Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-01-2012, n. 1300 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli, che aveva rigettato la domanda da essa proposta nei confronti degli avv.ti G. e I. con la quale rivendicava la proprietà di un immobile acquistato dall’avv. G. ad un’asta giudiziaria.

Resistono con controricorsi ambedue gli intimati.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- La S., figlia del titolare della s.n.c. esecutata, assume con l’atto introduttivo del giudizio di essere proprietaria di un immobile acquistato dal G. all’asta giudiziaria per persona da nominare ma di cui poi non aveva indicato, ne termine prescritto, il soggetto acquirente.

Deduce di avere fornito al G. le somme occorrenti per l’acquisto sino alla concorrenza di L 188.145.000 e di avere ricevuto il rimanente importo per spirito di liberalità e senza obbligo di restituzione dall’avv. I., cui era all’epoca legata da una relazione sentimentale. Aggiunge che la mancata sua indicazione come intestataria dell’immobile si spiegava solo con la rottura della relazione sentimentale con l’ I..

Con il primo motivo la ricorrente reitera la tesi secondo cui la scrittura del 19 maggio 1999, predisposta dall’ I. ma recante la firma falsa – come è pacifico in causa – della S. (da cui risultava che la stessa S. aveva assicurato la provvista necessaria per l’acquisto e, quale mandante, avrebbe dovuto indicare, entro tre mesi, il soggetto cui l’immobile andava trasferito) dovrebbe considerarsi come contratto tra il G. e l’ I. a favore di un terzo (essa ricorrente).

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Anche a prescindere dalla inidoneità dei quesiti di diritto – fondati su circostanze smentite dalla sentenza – è comunque palese il difetto di autosufficienza, in quanto il motivo è interamente fondato sul contenuto della scrittura del 19 maggio 1999, non trascritta (nel quesito, pur facendosi menzione del tenore letterale della scrittura, si trascrive invece la sentenza nella parte in cui se ne occupa).

3.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, si duole del rigetto della subordinata domanda di condanna per arricchimento senza causa.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda proposta nei confronti del G. ed ha rigettato quella proposta nei confronti dell’ I., assumendo postulare "il preventivo riconoscimento della proprietà in capo a quest’ultimo". La ricorrente non chiarisce a quale delle due domande si riferisca e comunque, se il mezzo deve intendersi riferito al rigetto della domanda proposta contro l’ I., come traspare dalla censura di violazione di legge riferita al merito della questione, la medesima ricorrente non si duole, nel quesito, della tesi del giudice di merito, cosicchè il mezzo non risulta cogliere la ratio decidendi. Recita infatti il quesito "se sia ammessa ed esperibile ex art. 2041 c.c. l’azione di arricchimento senza causa, con la richiesta di restituzione della somma di cui una parte s’è impoverita a vantaggio d’altra, nel caso in cui l’arricchito abbia indirettamente (circostanza non ignorata, in fatto e nelle motivazioni in diritto, dai giudice di merito) favorito, dapprima, altro soggetto per poi beneficiare della situazione". 4.- Con il terzo motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole della omessa motivazione su una "questione prospettata dalle parti e ritenuta in fatto dai giudici di merito". 4.1.- Il terzo motivo è inammissibile, non essendo chiarito, nemmeno nel corpo del motivo, quale sia la questione prospettata dalle parti e non presa in considerazione dal giudice di appello.

5.- Il ricorso va conclusivamente rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.500, di cui Euro 3.300 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.500, di cui Euro 3.300 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 2610 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, il Maresciallo della Guardia di Finanza F.C. ha chiesto al Tribunale l’accertamento della lesività della condotta serbata nei propri confronti dall’Amministrazione di appartenenza ed il risarcimento dei danni conseguentemente patiti.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato che all’atto del proprio trasferimento presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Sesto S. Giovanni, avvenuto in data 3.9.2001, gli venivano attribuite le funzioni di comando di una articolazione operativa (1^ Squadra Volante) e che detto incarico gli veniva successivamente revocato con assegnazione del medesimo ad altro collega, il Maresciallo S., pari grado in possesso di maggiore anzianità, assegnato nel frattempo alla medesima Compagnia.

A far data dal mese di luglio 2002, verificatasi una vacanza organica nel ruolo di Comandante della Sezione Operativa del Reparto, causa trasferimento ad altra sede del Comandante titolare, al Mar. S. veniva attribuita provvisoriamente "in sede vacante" anche la suddetta posizione.

Ciò nonostante, il Collega manteneva l’incarico di Comando della Squadra frustrando le aspirazioni del ricorrente a riassumere il comando dell’Unità con pregiudizio dei successivi sviluppi di carriera influenzati negativamente dal mancato assolvimento delle funzioni di comando illegittimamente sottrattegli.

Nella descritta condotta, il ricorrente riconosce una fattispecie di demansionamento, riconducibile alla fattispecie del mobbing, che avrebbe comportato l’assegnazione a "compiti dequalificanti" tali da compromettere la propria immagine professionale con negative ripercussioni anche sul proprio stato di salute, procurandogli stati d’ansia ed una ipertensione arteriosa riconosciuta, dai competenti organi medico – legali, dipendente da causa di servizio.

In conseguenza dei suesposti fatti il ricorrente lamenta di aver subito un danno patrimoniale ed un danno non patrimoniale da privazione di mansione specificato in biologico, esistenziale e morale.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 19.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

La pretesa del ricorrente è infondata.

In disparte ogni considerazione sulla circostanza che le determinazioni della scala gerarchica in ordine all’assegnazione del personale ad incarico di comando, oggetto di contestazione nel presente giudizio, implicano valutazioni discrezionali non sindacabili in questa sede se non in presenza di macroscopici ed evidenti profili di irragionevolezza, deve rilevarsi che nel comportamento dell’Amministrazione non è riscontrabile alcun profilo di illegittimità.

La circostanza che il Mar. S. fosse più anziano del ricorrente impediva al medesimo di mantenere l’incarico così come nessun rilievo assume, ai fini in esame, la contemporanea reggenza da parte del primo del proprio incarico di comandante della Squadra Volante e di quello di comandante della Sezione Operativa provvisoriamente vacante.

Le rispettive assegnazioni, contrariamente a quanto affermato in ricorso (peraltro in maniera estremamente generica e senza indicazione alcuna delle specifiche disposizioni che sarebbero state violate), sono pienamente conformi alla disciplina di settore e, in particolare alla circolare n. 129800/310 dell’11.4.2002 in tema di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo che si assume in ricorso come violata (e che, in ogni caso, è successiva al verificarsi dei fatti in questione).

L’invocato mobbing è escluso ulteriormente dall’assenza di quei ripetuti e sistematici atteggiamenti persecutori imputabili ai superiori che la giurisprudenza richiede ai fini del riconoscimento della fattispecie.

Premesso che come, già anticipato, e conformemente alle richiamate disposizioni vigenti nel Corpo, non è configurabile una pretesa giuridicamente tutelata all’incarico di Comando da parte di appartenenti ai ruoli di Maresciallo, a testimonianza della imparzialità della scala gerarchica e della assenza di alcun intento persecutorio, deve evidenziarsi come al ricorrente sia stato in un primo tempo attribuito il comando di Squadra, che gli è stato revocato solo all’atto dell’assegnazione al Reparto di altro Maresciallo più anziano.

Nel medesimo senso depone la successiva assegnazione del ricorrente (27.1.2004) al Comando della medesima Squadra, una volta promosso ed assegnato ad altre funzioni il Maresciallo S..

Premesso che la mancata prova di un comportamento illegittimo da parte dell’Amministrazione determina di per sé la reiezione della domanda risarcitoria avanzata con il presente ricorso, deve rilevarsi ulteriormente che non è provata in alcun modo la sussistenza dei danni allegati.

Quanto al danno patrimoniale l’allegazione è assolutamente generica.

Mancano elementi, anche solo indiziari, in ordine al lamentato pregiudizio professionale patito in relazione al mancato assolvimento delle funzioni di Comando.

Nessun principio di prova è allegato a sostegno della sussistenza di un danno esistenziale o morale.

Quanto alla sussistenza del danno biologico, specificato nella patologia riconosciuta quale causa di servizio, manca in ogni caso la prova del nesso di derivazione causale dai fatti esposti in ricorso.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in virtù della specificità delle questioni affrontate, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-11-2011, n. 9070

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte Suprema di Cassazione, con provvedimento n. 6555 del 14.7.2008, accoglieva la domanda della ricorrente proposta ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 7.000, 00 (oltre gli interessi e le spese di giudizio).

Il decreto di liquidazione, veniva notificato in data 4.5.2009, all’attuale convenuta.

In assenza di tempestivo adempimento, la ricorrente si trovava costretta a notificare atto di precetto.

Anch’esso non ha sortito esito alcuno.

A fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione, parte ricorrente chiede che venga nominato un Commissario ad acta al fine di procedere, senza indugio, e con piena funzione sostitutoria, all’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe.

Chiede altresì il risarcimento dei danni morali.

L’Avvocatura dello Stato non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 9.11.2011.

2. Il ricorso è in parte fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi nel vigore degli art. 27, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 37 l. 6 dicembre 1071, n. 1034 (sez. IV, n. 3427/2005 e, da ultimo, 10 dicembre 2007, n. 6318; sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3983; sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4600; sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3253; sez. IV, 27 maggio 2010, n. 3383) il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della c. d. legge Pinto, n. 89/2001, ha natura decisoria su diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso contemplato dai citt. artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054.

Il giudizio per l’ ottemperanza dell’amministrazione al giudicato del Giudice ordinario è esperibile, in particolare, anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo civile di esecuzione, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (Cons. Stato, VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass., SS. UU., 13 maggio 1994, n. 4661; Cons. Stato, IV, 25 luglio 2000, n. 4125 e 15 settembre 2003, n. 5167).

Nessun dubbio può, peraltro, esservi oggi, alla luce del codice del processo amministrativo (cfr., in particolare, l’art. 112, comma 2, lett. c), secondo il quale l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato", ulteriormente precisandosi, in punto di competenza territoriale, che, in tal caso, il ricorso si propone al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

Nel caso di specie, è bene ancora precisare – relativamente agli importi recati dall’atto di precetto, di cui si chiede la corresponsione – che non sono dovute ulteriori somme a titolo di spese processuali oltre quelle effettivamente liquidate dalla Corte d’Appello, nonché quelle liquidate con la presente decisione.

Le spese di precetto riguardano infatti il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. C.p.c. e non già il presente giudizio di ottemperanza (cfr., ex plurimis, TAR Campania, sez. IV, 15 aprile 2011, n. 2162).

Tanto precisato, sussistendo il presupposto dell’inoppugnabilità per decorso dei termini previsti ex lege, il ricorso deve essere accolto, con conseguente ordine al Ministero della Giustizia di provvedere entro trenta giorni al pagamento delle somme recate dal citato titolo esecutivo oltre gli interessi legali fino al soddisfo.

Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.

Deve, infine, essere respinta la domanda di risarcimento dei danni morali (derivanti dall’inesecuzione del giudicato), in quanto priva di allegazione alcuna, in ordine al cd. dannoconseguenza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4553).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate (sulla base della nota spese), come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie in parte, come da motivazione, e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di provvedere all’esecuzione, in favore della ricorrente, del decreto indicato in epigrafe, e al pagamento delle somme alla stessa dovute entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, nominato fin da ora quale Commissario ad acta, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi 30 giorni dall’istanza.

Condanna l’amministrazione alle rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 08-11-2011, n. 40360 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo

1.- Il detenuto A.A. propone ricorso avverso il provvedimento in data 14 gennaio 2010 con il quale il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo generico ex art. 35 o.p. proposto dal ricorrente contro il rigetto della direzione della casa di reclusione di Parma di potersi fare una foto ricordo il giorno del conseguimento della laurea.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione e travisamento dei fatti ed assume in proposito che il reclamo era volto non ad eccepire la violazione di propri diritti soggettivi ma, piuttosto, ad evidenziare la singolarità della motivazione addotta dall’amministrazione per respingere la richiesta di autorizzazione a farsi fare una foto il giorno della discussione della tesi di laurea.

2.- Il Procuratore Generale dott. Giovanni D’Angelo, con atto depositato il 18 aprile 2011, ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è manifestamente infondato.

2.- Secondo i principi di diritto ormai pacificamente riconosciuti a seguito delle pronunce del giudice delle leggi (Corte Cost. sentenze n. 212 del 1997, n. 26 del 1999 e n. 526 del 2000) la tutela giurisdizionale da parte della magistratura di sorveglianza è assicurata ai detenuti solo in relazione ai provvedimenti ed ai comportamenti della amministrazione penitenziaria lesivi di situazioni soggettive protette.

Ne consegue che solo i reclami rivolti contro atti o comportamenti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti della persona detenuta (S.U. sent 26.2.2003, Gianni, Rv. 224603) danno origine a procedimenti che, articolati secondo la procedura di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 14 ter, si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione e sono, per tale motivo ed in mancanza di espressa previsione di legge in ordine a specifici strumenti di impugnazione, ricorribili per cassazione.

3.- Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad evidenziare che il suo reclamo non era volto alla richiesta di tutela di una situazione assimilabile ad un diritto soggettivo quanto, piuttosto, a far rilevare la singolarità della motivazione adottata dalla direzione dell’Istituto Penitenziario di Parma per respingere la richiesta di farsi fare una foto il giorno della discussione della tesi di laurea.

E’ del tutto evidente che l’oggetto del reclamo esula del tutto dall’ambito delle situazioni per le quali è attivabile lo strumento della tutela giurisdizionale devoluta alla magistratura di sorveglianza e, pertanto, il reclamo stesso rientra tra quelli cd. generici che, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35, possono essere indirizzati ad una pluralità indifferenziata di organi amministrativi o giurisdizionali e per i quali, quando interpellato sia il magistrato di sorveglianza, questo decide al di fuori di ogni formalità processuale e di qualsivoglia contraddittorio, per cui il provvedimento adottato difetta di stabilità e di forza giuridica cogente e non è soggetto ad ulteriore reclamo o a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ammesso solo contro i provvedimenti giurisdizionali.

4.- Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese della procedura e – non emergendo motivi di esonero – di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 (cinquecento).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

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