T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 28-01-2011, n. 825 Indennità

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 novembre 2002, depositato nei termini, il Maresciallo 2ª classe P.A. ha proposto gravame avverso il provvedimento meglio specificato in epigrafe, recante diniego alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, nonché per la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento della suddetta indennità limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, con le ulteriori maggiorazioni dovuta ex lege.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione e falsa applicazione dell’art.9, secondo comma, della legge n. 78/83. Violazione dell’art. 36 Costituzione. Eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta. Disparità di trattamento.

Il ricorrente sostiene di aver diritto alla corresponsione della richiesta indennità in quanto ha prestato servizio presso il centro operativo per l’aerosoccorso, per cui l’indennità supplementare in parola deve essere riconosciuta in capo al ricorrente, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha contestato le ragioni dell’impugnativa ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare facente parte degli Equipaggi Fissi di Volo (E.F.V.), ha chiesto che questo Tribunale riconosca il suo diritto a beneficiare della cd. indennità di aerosoccorso, limitatamente ai giorni di partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, con tutte le conseguenze anche di ordine patrimoniale indicate in ricorso.

Il gravame non si appalesa fondato.

Il Collegio, sulla scorta anche di una recente giurisprudenza da cui non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi (T.A.R. LAZIO – LATINA – n. 428 del 2005, confermata da CONS. STATO – SEZ. IV – n. 175/2007) ritiene che la tesi su cui si fonda il ricorso, ossia che l’indennità in contestazione possa essere attribuita anche ai componenti degli equipaggi fissi di volo che non hanno mansioni di aerosoccorritori, non possa essere condivisa.

La disposizione dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78 disciplina infatti l’erogazione di un’indennità che ha come suo fondamentale presupposto lo svolgimento di attività di aerosoccorritore presso uno dei reparti che istituzionalmente svolgono tale funzione. Essa distingue al riguardo due fattispecie. La prima, normale, ricorre allorchè l’attività in questione sia svolta da personale munito del relativo brevetto; a tale personale l’indennità spetta in misura fissa mensile. La seconda fattispecie ricorre invece quando l’attività di aerosoccorritore sia svolta da personale non munito del relativo brevetto (evidentemente nelle more dello svolgimento della relativa attività addestrativa preordinata al suo conseguimento ovvero nelle more del perfezionamento dell’iter di rilascio del brevetto); in questo caso, la disposizione in esame riconosce il diritto all’indennità limitatamente ai giorni di partecipazione all’attività addestrativa o operativa.

In questo quadro normativo ritiene il Collegio che al ricorrente non possa essere riconosciuto l’emolumento in contestazione dato che egli incontestatamente non svolge attività di aerosoccorritore ma di componente degli equipaggi fissi di volo (come dimostra la circostanza della percezione dell’indennità di aeronavigazione).

Né rilevanza alcuna può essere riconosciuta alla circostanza – pure evidenziata dal ricorrente – che l’art. 17 della legge n. 78 – nel disciplinare corresponsione e cumulabilità delle varie indennità da essa previste – non sancisce un divieto di cumulo tra indennità di aeronavigazione e indennità di aerosoccorso.

La mancanza di disciplina del cumulo – o meglio la mancanza di una norma che espressamente lo vieti – non ha il significato di rendere cumulabili le due indennità ma dipende dalla circostanza che i presupposti del riconoscimento delle due indennità e le loro funzioni sono talmente diverse da escludere in radice la possibilità del cumulo.

Ed infatti l’indennità di aeronavigazione è un emolumento spettante al personale adibito alla conduzione degli aeromobili (con funzioni di pilota, di operatore di sistema etc….) e al personale "paracadutista", svolgente la funzione di compensare i particolari rischi e responsabilità connessi a tali compiti, mentre l’indennità di aerosoccorso è un’indennità spettante ai componenti degli equipaggi fissi di volo che svolgono funzioni di aerosoccorritore ed ha la funzione di compensare gli specifici rischi tipici di tale attività (recupero di un naufrago calandosi con il verricello ovvero immergendosi nelle acque).

In altri termini, nel sistema della legge n. 78 a ciascun particolare compito o impiego operativo è riconosciuta la corresponsione di una particolare indennità; in questa situazione, quindi, la possibilità di un cumulo – nella fattispecie in cui il relativo problema non è oggetto di una specifica normativa – deve essere ammessa solo nei casi in cui vi sia una sicura compatibilità tra le due indennità; nel caso in esame il Collegio ritiene che i compiti svolti e i rischi e i disagi sopportati dai componenti degli equipaggi fissi di volo siano già compensati dal riconoscimento in loro favore della (specifica) indennità di aeronavigazione; il riconoscimento in aggiunta dell’indennità spettante al personale con mansioni di aerosoccorritore determinerebbe dunque una inammissibile moltiplicazione di emolumenti per la medesima attività.

Del resto questo ragionamento – portato alle estreme conseguenze – implicherebbe l’attribuzione dell’indennità di aerosoccorso a ogni componente dell’equipaggio fisso di volo, indipendentemente dalle specifiche mansioni svolte; se però questo fosse il significato della norma, quest’ultima sarebbe stata verosimilmente formulata in modo diverso, nel senso che avrebbe fatto generico riferimento ai componenti degli equipaggi degli aeromobili impiegati nell’attività addestrativa e di aerosoccorso.

In realtà proprio l’inciso "ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore" impiegato dalla norma conferma l’interpretazione restrittiva proposta, nel senso che esso sottintende, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che intende tale inciso come conferma della propria interpretazione, che il percettore dell’indennità giornaliera di aerosoccorso debba essere comunque un militare svolgente i tipici compiti dell’aerosoccorritore; in altri termini, se fosse corretta la tesi del ricorrente secondo cui l’indennità giornaliera in contestazione spetta a ogni componente dell’equipaggio fisso di volo coinvolto in operazioni o esercitazioni di aerosoccorso, l’inciso in questione sarebbe del tutto superfluo.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis -respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 17-02-2011, n. 1023

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso di N.L. volto ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori di "veterinario dirigente" svolte nel periodo 1.10.1991 – 31.12.1994 presso la U.S.L. n.46 di Napoli.

A fondamento della pronuncia il Giudice di prime cure ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui nel settore del pubblico impiego, a meno che una espressa previsione di legge non disponga in senso diverso, le mansioni svolte dal pubblico dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute in base ad un atto di nomina o comunque proprie del livello di inquadramento, sono irrilevanti ai fini del trattamento economico; ed è stato altresì rilevato, quanto al vigente quadro normativo, che il diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte può essere riconosciuto solo a decorrere dalla entrata in vigore del d. lgs. n.387 del 1998 con il quale è stata resa operativa la disciplina dell’art.56 d.lgs. n.29 del 1993.

Senonchè la anzidetta pronuncia non tiene conto che nel settore sanitario l’art. 29 d.p.r. n.761/1979 ha dettato una disciplina speciale con riferimento alle mansioni superiori svolte dai dipendenti delle U.S.L., disponendo che l’assegnazione temporanea a mansioni superiori senza variazione del trattamento economico non può eccedere i sessanta giorni nell’anno solare; e secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale siffatta disciplina comporta che il trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori -diversamente da quanto accade in generale nel pubblico impiego- va comunque riconosciuto per il periodo che eccede i sessanta giorni, sempreché vi sia stato un previo atto formale di incarico nello svolgimento di dette funzioni, e sussista inoltre la vacanza del posto in organico (in tal senso tra le più recenti Cons.St. V, n.4521/2010 e precedenti ivi richiamati).

Poiché nella fattispecie in esame non è in contestazione la ricorrenza delle anzidette condizioni, la domanda proposta in primo grado dall’odierno appellante deve essere accolta, con la precisazione che i primi sessanta giorni di svolgimento delle mansioni superiori non danno luogo al relativo trattamento economico superiore; sulle differenze retributive spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri e le modalità fissate nella decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.3 del 15 giugno 1998.

Per quanto precede l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado da N.L. nei sensi di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9868 Imposta reddito persone fisiche

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Svolgimento del processo

La sig.ra G.V. ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF con il quale il competente ufficio della Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i redditi percepiti, e non dichiarati, dalla So.gest. s.r.l nel corso dell’anno 1997, con irrogazione delle relative sanzioni.

I pagamenti effettuati "a nero" dalla società risultavano dalle ricevute autografe della G., rinvenute ed acquisite in occasione di una verifica fiscale effettuata a carico della stessa società.

La Commissione tributaria regionale, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente, rilevando che – non risultava che datore di lavoro e lavoratore avessero stretto un accordo per non dichiarare gli emolumenti in questione;

– la G. non era obbligata a controllare le scritture contabili del datore di lavoro e quindi non poteva sapere che la società non aveva operato le ritenute alla fonte;

– comunque, la G. aveva agito in buona fede, ritenendo di non dover presentare la dichiarazione di redditi derivanti dal suo unico rapporto di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di quest’ultima sentenza, meglio indicata in epigrafe, sulla base di un unico complesso motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato.

Con l’unico complesso motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 64, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (ex art. 48), L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 214 c.p.c., unitamente al vizio idi insufficiente motivazione, chiede la cassazione della sentenza impugnata, osservando che la materia del contendere è costituita:

a) in punto di fatto, dalla sussistenza dei pagamenti "a nero" effettuati dalla società alla G.;

b) in punto di diritto, dalla sussistenza, in capo alla contribuente/lavoratrice, dell’obbligo di dichiarare al fisco tali pagamenti.

Tutte le altre circostanze di fatto evidenziate dalla CTR (mancanza di un accordo tra datore di lavoro e lavoratrice per occultare al fisco le retribuzioni, buona fede, unicità del rapporto di lavoro), osserva la ricorrente, sono del tutto irrilevanti; così come è errata in diritto la conclusione che la contribuente fosse esonerata da ogni obbligo fiscale, per il solo fatto che vi era l’obbligo primario del sostituito.

Osserva il Collegio che, in punto di fatto, è pacifico che la G. ha percepito, dalla società datrice di lavoro, compensi non dichiarati. In punto di diritto, l’assunto della CTR, secondo il quale gli obblighi del sostituto assorbivano ogni altro obbligo del sostituito è del tutto errato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce il Collegio (anche in considerazione del fatto che non sono state prospettate valide ed argomentate tesi alternative), "in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche lavoratore contribuente" (Cass. 8504/2009).

In presenza dell’obbligo di effettuare "la ritenuta di acconto (diretta, in sè, ad agevolare non solo la riscossione ma anche l’accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l’intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poichè essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione de prelievo. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l’imposta sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso" (Cass. 2212/2000; conf. 16092/2000, 10057/2000, 1081/2003).

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al giudice "a quo" per il giudizio di merito da celebrarsi nel rispetto del principio di diritto affermato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2011, n. 12314 Licenziamento disciplinare

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2009, Z.A. – ex dipendente della s.p.a. Cassa di Risparmio di Carrara con mansioni di coordinatore dell’ufficio finanza – chiede, con sei motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 28 gennaio 2008, con la quale la Corte d’appello di Genova aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto delle sue domande di impugnazione del licenziamento disciplinare comunicatogli dalla Cassa il primo dicembre 2000.

La Corte territoriale aveva infatti accertato come sussistenti operazioni anomale finanziarie compiute dallo Z. in contrasto con la volontà dei clienti e violando la speciale disciplina in tema di intermediazione finanziaria di cui al capo 2^ del Titolo 2^ del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 allora vigente.

La Cassa di risparmio resiste alle domande con rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

1 – Col primo motivo di ricorso, Z.A. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa motivazione della sentenza relativamente alla mancata sospensione del processo – ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 211 disp. att. c.p.p. in relazione all’art. 654 c.p.p. – da lui richiesta a verbale all’udienza di discussione nel giudizio di appello e comunque rilevabile d’ufficio.

In ordine ai medesimi fatti materiali indicati dalla datrice di lavoro come giusta causa del licenziamento sarebbe stato infatti allora pendente avanti al Tribunale di Massa un processo penale a carico del ricorrente, in concorso col direttore generale della società e il suo vice, per truffa aggravata.

2 – Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 211 disp. att. c.p.p. in relazione all’art. 654 c.p.p., per non avere la Corte sospeso il processo civile, nonostante la conoscenza dell’esistenza del processo penale indicato e l’apposita richiesta in sede di discussione da parte della difesa del ricorrente.

3 – Col terzo motivo, la difesa del ricorrente deduce la "violazione dell’art. 654 c.p.p. -Factum superveniens.".

Con esso il ricorrente invoca nel presente giudizio civile il "giudicato esterno" rappresentato dall’eventuale futuro passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Massa, sezione distaccata di Carrara, depositata l’11 marzo 2008 (quindi successivamente alla decisione di secondo grado e prima della notifica del ricorso per cassazione), la quale aveva assolto lo Z. e i suoi coimputati dal reato indicato, con la formula "perchè il fatto non costituisce reato". 4 – Col quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 2119 c.c. sotto il profilo del difetto di immediatezza della contestazione.

La relativa censura era stata respinta dal giudice di appello, sulla base dell’assunto che i vertici della Banca (Consiglio di amministrazione e presidente) erano venuti a conoscenza dei fatti contestati nel novembre solo nel settembre precedente, mentre solo al direttore generale e al suo vice erano noti, in ragione del fatto che questi si erano resi partecipi delle irregolarità riscontrate.

Viceversa, secondo il ricorrente, il giudice penale nella sentenza di assoluzione indicata avrebbe accertato che Presidenza e CDA della Banca conoscevano e comunque non potevano non conoscere l’esistenza delle operazioni anomale contestate e anzi avrebbe ipotizzato che essi avessero facilitato questo sistema atipico perchè convinti delle utilità che la Cassa ne avrebbe tratto.

Anche quanto alla tipologia delle operazioni anomale, il Tribunale penale avrebbe ritenuto che si trattasse di semplici operazioni di "pronto contro termine", seppure anomale, in ordine alle quali sarebbe mancata la prova della loro dannosità per i clienti.

In conclusione, alla luce degli accertamenti del giudice penale, idonei a divenire giudicato esterno nel presente giudizio, risulterebbe anzitutto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice civile d’appello, la contestazione era tardiva.

5 – Col quinto motivo di ricorso, Z.A. deduce la violazione dell’art. 2119 c.c., per inesistenza dei fatti addebitatigli, sotto il profilo del difetto di prova.

Ulteriore conseguenza degli accertamenti citati del giudice penale sarebbe il fatto che il comportamento del ricorrente, lungi da costituire inadempimento dei propri obblighi, era stato posto invece in essere in esecuzione del dovere di obbedienza agli organi superiori e comunque in buona fede; esso pertanto non potrebbe essere ritenuto dal giudice civile costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

6 – Infine, col sesto motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2106 c.c., per difetto di proporzionalità nella valutazione dei fatti addebitati, sempre alla luce degli accertamenti compiuti dal giudice penale di Massa.

Con le memorie ex art. 378 c.p.c., le parti ribadiscono le proprie tesi difensive, anche sulla base dello sviluppo che nel frattempo ha avuto il processo penale indicato dal ricorrente.

La sentenza del Tribunale penale di Massa è stata infatti impugnata da due imputati e dalla parte civile (la Cassa) e la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello degli imputati a norma dell’art. 593 c.p.p. e, accogliendo l’appello della parte civile, ha ritenuto la responsabilità civile degli imputati in ordine ai fatti contestati, condannandoli a risarcire i danni conseguenti alla Banca.

Su ricorso per cassazione degli imputati, questa Corte con sentenza della seconda sezione penale n. 44039/10, rilevando che l’art. 593 c.p.p., sulla base del quale erano stati dichiarati inammissibili gli appelli degli imputati, era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, ha in ragione di ciò annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova per un nuovo giudizio.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, va dichiarata l’inammissibilità di una deduzione di vizio motivazionale in ordine a questioni processuali, quale quella relativa alla omessa pronuncia su di una domanda o di una eccezione.

In ogni caso, la Corte territoriale ha implicitamente respinto l’istanza di sospensione del processo formulata dalla difesa dell’appellante, come risulta chiaramente dal contenuto della sentenza, che infatti utilizza nelle proprie valutazioni le risultanze istruttorie acquisite nel processo civile, ivi comprese quelle che le parti hanno rappresentato come emergenti dal processo penale allora in corso, escludendo pertanto correttamente il carattere pregiudiziale di quest’ultimo ai fini considerati.

Ed invero, questa Corte ha anche di recente ribadito (cfr. ad es.

Cass. 21 dicembre 2010 n. 25822 – ord.) il principio ormai ricorrente in sede di giurisprudenza civile di legittimità, secondo il quale "la sospensione del giudizio civile (non riguardante il risarcimento di danni) in attesa della definizione di un processo penale, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., l’art. 654 c.p.p. e l’art. 211 disp. att. c.p.p., presuppone che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del processo penale non basta quindi che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale" (cfr. Cass. S.U. n. 13682/2001 e poi le sentt. nn. 15641/09,10054/09,1095/07, 27787/05).

Applicando la regola enunciata al caso in esame, si rileva che anche se i fatti materiali oggetto del processo penale per truffa aggravata nei confronti dello Z. fossero gli stessi contestati come giusta causa di licenziamento, non ne deriverebbe certamente che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile (legittimità o meno del licenziamento per giusta causa, con le ulteriori conseguenze di legge) sia da ritenere collegato normativamente alla commissione del reato di truffa aggravata oggetto del processo penale.

Da ciò deriva la correttezza della decisione della Corte territoriale di non sospendere il giudizio civile avanti a sè pendente e quindi l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

Dal principio richiamato, che deriva dall’abbandono da parte dell’Ordinamento processuale della regola della prevalenza del giudizio penale su quello civile e dall’istaurazione di un sistema di quasi completa autonomia e separazione tra i due ambiti, consegue altresì, nella situazione descritta, il potere – dovere del giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti rilevanti ai fini degli effetti civili azionati nel giudizio avanti a lui pendente, diversi ed autonomi dagli effetti che rilevano in ambito penale e da essi non vincolati, anche in caso di coincidenza di detti fatti materiali (nel medesimo senso, cfr. altresì, Cass. nn. 1095707, 13544/06, 15477/05, 14875/04 età).

L’applicazione di questa regola della autonomia dei due giudizi, qui ribadita dal collegio, comporta altresì l’infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso, che fondano sugli accertamenti compiuti dal giudice penale (e da questo del resto ritenuti in maniera difforme nel primo e nel secondo grado di un giudizio non ancora definitivamente concluso).

Tali accertamenti del giudice penale hanno infatti ad oggetto fatti che il giudice civile ha autonomamente valutato all’interno del più ampio materiale istruttorio raccolto e tale valutazione non è stata specificatamente contestata dal ricorrente con riguardo a tale più complesso spettro di risultanze istruttorie.

Lo Z. si è infatti limitato, al riguardo, a richiamare gli accertamenti e le valutazioni del giudice penale, erroneamente ritenuti costituire un giudicato esterno vincolante in quella sede, tali quindi da imporre al giudice civile una diversa valutazione del requisito della immediatezza della contestazione disciplinare nonchè dei fatti contestati e infine dell’effettivo ruolo rivestito nella vicenda dal ricorrente, ritenuta non dissimile da quello di altri dipendenti destinatari di sanzioni di natura esclusivamente conservativa del rapporto di lavoro mentre i giudici civili l’avevano diversamente valutata.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso è infondato e va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, effettuato, unitamente alla relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla Cassa le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 160,00 esborsi ed Euro 3.500,00, oltre accessori di legge, per onorari.

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