G. RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – Termine perentorio di quarantacinque giorni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Presidente della Corte d’appello di Messina, con l’ordinanza sopra indicata, ha dichiarato la cessazione della efficacia della misura della custodia cautelare in carcere di E.G., detenuto a fini estradizionali – per la Repubblica Federale di Germania – nei cui confronti la Corte d’appello aveva già riconosciuto, con sentenza del 1 luglio 2008, irrevocabile il 17 ottobre 2008, la sussistenza dei presupposti per l’estradizione, per fatti risalenti al 1992 (diversi furti ed altro, per i quali l’E. doveva scontare una pena di 365 giorni). Ha conseguentemente disposto la liberazione immediata dell’estradando se non detenuto per altra causa, essendo decorso il termine di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte, rilevando l’errore in cui era incorsa l’autorità che aveva emesso il provvedimento di liberazione ritenendo applicabile la normativa dettata per il mandato di arresto europeo, laddove la consegna sarebbe dovuta avvenire a norma dell’art. 708 c.p.p., trattandosi di pronuncia di estradizione. In relazione a quest’ultima normativa, il termine per la consegna da parte del Ministro è quello di 45 giorni decorrenti dal giorno della notizia della scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza (nella specie dal 12 novembre 2005, come segnalato dal competente ufficio ministeriale). Poichè dunque il Ministro della giustizia, alla data anzidetta, disponeva di un termine di 45 giorni per la consegna, non doveva essere emesso il provvedimento di cessazione di efficacia della misura cautelare proprio sotto la data stessa, in applicazione di una norma non applicabile al caso di specie.
Deposita memoria difensiva e di replica il difensore dell’estradando con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato per le ragioni indicate dal Procuratore della Repubblica ricorrente. Considerate, infatti, la procedura adottata prevista dall’art. 697 c.p.p., e segg., e la data di consumazione dei reati per i quali era stata disposta l’estradizione, non era applicabile il termine di consegna dell’estradando allo Stato richiedente di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23 (v. art. 40, comma 2, di detta legge), bensì quello di cui all’art. 708 c.p.p., decorrenti dal giorno della notizia della scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza (nella specie dal 12 novembre 2005 segnalato, come già detto, dal competente ufficio ministeriale e come richiesto dal Procuratore generale), termine non ancora decorso alla data del provvedimento impugnato.
Pertanto, il provvedimento del Presidente della Corte d’appello deve essere annullato senza rinvio. Va disposta la trasmissione dell’estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p., con riferimento all’ordinanza emessa dal Presidente della Corte d’appello di Messina in data 3 maggio 2008.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1756 Ricorso Rappresentanza e legittimazione processuale Riscossione delle imposte

COMUNE E PROVINCIA IMPOSTE E TASSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
L’utente menzionato in epigrafe convenne il comune di Tito davanti al giudice di pace di Potenza per sentire dichiarare non dovute le somme richieste da detto comune per i servizi di acqua potabile, fognatura e depurazione relativamente agli anni 1994, 1998 e 1999.
Il comune resistette.
Il giudice di pace, pronunciando secondo equità in relazione al valore della causa, ha ritenuto la propria giurisdizione (contestata dal convenuto) e, nel merito, ha accolto parzialmente la domanda attorea dichiarando non dovute le somme chieste dal comune a titolo di eccedenza dei canoni per gli anni 1998 e 1999, mentre ha ritenuto dovuta la quota fissa degli stessi canoni; ha invece dichiarato prescritto l’intero credito del comune relativo all’anno 1994 (quota fissa ed eccedenza).
Il comune di Tito ha proposto ricorso per Cassazione deducendo cinque motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Le sezioni unite hanno accolto il secondo dei cinque motivi di ricorso con sentenza n. 10868/04, dichiarando la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione.
Gli atti sono stati dunque rimessi a questa sezione per l’esame degli altri motivi.

Motivi della decisione
1.1. Col primo motivo il ricorrente si duole – deducendo violazione degli artt. 102 e 311 c.p.c. ed omessa pronuncia su un punto decisivo – che il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti della S., che aveva emesso l’avviso di pagamento nella sua veste di esattore e che era pertanto litisconsorte necessaria.
1.2. L’infondatezza del motivo immediatamente discende dal rilievo che, essendo stata proposta domanda di accertamento negativo del credito del comune ed essendo l’esattore del tutto estraneo al rapporto in contestazione (Cass., n. 11746/2004), non ricorrono i presupposti di cui all’art. 102, comma 1, c.p.c., che prevede il litisconsorzio solo "se la decisione non può pronunciarsi nei confronti di più parti". 2.1. Col terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c. con riferimento all’art. 5 della legge 20.3.1865, all. E, nonchè difetto assoluto di motivazione, per avere il giudice di pace immotivatamente ritenuto che non fossero dovuti i canoni in eccedenza determinati con delibera n. 175/99, così disapplicando nella sostanza un atto amministrativo senza indicare la norma di legge violata, benchè il giudice ordinario debba compiere secundum legem il giudizio di conformità, anche quando si tratti di controversia non superiore ai due milioni di lire o alla somma equivalente in euro (secondo quanto statuito da Cass., n. 8375 del 2002).
Quand’anche si ritenesse che il giudice di pace abbia fatto implicito riferimento agli artt. 1599 e ss., disciplinanti la somministrazione, la sentenza sarebbe del pari censurabile, non essendo vietato – come affermato da questa corte con la menzionata sentenza – che il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare, e che sia dunque dovuto pure se il somministrato non si avvalga della facoltà di ottenere una prestazione maggiore.
2.2. La censura è infondata.
Il giudice di pace ha rilevato che con la citata delibera i consumi erano stati determinati in base a criteri presuntivi, non essendo stati accertati i consumi effettivi mediante la lettura del contatore. Ha peraltro affermato che i "canoni per quota fissa" erano invece dovuti.
La ratio della disapplicazione sta allora nel rilievo che il comune aveva unilateralmente disposto il livello dei consumi "presuntivi" senza un accordo contrattuale, costituente l’ovvio presupposto (legale) della richiesta di somme di denaro in base ad un patto negoziale ed in carenza di potere impositivo.
Il richiamo a Cass., n. 8375/2002 è dunque improprio, anche in ordine al secondo principio affermato, giacchè non vengono in considerazione i principi del contratto di somministrazione (che non vietano un accordo prevedente l’obbligo del somministrato di corrispondere comunque una somma minima, quand’anche i suoi consumi siano inferiori all’equivalente delle cose effettivamente richieste al somministrante), ma quello di cui all’art. 23 Cost. ("nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"), quello sulle fonti delle obbligazioni posto dall’art. 1173 c.c. e quello sul contenuto del contratto, determinato dall’"accordo" delle parti ai sensi dell’art. 1321 c.c..
3.1. Col quarto e col quinto motivo – che possono congiuntamente esaminarsi – la sentenza è censurata, in riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per motivazione contraddittoria e perplessa, e per violazione dei principi generali in tema di prescrizione.
La prima delle due censure (quarto motivo) concerne le quote in eccedenza richieste per il 1994 (ma qui può essere esaminata solo la quota afferente al consumo dell’acqua, avendo le sezioni unite dichiarato la giurisdizione delle commissioni tributarie per i canoni di fognatura e depurazione), il cui credito il giudice di pace ha ritenuto prescritto senza considerare che il termine della prescrizione – fosse esso quello ordinario ovvero quello quinquennale di cui all’art. 2948 c.c. – non poteva che decorrere dalla data dell’introduzione della quota in eccedenza, e dunque dal giorno (1.9.99) di adozione della relativa delibera n. 175 (ma, recte, 179).
La seconda censura (quinto motivo) attiene alla dichiarata prescrizione della quota fissa dovuta per l’anno 1994, ed è da considerarsi qui limitata alla fornitura d’acqua per gli stessi motivi sopra indicati.
3.2. Premesso che alle quote in eccedenza per l’anno 1994 (quarto motivo) comunque si attaglia la ratio decidendi adottata per le quote in eccedenza relative agli anni più recenti (considerata sopra, sub 2.2.), sicchè va solo corretta la motivazione sul punto, in ordine al quinto motivo deve rilevarsi che il comune ricorrente, al di là della formale denuncia di vizio di motivazione, prospetta in realtà una violazione di legge laddove si duole che sia stata fatta applicazione del termine prescrizionale di cinque anni di cui all’art. 2948, relativo a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi", pur in mancanza di un contratto di somministrazione fra il privato e l’amministrazione comunale.
Mancanza che avrebbe comportato l’applicazione del termine ordinario di prescrizione (fissato in dieci anni dall’art. 2946 c.c.), difettando in tali casi un patto e, dunque, un’obbligazione qualificabile come periodica.
La censura, nei suindicati termini intesa,, è inammissibile.
La Corte costituzionale, con la sentenza n 206/2004. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace, nelle decisioni pronunciate secondo equità per ragioni di valore, debba osservare i "principi informatori" della materia.
Per effetto di tale pronuncia le sentenze di equità sono quindi suscettive di ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la violazione dei detti principi.
Ne consegue che deve ritenersi ammissibile, con il ricorso per Cassazione avverso sentenza di equità, la denuncia di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (già esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alle norme sostanziali dettate da leggi ordinarie: S.U., n. 716/1999), soltanto in relazione alla violazione di "principi informatori" della materia, e cioè di principi ai quali deve ispirarsi la disciplina positiva nel regolare un istituto in attuazione dei principi costituzionali (Corte cost. cit.)., restando invece ancora preclusa la denuncia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale.
Nella specie si verte in ipotesi di sentenza emessa secondo equità in base al valore della causa e l’erroneità, in diritto, della regola di giudizio adottata, non è denunciata con il ricorso (proposto anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 206/2004) in termini che possano consentire di riferirla alla prospettazione della violazione di un "principio informatore" della materia "prescrizione dei diritti" (e cioè della materia concernente l’estinzione dei diritti connessa al trascorrere del tempo nell’inerzia del titolare), bensì in termini che la riconducono alla asserita violazione di una specifica disciplina di dettaglio dell’istituto della prescrizione (quella dettata dall’ars.
2948, n. 4, c.c.).
Ma una violazione siffatta non è denunciatile con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., nei termini (restrittivi) nei quali risulta ora applicabile, in relazione alle sentenze di equità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale. Dalla affermata soggezione del giudice di pace, nel formulare la regola di giudizio, alla sola osservanza dei principi informatori della materia, consegue che il giudice di pace nelle decisioni di equità non è invece tenuto all’osservanza della disciplina di dettaglio nell’ambito di una determinata materia, ben potendo la regola di giudizio equitativa non corrispondere alla specifica regola dettata dal diritto positivo, salvo il limite della esorbitanza dai confini dei principi ai quali la disciplina della materia si ispira. Esorbitanza che, nella specie, non è stata neppure implicitamente dedotta.
Il vizio di motivazione è del resto infondatamente prospettato, avendo il giudice di pace chiarito le ragioni per le quali riteneva prescritto il credito, che ha considerato relativo ad un’obbligazione periodica o di durata.
4. Il ricorso va conclusivamente respinto. In relazione all’avvenuto accoglimento del solo motivo attinente alla giurisdizione sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.