Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2010) 17-01-2011, n. 985 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ricorre per Cassazione avverso la sentenza 15.1.2010 con la quale il Gip del Tribunale di Napoli ha dichiarato il non doversi procedere C. K. dal delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 c.p., commi 1 e 2 e art. 648 c.p., adottando la formula "per non avere commesso il fatto". L’ufficio ricorrente richiede l’annullamento della decisione impugnata denunciando il vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Il collegio pertanto osserva quanto segue.

L’ufficio ricorrente espone che "Il GIP del Tribunale di Napoli ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della odierna imputata per non avere commesso il fatto, pur avendo ritenuto proprio in punto di fatto, pacificamente accertato che B.S., persona offesa nel presente processo, dopo avere subito il furto di un motorino era stato "contattato" da un uomo che gli aveva chiesto la somma di 400,00 Euro e gli aveva dato appuntamento per la consegna del denaro al quale si era presentato in compagnia della attuale imputata e che successivamente i due prevenuti avevano parlato con lui e gli avevano mostrato anche il targhino del ciclomotore a riprova che lo stesso era nella loro disponibilità, venendo a questo punto arrestati nella flagranza".

Sulla base di questa ricostruzione in fatto il GIP afferma, nella propria decisione che "… sebbene il B. abbia dichiarato che il denaro gli era stato richiesto anche dalla donna odierna imputata ndr non sia possibile sostenere l’accusa in giudizio nei suoi confronti non emergendo pienamente la consapevolezza dell’imputata che la somma era richiesta a titolo di estorsione, ovvero per altri motivi, quali ad esempio a titolo di vendita. La stessa va pertanto prosciolta per non avere commesso il fatto".

L’ufficio ricorrente lamenta pertanto la contraddittorietà della motivazione oltre che la erroneità della formula di proscioglimento adottata perchè mal si adatta alla ipotesi di assoluzione per mancanza dello elemento psicologico del reato.

Tralasciando tale ultima censura, peraltro pienamente condivisibile, perchè la formula da adottarsi nel caso di specie sarebbe dovuta essere quella "perchè il fatto non costituisce reato", va peraltro accolta la doglianza dell’ufficio ricorrente alla luce delle seguenti considerazioni. La decisione, resa nell’ambito del particolare giudizio di cui all’art. 425 c.p.p., si appalesa contraddittoria nel momento in cui il giudice dopo avere riconosciuta provato: 1) che l’imputata è stata presente alla trattativa svolta con il proprio accompagnatore e con il B.; 2) che al B. è stato mostrata la targa del ciclomotore che gli era stato sottratto; 3) che l’imputata, nel corso del colloquio, aveva a sua volta richiesto alla parte offesa la corresponsione della somma di denaro, ha affermato, sic et simpliciter, la mancanza di qualsivoglia prova che l’imputata fosse psicologicamente inconsapevole della illiceità della trattativa potendo ritenere di essere in presenza di una regolare vendita del ciclomotore.

La motivazione sul punto appare contraddittoria alla luce della considerazione della accertata partecipazione attiva dell’imputata alla trattativa (avendo essa stessa richiesto il pagamento del prezzo) inerente ad un mezzo del quale veniva esibita la sola targa, con la conseguenza che veniva, in quel contesto, irragionevolemente negoziato con il B. un "prezzo" (non si comprende a quale titolo, che avrebbe dovuto indicare la stessa imputata attivamente partecipante alla trattativa) senza che il cessionario avesse la concreta possibilità di valutare l’oggetto compravenduto attraverso una sua disamina. In tale contesto appare dei tutto apodittica, irragionevole e contraddittoria la decisione del GUP nel momento in cui afferma l’assoluzione perchè non sarebbe possibile sostenere l’accusa nei confronti dell’imputata in un eventuale successivo giudizio dibattimentale. Invero, come già affermato ripetutamente in sede di legittimità: "il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato come peraltro appare nel presente caso ndr, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione". Cass. pen., sez. 4^, 6.10.2009, n. 43483 in Ced Cass., rv. 245464; infatti: "La previsione di cui all’art. 425 c.p.p., comma 3, – per la quale il gup deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall’ultima parte del suddetto 3 comma che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio; ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto -e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere Cass. pen., sez. 5^, 15.5.2009, n. 22864 in Ced Cass., rv. 244202.

Nel caso in esame, pur a fronte degli elementi di fatto a sua disposizione, denotanti il coinvolgimento (a titolo di concorso) dell’imputata nella vicenda penale, il Giudice, con affermazione del tutto apodittica (perchè priva di qualsivoglia giustificazione) ha contraddittoriamente pronunciato una decisione di non luogo a procedere senza indicare le ragioni per le quali il successivo giudizio dibattimentale non avrebbe apportato eventuali ulteriori elementi di prova a suo carico.

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio all’ufficio del GUP del Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 03-02-2011, n. 3882

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di San Sepolcro, con sentenza del 12/12/08, dichiarava L.C. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, perchè, in qualità di legale rappresentante della Lucos s.r.l., realizzava una discarica non autorizzata e segnatamente, su area di proprietà della stessa ditta e di proprietà dapprima del consorzio idraulico di terza categoria "Fiume Tevere" e quindi della Provincia di Arezzo, concessa alla predetta Lucos in sanatoria, depositava, a più riprese ed in tempi diversi, numerosi materiali, nella specie attrezzature e macchinari obsoleti e dimessi, quadri elettrici, ferrame vario rugginoso, tralicci in ferro, travi in legno deteriorato, colonnina- pompa gasolio in disuso, tralicci di nastri trasportatori, pneumatici esauriti, una betoniera e un silos di decantazione, omettendo di smantellare o mettere in sicurezza attrezzature varie dismesse, materiali tutti in quantitativo pari a 79.000 chilogrammi, così costituendo una discarica e creando una situazione di evidente degrado generale di circa 1.706 metri quadrati; condannava l’imputato alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale.

La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 30/11/09, ha confermato il decisum di prime cure. Propone ricorso per cassazione la difesa del L., con i seguenti motivi:

-la motivazione adottata dalla Corte di Appello a sostegno della affermata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto è illogica e si fonda su una errata valutazione delle emergenze istruttorie, visto che dalle prove acquisite nel processo non si evince che la Lucos abbia depositato rifiuti, mentre è rilevabile che detti rifiuti siano stati depositati, antecedentemente al 1999, dalla ditta L.P., poi fallita;

-il decidente ha errato, altresì, nel considerare quale una ammissione di colpevolezza la effettuata rimozione dei rifiuti da parte del L. nel corso del processo di primo grado, senza che quest’ultimo coinvolgesse la società fallita predetta, quando di contro, risulta che lo smaltimento di essi era stato concordato con il curatore fallimentare della citata società.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi in esso formulati.

Il discorso giustificativo, adottato dal giudice di merito, si rivela del tutto logico e corretto.

Il giudice di merito ha evidenziato che:

-la realizzazione della discarica di rifiuti in questione è stata constatata, a seguito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, all’interno di area recintata in proprietà alla Lucos s.r.l., della quale l’imputato è legale rappresentante;

-le emergenze istruttorie hanno consentito di rilevare la presenza in detto luogo di accumuli di notevoli quantitativi di rifiuti di varia tipologia, in evidente stato di abbandono; dallo stato di conservazione dei rifiuti è facilmente desumibile che gli stessi siano stati abbandonati da molti anni ed accumulati in maniera continuativa nel tempo;

-la Lucos s.r.l. è stata dichiarata fallita anteriormente al 1998 e l’accertamento che ha dato origine all’azione penale è stato eseguito nell’agosto 2006, per cui la tesi, sostenuta dalla difesa dell’imputato, secondo la quale i rifiuti de quibus sarebbero stati abbandonati dalla predetta società, non è stata ritenuta sostenibile perchè in contrasto con le risultanze processuali.

Orbene si osserva che le censure si palesano in fatto, proponendo una rivisitazione delle emergenze istruttorie, con contestuale critica alla valutazione della piattaforma probatoria svolta dal giudice di merito, su cui al giudice di legittimità è precluso ogni riesame estimativo.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa quindi integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

In una tale prospettiva il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova raccolte, essenso, invece, compito della Corte di Cassazione stabilire se il decidente di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta delle conclusioni raggiunte (ex plurimis – Cass. 23/1/03, Cozzi).

In conferente, appare, di poi, il secondo motivo di ricorso in ordine alla volontaria rimozione dei rifiuti da parte del prevenuto, con o senza il preventivo accordo con la curatela del fallimento " L. P.".

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il L. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, va, a norma dell’art. 616 c.p.p., altresì, condannato al versamento di una somma, a favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6539 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11.2.2010 la Corte di Assise di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del GUP di Catania in data 17.12.2008 nei confronti di D.M.J.E., imputato di omicidio aggravato, ha escluso le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili e, riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente di cui all’art. 89 c.p. con giudizio di equivalenza con la residua aggravante di aver agito con crudeltà, ha determinato la pena in anni quindici di reclusione.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza per difetto di motivazione.

All’odierna udienza la Corte ha preso atto che l’imputato era deceduto in data 8.10.2010, come attestato dalla documentazione pervenuta dal carcere in cui il predetto era ristretto.

Per il disposto dell’art. 150 c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata, in quanto la morte dell’imputato avvenuta prima del passaggio in cosa giudicata della sentenza estingue il reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata poichè il reato è estinto per morte dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-03-2011, n. 1929

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ati come da verbale d’udienza;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato e depositato nei termini la Confederazione indicata in epigrafe impugna, chiedendone l’annullamento, il procedimento che ha portato all’assegnazione dei seggi per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio della provincia di Roma e, segnatamente, all’unico seggio riservato alla rappresentanza delle cooperative.

Deduce i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata assunzione del quadro istruttorio di riferimento, contraddittorietà in punto di fatto rispetto ad altro provvedimento regionale (C3676/2009) di pari rango e fede nonché con documentazione ufficiale nella disponibilità della medesima amministrazione procedente.

2) Violazione degli articoli 2, 3 e seguenti del d. lgs. 220 del 2002 e dagli articoli 2 e seguenti del D.M. n. 501 del 1996 nella parte in cui non esclude dall’apparentamento con Legacoop e AGCI, nell’ambito del settore cooperative. Gli enti CNA Roma e Confartigianato Roma.

Si sono costituite in giudizio le società e le Amministrazioni intimate che hanno dedotto l’infondatezza del gravame sotto diversi profili chiedendone il rigetto.

Sono state prodotte memorie in prossimità dell’udienza di discussione della causa.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 28 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso i cui estremi sono specificati in epigrafe, la Confcooperative di Roma impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con il quale, in data 3 febbraio 2010, il Presidente della Regione Lazio ha stabilito il numero dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, spettanti a ciascuna organizzazione o associazione, ed ha attribuito, per il settore delle cooperative, n. 1 seggio al raggruppamento composto da Legacoop Lazio, AGCI Lazio, CNA, Associazione degli artigiani e PMI di Roma.

Impugna, altresì, il provvedimento di nomina dei membri effettivi del Consiglio della predetta camera di Commercio.

Si può prescindere dall’esame di ogni eccezione di inammissibilità stante l’infondatezza del gravame.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente deduce l’eccesso di potere di potere per difetto di istruttoria, per errata assunzione del quadro istruttorio di riferimento, contraddittorietà in punto di fatto rispetto ad altro provvedimento regionale (C3676/2009) di pari rango e fede nonché con la documentazione ufficiale nella disponibilità della medesima amministrazione procedente.

Richiama, a tale proposito, la determinazione dipartimentale C 3676 del 2009 riguardante l’assegnazione di contributi ex articolo 3 della legge regionale n. 20 del 2003 e i dati comunicati a tale scopo per raffrontarli con quelli trasmessi dalle controinteressate per la valutazione della loro rappresentatività nel settore delle cooperative e dell’attribuzione del relativo seggio e ricavarne che questi ultimi non sono corrispondenti alla situazione effettiva che sarebbe, in buona sostanza, quella desumibile da quanto rappresentato al primo scopo, e cioè ai fini dell’attribuzione di contributi ex art. 3 della legge regionale anzidetta o un’altra tutta da accertare.

Procede, quindi, ad una contestazione minuziosa dei dati forniti dalla Legacoop con riferimento a settori diversi da quello delle cooperative, al fine dell’attribuzione del contributo prima specificato e conclude nel senso dell’inattendibilità di quelli forniti per l’attribuzione del seggio all’interno del Consiglio della Camera di Commercio.

Contesta il numero degli occupati dichiarati da Legacoop e quello delle cooperative associate.

Soggiunge, inoltre, che anche dai dati per la costituzione del Consiglio della CCIAA di Latina, di Viterbo e di Frosinone raccolti, di recente, dalla Regione Lazio si rileverebbe la loro disomogeneità o meglio inattendibilità e passa alla contestazione di quelli relativi al numero delle imprese e di quelli riguardanti il numero degli occupati.

Rileva che in questo caso si tratta di dati del tutto omogenei a quelli relativi al procedimento di cui al presente giudizio, in quanto relativi a procedimenti identici.

La censura non viene condivisa dal Collegio sulla base delle argomentazioni che seguono.

Premesso che la legge n. 580 del 1993, riordina le Camere di Commercio attribuendo a queste ultime la qualità di enti autonomi di diritto pubblico e stabilisce, in relazione alla composizione del Consiglio camerale (articolo 10), che: "Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.". La stessa norma rinvia ad un regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei seggi, tenendo conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore: regolamento che risulta adottato con D.M. n. 501 del 1996, ove si stabilisce (articolo 2) che le singole organizzazioni sono tenute a comunicare mediante una dichiarazione il numero delle imprese iscritte; il numero degli occupati nelle imprese appena dette e altro ancora.

Più puntualmente può osservarsi che la norma appena evocata stabilisce che "I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell’art. 20 della legge n. 15 del 1968" e che il presidente della Camera di commercio chiede al legale rappresentante dell’organizzazione o dell’associazione la regolarizzazione dei dati e dei documenti non risultati tali, il quale è tenuto a provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni.

Altro termine stringente è previsto per l’inoltro dei dati raccolti dal Presidente della Camera di Commercio alla Regione.

La verifica della correttezza e della regolarità dei dati trasmessi dalle singole organizzazioni o associazioni, infine, è rimessa ad un’apposita Commissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico la quale, per quanto riguarda anche il caso di specie, ha provveduto a rendere noti i dati relativi al numero delle imprese; all’indice di occupazione e al valore aggiunto anche della Camera di Commercio di Roma con decreto del Ministro di riferimento del 7 luglio 2009, pubblicato sul S.O. 134 della G.U. n. 175 del 30 luglio 2009.

Ora, sembra al Collegio che la procedura sommariamente descritta, preordinata all’attribuzione dei seggi disponibili per la composizione del Consiglio camerale, si connoti per la fusione di due elementi: la rapidità (scansione dei termini, che vengono indicati come perentori) e la trasparenza (verifica della regolarità ad opera di una Commissione) limitata, però, alle palesi irregolarità e non all’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dai singoli rappresentanti al fine della determinazione del grado di rappresentatività sulla base di un integrale riesame.

Ha chiarito, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa che:" Nel procedimento per l’individuazione dei componenti del Consiglio delle Camere di commercio, disciplinato dalla l. 29 dicembre 1993 n. 580 e dal d.m. 24 luglio 1996 n. 501,…….. gli interventi della Camera di commercio e della regione si risolvono in attività totalmente vincolata, dovendo la prima compiere un mero controllo formale della documentazione, e la regione, sulla scorta delle dichiarazioni autocertificate dalle parti, procedere a semplici operazioni di calcolo dei dati trasmessi dalla Camera di commercio. In definitiva, l’attività della regione è di carattere vincolato rispetto ai dati forniti dalle imprese; tali dati possono essere verificati in via amministrativa a seguito della proposizione di un ricorso o anche all’esito di contestazioni pervenute sempre in via amministrativa, ma il provvedimento di individuazione delle rappresentanze non può essere ritenuto illegittimo per il mero fatto dell’assenza di una fase istruttoria, non necessaria perché non prevista dalla legge." (Consiglio Stato, sez. VI, 27 giugno 2007, n. 3675)

Nel caso in esame la contestazione mossa dalla ricorrente che, peraltro, nel silenzio della parte, deve presumersi sollevata soltanto in via giurisdizionale, non riguarda i dati in sé, ma nella loro comparazione con quelli forniti al fine dell’assegnazione dei contributi ex articolo 3 della legge regionale n. 20 del 2003 recante "Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione" allo scopo di minarne la credibilità.

Ma la norma regionale ora richiamata ha come sua finalità quella di offrire un sostegno all’attività delle cooperative mediante l’assegnazione di un contributo regionale senza la prefigurazione di una disciplina cui la Regione è tenuta ad attenersi per l’accertamento del possesso di determinati requisiti da parte delle organizzazioni aspiranti che possa reputarsi corrispondente al procedimento in questa sede contestato.

Ne consegue che in caso di discrasia tra i dati spontaneamente offerti dalle singole organizzazioni cooperative per la concessione di un contributo e quelli forniti per l’attribuzione di un seggio all’interno del Consiglio camerale non vi è nessuna ragione che porti a dare preferenza ai primi tanto più se si considera che sono i secondi a dover essere forniti mediante una dichiarazione sostitutiva che, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, ha attitudine certificativa e probatoria nei confronti della P.A. (Cass. Civile Sez. II, n. 5312 del 29.05. 1998).

D’altro canto non può, in base a ciò, determinarsi l’esigenza di un’attività istruttoria a tutto campo atteso il tenore letterale della norma prima citata e l’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza anch’essa richiamata.

Deve riconoscersi, peraltro, validità all’argomento di controparte, contestato dalle ricorrenti ma sorretto dall’articolo 3, comma 2, della Legge regionale n. 20 del 2003 secondo il quale nel numero complessivo delle cooperative associate, fornito per la concessione del contributo più volte menzionato non sono ricomprese le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a, della legge n. 381 del 1991 ovvero quelle cooperative che gestiscono servizi socio sanitari e educativi, con la conseguenza che il numero complessivo delle medesime cooperative risulta, all’evidenza, diminuito.

Ed ancora che risultano parimenti escluse le cooperative operanti nei settori della pesca, dell’acquacoltura, dell’agricoltura (produzione e trasformazione di alcuni prodotti elencati nell’allegato1 del Trattato della CE) e dell’esportazione ( Reg. CE 1998/2006 del 15.12.2006) con conseguente ulteriore divario tra i numeri finali determinati per le diverse finalità.

Va rilevato, poi, che il numero delle imprese, secondo quanto affermato da controparte senza contestazione sul punto, è stato ricavato considerando i dati risultanti dall’iscrizione nel Registro delle Imprese così come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3601/C del 12 luglio 2006 che fa riferimento anche alle Unità locali e alle sedi secondarie espressamente escluse dal procedimento preordinato alla concessione del contributo ex lege regionale 20/2033.

Alla medesima circolare è imputabile, inoltre, anche il calcolo per la determinazione dell’indice d’occupazione, determinato sulla base del rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese in un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori lì operanti.

Dati recuperabili sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

Quanto ai dati forniti dalle controinteressate in occasione del rinnovo del Consiglio camerale di Viterbo, Latina e Frosinone, che costituiscono oggetto di un altro profilo della medesima censura, rileva il Collegio che secondo quanto indicato da Legacoop, senza contestazioni, si tratta di dati relativi a periodi diversi rispetto a quello preso a riferimento nel procedimento oggetto del presente giudizio: anno 2007 per Latina; anno 2003 per Frosinone, mentre per i dati di Viterbo – evidentemente non conosciuti – la ricorrente opera una ricostruzione presuntiva, complessa, a partire dal numero di addetti dichiarati da Legacoop per arrivare ad una conclusione il cui percorso risulta tutt’altro che chiaro.

In realtà le prime considerazioni da sole, relative ai dati di Frosinone e Latina, unite alla circostanza dedotta dalla Camera di Commercio che in ogni caso risultano omessi i dati di Rieti, fanno propendere per l’infondatezza della censura nella parte esposta, anche al di là dell’osservanza del principio dell’onere della prova, o meglio, nel caso di situazioni legate a posizioni di interesse legittimo, del principio di prova richiesto alla parte per la dimostrazione della tesi asserita e che si realizza con la presentazione di elementi di seria consistenza (Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 817) che nella specie non si rinvengono, con riferimento alla situazione relativa a Viterbo.

Ne consegue l’infondatezza complessiva della censura appena esaminata.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2, 3 e seguenti del d. lgs. 220 del 2002 e dagli articoli 2 e seguenti del D.M. n. 501 del 1996 nella parte in cui non esclude dall’apparentamento con Legacoop e AGCI, nell’ambito del settore cooperative, gli enti CNA Roma e Confartigianato Roma.

Si tratterebbe di organizzazioni di rappresentanza del settore degli artigiani e delle PMI, incluse nel CNEL, che per tale ragione non potrebbero essere apparentate con Legacoop e AGCI.

Preliminarmente il Collegio ritiene utile stabilire quali sono i punti di contatto tra il CNEL e le Camere di Commercio.

Il primo, secondo l’articolo 99 della Costituzione è "Organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge".

Risulta istituito dalla legge n. 33 del 5 gennaio 1957 mentre la sua composizione e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge n. 936 del 30 dicembre 1986 e dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000. Ha un Presidente che è nominato, al di fuori dei componenti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto da centoventuno consiglieri: dodici esperti, scelti fra qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, diciotto rappresentanti del lavoro autonomo, trentasette rappresentanti delle imprese e da dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

Organo immediatamente previsto dalla Carta costituzionale appare destinato allo svolgimento di un’attività di carattere generale e consultiva nell’interesse delle organizzazioni che operano nell’economia e in quello della stessa economia del Paese a differenza delle Camere di Commercio che sono "enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese" del quale curano lo sviluppo nell’ambito delle economie locali e risultano disciplinate, secondo quanto precisato all’inizio dalla legge n. 580 del 1993.

Enti autonomi in ragione del fatto che ogni Camera di Commercio è dotata di un proprio statuto, definisce un suo programma politico, è indipendente dal lato finanziario e gestionale e svolge le sue funzioni consistenti nella tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali sono registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa; nel sostegno alle imprese e allo sviluppo dell’economia locale in un’attività di monitoraggio, studio, analisi dei dati sull’economia locale al fine di fornire un’informazione necessaria a una migliore conoscenza della realtà socioeconomica da parte delle sulle imprese e per le imprese e un’attività di regolazione del mercato.

La ricostruzione appena svolta rende chiare le sensibili differenze intercorrenti tra i due Enti richiamati e cioè che si tratta di enti distinti per il rilievo che assumono nell’ordinamento che operano in ambiti distinti e non sono sovrapponibili tra di loro, essendo il primo, di rango costituzionale, destinato a compiti generale e astratti i cui effetti si riverberano su tutto il territorio nazionale; essendo i secondi, destinati a compiti più concreti e immediati nella vita economica e circoscritti ad un ambito locale.

Deve, allora concludersi nel senso che il richiamo fatto dalla parte ricorrente si rivela del tutto inconferente.

Nemmeno condivisibile si rivela l’altro argomento svolto dalla predetta parte sulla operatività delle PMI, del CNA e Confartigianato in settori economici diversi e quindi della violazione dell’articolo 4 del D.M. 501 del 1996 che sancisce proprio la necessità che le organizzazioni imprenditoriali concorrenti per i seggi assegnati ad un certo settore operino nel settore di riferimento.

L’articolo 5 del D.M. 501 del 1996 riguardante i diversi settori dell’economia interessati alla rappresentanza, fa riferimento all’oggetto delle attività svolte. Introduce, però, un" eccezione relativamente alle società cooperative che vengono in rilievo, secondo il dato normativo, proprio in quanto cooperative, quindi sulla base dell’organizzazione che si sono date, a prescidendere dal settore economico in cui operano.

Parimenti infondata l’argomentazione di parte ricorrente nella parte in cui pretende di far derivare l’illegittimità del procedimento gravato dalla previsione contenuta nell’articolo 2, comma 4, del D.M. richiamato laddove dispone che "In ogni caso l’impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua"

Le società cooperative, in quanto tali, vale a dire considerate sulla base della loro natura e non sulla base della loro attività effettivamente potrebbero operare in settori economici diversi senza che da ciò derivi la conseguenza dedotta dalla ricorrente atteso che è la norma a stabilire che in tal caso la rappresentanza viene determinata sulla base dell’organizzazione assunta sotto tale forma e non sulla base del settore economico di riferimento.

Da ultimo il Collegio si sofferma su quanto dedotto dalla ricorrente nella 2^ memoria integrativa laddove lamenta che le controinteressate ben avrebbero potuto depositare gli elenchi contenenti i nominativi delle imprese iscritte "e confutare così agevolmente" le censure da essa stessa mosse.

Si tratta di un tentativo di inversione dell’onere della prova.

Va ricordato che nel processo amministrativo impugnatorio, stante la diversità di posizione intercorrente tra la parte che ricorre e la parte, pubblica, che resiste, il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice.

Ciò però non nel senso che è possibile fondare le proprie argomentazioni su supposizioni o elementi inconferenti occorrendo, invece, da parte del ricorrente almeno un inizio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori. (Consiglio Stato, sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6118)

Nel caso in esame dall’insieme degli elementi dedotti dalla parte non sembra che la contestazione dei dati presi in considerazione al fine della rappresentanza nel Consiglio camerale sia sorretta da un serio indizio tale da giustificare l’acquisizione del materiale utilizzato.

Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda esaminata consente, in ogni caso, al Collegio di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Respinge il ricorso proposto dal la Confcooperative Roma, meglio specificato in epigrafe.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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