CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – ORDINANZA 9 giugno 2011, n. 12685. In tema di foro del consumatore.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

1. L’avv. E..M. ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di Ma.Sa. per un credito di Euro. 14.473,88 a titolo di compenso per prestazioni professionali di avvocato in un giudizio promosso davanti al Tar Molise e davanti al Consiglio di Stato, relativo all’orario di insegnamento del Ma. , quale professore di scuola pubblica. Il Ma. proponeva opposizione, eccependo tra l’altro l’incompetenza territoriale del tribunale di Roma ed in via gradata, sollevando l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 637, e. 3, c.p.c..

Il tribunale di Roma, con sentenza depositata il 19.2.2010, dichiarava la propria incompetenza per territorio, essendo competente il tribunale di Larino, quale foro del consumatore, avendo il Ma. la propria residenza in quel circondario.

Avverso tale sentenza, l’attore avv. E..M. proponeva regolamento di competenza adducendo che nel caso di specie non fosse applicabile la previsione sul foro del consumatore, in quanto nel rapporto tra avvocato e cliente non operava la normativa a tutela del consumatore che si riferiva solo alle attività commerciali; che il Ma.Sa. non poteva considerasi un consumatore, in quanto aveva conferito mandato all’avvocato riguardo ad una controversia che rientrava nel quadro della sua professione di insegnante; che in ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 637, comma 3, c.p.c.. L’avv. M. ha presentato anche memoria. Resiste l’intimato con controricorso.

2. La decisione sulla competenza passa necessariamente attraverso la soluzione di tre questioni.

Il primo problema che si pone nella fattispecie attiene al rapporto tra il foro speciale alternativo di cui all’art. 637, c. 3, c.p.c. in favore degli avvocati (e dei notai), ed il foro esclusivo del consumatore di cui attualmente all’art. 33, c. 2 lett. n) del d.lgs. 6.9.2005 n. 206.

Il punto è oggetto di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, mentre mancano sentenze di legittimità.

L’art. 637 c.p.c. statuisce che "Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono". L’art. 33, c. 2, lett. u), del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, statuisce in tema di contratti c.d. del consumatore che si presume vessatoria fino a prova contraria la clausola che ha per oggetto, o per effetto, di "stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.

3.Va anzitutto rilevato che l’art. 637, c. 3, c.p.c. ha superato indenne lo scrutinio di costituzionalità, a cui è stato sottoposto dal Giudice delle leggi con sentenza n. 50 del 2010, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.. La Corte costituzionale ha solo rilevato che lo scopo della norma è quello di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l’organizzazione della propria attività professionale, ma che la censura di incostituzionalità non può ritenersi fondata sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione ad altre categorie professionali, che non possono avvalersi della stessa norma. Infatti "si deve osservare che ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a giustificarne una disciplina giuridica differenziata. Per la professione legale tali caratteri sono stati già posti in luce con la sentenza di questa Corte n. 137 del 1975. Infine, quanto al rapporto tra l’avvocato e il cliente, se è vero che la norma censurata attribuisce al primo una facoltà processuale ai fini del recupero dei suoi crediti per prestazioni professionali, mediante la possibilità di scegliere un foro che può non coincidere con la residenza o il domicilio del debitore convenuto, è anche vero che tale facoltà non contrasta con il principio di eguaglianza, essendo essa, come già si è notato, frutto di una scelta non irragionevole del legislatore”.

4.1. La giurisprudenza ha ritenuto in tema di c.d. contratti del consumatore, che il foro del consumatore è esclusivo e speciale sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.c., è presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla (Cass. 26/09/2008, n. 24262).

Già sotto la vigenza dell’art. 1469 bis c.p.c. le S.U. di questa Corte hanno ritenuto che la norma contenuta nel comma 3, n. 19 nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che è da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., se è diverso quello del consumatore, perché l’art. 1469-ter, terzo comma, cod. civ. – per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge – non può essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il "forum destinatae solutionis" coincida con la residenza del professionista (Cass. Sez. Unite, 01/10/2003, n. 14669; Cass. 20/08/2004, n. 16336).

Pertanto con l’introduzione del foro speciale esclusivo in favore del consumatore (originariamente introdotto dall’art. 1469 bis c.c. e poi trasferito nell’art. 33 del d. lgs. n. 206/2005) risulta ridotto l’ambito di applicabilità dell’originario foro speciale alternativo di cui all’art. 637, c. 3, c.p.c., non regolando anche l’area attualmente coperta dal foro del consumatore, ma esclusivamente quella in cui il cliente ingiunto non rivesta tale qualità.

A rigore non si tratta propriamente di una abrogazione dell’art. 637 e. 3 c.p.c., sia pure parziale, per incompatibilità ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, in quanto le due norme in esame convivono (e ciò non solo in relazione alle diverse delimitazioni suddette ma anche perché l’art. 34 d. lgs. n. 206/2005 non esclude in modo assoluto la deroga al foro del consumatore, e quindi anche l’applicabilità della norma codicistica, ma indica le ristrette condizioni alla quali può essere ammessa).

Tuttavia, allorché si versa in una fattispecie in cui, per la presenza sia dell’avvocato che del cliente-consumatore entrambe le norme sarebbero astrattamente applicabili ma necessariamente deve darsi la prevalenza o all’una o all’altra, tale prevalenza va accordata alla norma in tema di foro del consumatore per una duplice ragione.

Anzitutto perché la norma in tema di foro del consumatore individua una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, pur configurata da altra norma (così SU 14669/2003 cit.).

Inoltre detta prevalenza è conseguenza dell’applicazione dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo.

4.2.Né potrebbe sostenersi che tale disciplina prevista dall’art. 637, c. 3, c.p.c., per quanto anteriore rispetto al c.d. codice del consumo non sia stata influenzata dalla successiva disciplina in tema di foro del consumatore, costituendo la norma codicistica una disposizione speciale e, come tale non derogata dalla disposizione successiva generale (perché regolante organicamente l’intera materia della tutela del consumatore) secondo il principio lex specialis derogat legi generali e lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.

Infatti l’art. 33, c. 2, lett. u), d. lgs. n. 206/2005 cit., per quanto posizionato in una normativa a carattere generale a tutela del consumatore, rappresenta pur sempre una disposizione speciale in tema di competenza territoriale, non diversamente dalla norma di cui all’art. 637, c. 3 c.p.c., che è posizionata nell’ambito del codice di rito e, quindi, della disciplina generale ed organica del procedimento civile.

4.3. In ogni caso, in merito alla qualità di lex specialis della norma attinente al foro esclusivo del consumatore, va osservato che tale foro era stato originariamente disposto dall’art. 1469 bis e. 3, n. 19 c.c. (introdotto con l’art. 25 della l. n. 52/1996). In quella sede tale l’individuazione del foro costituiva certamente una lex specialis a tutela del consumatore, con la conseguenza che per effetto del coordinamento di tale disposizione speciale sopravvenuta con quella antecedente di cui all’art. 637, c. 3, quest’ultima risultava delimitata ai soli casi in cui il cliente non fosse un consumatore.

La circostanza che la norma speciale in tema di foro esclusivo del consumatore sia poi stata trasferita nella più generale normativa a tutela del consumatore, di cui alla legge n. 206 del 2005, non priva la norma attinente al foro del consumatore del carattere di specialità né "riassorbe" gli effetti delimitativi già prodottisi sull’art. 637, c. 3 c.p.c..

Entrambe le norme (sia quella di cui all’art. 637, e. 3, che quella di cui all’art. 33 d. lgs. n. 205/2006) attengono infatti a categorie specifiche di soggetti.

Ne consegue che il loro concorso va regolato nei termini della prevalenza della norma di cui all’art. 33, c. 2, lett. u, d. lgs. n.2006/2005 su quella di cui all’art. 637, e. 3 c.p.c..

4.4. Di nessun rilievo, ai fini della questione in esame, è la sentenza 20.7.2010 n. 17049 di questa Corte, su cui si dilunga il ricorrente nella memoria. Essa infatti si è limitata a statuire che il Consiglio dell’Ordine in relazione al quale va determinato il giudice competente a norma dell’art. 637, c. 3, c.p.c. è quello relativo al momento della proposizione del ricorso. Nessun elemento da tanto si ricava in relazione alla diversa questione in esame della concorrenza tra il foro dell’avvocato e quello del consumatore.

5.1. La seconda questione che si pone è di esaminare se l’avvocato che conclude un contratto d’opera professionale intellettuale sia da ritenersi un professionista, ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 206/2005.

La risposta è affermativa.

Invero, appare innanzitutto infondato l’assunto del ricorrente con il quale, facendosi riferimento al preambolo della direttiva comunitaria 5 aprile 1993 n. 93/13 CEE, da cui ha tratto origine la normativa nazionale sul consumatore, si sostiene che il rapporto tra avvocato e cliente esulerebbe dalla normativa de qua, in quanto l’attività del legale non rientrerebbe tra le "attività commerciali", a cui soltanto la stessa normativa si riferirebbe, sostanziandosi in un’opera intellettuale basata sull’intuitu personae, di modo che l’avvocato non potrebbe essere annoverato tra i professionisti a cui si applica la normativa comunitaria.

5.2. Va, al contrario, rilevato che la direttiva comunitaria del 5.4.19 93, n. 93/13 CEE non limita il suo ambito di applicazione alle "attività commerciali", come comunemente intese. Anzi la predetta direttiva comunitaria, al suo decimo "considerando", afferma espressamente la sua applicabilità "a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore", eccezion fatta per alcuni contratti espressamente enucleati.

Il D.lgs. n. 206/2005 all’art. 3 lett. a), come modificato dall’art. 3, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 definisce il consumatore come: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". Lo stesso art. 3 (mod. dal d.lgs. n. 221/2007), alla lett. c) definisce il professionista come: “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario". Questa definizione di professionista, così come quella di consumatore, fa riferimento all’esercizio dell’attività "imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" che, nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d’opera professionale.

6.1. È evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l’avvocato.

A tal fine, peraltro, a nulla rileva che il rapporto tra l’avvocato e il professionista sia caratterizzato dall’intuitu personae e sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione (questo, tra l’altro, solo nei rapporti esterni con i terzi, ossia con le controparti del cliente), non rientrando tale circostanza nel paradigma normativo.

Nella fattispecie si versa nell’ipotesi di contratto (d’opera professionale) stipulato tra un professionista (l’avvocato), che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attività professionale, ed un cliente, il quale, a seconda delle circostanze, può esser un consumatore o meno (come si vedrà in seguito).

Invero, è evidente che un avvocato utilizza il contratto (di mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente) per agire nell’esercizio della propria attività professionale ed è, pertanto, da considerare un professionista, secondo la definizione data a tale figura dal legislatore nell’art. 3, lett. u) del citato D.lgs. n. 206/2005.

6.2. Ora, il professionista è colui che nell’esercizio della sua attività "utilizza" i contratti previsti dalla disciplina a tutela del consumatore. Il punto era espressamente dichiarato nel previgente art. 1469 bis c.c.; l’inciso non è stato poi riprodotto nel codice del consumo unicamente per il fatto che la definizione viene riferita, in apertura di codice, non solo alla disciplina dei contratti del consumatore ma del consumo in genere. Tuttavia non pare revocabile in dubbio che l’utilizzo del contratto da parte del professionista quale ordinario strumento per l’esercizio della propria attività sia uno dei presupposti sostanziali della normativa in esame.

6.3. Quanto alla prestazione professionale, lo stesso articolo 3 del cod. cons. alla lett. e) individua nel "prodotto" destinato al consumatore anche una "prestazione di servizi".

A questo fine va rilevato che già questa Corte aveva affermato con ordinanza 26/09/2008, n. 24257, l’applicabilità dell’art. 33 lett. u) del citato D.lgs 6.9.2005, n. 206, in tema di foro del consumatore nell’ambito di un giudizio instaurato dall’avvocato nei confronti del proprio cliente per competenze professionali, rilevando la prevalenza di detto foro esclusivo rispetto a quelli facoltativi di cui all’art. 20 c.p.c. (non si faceva questione -invece – del rapporto tra foro esclusivo del consumatore e quello alternativo speciale di cui all’art. 637, c. 3, c.p.c.) 6.4.Più in generale questa Corte ha già ritenuto che il prestatore di opera professionale intellettuale (nella fattispecie il medico) integra la figura del professionista di cui all’art. 1469 bis (abrogato) e. e. e quindi dell’attuale art. 3 cod. cons. (Cass. 20/03/2010, n. 6824; Cass. 27/02/2009, n. 4914, Cass. 2/01/2009, n. 20), con la conseguenza che opera per il cliente – consumatore – il foro esclusivo della propria residenza. In questi predetti arresti si è rilevato che è professionista – ai fini dell’applicazione della disciplina sui contratti del consumatore, – una persona che assume verso l’altra l’impegno di svolgere a suo favore un compito da professionista intellettuale, se l’impegno è assunto nel quadro di un’attività svolta in modo non occasionale.

6.5. Né la disciplina di protezione del consumatore è limitata al caso in cui il contratto sia concluso per iscritto con rinvio a condizioni generali di contratto o mediante moduli o formulari, come pure si evince sia dall’art. 35 del codice del consumo (e già dall’art. 1469 quater cod. civ.), sia dall’art. 34, comma 5 del citato codice e già dall’art. 1479 ter c.c., comma 5, che considerano tali ipotesi come eventuali e le elevano a presupposto della applicazione di ulteriori disposizioni di tutela del consumatore.

Il che è del resto conforme a quanto risulta in modo espresso da uno dei "considerando" che introducono alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, dove è scritto che "il consumatore deve godere della medesima protezione nell’ambito di un contratto orale e di un contratto scritto".

Inoltre la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che sia "professionista" il prestatore d’opera intellettuale anche quando si è discusso e risolto negativamente il quesito se della tutela del consumatore possa egli fruire per contratti conclusi nel quadro della sua attività professionale (Cass. 5 giugno 2007 n. 13083; 9 novembre 2006 n. 23892, quest’ultima con specifico riferimento alla professione di avvocato).

7. Ne consegue che, per effetto dell’applicabilità dell’art. 33 lett. u) d.lgs. n. 2 05/2 006, il foro alternativo speciale di cui all’art. 637, e. 3 c.p.c. opera solo nell’ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all’avvocato, sia una persona giuridica oppure – nell’ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica – che esso non rivesta la qualità di consumatore e, quindi, che abbia richiesto la prestazione professionale all’avvocato per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale,commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (l’art. 15 del Reg. CE 44/2001 utilizza il sintagma “scopo estraneo all’attività").

8.1-Si pone a questo punto la terza questione: Se, ai fini dell’individuazione del consumatore, con la locuzione "scopo estraneo all’attività professionale" ci si riferisca necessariamente ad "attività professionale" diversa da quella del lavoratore dipendente.

Secondo il ricorrente, infatti, poiché il Ma. gli aveva richiesto l’attività professionale di avvocato relativamente ad atti in merito all’orario di insegnamento, la prestazione richiesta non era estranea all’attività professionale di insegnante del Ma. , con la conseguenza che questi non era un consumatore, ma a sua volta un professionista, per cui non poteva invocare il foro del consumatore.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale italiano prevalente (Cass. S.U. n. 7444 del 20/03/2008) deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all’art. 1469 bis c.c. e segg., ed attualmente D.Lgs. n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg., la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’impresa (cfr. anche Cass. 23/02/2007, n. 4208).

8.2.Non sono mancate critiche a tale orientamento, finalizzate ad un’interpretazione estensiva del concetto di consumatore, fondata sulla distinzione tra atti della professione e atti inerenti alla professione e con la tendenza ad escludere dall’ambito di applicazione della tutela dei consumatori solo quegli atti che presentino una pertinenza specifica con l’attività professionale svolta e non quelli in cui il collegamento sia riconducibile ad un rapporto di pertinenza generica, sul presupposto che in tali situazioni il soggetto vessato, pur agendo per finalità diverse dal puro consumo privato, è sostanzialmente un profano, sfornito di quelle competenze specifiche che possono farlo ritenere in posizione di parità con il contraente forte, con conseguente asimmetria informativa.

8.3. Sennonché non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da queste S.U. e sopra indicato. Va, anzi, osservato che la tesi è corroborata dalla definizione di consumatore fornita nell’ambito del commercio elettronico (art. 2, lett. e), D.lgs. 9.4.2003, n.70): questa normativa prevede che anche la mera riferibilità dell’atto all’attività professionale svolta dalla persona fisica impedisce che quest’ultima possa essere qualificata come consumatore.

8.4. Ne consegue che anche la persona fisica che abbia richiesto all’avvocato la sua prestazione professionale per una questione non estranea alla sua attività imprenditoriale o professionale, sia pure occasionale, non ha la qualità di consumatore e quindi non può beneficiare del foro di cui all’art. 33, c. 2 lett. u) d.lgs. n. 205/2006, mentre rimane soggetto al foro alternativo di cui all’art. 637, c. 3 c.p.c..

9.1. Sotto questo profilo non può essere condiviso l’argomento sotteso alla sentenza impugnata e fatto proprio dal resistente, secondo cui nella fattispecie il contratto di prestazione di opera professionale intervenuto tra l’avvocato ed il cliente non costituiva un atto finalizzato alla sua attività di professore di scuola pubblica statale, svolta dal cliente, per cui questi non era un consumatore.

Poiché nella fattispecie, invece, come emerge dalla sentenza impugnata, il mandato professionale era stato conferito, dall’opponente all’opposto per ottenere l’annullamento dal TAR del provvedimento di smembramento delle ore di insegnamento del Ma. , insegnante di topografia, costruzioni rurali e disegno presso istituti tecnici, tale prestazione difensiva richiesta, non era estranea all’attività del cliente, come rileva il ricorrente.

9.2.Osserva, quindi, questa Corte che se la questione della qualità di professionista (e quindi di non consumatore) dovesse essere impostata solo nei termini di inerenza della prestazione difensiva richiesta con l’attività svolta dall’opponente (cliente), nella fattispecie dovrebbe necessariamente concludersi che la prestazione richiesta all’avvocato non era "estranea" alla stessa, poiché atteneva espressamente a tale attività di insegnante del cliente.

Sennonché tale assunto si fonda su un presupposto errato e cioè che si possa predicare, ai fini che qui interessano, l’equazione tra "attività lavorativa" ed "attività professionale".

Invece nella fattispecie la disciplina dei c.d. contratti del consumatore trova applicazione non perché manchi l’inerenza tra il contratto concluso con l’avvocato e l’attività lavorativa di insegnante del cliente, ma perché tale attività lavorativa, trattandosi di lavoro subordinato, non è qualificabile come "attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale", come richiesto dalla legge e sostenuto dal ricorrente.

Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro "attività", è esclusa la qualità di consumatore, subentrando invece la qualità di professionista. 10.1.Ritiene questa Corte che il rapporto di lavoro subordinato (sia privato che pubblico), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non integri "attività professionale", idonea (ai sensi dell’art. 3 d. lgs. n. 206/2005) a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore.

Infatti anzitutto la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un’attività imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale, svolgendo su tale mercato un’attività economica, tendenzialmente nei confronti di tutti i soggetti che possono richiederla.

A fronte di tale attività vi è il consumatore, quale persona fisica, che, se non ha egli stesso in relazione a quel contratto la qualità di professionista, rappresenta la parte debole. Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l’inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lavoro, 14/09/2009, n. 19770), e solo l’attività di quest’ ultimo è un’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale (e non quella dei soggetti che all’interno svolgono per lui l’attività lavorativa dipendente).

Peraltro sarebbe ben strano che il lavoratore dipendente, all’interno del rapporto di lavoro, sia considerato la parte debole (Cass. 12/02/2004, n. 2734), mentre quando poi "agisce nell’esercizio della propria attività", ai fini del codice del consumo sia considerato un "professionista", parte forte. Ulteriori elementi per escludere che nel concetto di "attività professionale" rientri anche l’attività lavorativa conseguente a rapporto di lavoro emergono dal decimo "considerando" alla direttiva 93/13/CEE, che ai contratti di lavoro ha attribuito una propria autonomia.

10.2.In definitiva con il sintagma "attività professionale", di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 20 07, n. 221, ai fini della qualificazione del soggetto – persona fisica – come professionista, deve intendersi solo l’attività consistente nella prestazione autonoma d’opera professionale intellettuale (oltre all’attività imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell’attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

11. Nella fattispecie, poiché si versa in ipotesi di un contratto d’opera professionale intellettuale tra l’avvocato opposto ed il consumatore opponente, trova applicazione il foro esclusivo di quest’ultimo, a norma dell’art. 33, c. 2, lett. u) del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, e non il foro di cui all’art. 637, c. 3, c.p.c. Quindi va affermata la competenza territoriale del tribunale di Larino, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata. Stante la novità della questione in questa sede di legittimità ed il contrasto nella giurisprudenza di merito, esistono giusti motivi per compensare le spese di questo regolamento.

P.Q.M.

Dichiara la competenza per territorio del tribunale di Larino. Compensa tra le parti le spese di questo regolamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 14-01-2011, n. 57 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso la ricorrente, che nell’aprile del 1999 aveva acquistato dal Fallimento della C.P.I. Spa un terreno ad uso industriale sito nel Comune di Brigherio, ha impugnato l’ordinanza sindacale in epigrafe specificata, con la quale le viene imposto di provvedere "entro 15 giorni dal ricevimento della presente all’immediata messa in sicurezza d’urgenza, in ottemperanza e secondo le modalità di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e ss….", nonché, "entro 30 giorni dalla messa in atto degli interventi di messa in sicurezza d’urgenza, alla presentazione di un piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.".

I profili di illegittimità denunciati dalla E. fanno essenzialmente leva:

1) sulla violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto si assume la violazione della regola che prevede l’obbligo di messa in sicurezza e di formazione del piano di caratterizzazione esclusivamente in capo al responsabile dell’inquinamento (che, nel caso di specie, non sarebbe da individuare nella ricorrente, che non svolge attività industriale, ma nella società in precedenza proprietaria del terreno contaminato).

2) sull’incompetenza, poiché ex art. 244 d.lgs. cit. spetterebbe alla Provincia il potere di diffidare il responsabile dell’inquinamento, di che trattasi.

3) violazione degli artt. 50 e/o 54 d.lgs.n. 267/2000, per difetto dei relativi presupposti.

Con ordinanza n. 137 del 27 gennaio 2009 la Sezione, valorizzando la pregnanza della determinazione dirigenziale n. 39 del 14.3.2003, richiamata come atto presupposto di quello impugnato, ha disposto, da un lato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Milano, e, dall’altro, apposita istruttoria onde accertare la presenza, sui terreni de quibus, della lamentata contaminazione da cromo.

Con memoria depositata il 27 marzo 2009 si è costituita la Provincia di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Con ordinanza n. 452 del 7 aprile 2009 è stata concessa una proroga del termine per il deposito degli incombenti istruttori come sopra disposti.

Con ordinanza n. 609 del 20 maggio 2009, tenuto conto delle risultanze della disposta istruttoria, la Sezione ha respinto la formulata domanda incidentale di sospensione (ordinanza non riformata dal Consiglio di Stato in occasione dell’appello n. 5930/2009, deciso con ordinanza n. 4337/2009).

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2010 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla decisione assunta in sede di cognizione sommaria, a proposito, sia, della situazione fattuale in atto sul terreno di proprietà della ricorrente, interessato dalla contaminazione delle acque di falda da parte dei terreni posti in corrispondenza del piezometro C2 (cfr. risultanze istruttorie in atti) interno alla proprietà dell’esponente, sia degli impegni assunti dalla stessa esponente, in qualità di soggetto subentrante nella proprietà dell’area interessata dalle contaminazioni de quibus, in forza del provvedimento dirigenziale n. 39/2003, richiamato nelle premesse di quello gravato, a suo tempo non impugnato.

In tal senso, non hanno pregio le cesure assunte col primo motivo di ricorso, con cui si vorrebbe sostenere la estraneità dell’odierna ricorrente ai fatti di causa, atteso che:

– la stessa era presente in qualità di attuale proprietaria dell’area contaminata, alla conferenza di servizi in data 3.12.2002, fra – tra gli altri – il Comune di Brugherio, la Provincia di Milano, l’ARPA e la curatela Fallimentare della società ex proprietaria dell’area medesima, ove si erano concordemente definite, alla stregua di "vincoli da applicarsi sull’area" (cfr. pg. 2 del verbale della cit. conferenza), sia la periodicità che la tipologia dei monitoraggi da eseguirsi a carico dei rispettivi proprietari;

– con disposizione dirigenziale n. 39/2003, ormai inoppugnabile e assunta ad atto presupposto della determinazione comunale qui gravata, la Provincia di Milano, richiamate le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi cit., ha confermato, sia l’assoggettamento della proprietà dell’area all’esecuzione delle operazioni di monitoraggio ambientale, che l’impegno della proprietà medesima, nel caso in cui i dati emergenti dal monitoraggio lo rendessero necessario, di "rivalutare le nuove condizioni accertate presentando un nuovo progetto da autorizzarsi da parte del Comune e con l’eventuale realizzazione degli interventi che si rendessero necessari, per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente" (cfr. deliberazione provinciale n. 39 cit. p. 2 e 3).

Emerge da ciò come l’ordinanza impugnata altro non rappresenti che un provvedimento consequenziale rispetto agli impegni posti a carico della proprietà con la determinazione provinciale n. 39, a sua volta recettiva delle determinazioni assunte, anche con la partecipazione dell’esponente, in sede di Conferenza di Servizi.

Nessuna violazione della normativa ambientale è stata posta in essere con l’impugnata ordinanza, atteso che, in disparte il profilo della inoppugnabilità degli atti ad essa presupposti, lo stesso sistema di garanzie previsto in subjecta materia per l’esecuzione degli obblighi di bonifica e/o di messa in sicurezza non esclude una responsabilità anche del proprietario del sito inquinato. In tal senso, va rammentato come il d.lg. n. 22 del 1997, espressamente richiamato nella ordinanza provinciale n.39 già cit. ed applicabile, ratione temporis, sia alla conferenza di servizi del 2002 che alla ridetta determinazione provinciale, preveda – accanto alle responsabilità dell’inquinatore e ad ulteriore garanzia dell’esecuzione degli interventi previsti – quella del proprietario del sito inquinato. Sul punto, si può richiamare quanto affermato anche di recente dal Consiglio di Stato, secondo cui: "La responsabilità dell’inquinatore e quella del proprietario si fondano su presupposti giuridici diversi e hanno differente natura. La responsabilità dell’autore dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, costituisce una vera e propria forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree inquinate. Dalla natura oggettiva della responsabilità in questione è desumibile che l’obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all’art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, in connessione con una condotta "anche accidentale", ossia a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all’autore dell’inquinamento. Ai fini della responsabilità in questione è comunque pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l’azione (o l’omissione) dell’autore dell’inquinamento e il superamento – o pericolo concreto ed attuale di superamento – dei limiti di contaminazione, in coerenza con il principio comunitario "chi inquina paga", principio che risulta espressamente richiamato dall’art. 15, direttiva n. 91/156, di cui il d.lg. del 1997 costituisce recepimento. Sensibilmente diversa si presenta, invece, la posizione del proprietario del sito, per la responsabilità del quale occorre fare riferimento al comma 10 dell’art. 17, che dispone che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, nonché al comma 11 del medesimo articolo, secondo cui le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Ne consegue che chi subentra nella proprietà o possesso del bene subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza. Quella posta in capo al proprietario dall’art. 17 commi 10 e 11, è pertanto una responsabilità "da posizione", non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l’apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione. È quindi evidente che il proprietario del suolo – che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all’inquinamento – non si trova in alcun modo in una posizione analoga od assimilabile a quella dell’inquinatore, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell’esistenza dell’onere reale sul sito" (così, Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561).

Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente era ben consapevole dell’esistenza dei vincoli inerenti la messa in sicurezza dell’area in questione, gravanti sull’area medesima nei tempi e nei modi di cui al cit. verbale della conferenza di servizi, ribaditi nell’ordinanza n. 39, mai impugnata (neppure, a quanto consta, successivamente alla conoscenza acquisitane in occasione della notifica dell’atto qui impugnato).

Neppure sussiste il lamentato profilo di incompetenza, atteso che – in presenza di una contaminazione della falda acquifera – non può negarsi la competenza del Sindaco ad adottare ordinanze a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, co.V° d.lgs. n.267/2000.

Ciò, senza contare quanto già sopra evidenziato, a proposito dell’espressa previsione dell’obbligo, a carico della proprietà, di presentazione del progetto di bonifica proprio al Comune di Brugherio, chiamato, quindi, a vigilare sull’adempimento delle richiamate prescrizioni.

In definitiva, le censure come sopra formulate devono ritenersi infondate e il ricorso come in epigrafe proposto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico della ricorrente e a favore della Provincia di Milano nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti. Nulla per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 786 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere un’azienda leader nel settore della produzione di dispositivi medici monouso, esponeva di aver, per mezzo del proprio socio R.M., inventato e prodotto il dispositivo sanitario denominato Kit Hegar, per il quale era presentata domanda di brevetto in data 3.10.2007, successivamente accolta e registrata in data 30.8.2010;

Considerato che la ricorrente esponeva, altresì, di aver disdetto il contratto di distribuzione che la legava alla controinteressata in data 3.9.2008, comunicando con nota del 20.1.2009 alla AUSL Roma C di essere l’unica società produttrice del prodotto in esame e di aver interrotto il contratto di distribuzione, sicchè dall’8.3.2009, la distribuzione del prodotto era effettuato direttamente dalla ricorrente medesima;

Considerato che la parte istante, pertanto, censurava la nota con cui la AUSL aveva indetto la procedura negoziata ed il relativo allegato in cui era specificato l’oggetto della procedura ed erano invitate otto ditte, tra cui la ricorrente e la controinteressata, nonché il verbale relativo ai risultati della procedura e la determinazione conseguente;

Rilevato che l’istante deduceva il vizio di eccesso di potere per diverse figure sintomatiche e la violazione dell’art. 97 Cost., contestando la legittimità dell’avvenuto invito di più ditte, a fronte della menzionata comunicazione da parte della ricorrente medesima alla AUSL con nota 29.1.2009; nonchè la violazione del principio di trasparenza, per omessa comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e degli artt. 66 e 125, d.lgs. n. 163 del 2006 anche in ragione della mancata motivazione del risultato della comparazione; ed ancora la violazione dell’art. 125, comma 14, d.lgs. n. 163 del 2006;

Rilevato che si costituiva l’AUSL rilevando la legittimità dell’operato e chiedendo la reiezione del ricorso, precisando alcuni profili della causa rientranti nell’ambito di cognizione del giudice civile;

Rilevato che si costituiva, altresì, la contro interessata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità del ricorso, chiedendo in ogni caso nel merito la reiezione;

Ritenuto che la causa può essere decisa in forma semplificata alla luce di quanto disposto dall’art. 74 c.p.a.;

Ritenuto, infatti, che la ricorrente censura in via prioritaria la disposizione contenuta nella nota 5.5.2010 era attivata la procedura relativa all’acquisto dei dispositivi medici occorrenti alla U.O.C. interessata, che indicava già espressamente le otto ditte da invitare;

Ritenuto che le censure della ricorrente sono dirette in via prioritaria a censurare l’indizione di una procedura negoziata per la fornitura in esame, affermando di essere unica produttrice e fonitrice della dispositivo "Hegar", con la conseguenza, dunque, che l’amministrazione avrebbe dovuto continuare ad acquisire direttamente tale dispositivo dalla stessa;

Ritenuto, pertanto, che emergono profili di inammissibilità del ricorso, con riferimento agli atti derivati ulteriormente impugnati, conseguenti alla lex di gara, in considerazione del fatto che l’istante avrebbe dovuto censurare nei termini di decadenza il provvedimento predetto di indizione della gara, poiché immediatamente lesivo in considerazione del petitum sostanziale del giudizio;

Ritenuto che, peraltro, si rinvengono profili di irricevibilità con riguardo alla domanda di annullamento della nota del 5.5.2010 di indizione della gara – chiaramente già conosciuta dalla ricorrente -, che appare tardivamente proposta nel ricorso in esame, unitamente agli atti successivi della gara, che tuttavia costituiscono applicazione della lex di gara;

Ritenuto, peraltro, che in ogni caso i profili censurati dalla parte ricorrente in ordine alla impossibilità della fornitura del dispositivo da parte della controinteressata attengono a profili di adempimento dell’obbligo negoziale e dunque, sfuggono alla cognizione di questo giudice;

Ritenuto che il ricorso risulta, comunque, palesemente infondato in ragione della documentazione in atti, da cui emerge che, al tempo della indizione della procedura, l’oggetto della stessa consisteva in un dispositivo di risalente invenzione e diffusamente distribuito sul mercato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto e non sussistono gli elementi di fondatezza della domanda di risarcimento;

Ritenuto che le spese di lite debbono seguire il principio della soccombenza e che, pertanto, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di euro 2000,00 complessive, divise egualmente tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, determinate in euro 2000,00 complessive, divise egualmente tra le parti;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2010) 22-02-2011, n. 6596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del locale Tribunale, che aveva condannato I.R. per il delitto ex art. 110 c.p., art. 378 c.p., commi 1 e 2, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere, in concorso con C.L. (con la quale intratteneva una relazione sentimentale) e altri, aiutato S.G. a eludere le investigazioni e le ricerche dell’Autorità giudiziaria e della Polizia giudiziaria, fornendogli alloggio e ospitalità nell’abitazione sita in (OMISSIS), di proprietà e nella disponibilità della C., ove lo aiutava a trasferirsi dall’agro aversano; con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’organizzazione di tipo camorristico denominata Clan dei Casalesi, di cui il S. era uno dei principali esponenti, e dello stato di latitanza del S..

B.- Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo:

1.- che la Corte di merito non ha motivato in ordine a tutte le censure proposte dalla difesa;

2.- che è stata illegittimamente e illogicamente respinta la richiesta di assunzione di prove decisive, quali in particolare le dichiarazioni dei pentiti D.C. e Sp. e la sentenza del GUP di Napoli relativa alla condanna di M.S., moglie del S., per avere favorito la latitanza e la fuga del marito;

3.- la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, ritenuta sussistente pur in assenza di elementi comprovanti la finalità di agevolare il sodalizio criminoso (deponendo le risultanze processuali nel senso di un aiuto offerto a un singolo associato e per ragioni di personale amicizia);

4.- il vizio di motivazione in relazione alla suddetta aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, siccome ritenuta sussistente sulla base di mere congetture e presunzioni e trascurando elementi contrari o comunque utili per la migliore valutazione delle risultanze processuali;

5.- la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, ritenuta sussistente sulla base di informazioni inesistenti quanto alla condotta agevolativa del clan dei casalesi e con pretermessa valutazione di dati probatori (travisati o ignorati) favorevoli aventi carattere di decisività;

6.- la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla aggravante ex cpv. art. 378 c.p., ritenuta sussistente pur in assenza di elementi comprovanti la conoscenza della qualità del S. come ricercato per il delitto ex art. 416 bis c.p., non bastando all’uopo le accuse di omicidio, delitto cui non è applicabile l’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7;

7.- la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione allo stato di necessità in cui il ricorrente si trovò ad agire, denegato a dispetto o con travisamento delle risultanze che lo confermavano;

8.- la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, non giustificati alla stregua degli elementi in atti.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Si osserva, invero, in ordine alle doglianze di cui sopra:

– sub B.1., che la stessa è, in sè, generica;

– sub B.2., che la stessa è inconferente, in quanto invoca regole di giudizio e oneri motivazionali inapplicabili al rito abbreviato, nel quale la richiesta di rinnovazione in appello dell’istruttoria può essere proposta solo dall’imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria (Cass., Sez. 3, 2 marzo 2004 n. 15296, ric. Simek) e nei limiti dell’integrazione stessa, e non anche dall’imputato che abbia (come nel caso di specie) richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, il quale può solo sollecitare il giudice di appello all’esercizio – subordinato all’assoluta necessità (neppure dedotta in ricorso) della prova ai fini della decisione – del potere di ufficio di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3 (in virtù del rinvio dell’art. 443 c.p.p., comma 4 all’art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo art. 603 c.p.p.), con la conseguenza che il mancato esercizio di tale potere non può tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25659 del 15/05/2009, dep. 18/06/2009, Marincola, Rv.

244163; Sez. 6, Sentenza n. 7485 del 16/10/2008, dep. 20/02/2009, Monetti, Rv. 242905;

– sub B.3.-4.-5., che la sentenza impugnata ha reso una motivazione corretta e non illogica sulla sussistenza della contestata aggravante speciale, valorizzando coerentemente: – le circostanze che precedettero l’intervento ausiliatore, chiaramente indicative di accordi pregressi (al di là dell’assenza, su cui si insiste nel ricorso, di intercettazioni di conversazioni dirette fra l’imputato e il S., e della breve durata della condotta criminosa direttamente rilevata, dovuta peraltro all’intervento delle forze dell’ordine, posto che, stando agli approvvigionamenti, anche di abbigliamento, effettuati, l’aiuto offerto al S. si annunciava come temporalmente prolungato), in una ai precedenti commenti fatti col fratello M. sulle vicende giudiziarie del S. (significativi – al di là della circostanza, richiamata dal ricorrente, della notizia della latitanza del S. diffusa dalla stampa – in ragione del ruolo avuto proprio dal M. nella concertazione dell’aiuto di cui in causa); – il contesto in cui il prevenuto si muoveva, partecipando, anche con frequenti incontri ancora col fratello M., alla rete di protezione del latitante cugino I.A. (in relazione al quale, quindi, non è venuto in rilievo, come lamenta il ricorrente, il rapporto di parentela come fatto a se stante), elemento di vertice, al pari del S., del clan dei casalesi; – l’utilizzo, nella vicenda in esame, dell’autovettura di un coimputato del S. nel delitto associativo, confermativo di rapporti con esponenti della consorteria; – la necessaria fiducia che il S. doveva riporre nel prevenuto per conseguire la protezione della sua sempre più pericolosa latitanza, resa più complicata dal contingente bisogno di soccorso sanitario (parimenti assicuratogli dal prevenuto attraverso la sua compagna C.), fiducia certamente non riconducibile a un risalente e da tempo interrotto rapporto d’amicizia, ma derivante all’evidenza dal contesto, dai rapporti e dalla parentela suddetti, indipendentemente dai contrasti (invocati dal ricorrente) sulle linee strategiche che potevano esserci ai vertici del clan e che certo non intaccavano il comune interesse a proteggersi dalle forze dell’ordine; – l’indubitabile conoscenza, da parte del prevenuto, del ruolo e della caratura e ferocia criminale del S., e la logica consapevole correlazione – in ragione di tanto e degli elementi tutti surriportati, nonchè dell’assenza di spiegazioni alternative di carattere personale – dell’aiuto allo stesso prestato con l’efficacia operativa, in tal modo agevolata, del sodalizio camorristico (v., nella giurisprudenza più recente, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 42018 del 22/09/2009, dep. 02/11/2009, Iuliano, Rv. 245401; Sez. 5, Sentenza n. 41063 del 24/06/2009, dep. 26/10/2009, C e altri, Rv.

245386; Sez. 5, Sentenza n. 41587 del 24/09/2007, dep. 12/11/2007, Sorce, Rv. 238181);

– sub B.6., che la stessa è priva di pregio, posto che la circostanza aggravante di cui all’art. 378 c.p., comma 2, ha natura oggettiva, attenendo alla maggiore entità del danno subito dall’amministrazione della giustizia per effetto della lesione dell’interesse alla repressione del reato di cui all’art. 416-bis c.p. (oggetto del favoreggiamento), considerato di particolare gravità, e, pertanto, essa sussiste per il solo fatto dell’appartenenza del soggetto "favorito" all’organizzazione criminosa di stampo mafioso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35266 del 13/06/2007, dep. 21/09/2007, Ferrigno, Rv. 237849): condizione questa, per quanto concerne il S., che l’imputato certamente conosceva, con quanto di logica (e non incolpevolmente ignorabile) conseguenza, stante il ruolo del personaggio, in ordine alle connesse pendenze giudiziarie;

– sub B.7., che la stessa si basa su una improponibile lettura parziale, ipotetica e alternativa delle risultanze processuali ed è comunque intrinsecamente inidonea a dimostrare il requisito dell’attualità del pericolo, non integrato dal timore di successive rappresaglie (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27866 del 04/06/2001, dep. 11/07/2001, Sansone, Rv. 220272; conformi: sentt. N. 4554 del 1987 Rv. 175657, N. 13070 del 1987 Rv. 177302);

– sub B.8, che trattasi di censura su punti della decisione, quali il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, che sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tali sottratte al sindacato di legittimità, ove – come appunto nel caso di specie (v. il richiamo alle modalità del fatto, cui non è certo indifferente la pericolosità del soggetto favorito, e alla personalità del soggetto) – corredata di una motivazione idonea a far emergere le ragioni delle concrete scelte operate (non attaccabile certo con generici riferimenti comparativi a posizioni soggettive diverse).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.