T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 150

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’art. 128, del d.l.vo 1992 n. 285, prevede che gli uffici competenti possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica;

che per giurisprudenza costante la disposizione, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale e pertanto dotato di funzione cautelare;

che con il provvedimento impugnato l’Ufficio della motorizzazione civile di Lodi ha disposto nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psico fisica rilevando che, da specifica segnalazione della Questura di Lodi n. 3648 del 31.08.2010, è emerso che egli fa uso di sostanze stupefacenti, precisando che tale circostanza fa sorgere dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità psico fisica prescritti per il possesso della patente di guida, così rendendo evidenti le ragioni della determinazione assunta;

che, pertanto, il primo motivo, diretto a censurare la carenza motivazionale, non merita accoglimento, in quanto il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem ai sensi dell’art. 3 della legge 1990 n. 241, mediante lo specifico richiamo ad una nota della Questura, esattamente indicata nei suoi estremi identificativi e precisata nel suo contenuto;

che dalla citata nota della Questura di Lodi emerge, infatti, che nel quadro di un’attività di indagine relativa ad "un vasto traffico di sostanze stupefacenti attivo sul territorio lodigiano" il P. si è dichiarato assuntore "di sostanze stupefacenti";

che tale circostanza evidenzia l’infondatezza anche del secondo motivo, diretto a contestare i presupposti per la revisione della patente, in quanto l’assunzione di sostanze stupefacenti, dichiarata dal ricorrente alle forze dell’ordine, integra una circostanza idonea a fare sorgere dubbi in ordine alla permanenza dei requisiti di idoneità psico fisica, atteso che si tratta di sostanze che per loro natura sono idonee ad incidere sullo stato psico fisico del soggetto che le assume;

che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è del tutto irrilevante che il ricorrente non sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti, in quanto ai fini della revisione è sufficiente la sussistenza di "dubbi sulla persistenza…dei requisiti fisici e psichici prescritti" e a tale fine è sufficiente il riscontro di un fatto determinato (nel caso di specie l’interessato ha dichiarato di assumere sostanze stupefacenti) mentre è del tutto irrilevante il previo accertamento giudiziale di responsabilità penale (Consiglio di stato, sez. VI, 08 giugno 2010, n. 3633);

che, pertanto, il provvedimento è sorretto da una congrua motivazione, correlata ad un fatto specifico e coerente con i presupposti per la revisione dettati dall’art. 128 del codice della strada, con conseguente infondatezza delle censure proposte;

che, in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. n. 17309 del 23-04-2009 SICUREZZA PUBBLICA – Espulsione a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o per altra causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Trento confermava la sentenza 1.10.2007 del Tribunale della medesima città che aveva condannato. M.F., alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13.
Il fatto, accertato il (OMISSIS), consisteva nel rientro del F. nel territorio nazionale, senza nulla osta del Ministero dell’Interno, dopo l’espulsione disposta con Decreto 30 dicembre 2004 del Questore di Trento.
2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore avvocato Luigi Robolo, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denunzia la violazione ovvero la erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13.
Premette che nel 2004 il M., non aveva ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno e il provvedimento 6.7.2004, che respingeva la sua domanda, gli aveva intimato di lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni. Era questo il provvedimento che il ricorrente non aveva rispettato, non già la successiva intimazione 30.12.2004, sicchè non poteva dirsi integrata la fattispecie contestata, all’evidenza non collegabile – nella prospettiva sostenuta – alla sola violazione della intimazione conseguente al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto affermato da Cass. sez. 31426/2006, 244/2007, 1479/2007, 8949/2008 e 10244/2008, e sul presupposto che la struttura del reato di violazione al divieto di rientro sarebbe la medesima di quello di permanenza illegale. Quanto al decreto di espulsione del 31.12.2004, il provvedimento era privo di base legale e non poteva perciò su di esso fondarsi la condanna per violazione alle prescrizioni impartite, a prescindere dalla sua impugnazione.
2.2. Con il secondo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè violazione di legge con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio.
Assume che l’originario comportamento collaborativo, di ottemperanza all’intimazione, andava positivamente valutata ai fini delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il diniego era frutto della non esatta interpretazione della affermazione difensiva secondo cui il comportamento dell’imputato denotava solamente il fatto che aveva malvolentieri, come chiunque altro, ottemperato all’intimazione di allontanarsi, non già una sua pervicacia. Per altro nessun pericolo di recidiva specifica nel concreto poteva sussistere perchè il ricorrente era oramai coniugato con un’italiana e regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente sembra essere che l’intimazione ad allontanarsi prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 – quella per intendersi che consegue alla scadenza del permesso di soggiorno non rinnovato – non darebbe luogo, se ottemperata, ad un divieto di reingresso sanzionabile a mente del comma 13 del medesimo articolo.
Ma si tratta di presupposto non esatto e che non ha alcuna base normativa.
E’ vero infatti che prima delle modifiche recate al D.Lgs. n. 286 del 1998 dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, di conversione con modificazioni del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, la violazione all’ordine di espulsione da attuarsi mediante intimazione ad allontanarsi nel termine di 15 giorni, previsto dalla prima parte dell’art. 13, comma 5 non poteva ritenersi sanzionata a mente dell’art. 14, comma 5 ter (che faceva esclusivo riferimento all’ordine impartito ai sensi del comma 5 bis, e perciò all’inottemperanza all’intimazione nei casi di impossibilità del trattenimento, e perciò alle ipotesi di espulsione in linea di principio coattiva di cui all’art. 13, comma 4 e art. 14, comma 1) e che solo per effetto di tali modifiche anche detta violazione è divenuta punibile, seppure solo a titolo contravvenzionale (residuando così comunque una differenza di sanzione rispetto alla violazione alla intimazione di cui all’art. 14, comma 5 bis, che costituisce ora delitto).
Tuttavia alla diversità di conseguenze derivanti dalla inottemperanza alla intimazione non s’è mai accompagnata alcuna differenza con riguardo al divieto di rientro, una volta ottemperato l’ordine di allontanamento, nè alla sanzione in caso di violazione di questo. Sia prima che dopo l’aggravamento sanzionatorio recato dal D.L. n. 241 del 2004 in sede di conversione, l’art. 13, comma 13 prevedeva che lo straniero espulso a qualsiasi titolo (e dunque anche ai sensi del precedente comma 5) non poteva rientrare senza speciale autorizzazione e che la trasgressione a tale divieto costituiva reato.
Non ha dunque alcuna importanza, neppure per quel che concerne il trattamento sanzionatorio, che il divieto di reingresso conseguisse alla espulsione 6.7.2004 o a quella 30.12.2004, perchè la trasgressione, e cioè il rientro senza autorizzazione, risulta comunque fatto commesso interamente in costanza della normativa che ha trasformato detta violazione in delitto.
2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è quindi inammissibile perchè attiene a valutazioni di merito, sorrette da argomenti plausibili e correttamente ancorate alla "valenza negativa" del precedente penale del ricorrente, che costituisce parametro considerato dall’art. 133 c.p. evocabile anche ai fini dell’art. 62 bis c.p.. Mentre la successiva "regolarizzazione" del ricorrente è argomento di fatto sviluppato per la prima volta in questa sede e perciò insuscettibile di esame nell’ambito del giudizio di legittimità. 3. Conclusivamente il ricorso va nel suo complesso rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, sez. I, Sentenza 4 Novembre 2010 , n. 22500 Il diritto di abitazione dei figli nella casa coniugale non è autonomo da quello dell’assegnatario La filiazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
1. Il sig. G. G., con citazione 16 marzo 2000, convenne dinanzi al tribunale di Milano la moglie separata sig.ra G. P. deducendo quanto segue. In data omissis essi coniugi avevano acquistato in regime di comunione legale un immobile sito in omissis; separandosi consensualmente, nel verbale di separazione del omissis, omologato il omissis successivo, era stata convenuta l’assegnazione dell’immobile alla sig.ra P. quale abitazione coniugale, l’obbligo di esso attore di pagare per intero il mutuo gravante sull’immobile e le spese ordinarie di condominio sino al giorno omissis. La sig.ra P., trascorsa tale data, aveva omesso di pagare la quota di mutuo e le spese condominiali su di lei gravanti, obbligando l’istante al relativo pagamento. Il sig. G. chiedeva quindi che fosse disposto lo scioglimento della comunione legale sull’immobile, con la condanna della convenuta al pagamento delle somme relative al mutuo e alle spese condominiali su dette. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande, domandando in via riconvenzionale la condanna del convenuto al pagamento delle somme arretrate dovutele a titolo di assegno di mantenimento. Chiedeva la compensazione fra i rispettivi crediti e debiti.
Il tribunale, con sentenza 7 febbraio 2003, accertato che per procedersi alla divisione doveva effettuarsi la vendita all’incanto dell’immobile, determinava la base d’asta, tenendo conto del diritto d’abitazione su di esso gravante in favore della sig.ra P., in euro 247.000.000 e dichiarava lo scioglimento della comunione. Determinava il credito del G. in euro 16.080,89, oltre interessi dalla domanda, e compensava sino a tale importo il credito della P. per assegni di mantenimento arretrati. La sig.ra P. proponeva appello e il sig. G. appello incidentale. Intervenivano i figli delle parti, S. G. F. G. e T. I. G., chiedendo la sospensione dell’esecuzione della sentenza e la rimessione della causa in primo grado, per difetto di contraddittorio nei loro confronti. Chiedevano, inoltre, che fosse accertata l’avvenuta trascrizione di un diritto di abitazione sull’immobile in questione, del quale erano titolari, opponibile ai terzi, condannando le controparti, ove la su detta opponibilità fosse negata, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Il sig. G. eccepiva pregiudizialmente l’inammissibilità dell’intervento e nel merito chiedeva che fosse ordinato al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione effettuata dagli interventori. Rigettata l’istanza di sospensione, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 18 giugno 2005, dichiarava inammissibile il su detto intervento, accertava che il G. si era accollato il pagamento per intero del mutuo e delle spese condominiali sino al omissis, riduceva le somme a lui dovute per tali titoli e la relativa compensazione, rigettava ogni altro motivo di gravame.
Il sig. S. G. ha proposto ricorso avverso tale sentenza, con atto notificato in data 15 settembre 2006 al sig. G. G. e in data 18 settembre 2006 alla sig.ra P. G.. Resiste con controricorso il solo G. G..
Motivi della decisione
1. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso prospettata dal controricorrente sotto il profilo della mancanza d’interesse, per essere stato l’immobile oggetto della comunione legale fra i coniugi venduto all’asta e il ricavato diviso fra i comproprietari.
In proposito va infatti considerato che il ricorrente, nell’intervenire nel giudizio d’appello, aveva chiesto sia l’accertamento dell’opponibilità ai terzi – in forza dell’operata trascrizione, da lui stesso (oltre che dalla P.) effettuata, dell’atto di separazione consensuale intercorso fra attore e convenuta – del diritto di abitazione che asseriva essere stato costituito anche in proprio favore, sia la condanna delle controparti (nell’eventualità che tale opponibilità fosse disconosciuta), al risarcimento dei danni conseguenti alla vendita a terzi dell’immobile con pregiudizio del su detto diritto. Con la conseguenza che, avendo la sentenza impugnata dichiarato l’inammissibilità dell’intervento in appello dell’odierno ricorrente sulla base dell’accertamento che egli non era titolare del diritto di
abitazione in questione, e avendo altresì ordinato la cancellazione della trascrizione in suo favore del relativo diritto, risulta evidente che il suo interesse a ricorrere non è venuto meno con la divisione e vendita dell’immobile in questione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 155, comma 4, cod. civ., 344 e 404 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si deduce che la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile il suo intervento in appello, avrebbe errato nel disconoscere il suo diritto di abitazione sull’immobile oggetto della comunione legale, nascente dal verbale di separazione dei genitori in modo autonomo rispetto a quello del coniuge assegnatario di esso quale casa coniugale. In particolare, si deduce che in detto verbale la casa coniugale, per volontà delle parti, era stata assegnata alla “moglie e figli conviventi”, che all’epoca erano già maggiorenni, dovendosi intendere pertanto che i coniugi avevano inteso creare un autonomo diritto di abitazione in favore dei figli. A tale interpretazione, secondo il ricorrente, condurrebbe anche la clausola del verbale di separazione secondo la quale “le parti concordano di porre in vendita l’immobile… secondo le modalità e i tempi stabiliti nella separata scrittura dagli stessi sottoscritta in data odierna”. Scrittura con la quale era stato stabilito: “il sig. G. G. conferisce alla sig.ra P. G. procura irrevocabile a trattare la vendita del su detto immobile a un prezzo non inferiore a lire 500.000.000 e comunque per il suo attuale valore di mercato, libera al rogito. La presente procura ha validità dalla data odierna sino al omissis e potrà essere eventualmente rinnovata con accordo di entrambe le parti … omissis”. Ciò smentirebbe quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, e cioè che l’assegnazione della casa coniugale alla sig.ra P. sarebbe avvenuta in adesione al disposto dell’art. 155, comma 4, cod. civ., a tutela della prole, essendo ciò incompatibile con il rilascio della procura a vendere. Si deduce che il verbale di separazione, potendo contenere disposizioni anche in favore dei terzi, andrebbe interpretato nel senso che aveva disposto un diritto di abitazione in favore dei figli maggiorenni, ancorché in seguito non più conviventi con la madre.
Pertanto la sentenza impugnata avrebbe violato gli artt. 344 e 404 c.p.c., avendo negato che dovesse essere integrato il contraddittorio, già in primo grado, esistendo un litisconsorzio necessario sorto a seguito dell’attribuzione, con il verbale di separazione, di un diritto di abitazione sulla casa coniugale anche in favore dei figli, autonomo rispetto a quello della madre, attribuito ad essi “sine die”, e suscettibile di essere leso dallo scioglimento della comunione sull’immobile e dalla sua divisione. Ne conseguirebbe che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto inammissibile l’intervento del ricorrente in appello, così violando i su detti articoli del c.p.c., essendo il ricorrente legittimato all’opposizione di terzo, in quanto titolare di un diritto autonomo incompatibile con il disposto della sentenza di primo grado.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Va premesso che a norma dell’art. 344 c.p.c. in appello “è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404” e cioè dei terzi che potrebbero fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone che pregiudica i loro diritti. Tali terzi sono soltanto i titolari di un diritto autonomo rispetto a quello del quale si controverte, la cui tutela risulti incompatibile con la situazione giuridica che risulterebbe dalla sentenza pronunciata fra le altre parti (Cass. 18 maggio 2009, n. 11420; 13 marzo 2009, n. 6179; 25 maggio 2006, n. 12385; 23 maggio 2006, n. 12114; Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2003, n. 1997).
La sentenza impugnata ha negato l’ammissibilità dell’intervento in appello dei figli delle parti (e pertanto dell’odierno ricorrente, che agiva in tale sua qualità) negando innanzitutto che, sia in base al regime legale di assegnazione della casa coniugale, sia in base a quanto stabilito nel caso di specie nell’atto di separazione – interpretato con diffusa motivazione in relazione ai criteri interpretativi dei negozi giuridici – ai figli del coniuge assegnatario dell’immobile oggetto della comunione e della divisione spettasse un autonomo diritto di abitazione. Ad integrazione di tale “ratio decidendi”, la Corte d’appello ha poi affermato che, se anche si potesse ritenere che un simile diritto fosse stato costituito in favore degl’intervenienti, esso non li legittimerebbe comunque, alla
stregua del combinato disposto degli artt. 344 e 404 c.p.c., all’intervento in appello perché, essendo stato l’atto di separazione personale trascritto, detto diritto, pur essendo di natura personale, secondo la normativa vigente sarebbe comunque opponibile ai terzi acquirenti del bene oggetto del giudizio di divisione. A tale seconda “ratio decidendi” la Corte d’appello ne ha ancora aggiunta una terza, fondata sul rilievo che l’assenza di litisconsorzio necessario, in caso di divisione di un bene in comunione convenzionale (in base al disposto dell’art. 784 cod. civ.), fra proprietari condividenti e usufruttuari del bene, rende evidente l’assenza di un simile litisconsorzio nei confronti di chi si prospetti come mero titolare di un diritto personale di abitazione, e quindi vale a escludere, anche sotto tale profilo, un pregiudizio al preteso diritto del figlio.
Il ricorrente ha censurato, in relazione alla declaratoria d’inammissibilità del suo intervento in appello, solo la prima di tali “rationes decidendi”, senza peraltro alcun riferimento a violazione di principi legali di ermeneutica, ma allegando unicamente una diversa interpretazione che dovrebbe farsi discendere dalla clausola dell’atto di separazione che prevedeva che l’immobile sarebbe stato posto in vendita con il conferimento alla moglie assegnataria, con atto in uguale data, di procura a venderlo a un determinato prezzo ed entro una certa data. Il che già rende, sotto un primo profilo, il motivo inammissibile (Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; 20 novembre 2009, n. 24539; 26 ottobre 2007, n. 22536) – dando luogo al formarsi del giudicato sull’accertamento dell’inesistenza del dedotto diritto di abitazione in favore degl’intervenienti sull’immobile in questione – non risolvendosi la censura formulata nell’allegazione di violazione di regole legali di ermeneutica ovvero di vizi motivazionali, bensì nella prospettazione di un’interpretazione alternativa (e oltre tutto scarsamente coerente proprio con la circostanza allegata). A tale profilo si aggiunge la mancata impugnazione delle altre due “rationes decidendi”, con la conseguenza che il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2668 cod. civ., in relazione all’ordine di cancellazione del diritto di abitazione trascritto anche dal ricorrente, contenuto nella sentenza impugnata. Si deduce al riguardo che nella sentenza impugnata si afferma che “con la pronuncia dell’inammissibilità dell’intervento deve anche essere pronunciato l’ordine di cancellazione della trascrizione effettuata dagli interventori, poiché ai sensi dell’art. 2668, comma 2, cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della medesima”. Tale statuizione sarebbe illegittima, perché l’art. 2668 c.c. prevede l’ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta, ma nel caso di specie non era stata trascritta la domanda d’intervento, bensì il verbale di separazione consensuale omologato. La Corte d’appello avrebbe ordinato, illegittimamente, la cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione del ricorrente e non di una domanda. Inoltre l’art. 2668 cod. civ. prevede l’ordine di cancellazione in caso di rigetto della domanda e non nel caso di declaratoria d’inammissibilità di un intervento, in cui non vi è alcun valido accertamento sull’esistenza o meno del diritto di abitazione preteso dal ricorrente, che potrebbe promuovere un autonomo giudizio in proposito, non sussistendo alcuna preclusione al riguardo.
Il motivo è infondato.
Vero è, infatti che questa Corte (Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2007, n. 3840), ha statuito che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi”, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, queste non costituiscono accertamento suscettibile di dar luogo a giudicato sul merito. Ma tale statuizione non è applicabile al caso di specie, in cui l’accertamento dell’esistenza del diritto di abitazione degl’intervenienti sull’immobile oggetto di comunione fra i coniugi e di divisione era stato da essi richiesto quale presupposto di ammissibilità dell’intervento, ai sensi dell’art. 344 c.p.c. e tale accertamento è stato effettuato dalla Corte d’appello, con esito negativo e con statuizione da essi impugnata in questa sede con il primo motivo, ma con censure – come sopra si è detto – inammissibili in questa sede, con il conseguente formarsi del giudicato su di esso. Nel caso di specie, infatti, l’accertamento su detto non era ultroneo, bensì pregiudiziale alla
declaratoria d’inammissibilità, e un’interpretazione costituzionalmente orientata in base ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata enunciati dall’art. 111 Cost. induce ad affermare che su tale accertamento, richiesto dagl’intervenienti e svoltosi in contraddittorio con le controparti, si è formato il giudicato, così da doversi ritenere ultronea un’ulteriore cognizione giudiziaria sul medesimo oggetto.
Parimenti, essendo l’ordine di cancellazione della trascrizione relativa al diritto accertato come inesistente, contenuto nella sentenza impugnata, conseguente a tale definitivo accertamento, esso deve ritenersi legittimamente adottato in applicazione analogica dell’art. 2668 cod. civ. Tale norma, infatti, demandando al giudice che accerti l’infondatezza della domanda trascritta di disporre, anche d’ufficio, la cancellazione della sua trascrizione, a maggior ragione deve ritenersi gli consenta di disporre la cancellazione della trascrizione di un atto nei limiti in cui da esso risulti un diritto accertato dalla sentenza come inesistente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro quattromiladuecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2856 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

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