T.A.R. Lazio Roma, Sent., 14-01-2011, n. 322

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la Società ricorrente, nella qualità di concorrente nella selezione bandita – con determinazione dirigenziale n. 684 del 4 agosto 2010 – dal Comune di Roma per l’affidamento del servizio di pulizia negli uffici e nei servizi dell’Amministrazione, è stata esclusa in quanto ritenuta non in possesso dei requisiti di partecipazione fissati dal bando;
Considerato che il provvedimento di esclusione è stato motivato sulla verificata assenza di taluni requisiti di partecipazione ed in particolare: a) per aver presentato una certificazione scaduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione; b) per aver prodotto una sola referenza bancaria; c) perché il documento recante tale referenza non risulta sottoscritto da alcun rappresentante dell’Istituto di credito in questione;
Rilevato che, in particolare, l’impresa ricorrente lamenta la circostanza che l’Amministrazione procedente ha provveduto a disporne l’esclusione dalla selezione senza consentire l’integrazione della documentazione, solo irregolarmente presentata, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
Ritenuto che, l’orientamento giurisprudenziale prevalente e condiviso dal Collegio in ordine alla portata applicativa della disposizione di cui all’art. 46 del citato Codice dei contratti pubblici ha chiarito che la norma trova applicazione solo quando la documentazione a corredo della domanda di partecipazione alla gara sia stata effettivamente presentata e necessiti di mere integrazioni. Infatti si sostiene che l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, ma non possono servire a sopperire la mancanza di un documento quale la certificazione dei carichi pendenti o la dichiarazione sostitutiva (cfr., in termini e da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084);
Rilevato che: a) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) scadenza di efficacia della certificazione di qualità, in punto di diritto, il Collegio rammenta che l’impresa può partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3878) e, in punto di fatto e nella specie, l’odierna Società ricorrente ha avuto modo di dimostrare – in sede di trasmissione di scritti difensivi al RUP (ex art. 243bis del Codice dei contratti pubblici) e prima della proposizione del ricorso qui in esame – che tempestivamente l’Ente certificatore (XXX) in data 10 novembre 2010 aveva proceduto alla verifica per il rinnovo; b) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) mancanza di sottoscrizione del documento attestante la referenza bancaria esso appare redatto su carta intestata dell’Istituto di credito e comunque la mancanza della sottoscrizione non è imputabile alla Società concorrente e comunque integrabile; c) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) presenza di una sola referenza bancaria, è ben vero che la giurisprudenza ha affermato anche di recente che, alla luce dell’art. 41, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 2006 la presentazione d’idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di "almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati" non può considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (cfr., da ultimo ed in termini, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 ottobre 2010 n. 1836), purtuttavia la Società ricorrente non ha offerto alcun elemento (ulteriore rispetto all’unica referenza prodotta) di dimostrazione della propria solidità finanziaria che possa superare la mancata presentazione di due referenze bancarie e quindi il mancato pedissequo rispetto delle disposizioni codicistiche applicabili in materia non può ritenersi superato, nei fatti, dalla documentazione prodotta in sede di gara (né, peraltro, successivamente in sede giudiziale);
Rilevato dunque che, in ragione delle suesposte considerazioni e, in particolare con riferimento alla mancanza delle prescritte due referenze bancarie per come espressamente stabilito al punto III.2.2 lett. L), pag. 5 del bando di gara (neppure impugnato da parte della Società ricorrente), il provvedimento di esclusione della Società ricorrente dalla selezione si presenta nella sua piena legittimità, di talché il ricorso deve essere respinto;
Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza, imputandole a carico della Società ricorrente, in complessivi Euro 2.000,00 come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società S.Società XXX. S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 437

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Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dai soggetti indicati in epigrafe, che impugnano la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato un ricorso presentato in quella sede giudiziaria relativo alla corresponsione, previa dichiarazione di inefficacia di un protocollo di intesa, di somme spettanti, con interessi e rivalutazione monetaria.

Premettono gli appellanti che, riconosciuta loro la debenza di alcuni arretrati, sottoscrivevano un protocollo di intesa (e successivamente singoli verbali di conciliazione) con i quali rinunciavano a parte di quanto loro dovuto (17%) e agli interessi e alla rivalutazione monetaria, pur di ricevere in varie rate le somme di spettanza.

Senonché la Commissione per il dissesto della Provincia di Napoli non onorava alle scadenze gran parte di quanto dovuto, per cui, sussistendo la clausola della risoluzione del protocollo di intesa (e del verbale di conciliazione), gli appellanti chiedono conseguentemente alla risoluzione intervenuta per inadempimento dell’altra parte, tutto quanto loro integralmente dovuto, frutto peraltro di una delibera di Giunta, annullata dal Comitato regionale di controllo, ma poi reviviscente per effetto di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale.

Questi i motivi dell’appello:

1) Violazione degli artt. 1353, 1362, 1363 e 1456 del codice civile, nonché presupposti erronei e contraddittorietà; in quanto l’Amministrazione ha onorato con ritardo e sempre parzialmente agli obblighi assunti con l’atto transattivi, non essendo rilevante la clausola inserita "ove possibile", mentre, d’altra parta, i crediti da lavoro sono privilegiati e un contratto transattivo nella materia è nullo;

2) Contraddittorietà, illogicità, violazione della transazione; poiché la Commissione che gestiva il dissesto della Provincia di Napoli era nella condizioni di onorare tempestivamente gli impegni assunti con la transazione;

3) Travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 1966, 1418, 1447 e 1448 del codice civile; perché la particolare situazione di debolezza dei lavoratori determina, per altro verso, la nullità dell’atto transattivi.

4) Sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, trattandosi di rapporti intercorrenti fino alla data del 1° luglio 1998 e non oltre.

Gli appellanti presentano una successiva memoria illustrativa, con la quale insistono per l’accoglimento dell’appello, ulteriormente argomentando sulle censure dell’atto introduttivo.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

Va premesso che, nella specie, la transazione è intervenuta dopo l’emanazione di una sentenza giurisdizionale, per cui non può valere l’eccezione di nullità della transazione medesima, la quale non è il frutto di un accordo tra le parti, al di fuori di una decisione giudiziale, ma è proprio un accordo che interviene "inter partes", dopo che la controversia è stata decisa in via giudiziaria.

Tanto premesso, nel merito va rilevata l’infondatezza dell’appello.

Infatti, una volta che la transazione è stata sottoscritta, questa determina una nuova regolazione dei rapporti tra le parti, che sostituisce integralmente quanto in precedenza sussistente e perciò solo alla medesima da quel momento occorre fare riferimento.

Ora, è accaduto che, nella specie considerata, gli obblighi nascenti dalla transazione sono stati adempiuti con ritardo, ma la medesima transazione prevedeva, in considerazione della particolare situazione di dissesto dell’Amministrazione, che non aveva la piena disponibilità finanziaria di quanto promesso, derivando l’attribuzione dei fondi dal versamento di soggetti terzi,

comunque l’inciso "ove possibile", cosicché non può parlarsi di vero e proprio inadempimento parziale ma della verificazione della impossibilità di adempiere tempestivamente le obbligazioni assunte, per il verificarsi di quella condizione di impossibilità comunque prevista nell’atto transattivo, obbligazioni che peraltro sono state successivamente adempiute.

In considerazione di quanto sopra indicato, l’appello va rigettato, mentre le spese di giudizio del presente grado, in considerazione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 15-04-2009 (01-04-2009), n. 15818 MISURE DI SICUREZZA- Applicata in sostituzione del ricovero in una casa di cura e di custodia

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 16.07.2008 il Gup del Tribunale di Macerata dichiarava – in esito a rito abbreviato – B.D. colpevole del reato di tentato incendio aggravato ex art. 425 c.p., (in tal senso qualificata l’originaria imputazione di incendio consumato), e, riconosciuto vizio parziale di mente e concorso di circostanze attenuanti generiche, lo condannava, con la diminuente per il rito, alla pena finale di anni uno di reclusione, applicando anche a suo carico la misura di sicurezza personale della libertà vigilata per la durata di mesi sei. In particolare, per quanto ancora d’interesse, la commisurazione sanzionatoria era così determinata: pena base, per il tentativo di incendio, ritenuta l’equivalenza delle concesse generiche, anni 2 e mesi 3 di reclusione, pena diminuita ex art. 89 c.p. ad anni 1 e mesi 6, pena questa ridotta infine di un terzo per la scelta del rito, ex art. 442 c.p.p..
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) il Gip aveva errato nel sottrarre al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. l’attenuante del vizio parziale di mente per il quale aveva determinato, in modo autonomo, una non dovuta riduzione di pena; b) la libertà vigilata non poteva avere durata inferiore ad un anno, ex art. 228 c.p., e ciò anche nel caso di assegnazione ex art. 219 c.p..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato in entrambi i proposti motivi.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 69 c.p., risulta in effetti errata la decisione del Gup di Macerata che ha sottoposto a giudizio di bilanciamento con l’aggravante di cui all’art. 425 c.p., n. 2 solo le riconosciute attenuanti generiche e non anche la diminuente del vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p., per la quale ha disposto una riduzione di pena in modo autonomo. Trattasi di un’evidente violazione di legge in quanto la diminuente del vizio parziale di mente non è ad effetto speciale e dunque deve entrare anch’essa – in modo ineludibile – nel giudizio di bilanciamento. Si impone dunque annullamento sul punto per nuova valutazione complessiva, dovendosi di necessità rivisitare, di conseguenza, lo stesso giudizio ex art. 69 c.p., in presenza delle due attenuanti (artt. 62 bis e 89 c.p.) da confrontare con la contestata e riconosciuta aggravante (art. 425 c.p., n. 2).
Quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, parimenti si impone annullamento sul punto, posto che la stessa non può avere durata inferiore ad un anno, come espressamente statuisce l’art. 228 c.p., comma 5. Ciò, in assoluta evidenza, anche quando la libertà vigilata sia irrogata, ex art. 219 c.p., comma 3, in sostituzione della casa di cura e custodia. Trattasi, invero, di due misure di sicurezza tra loro non fungibili, attesa la diversa specie che le caratterizza (cfr. art. 215 c.p.), essendo la casa di cura e custodia misura detentiva, mentre la libertà vigilata non lo è (impone solo prescrizioni e sorveglianza). Tale minore afflittività della libertà vigilata da ragione anche della diversa entità della sua durata minima edittale. E’ dunque evidente che, una volta inflitta la libertà vigilata, sia pur in sostituzione della casa di cura e custodia, come consente l’art. 219 c.p., comma 3, la stessa deve essere irrogata per tempo non inferiore alla misura minima, ad essa propria, di un anno.
Tanto ritenuto, poichè il ricorrente Procuratore generale ha esperito ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 c.p., è di conseguenza che, annullata nei limiti sopra specificati l’impugnata sentenza, si debba disporre rinvio – ai sensi del comma 4 di tale norma – alla Corte d’appello di Ancona che, nel giudizio di secondo grado, si atterrà ai principi di diritto affermati nella presente pronuncia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e della libertà vigilata e rinvia per il giudizio alla Corta d’appello di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1605 Ricorso Notificazione Collegi e ordini professionali

PROFESSIONI INTELLETTUALI

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Svolgimento del processo
Con decisione pubblicata il 9 ottobre 2002 il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in parziale riforma della decisione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta, irrogava all’architetto A. F. D. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un mese.
Il professionista era stato riconosciuto responsabile dei due addebiti contestatigli, consistenti nell’avere, nella lettera in data 27 aprile 2001, contenente l’istanza per la convocazione di un’assemblea straordinaria, indicato quali istanti alcuni architetti, che detta richiesta non avevano mai sottoscritto, e nell’avere, nell’ambito di un procedimento disciplinare ed al fine di procrastinarne la definizione, indicato un suo insussistente impedimento nei giorni 22 e 23 maggio 2001.
La decisione di secondo grado del Consiglio Nazionale escludeva la nullità della deliberazione di primo grado, eccepita dall’incolpato in quanto la citazione innanzi all’organo periferico gli sarebbe stata notificata senza il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 44, secondo comma, del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
Nel merito, considerava che non era deontologicamente corretto violare le procedure previste per legge, in base alle quali per la convocazione di un’adunanza straordinaria occorre la sottoscrizione autentica dei richiedenti.
Per la cassazione della decisione, che assume non essergli stata notificata ritualmente presso il domicilio eletto in Aosta presso il suo difensore Avvocato M. B., ha proposto ricorso A. F. D., il quale ha affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza.
Ha resistito con controricorso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta, in persone del suo presidente, che, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per acquiescenza.
Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione
La eccezione preliminare d’inammissibilità dell’impugnazione, siccome tardivamente proposta, è fondata e deve essere accolta.
L’art. 19 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, rimette alla Commissione Centrale (oggi Consiglio Nazionale) l’adozione di proprio regolamento interno contenente norme per il procedimento relativo ai ricorsi in tema di responsabilità disciplinare del professionista.
Il Decreto ministeriale 10 novembre 1948, di approvazione del regolamento suddetto, con la norma dell’art. 10 ha disposto che la pubblicazione delle decisioni del Consiglio Nazionale abbia luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria.
La medesima disposizione prevede anche che la segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista ed al Procuratore della Repubblica.
In tale situazione, che nel suo più ampio contesto richiede (art. 3 del regolamento) che il ricorrente debba indicare il recapito cui intende gli siano effettuate le comunicazioni del Consiglio Nazionale, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., decorre – siccome entrambe le parti del presente giudizio anche ammettono- dalla sola forma di notificazione della sentenza, che è quella indicata dal suddetto art. 10 da effettuare con la lettera raccomandata al domicilio eletto per il procedimento innanzi al Consiglio Nazionale.
Tanto premesso, in relazione alla notificazione della sentenza effettuata nei confronti di A. F. D. nel domicilio eletto in Aosta presso lo studio del suo difensore Avvocato B., il ricorrente assume che detta notificazione sarebbe invalida (con la conseguenza che da essa non deve farsi decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso per Cassazione), in quanto effettuata a mani da tale S. L., qualificata nella relata come "segretaria" dello studio professionale, ma, in realtà, nè segretaria, nè dipendente dello studio suddetto e neppure incaricata o altrimenti autorizzata al ritiro di raccomandate o notifiche, giusta dichiarazione in tal senso dello stesso Avvocato B..
Deduce, invece, il resistente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta che la notificazione in questione, la quale è stata eseguita presso lo studio dell’Avvocato B. a mani di S. L., deve essere ritenuta valida, in quanto effettuata a persona che, ancorchè non alle dipendenze del professionista, si trovava nello studio quale sua collaboratrice per un lavoro di consulenza, secondo quanto lo stesso avvocato ha indicato nella sua dichiarazione, per cui la stessa deve ritenersi, ai sensi e per gli effettivi cui al secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., persona abilitata alla ricezione degli atti destinati all’avvocato medesimo.
Osserva questa Corte che la notificazione in questione deve ritenersi certamente valida.
Il principio pacifico nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 1219/2003; Cass., n. 793/99;
Cass., n. 9875/98; 6194/95) è nel senso che in caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’organo notificatore e dal medesimo riportate nella relata) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come lascia ritenere l’impiego da parte della disposizione citata della generica qualifica di "addetto"; in particolare, non può, perciò, ritenersi sufficiente a vincere la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica la prova da parte di quest’ultimo dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del consegnatario alle dipendenze esclusive di altro soggetto (sia pure nella sede in questione), se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario.
Nel caso di specie la presenza nello studio della persona, cui l’atto da notificare è stato consegnato, non era occasionale nè del tutto estranea a qualsiasi rapporto con il professionista, con il quale, invece, sussisteva la ben precisa situazione di comunanza derivante dal rapporto di collaborazione in atto, in base al quale era lecito presumere che la collaboratrice avrebbe portato a conoscenza del destinatario l’atto ricevuto.
Ritenuta, pertanto, valida la notifica effettuata in data 15 ottobre 2002, deve rilevarsi la tardività dell’impugnazione per cassazione, proposta con ricorso consegnato per la notificazione il 28 marzo 2003, data questa cui occorre riferirsi per stabilire della tempestività del ricorso per Cassazione, in applicazione del generale principio, indicato dal giudice costituzionale nella sentenza n, 28 del 2004, secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Il ricorso è dichiarato pertanto inammissibile e detto rilievo esime questa Corte dall’esaminare l’altro profilo della dedotta inammissibilità dell’impugnazione per acquiescenza.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2005

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