T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-12-2011, n. 10352

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che alla stregua degli atti e della dichiarazione di parte ricorrente, occorre rilevare con riferimento al ricorrente Salvatore Servili la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che quindi va dichiarato improcedibile per questa parte;

b) che per il resto occorre rinviare la trattazione del merito all’udienza pubblica del 24 maggio 2012

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo dichiara improcedibile con riferimento al ricorrente Salvatore Servili, con compensazione delle spese di giudizio;

b) rinvia all’udienza pubblica del 24 maggio 2012 per la trattazione del merito della causa con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti, riservandosi le ulteriori decisioni in rito, in merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11531

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Svolgimento del processo

1. Con a sentenza del 29 marzo-6 aprile 2001 il giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi separatamente proposti dagli odierni intimati ( G.P. ed altri), ha respinto la domanda dei lavoratori intesa al rideterminazione dell’indennità di anzianità maturata al 31.5.1982, del tfr, della 13A, della 14A e della retribuzione feriale, per effetto della inclusione nella relativa base di calcolo del compenso per straordinario e del compenso pari a IO minuti di lavoro straordinario. Il primo giudice ha fondato la statuizione di rigetto, quanto alla domanda relativa all’indennità di anzianità ed al tfr, sul difetto di un attuale interesse ad agire per essere, al momento della proposizione del ricorso, i lavoratori ancora in servizio: quanto alle mensilità aggiuntive ed alla retribuzione feriale il mancato accoglimento è stato fondato, per le differenze maturate sino al 31.10.1992 sulla prescrizione del credito; per le differenze maturate in epoca successiva, su fatto che la nozione di retribuzione risultava modificata in senso restrittivo norma collettiva all’epoca vigente.

Avverso tale decisione hanno proposto tempestivo appello, con separati ricorsi gli originari ricorrenti chiedendo in riforma della decisione l’accoglimento dell’originaria domanda.

Si è costituito per resistere l’Ipzs spa.

E’ stata disposta la riunione dei giudizi.

All’udienza del 3 ottobre 2006 la Corte, dichiarato estinto il giudizio instaurato da P.W., ha pronunciato sentenza ai sensi degli artt. 359 e 420 bis c.p.c. ritenuta la necessità di risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpretazione della disciplina del contratto collettivo applicata al rapporto disponendo con separato – provvedimento per la prosecuzione della causa.

La decisione è stata impugnata dall’Ipzs spa; hanno resistito gli appellanti con controricorso.

Questa corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale.

La causa è stata quindi riassunta dagli originari ricorrenti. E’ stata disposta ed espletata c.t.u. contabile; in seguito la stessa è stata integrata sulla base dei chiarimenti richiesti dalla Corte.

Con sentenza del 13 ottobre 2009-8 marzo 2010 la corte d’appello di Roma in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato il diritto degli appellanti all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e del T.F.R. maturati al 31.12.1994 del compenso per lavoro straordinario e del compenso pari a IO minuti; per l’effetto determinava l’ammontare dell’indennità di anzianità e del T.F.R. maturata al 31.12.1994 spettante a ciascun appellante e, per l’effetto, condannava l’Ipzs spa al pagamento in favore degli appellanti delle differenze rispetto a quanto corrisposto per il medesimo titolo dall’Ipzs spa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Dichiarava poi il diritto degli appellanti all’inclusione del compenso per lavoro straordinario e del compenso pari a 10 minuti nel calcolo della 13, della 14 mensilità e della retribuzione feriale maturate fino al 31.10.1992 determinando, per l’effetto, le differenze rispetto a quanto corrisposto dall’Ipzs spa.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’istituto con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata ad eccezione di M.M. che è rimasta intimata.

Le parti costituite hanno depositato memoria
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi con cui l’istituto ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione della normativa contrattuale collettiva di categoria, segnatamente di quella applicabile alla fattispecie del ricalcolo del compenso per lavoro straordinario nei cosiddetti istituti indiretti, e dell’art. 2120 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

In particolare il ricorrente richiama l’art. 21 C.C.N.L. grafici 1992 che detta legittimamente una nozione precisa di retribuzione comprendente tutto ciò che è da corrispondersi e viene percepito per l’orario normale di lavoro, con esclusione quindi del compenso per lavoro straordinario.

Inoltre il ricorrente richiama la contrattazione collettiva di categoria che detta una nozione precisa di base di calcolo dei cd.

istituti indiretti senza quindi comprendere compensi accessori, quale quello per lavoro straordinario, ancorchè svolto in modo continuativo.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è fondato.

Questa Corte ha già esaminato numerose analoghe controversie pervenendo ad un orientamento uniforme più volte confermato in ordine all’interpretazione dell’art. 21 c.c.n.l. 1 novembre 1992 a partire da Cass., sez. lav., 13 gennaio 2010, n. 365, che, in tema di determinazione del tfr, ha affermato che il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie; ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’istituto poligrafico e zecca dello stato), a partire dal c.c.n.l. 31 ottobre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del tfr concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 c.c.n.l.

medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario, così interpretando direttamente e disposizioni contrattuali collettive relative al tfr per il personale dipendente delle aziende grafiche.

Questo orientamento è stato ripetutamente confermato in seguito:

Cass., sez. lav., 27 maggio 2010, n. 13048; 23 marzo 2012, n. 4708; 6 aprile 2012, nn. 5591 e 5595).

3. La sentenza impugnata, che invece ha accolto una nozione di retribuzione onnicomprensiva ai fini del t.f.r. anche dopo il c.c.n.l. 31 ottobre 1992, e ai fini degli istituti indiretti, va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione del principio sopra enunciato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 421 Indennità varie

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Svolgimento del processo

Col ricorso in epigrafe l’appellante, dipendente del Comune di Bari dal 15 febbraio 1962 al 1° aprile 1996, ha chiesto la riforma della sentenza 15 ottobre 1999 n. 957 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, con la quale è stato respinto il suo ricorso per il riconoscimento del diritto ad ottenere dall’Ente la liquidazione del trattamento suppletivo di fine servizio previsto dall’articolo aggiuntivo al regolamento comunale di pensione, introdotto con la deliberazione 3 marzo 1961 n. 171 del Consiglio comunale, successivamente confermata con deliberazione 25 luglio 1962 n. 1826 del Commissario straordinario e mai rimossa, secondo cui ai dipendenti comunali che cessano dal servizio con diritto all’indennità di premio di servizio corrisposta dall’INADEL "è concesso, a titolo di integrazione, il pagamento a carico del bilancio comunale, della somma necessaria a raggiungere, a parità di stipendio e di anni di servizio utili, riconosciuti dall’INADEL, l’importo della stessa indennità che sarebbe liquidata ad un dipendente statale".

Premesso che la sentenza gravata, pur riconoscendo che l’art. 17, co. 2, della legge 8 marzo 1968, n. 152, fece salvi i trattamenti supplementari deliberati dagli organi competenti degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e per il personale in servizio a quella data, ha negato la persistenza di tale norma di legge e dei connessi atti regolamentari a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (con cui l’ammontare dell’indennità integrativa speciale è stato incluso nel trattamento di fine rapporto a carico dell’INADEL), a sostegno dell’appello ha dedotto l’erroneità della pronunzia sulla base di articolate considerazioni.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio e, richiamate le proprie difese svolte in primo grado, ha chiesto la reiezione dell’appello.

A seguito di avviso di Segreteria datato 3 novembre 2009, il 9 febbraio seguente è stata depositata nuova istanza di fissazione d’udienza, anche sottoscritta personalmente dall’appellante.

In data 5 ottobre 2010 il Comune ha depositato documenti

All’odierna udienza pubblica, nel corso della quale il difensore dell’appellante ha richiamato la pronuncia della Sezione n. 3324/10 resa in identica vicenda, l’appello è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte della spettanza all’appellante del trattamento suppletivo di fine servizio previsto dall’articolo aggiuntivo al regolamento comunale di pensione, introdotto con la deliberazione 3 marzo 1961 n. 171 del Consiglio comunale di Bari, successivamente confermata con deliberazione 25 luglio 1962 n. 1826 del Commissario straordinario e mai annullata, secondo cui ai dipendenti comunali che cessano dal servizio con diritto all’indennità di premio di servizio corrisposta dall’INADEL "è concesso, a titolo di integrazione, il pagamento a carico del bilancio comunale, della somma necessaria a raggiungere, a parità di stipendio e di anni di servizio utili, riconosciuti dall’INADEL, l’importo della stessa indennità che sarebbe liquidata ad un dipendente statale".

Il primo giudice, premesso che scopo della disposizione regolamentare citata è quello di non permettere oltre la sperequazione esistente all’epoca tra dipendenti degli enti locali e dipendenti statali, questi ultimi soltanto avendo diritto a veder computata l’indennità integrativa speciale nella buonuscita, ha ritenuto che l’efficacia della stessa disposizione era venuta meno per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, il cui art. 17 vietava agli enti locali di corrispondere ai propri dipendenti trattamenti supplementari di fine servizio e di pensione. Ha peraltro evidenziato che il co. 2 dello stesso art. 17 faceva salvi i trattamenti supplementari deliberati dagli organi competenti entro il 1° marzo 1966, limitatamente al personale in servizio a quella data. Tuttavia la permanente vigenza di tale norma regolamentare nei riguardi di questi ultimi era venuta meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, con cui è stata estesa agli iscritti INADEL la disciplina dettata per i dipendenti statali dall’art. 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160, tenuto conto che il menzionato art. 17 della legge n. 152 del 1968 prescriveva al co. 3 che i trattamenti supplementari ancora a carico dell’ente locale si riducessero in misura pari all’aumento del trattamento erogato dall’INADEL. Ha perciò concluso nel senso dell’esaurimento degli effetti della deliberazione n. 171 del 1961, stante il completo assorbimento dell’ammontare dell’indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto appunto erogato dall’INADEL.

In questa sede a tanto l’appellante oppone che:

– la norma del 1980 ha ampliato con l’indennità integrativa speciale la base di computo dell’indennità premio di servizio, integrando in tal senso il disposto dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968, secondo cui l’indennità premio di servizio era pari ad un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ciascun anno di iscrizione all’istituto, ma tale beneficio non era stato ancora riconosciuto al personale statale, benché l’indennità integrativa speciale fosse stata assoggettata a contributo con la legge n. 160 del 1975;

– solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale, con legge 29 gennaio 1994 n. 87 è stato riconosciuto anche ai dipendenti statali l’ampliamento della base di computo dell’indennità di buonuscita, includendovi l’indennità integrativa speciale nella misura del 60%, in vista della omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali e pensionistici del pubblico impiego;

– è perciò evidente che nel periodo dal 1980 al 1994 la previsione del Comune di Bari, pur valida ed efficace e mai revocata o annullata, è restata priva di concreti effetti poiché i dipendenti degli enti locali conseguivano un trattamento di fine rapporto migliore di quello dei dipendenti statali;

– tuttavia, dopo che i dipendenti statali avevano recuperato, sia pur parzialmente, una condizione di parità normativa, ma permanendo invariate le frazioni della retribuzione contributiva da computare ai fini del trattamento di fine servizio (un quindicesimo/anno per i dipendenti degli enti locali e un dodicesimo/anno per i dipendenti statali), dal 1994 si è venuta a ricreare la sperequazione in danno dei dipendenti degli enti locali i quali, da tale anno, conseguono nuovamente una indennità premio di servizio inferiore, a parità di stipendio e di indennità integrativa speciale, all’indennità di buonuscita dei dipendenti statali;

– pertanto è errato che la delibera consiliare n. 171 del 1961 avrebbe esaurito i propri effetti all’entrata in vigore della legge n. 299 del 1980, tenuto anche conto che tale legge non vietava il mantenimento dei trattamenti supplementari espressamente fatti salvi per i dipendenti in servizio al 1° marzo 1966 dall’art. 17, co. 2, della legge n. 152 del 1968, restando irrilevante ed ininfluente ai fini della decisione le circostanze che l’indennità premio di servizio fosse posta a totale carico dell’INADEL e che l’indennità integrativa speciale fosse inclusa nella base di computo della stessa indennità di fine rapporto, non più opponibili dopo il ricrearsi dell’anzidetta forbice;

– del resto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che il supplemento deliberato dalle amministrazioni locali prima del 1° marzo 1966 costituisce diritto quesito dei dipendenti in servizio a tale data e fino ad esaurimento, né mai ha negato l’efficacia delle norme regolamentari in base all’art. 3 della legge n. 299 del 1980.

Le pur ampie e suggestive argomentazioni appena riportate non convincono.

Come correttamente osservato dal primo giudice, l’art. 17 della legge n. 152 del 1968, nel far salvi al secondo comma i trattamenti supplementari deliberati entro il 1° marzo 1966 in favore del personale in servizio a tale data, al comma seguente ha disposto che detti trattamenti "devono essere decurtati di una somma pari all’ammontare dell’aumento apportato dalla presente legge al trattamento di servizio corrisposto dall’INADEL’, sicché, una volta assorbita completamente in detto trattamento INADEL l’indennità integrativa speciale in virtù del disposto dell’art. 3 della legge n. 299 del 1980, la norma di mantenimento del supplemento in favore di quel personale ha del pari completamente esaurito i propri effetti e con essa la norma regolamentare comunale.

Del resto su tale conclusione concorda anche l’appellante, secondo cui la disposizione regolamentare invocata, avrebbe (temporaneamente) esaurito i suoi effetti dal 1980 al 1994, salvo poi a rivivere, a seguito dell’estensione del computo dell’indennità integrativa speciale in favore dei dipendenti statali per effetto della quale si sarebbe nuovamente venuta a ricreare una sperequazione in ragione del diverso (ma preesistente) rapporto tra trattamento e retribuzione annua.

Sennonchè, non solo tale questione esula dall’applicabilità della norma di salvaguardia in parola (la quale ha in sostanza cristallizzato i criteri di liquidazione del supplemento già deliberato con riferimento ai trattamenti pregressi espressamente fatti salvi), per quanto deve tenersi conto che era nel frattempo entrato in vigore l’art. 11 della legge 29 marzo 1983 n. 93, leggequadro sul pubblico impiego, che, nel demandare agli accordi sindacali nazionali la disciplina di tutti gli assegni fissi ed "ogni altro emolumento" spettanti ai dipendenti pubblici (co. 1), ha fatto espresso "divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici a cui l’accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall’accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi" (co. 2).

Non può peraltro dimenticarsi che i trattamenti supplementari di fine servizio, mantenuti in essere dall’articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono stati ritenuti privi di carattere retributivo ed espressione di mere liberalità (C.d.S., sez. V, 8 novembre 1982, n. 768), come tali assolutamente incompatibili con la ricordata sopravvenuta normativa in tema di pubblico impiego (in tal senso anche C.d.S., sez. V, 6 novembre 1987, n. 697, 7 settembre 1989, n. 535; 8 aprile 1991, n. 461, secondo cui "ogni ulteriore corresponsione di trattamenti supplementari da parte dell’ente di appartenenza configura sempre un trattamento aggiuntivo a quello dovuto dall’ente previdenziale", indipendentemente dal fatto che, in concreto, vada o meno a cumularsi con quest’ultimo; anche e per ciò solo ricade nel divieto posto dall’art. 17 della legge n. 152 del 1968).

Sotto altro concorrente profilo non può sottacersi che proprio sulla ricordata norma di cui all’articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fa leva il parere reso dall’ANCI su richiesta del Comune di Bari del 10 ottobre 1996, il quale, in relazione al caso di dipendente collocato a riposo a decorrere dal 1° dicembre 1994 che rivendichi il diritto al trattamento integrativo per periodi coperti da regolari versamenti all’INADEL per i quali ha già riscosso regolare liquidazione a carico del medesimo Istituto, ha ritenuto che nulla sia dovuto, stante l’inapplicabilità della norma regolamentare per le sopravvenute disposizioni legislative e contrattuali. Tanto diversamente dal caso di dipendente la cui rivendicazione concerna, invece, un periodo preruolo non compreso nella regolare liquidazione dell’INADEL e non riscattato dall’interessato, in cui peraltro si ipotizza che comunque la norma regolamentare non possa avere di fatto alcun effetto economico positivo.

Tale parere è pienamente condivisibile, sol che si consideri come la norma regolamentare di cui si discute, già divenuta priva di effetti concreti nel 1980 a causa dell’adeguamento della buonuscita statale, è poi stata privata anche di giuridica validità in ragione dell’intervenuta legge n. 93 del 1983 con cui, come detto, è stato posto alle amministrazioni ed agli enti pubblici l’espresso divieto di concedere trattamenti integrativi non previsti negli accordi sindacali ai quali è rimessa la determinazione non solo degli assegni fissai, ma pure di "ogni altro emolumento" spettante al dipendente in virtù del rapporto di lavoro. Tra siffatti emolumenti deve evidentemente ritenersi compreso il trattamento suppletivo di fine servizio in parola, il quale attiene appunto al rapporto di impiego e non a quello previdenziale; trattamento suppletivo non previsto da alcun contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali e, dunque, non consentito. In altri termini, quanto meno ai generali fini di cui si controverte non v’è più spazio per l’operatività della stessa norma regolamentare, ancorché non formalmente revocata o annullata.

Alla stregua di tali considerazioni non sembra decisiva alla Sezione l’isolata decisione 25 maggio 2010 n. 3324.

Ne consegue che l’appello non può che essere respinto.

Tuttavia, le oscillazioni giurisprudenziali di cui si è dato atto consigliano la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

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Cass. pen., sez. I 11-03-2009 (05-03-2009), n. 10735 Sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda in tutto o in parte sostitutiva dell’arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza in data 6.2.2008 il GIP del Tribunale di Campobasso, a seguito di rito abbreviato, dichiarava P.A. I. colpevole del reato di cui al (T.U.L.P.S.) R.D. n. 773 del 1931, artt. 134 e 140 per avere svolto servizi di vigilanza armata e non armata senza licenza del Prefetto, in Campobasso nel giugno del 2005, e, concesse le attenuanti generiche e la diminuzione della pena per la scelta del rito, la condannava alla pena di 30 giorni di arresto, convertita ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, in quella dell’ammenda, oltre alla pena dell’ammenda, per un totale di Euro 1.220,00.
La Corte di Appello di Campobasso, con ordinanza in data 7 ottobre 2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputata contro la detta sentenza, rilevando che, essendo stata applicata la sola pena dell’ammenda, si trattava di sentenza inappellabile a norma dell’art. 593 c.p.p., comma 3.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputata lamentando che la sentenza era appellabile poichè si trattava di sentenza di condanna all’ammenda come sanzione sostitutiva dell’arresto, rispetto alla quale, data la revocabilità della sostituzione ex L. n. 689 del 1981, artt. 72 e 59, non era costituzionalmente ammissibile il sacrificio del giudizio di secondo grado e chiedendo in conseguenza l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello per il giudizio di appello.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a sezioni unite, è nel senso che la impugnazione esperibile avverso la sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la pena dell’ammenda, in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell’arresto, è l’appello e non il ricorso per Cassazione, facendo riferimento l’art. 593 c.p.p., comma 3, alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (v. Cass. Sez. Un. N. 7902 del 1995, rv. 201546; Cass. n. 11998 del 1995, rv.
203046; rv. 206427, rv. 212544, rv. 222281, rv. 234173).
La ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio.
Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Campobasso per il giudizio di appello ritualmente introdotto con la impugnazione della imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.