Corte Costituzionale, Sentenza n. 91 del 2012, In tema di norme regionali contrastanti con Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 17 del 26-4-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 1, comma
1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante
«Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie
assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti
in materia sanitaria», promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso, notificato l’8-16 giugno 2011, depositato in
cancelleria il 13 giugno 2011 ed iscritto al n. 57 del registro
ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Tiziana Colelli per la Regione
Puglia.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso, spedito per la notifica in data 8 giugno 2011,
ricevuto il successivo 16 giugno e depositato il 13 giugno, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita’ costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della
legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in
materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali
(RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia
sanitaria», in relazione all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
1.1.- In particolare, l’art. 1, comma 1, della predetta legge
regionale n. 5 del 2011 e’ impugnato nella parte in cui stabilisce
che i parametri fissati dall’art. 41 della precedente legge regionale
25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanita’ e servizi
sociali), in materia di posti letto di Residenze sanitarie
assistenziali (RSA) e di Residenze sociosanitarie assistenziali
(RSSA), non costituiscono limite per la determinazione di quelli da
attivare nell’ambito delle stesse strutture, a seguito della
riconversione dei posti letto di ricovero per "acuti", di cui al
regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera del 16
dicembre 2010, n. 18 (Regolamento di riordino della rete ospedaliera
della Regione Puglia per l’anno 2010).
In tal modo, la citata norma, ponendosi in contrasto con i
parametri di cui al citato art. 41 della legge regionale n. 4 del
2010, recepito nel «Piano di Rientro della Puglia e di
riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011», oggetto
dell’Accordo stipulato dalla Regione Puglia il 29 novembre 2011 ed
approvato con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del
Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012), il quale, al punto
1.1.4., «nel recepire i parametri stabiliti dal citato art. 41,
determina in 5100 i posti letto sociosanitari», si porrebbe in
contrasto con il predetto Piano e quindi con i principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 796,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007) ed all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo
i quali gli interventi previsti dall’Accordo e nel relativo Piano
«sono vincolanti per la Regione, che e’ obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».
1.2.- Quanto all’impugnato art. 3 della medesima legge regionale
n. 5 del 2011, il ricorrente ne sostiene l’illegittimita’
costituzionale nella parte in cui vieta, per gli anni 2010, 2011 e
2012, ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli
IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a
tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a
partire dalla data di entrata in vigore della legge. Con tale
disposizione – ricorda il ricorrente – e’ stato modificato l’art. 2,
comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12
(Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti) che era stato oggetto di
impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale nella parte in cui,
imponendo il predetto divieto anche ai direttori generali delle
aziende ospedaliere-universitarie, ometteva di prevedere una
specifica intesa tra Regioni ed Universita’, in violazione dell’art.
33 Cost. La disposizione regionale censurata, tuttavia, ad avviso del
Presidente del Consiglio dei ministri, modificando il precedente
testo dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2010,
piuttosto che introdurre la necessaria intesa tra Regione ed
Universita’, avrebbe escluso totalmente le aziende
ospedaliero-universitarie dal novero dei soggetti tenuti ai
richiamati vincoli di assunzione, determinando, in tal modo,
l’alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di
rientro sottoscritto dalla Regione Puglia in data 29 novembre 2010 e
compromettendo il conseguimento dei risparmi ivi previsti, fra i
quali erano stati computati anche quelli derivanti dal blocco del
turn-over per le aziende ospedaliero-universitarie.
2.- Nel giudizio si e’ costituita la Regione Puglia, chiedendo
che il ricorso venga dichiarato infondato.
2.1.- Quanto alle censure sollevate nei confronti dell’art. 1,
comma 1, della legge regionale n. 5 del 2011, la resistente ritiene
che la norma impugnata non si ponga in contrasto con quanto previsto
dal Piano di rientro 2010-2012, ma si limiti ad ampliare la capacita’
di presa in carico del paziente attraverso una rete completa di
strutture socio-sanitarie territoriali, sulla base di un’attenta
riprogrammazione dell’allocazione delle risorse per la spesa a fini
riabilitativi per i disabili e le persone gravemente non
autosufficienti, ivi compresi gli anziani con gravi demenze senili,
secondo quanto previsto dal medesimo Piano di rientro.
La Regione ricorda che il Consiglio regionale, con la norma
impugnata, volendo garantire la continuita’ assistenziale attraverso
servizi territoriali nei territori in cui sono stati disattivati gli
ospedali, in seguito al regolamento n. 18 del 2010, ha ritenuto di
poter derogare ai parametri di cui all’art. 41 della legge regionale
n. 4 del 2010 in quanto ritenuti non piu’ esaustivi dell’effettivo
fabbisogno regionale.
2.2.- Anche le censure promosse in relazione all’art. 3 della
stessa legge regionale n. 5 del 2011 sarebbero, secondo la Regione,
prive di fondamento.
Se, infatti, la norma censurata, in pendenza del giudizio di
legittimita’ costituzionale, ha modificato il testo dell’art. 2,
comma 1, della legge regionale n. 12 del 2010, escludendo dal novero
degli enti soggetti al blocco del turn-over ivi indicati le aziende
ospedaliero-universitarie, cio’ non avrebbe comportato alcuna
alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di
rientro, nel quale erano stati presi in considerazione anche gli
effetti dei risparmi derivanti dal blocco del turn-over per le
predette aziende ospedaliero-sanitarie. La resistente osserva che
tale blocco era stato gia’ ribadito nella legge regionale n. 2 del
2011 di approvazione del Piano di rientro che, al paragrafo B.3.4,
individua anche le aziende ospedaliero-universitarie di Foggia e
Policlinico di Bari fra gli assoggettati al predetto blocco; inoltre,
a seguito dell’entrata in vigore della norma impugnata, e’ stato
anche recepito negli appositi protocolli d’intesa che la Regione, in
linea con le indicazioni di cui alla sentenza n. 217 del 2011, ha
provveduto a sottoscrivere con le Universita’. A dimostrazione di
cio’ la resistente richiama il Protocollo d’intesa
Regione-Universita’ degli Studi di Foggia, approvato con delibera
della Giunta regionale n. 1398 del 27 giugno 2011, che, all’art. 4,
comma 4, esplicitamente prescrive il rispetto delle norme nazionali e
regionali in materia sia di assunzioni che di dotazioni organiche,
richiamando sia le leggi regionali n. 12 del 2010 e n. 2 del 2011,
sia l’art. 12 del Patto per la salute 2010-2012 e l’art. 2, commi 71
e 72, della legge n. 191 del 2009, secondo cui anche per le aziende
ospedaliero-universitarie le consistenze della dotazione organica
vanno diminuite, con conseguente ridimensionamento dei fondi della
contrattazione integrativa, attraverso una riorganizzazione delle
strutture operative che garantiscono economie di scala
nell’erogazione delle prestazioni.
3.- All’udienza pubblica le parti hanno insistito per
l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della
legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in
materia di residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali
(RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia
sanitaria», in riferimento al terzo comma dell’articolo 117 della
Costituzione.
1.1.- Il ricorrente ritiene che l’art.1, comma 1, della citata
legge regionale, prevedendo che i parametri fissati dall’art. 41
della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme
urgenti in materia di sanita’ e servizi sociali), in materia di posti
letto delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle Residenze
sociosanitarie assistenziali (RSSA), non costituiscono limite per la
determinazione di quelli da attivare nell’ambito delle stesse
strutture, che risultino dalla riconversione di posti letto di
ricovero per acuti, violerebbe quanto previsto nel «Piano di rientro
della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale
2010-2011», che ha recepito il citato art. 41 e che e’ stato oggetto
dell’Accordo stipulato dalla Regione Puglia il 29 novembre 2011,
approvato con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del
Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012). In tal modo, esso
si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica dettati dall’art. 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007) e dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo i quali
gli interventi previsti dall’Accordo e nel relativo Piano, «sono
vincolanti per la Regione, che e’ obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».
1.1.1.- La questione e’ fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l’autonomia
legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della
salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio
sanitario puo’ incontrare limiti alla luce degli obiettivi della
finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un
«quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della
assoluta necessita’ di contenere i disavanzi del settore sanitario»
(sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale puo’
«legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per
assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva,
in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali,
condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e
n. 52 del 2010).
Su queste premesse, si e’ anche piu’ volte ribadito che la norma
di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del
2006, «puo’ essere qualificata come espressione di un principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria
e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento
della finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011,
n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma ha, infatti, reso vincolanti –
al pari dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 – per
le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati
negli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a
realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i
debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari
dello Stato.
A tal proposito questa Corte ha anche precisato che «lo speciale
contributo finanziario dello Stato, (in deroga al precedente obbligo
espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del
Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli
eventuali deficit del servizio sanitario regionale) ben puo’ essere
subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un
migliore o piu’ efficiente funzionamento del complessivo servizio
sanitario» (sentenza n. 98 del 2007). D’altro canto, «la scelta delle
Regioni di aderire alle intese ed agli accordi (…) non puo’ neppure
ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre
scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte
al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi»
(sentenza n. 98 del 2007).
Nella specie, la Regione Puglia ha stipulato il 29 novembre 2010,
nei termini previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto
2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e
disposizioni in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, l’Accordo con il Ministro della
salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, comprensivo del
Piano di rientro del disavanzo sanitario ("Piano di rientro e di
riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011"). Tale
Piano e’ stato, poi, approvato con la legge regionale 9 febbraio
2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia
2010-2012). Nel predetto Piano, al punto 1.1.4. relativo al «Livello
di assistenza territoriale», e’ individuato, fra gli obiettivi,
quello della «razionalizzazione della rete ospedaliera», che potra’
portare alla «riduzione dei posti letto», liberando «risorse umane
preziose, per quantita’ e per profili, al fine di implementare una
rete piu’ articolata e capillare di prestazioni domiciliari a bassa e
media intensita’ assistenziale». Con specifico riferimento alle RSA e
RSSA nel medesimo Piano si evidenzia espressamente che «per effetto
della modifica all’art. 8 della L.R. n. 26/2006, introdotta con la
L.R. n. 4/2010», in specie dall’art. 41, «il fabbisogno massimo di
posti letto viene ridefinito» in conformita’ con i parametri
individuati dal predetto art. 41, il cui rispetto consentira’ di
ottenere che «a pieno regime, la Puglia potra’ contare su un totale
di 5.100 posti letto a carattere sociosanitario, pari a circa 6,85
p.l. ogni 100 anziani».
Alla luce di cio’ appare evidente che la norma ora impugnata,
nella parte in cui prevede che gli specifici parametri inerenti ai
posti letto per le RSA e per le RSSA, accolti nel Piano di rientro,
possono essere unilateralmente derogati, peraltro senza neppure
individuare entro quali limiti tali deroghe siano consentite, si pone
in contrasto con il Piano di rientro e quindi con i principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
1.2.- E’, inoltre, impugnato l’art. 3 della medesima legge
regionale n. 5 del 2011, nella parte in cui vieta per gli anni 2010,
2011 e 2012 ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e
degli IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi
a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti
a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Tale
disposizione ha modificato l’art. 2, comma 1, della legge regionale
n. 12 del 2010, che era stato oggetto di impugnativa dinanzi a questa
Corte nella parte in cui, imponendo il predetto divieto anche ai
direttori generali delle aziende ospedaliere-universitarie, ometteva
di prevedere una specifica intesa tra Regioni ed Universita’, in
violazione dell’art. 33 Cost. Il citato art. 3 e’ quindi impugnato
nella parte in cui, piuttosto che introdurre la necessaria intesa fra
Regione ed Universita’, escluderebbe totalmente le aziende
ospedaliero-universitarie dal novero dei soggetti ai richiamati
vincoli di assunzione. In tal modo, la norma impugnata determinerebbe
l’alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di
rientro, sottoscritto dalla Regione Puglia in data 29 novembre 2010,
e comprometterebbe il conseguimento dei risparmi previsti nel citato
Piano di rientro, nel cui ambito erano stati computati anche gli
effetti dei risparmi derivanti dal blocco del turn-over per le
aziende ospedaliero-universitarie, in violazione dei principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art.
1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 ed all’art. 2,
commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009.
1.2.1.- La questione non e’ fondata.
La norma impugnata ha modificato l’art. 2 della legge regionale
24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti),
disponendo la soppressione, al comma 1 del citato art. 2, delle
parole "Aziende ospedaliero-universitarie". Tale ultima disposizione
era stata fatta oggetto di impugnativa davanti a questa Corte, che,
successivamente all’entrata in vigore dell’impugnato art. 3 della
legge regionale n. 5 del 2011, l’ha dichiarata costituzionalmente
illegittima (sentenza n. 217 del 2011) nella parte in cui includeva
fra le strutture sanitarie oggetto del divieto anche le aziende
ospedaliero-universitarie. Questa Corte ha, infatti, affermato che,
al fine di rispettare l’autonomia universitaria costituzionalmente
garantita, tutte le determinazioni incidenti sul personale delle
aziende ospedaliero-universitarie devono essere prese d’intesa con le
rispettive Universita’, e quindi anche quelle relative alla
necessaria riduzione delle dotazioni organiche delle predette,
realizzate eventualmente con il blocco del turn-over. In sostanza,
questa Corte ha riconosciuto che il rispetto dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, che impone l’osservanza dei
Piani di rientro oggetto di accordo, non puo’ essere realizzato, con
riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, in violazione
dell’autonomia universitaria, costituzionalmente tutelata all’art. 33
Cost. (v. anche sentenza n. 68 del 2011). Pertanto, le misure
necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di contenimento
della spesa di cui al Piano di rientro concordato con lo Stato
dovranno essere individuate, quanto alle suddette aziende
ospedaliero-universitarie, mediante appositi protocolli d’intesa fra
la Regione e le specifiche Universita’.
Sulla base di tali argomenti, la questione proposta nei confronti
della norma impugnata risulta priva di fondamento, in quanto frutto
di un’erronea interpretazione della disposizione medesima. Infatti,
detta norma si e’ solo limitata ad escludere dal novero degli enti
automaticamente assoggettati, per unilaterale volonta’ della Regione,
alla misura del blocco del turn-over anche le aziende
ospedaliero-universitarie, per le quali la determinazione del regime
del personale non puo’ che essere il frutto di una collaborazione con
le Universita’ mediante appositi protocolli di intesa.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1,
comma 1, della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5,
recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie
assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti
in materia sanitaria»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 5
del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il Redattore: Tesauro

Il Cancelliere: Melatti

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 28-01-2011, n. 809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili (anche in ordine costituzionale), la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui i competenti organi ministeriali hanno rigettato l’istanza volta ad ottenere il suo collocamento in ausiliaria ed ha avanzato le domande di accertamento e di condanna indicate in epigrafe.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 20 ottobre 2010, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

Risulta "per tabulas" che la posizione di stato del ricorrente è stata correttamente definita alla luce della disciplina vigente all’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo. Se è vero, infatti, che il collocamento in congedo a domanda, con transito nella categoria dell’ausiliaria, era regolato – sino al 27.9.96 – da norme che sancivano la possibilità di detto transito anche per chi (come il ricorrente) avesse prestato (solo) 25 anni di effettivo servizio, è altrettanto vero che una simile regolamentazione – con l’entrata in vigore degli artt. 1, comma 178, della legge n.662/96, e 3, comma 1, del d. lg. n. 165/97 – ha subito delle profonde modifiche. Tale disciplina prevede che il collocamento "de quo" è previsto per il solo personale che (a differenza del ricorrente stesso) abbia lasciato il servizio per sopraggiunti limiti di età.

Ciò posto, si rileva come la dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 7, del d. lg. n. 165/97 e dell’art. 1 bis della legge n. 250/2001 (che, secondo le prospettazioni attoree, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 97 della nostra Carta fondamentale) è manifestamente infondata in quanto tra la posizione giuridica del ricorrente e quella dei soggetti appartenenti alle categorie prese in considerazione dalle norme richiamate non è riscontrabile alcuna reale omogeneità.

Il ricorrente, infatti, oltre ad essere transitato nella riserva a domanda (e non "ex lege") ha maturato soltanto 25 anni di effettivo servizio, mentre i beneficiari della disciplina di cui all’art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo, pur non avendo raggiunto il limite di età previsto per il transito in ausiliaria, avevano maturato alla data del loro passaggio nella riserva un’anzianità di effettivo servizio non inferiore a 40 anni.

In sostanza, va considerato che il legislatore, all’art. 7, comma 6, del d. lg. n. 165/97, ha previsto che – per un periodo di 11 anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – il collocamento in ausiliaria potesse (anche) avvenire a domanda del militare che avesse svolto non meno di 40 anni di effettivo servizio.

La norma tacciata di incostituzionalità (oggetto del comma 7 del citato articolo 7) si raccorda perfettamente con questa disposizione, mirando ad evitare un trattamento ingiustificatamente deteriore per coloro che, in possesso della cennata anzianità di servizio, fossero stati collocati nella riserva (per effetto diretto dei, non convertiti, DD. LL. "505" e "606") nel periodo che va dal 28.9.96 al 31.12.97.

Altrettanto coerentemente, l’art.1 bis del D.L. n. 157/2001 (convertito in legge n. "250") ha inteso eliminare la disparità di trattamento (operata dal d.lg. n. 165/97) tra gli Ufficiali che avevano lasciato il servizio – a domanda – nel suddetto periodo e i colleghi (ai quali era consentito, inizialmente, il transito in ausiliaria) che avevano provveduto analogamente dopo l’1.1.98.

Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente applicato i principi normativi descritti che, per le ragioni indicate, non risultano configgenti con alcuna norma di rango costituzionale.

Il ricorso in esame va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-02-2011, n. 1509 Prodotti agricoli

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la nota impugnata dell’8 luglio 2010 è stata adottata in esecuzione delle previsioni contenute nella sentenza del Tribunale n. 4118/2010 (RG TAR Lazio n. 7274/2009);

– che avverso la predetta nota, la ricorrente propone le analoghe censure contenute nel precedente ricorso RG n. 7274/2009, tanto che, al riguardo, è sufficiente, in questa sede, richiamare tutti gli argomenti esposti nella citata sentenza n. 4118/2010;

– che, con riferimento alle recenti relazioni dei Carabinieri dell’aprile 2010 e della Commissione di indagine sul tenore di materia grassa, ora richiamate nel ricorso in esame, la scelta sulle iniziative da intraprendere al riguardo è a carico dei produttori interessati (ad esempio, non accettare la rateizzazione e proseguire nei giudizi già instaurati dinanzi alla A.G. provando l’illegittimità dei calcoli effettuati per l’individuazione degli importi dei prelievi) e della stessa AGEA in sede di (eventuale) autotutela;

– che, per quanto riguarda il mancato conteggio dei recuperi effettuati da AGEA sulla liquidazione dei contributi PAC, la ricorrente si è limitata ad una mera allegazione senza produrre alcuna documentazione sull’avvenuta compensazione ovvero sull’entità di tale operazione;

– che, pertanto, il ricorso va respinto in quanto AGEA, con la nota impugnata, ha adempiuto alle prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 4118/2010;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di AGEA delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9852 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente, P.G., proponeva opposizione alla cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per omessi o carenti versamenti delle imposte IRPEF e IRAP dovute per l’anno 2000. Eccepiva il ricorrente la decadenza dai termini previsti, per la riscossione, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (nel testo modificato dal decreto legislativo 46/1999), deduceva la incostituzionalità della disciplina, in tema di decadenza, introdotta dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 8 e, nel merito, contestava la pretesa tributaria relativa all’I.R.A.P. in relazione al carattere meramente personale dell’attività professionale di avvocato da lui svolta senza impiego di capitali e lavoratori dipendenti.

La C.T.P. di Roma rigettava il ricorso.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. che ha ribadito la tempestività dell’iscrizione a ruolo delle imposte dovute per l’anno 2000, sulla base del disposto del D.L. n. 106 del 2005, convertito in L. n. 156 del 2005, e quanto all’IRAP ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’autonoma organizzazione dell’attività.

Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi di impugnazione e depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Non svolge difese l’Amministrazione finanziaria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005 e la non manifesta infondatezza, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., della questione di illegittimità costituzionale del predetto articolo, se interpretato nel senso che esso ha fatto acquistare validità alla notificazione della cartella esattoriale invalida, perchè eseguita dopo il decorso del termine perentorio di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 1, termine ripristinato con effetto ex tunc dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 15 luglio 2005.

In relazione al primo motivo di ricorso il ricorrente pone i seguenti quesiti di diritto : a) se la corretta interpretazione della nuova disciplina, creata dal coordinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999 (ripristinato dalla sentenza n. 280 della Corte costituzionale) e della L. n. 156 del 2005 sia la seguente: 1) le cartelle notificate dopo la scadenza dell’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo sono radicalmente mille per intervenuta decadenza; 2) con riferimento alle dichiarazioni presentate nell’anno 2001 le esattorie hanno avuto la facoltà di notificare tali cartelle (o meglio nuove cartelle per i medesimi redditi) entro la data del 31 dicembre 2006; b) se sia conforme al disposto dell’art. 136 Cost. una legge (nella specie il comma 5 ter) che abbia ridato valore ad un atto affetto da nullità in quanto eseguito in forza di una legge precedente che sia stata dichiarata incostituzionale.

Il motivo è infondato. In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge Di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 ( D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b)), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di "rettifica cartolare" (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente "ratione temporis"); b) le ipotesi di "controllo formale" (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente "ratione temporis"), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente "ratione temporis"). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 ( D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b)), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di "rettifica cartolare" (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente "ratione temporis"); b) le ipotesi di "controllo formale" (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente "ratione temporis"), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente "ratione temporis") cfr.

Cass. Civ., sez. 5^, n. 16826 del 21 luglio 2006, n. 15313 del 30 giugno 2009.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, ritenendo che la corretta interpretazione di questa norma vieta di considerare soggetti alla imposizione I.R.A.P. i piccoli professionisti privi di una organizzazione, anche minima, di tipo imprenditoriale. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se sia assoggettabile alla imposizione I.R.A.P. il professionista che sia privo di una organizzazione "esterna" del proprio lavoro autonomo e cioè di quel complesso di fattori dei quali il medesimo si avvale e che, per numero e importanza, sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know how.

Il motivo di ricorso è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di IRAP, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, non dev’essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui (Cass. Civ. n. 3674 del 16 febbraio 2007).

Il ricorso va pertanto accolto, limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

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