Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10045 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

L.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.499,98 per anni uno e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti di Bari dal 2.9.2004 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (16.2.2009).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Motivi della decisione

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

Il primo e il secondo motivo con il quale si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ragionevolezza di un termine di durata di tre anni per il giudizio di primo grado pur in presenza di una causa in materia di pensione sono infondati in quanto la Corte ha già affermato che "Secondo i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai quali il giudice nazionale è tenuto a conformarsi nell’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la durata ragionevole del processo (nella specie: dinanzi alla Corte dei conti in materia di pensione) è di tre anni in primo grado e di due anni in secondo grado; e l’equa riparazione deve essere liquidata in una somma variabile tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per ciascun anno eccedente il termine ragionevole (Cassazione civile, sez. 1^, 3/01/2008, n. 14) e che "In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della determinazione dei termine di ragionevole durata del processo, alle cause di lavoro e previdenziali si applicano gli standards comuni fissati dalla Cedu posto che la disciplina del processo del lavoro non prevede forme di organizzazione diverse, tali da differenziarne il corso in rapporto all’oggetto della controversia e da richiedere l’applicazione di parametri diversi (Cassazione civile, sez. 1^, 30/10/2009, n. 23047).

Il terzo motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 6 della CEDU, per avere omesso il giudice del merito di riconoscere anche un bonus particolare in considerazione della natura di controversia di lavoro del giudizio presupposto è infondato in quanto in primo luogo "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte CEDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale può giungere fino a 2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa tuttavia che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia" (Cassazione civile, sez. 1^, 8/09/2010, n. 19217) e comunque il giudice ha esplicitamente escluso la rilevanza particolare dell’oggetto della causa.

Il quarto motivo (erroneamente rubricato sub 3) con il quale si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e della CEDU per avere omesso il giudice di tener conto ai fini dell’indennizzo anche della preventiva fase amministrativa è inammissibile in quanto la questione deve ritenersi nuova, non risultando dall’impugnato decreto che l’indennizzo sia stato richiesto anche per la fase in questione.

Il quinto motivo (erroneamente rubricato sub 4) con il quale si lamenta l’integrale compensazione delle spese è invece fondato in quanto la motivazione consistente nella mancata contestazione da parte dell’Avvocatura della pretesa non incide di per sè sulla soccombenza in quanto, come è già stato affermato dalla Corte (sez. 1^, 22/01/2010, n. 1101), nulla impedisce alla pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell’eccessiva durata di un giudizio in cui sia stato coinvolto per cui non può dubitarsi che la stessa amministrazione abbia dato causa al giudizio.

Il decreto deve dunque essere cassato limitatamente alla pronuncia sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, compensate per un mezzo le spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, l’Amministrazione deve essere condannata al pagamento del residuo.

L’accoglimento del ricorso solo in punto spese giustifica la compensazione nella misura di due terzi di quelle di questa fase.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 280,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè di un terzo di quelle di questa fase, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11320 aziende di credito

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 2.7.2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a S.M. la misura cautelare della custodia in carcere per la violazione dei reati di cui all’art. 416 c.p.p., commi 1 e 5 (con condotta permanente dalla fine del 2006 fino alla data odierna); art. 644 c.p., commi 1 e comma 5, nn. 3 e 4; D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, comma 1, fatti commessi in (OMISSIS) e la fine del (OMISSIS).

Avverso la suddetta ordinanza la difesa del prevenuto proponeva istanza di riesame ex art. 309 c.p.p.. Il Tribunale, con ordinanza 27.7.2010 confermava il provvedimento impugnato rilevando:

1) la esistenza di gravi indizi di colpevolezza desunti dagli esiti della attività investigativa condotta dal Reparto Operativo del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce e condensati nell’informativa conclusiva n. 165/1-6-1 2009;

2) l’organica appartenenza dello S.M. provata da una "pletora di acquisizioni istruttorie", dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle numerose dichiarazioni rese dalle vittime, dal controllo e dall’attività di osservazione e pedinamento disposta dalla polizia giudiziaria;

3) la rilevanza delle intercettazioni del 29.4.2009 attraverso le quali si apprendeva: a) che tale G.G., detto (OMISSIS), dopo avere avvisato S.A. (fratello dell’indagato e figura di spicco della organizzazione criminosa) prendeva contato con il prevenuto consegnandogli a titolo di pagamento la somma di Euro 800,00 pertinente ad un prestito di natura usuraria; b) che l’indagato aveva comunicato al proprio fratello di avere riscosso la somma dal G., senza procedere al suo conteggio, al fine di non far capire al G. di essere a conoscenza del traffico illecito;

4) la prova della responsabilità dell’indagato dalle dichiarazioni rese da D.P.D. in data 22.9.2009 (motivatamente ritenuto attendibile), avendo quest’ultimo affermato di avere appreso dallo S.A. che il di lui fratello M. era a conoscenza della vicenda usuraria svolgendo in concreto il ruolo di "cassiere" e "custode" del denaro;

5) che lo S.M. (stabilmente presente all’interno del negozio (OMISSIS), ove avvenivano gli incontri e i successivi accordi con le persone sottoposte ad usura) dava il proprio contributo alla realizzazione del piano criminoso attraverso la dazione e la percezione di somme di denaro collegate alla attività usuraria.

Il Tribunale del riesame affermava quindi: a) l’infondatezza delle censure mosse dalla difesa al contenuto della ordinanza cautelare; b) l’esistenza di esigenze cautelari costituite dal pericolo della reiterazione della condotta criminosa essendo la condotta del prevenuto caratterizzata da disvalore sociale, con palese assenza di remore e di sensibilità in condotte concretanti lo sfruttamento dello stato di grave soggezione e condizionamento psicologico delle vittime.

Avverso la suddetta ordinanza ricorre per Cassazione la difesa dell’indagato, richiedendo l’annullamento del provvedimento, denunciando il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), particolare la difesa lamenta come il Tribunale del riesame non abbia preso considerazione le questioni sollevate con l’impugnazione e relative alla sufficienza, all’univocità e alla gravità degli elementi indiziati posti a carico del prevenuto con riferimento a tutte le ipotesi di reato. La difesa segnala che il giudice del merito non avrebbe fornito adeguata risposta alle ragioni di gravame sostenendo che:

1) Gli elementi di prova a carico dell’imputato si riducono a due sole conversazioni intercettate che, scevre da linguaggi criptici, non hanno carattere di univoca concludenza della partecipazione dell’indagato alla associazione criminosa.

2) Mancano elementi di prova in ordine a collegamenti con appartenenti alla associazione diversi dal fratello, mentre la conoscenza con il G.G. è da ricondursi a normali rapporti di conoscenza familiare, essendo stato escluso da quest’ultimo di essere stato sottoposto ad usura dallo S..

3) Le ragioni indicate dal Tribunale nell’affermare che il G. G. non è credibile, sarebbero affermazioni apodittiche e prive di reale riscontro.

4) la prova della consapevolezza della esistenza di un rapporto usurario in essere con il G., sarebbe frutto di forzatura nella valutazione del dato probatorio rappresentato dal testo di una sola telefonata 5) Il cambio di assegni intercorso tra il G. e lo S. avrebbe giustificazione esclusivamente nella necessità di ordine finanziario risolte attraverso un reciproco "mutuo soccorso". 6) Lo S.M. ha avuto un unico rapporto con il D. P.D., risalente al 2008, senza ulteriore e successivo contatto, con successiva mancanza di efficacia dimostrativa della affermazione del secondo circa la conoscenza della vicenda usuraria da parte del primo 7) La consegna di Euro 1.000,00 al R.G., per disposizione del proprio fratello S.A. non è di per sè dimostrativo della conoscenza della esistenza di un rapporto usurario con il percettore della somma.

Il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale del riesame dopo avere dettagliatamente descritto l’articolata organizzazione criminale ruotante intorno alla società finanziaria facente capo al D., afferma che lo S.M. (odierno ricorrente) sarebbe uno dei principali collaboratori dello S.A. (figura di spicco all’interno della associazione criminosa), operando continuativamente nella gestione dei prestiti.

Tale assunto, in quanto dimostrato, costituire indubbiamente prova idonea per affermare che l’odierno ricorrente sia partecipe dell’associazione e concorrente nei reati fine.

Il Tribunale del riesame afferma che l’organica partecipazione del prevenuto al sodalizio emergerebbe "da una pletora di acquisizioni istruttorie", "dall’eloquente contenuto delle intercettazioni telefoniche", "dalle numerose dichiarazioni di tutte le vittime della attività illecita usuraria".

Dalla lettura della ordinanza impugnata si evincerebbe, in primo luogo, dal contenuto di due intercettazioni la n. 1182 e la n. 1185.

Con la prima G.G. avvisa S.A. (fratello dell’indagato) che avrebbe portato a S.M., presso il negozio (OMISSIS), del denaro relativo ad prestiti usurari. Con la seconda lo S.M. comunica al fratello, A. di avere riscosso la somma, ma di non averla contata in presenza del G., per non far sapere di essere a conoscenza dell’attività usuraria.

Un secondo elemento indiziante è desunto dal Tribunale dalla circostanza che tale D.P.D. (persona sottoposta ad usura) parlando con S.A., è stato da questi invitato a ritirare il denaro contante (provvista per lo sviluppo di un successivo rapporto di natura usurari) presso il negozio di T. direttamente dalle mani del fratello S.M., essendo a conoscenza della vicenda usuraria.

Sulla base dei medesimi elementi il Tribunale ha ravvisato indizi di colpevolezza dello S.M., anche in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) (usura ed illecita attività finanziaria) desumendo ulteriore argomento di prova dal fatto che l’imputato prestava attività lavorativa stabile all’interno del negozio (OMISSIS), luogo ove si svolgevano gli accordi usurai fra i componenti della consorteria.

Gli indizi proposti dal Tribunale a sostegno della ordinanza cautelare non appaiono gravi ed idonei a far ritenere quantomeno probabile la partecipazione dello S.M. all’associazione criminosa descritta al capo a), non avendo neppure valenza probatoria sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza in ordine agli ulteriori reati.

L’unico indizio che in modo diretto consente di ritenere che lo S.M. conosca di una attività usuraria, svolta dal proprio fratello, è rappresentata dalla conversazione telefonica intercettata con la quale il prevenuto comunica allo stesso che, presso il negozio, era passato il G. il quale aveva lasciato una busta contenente del denaro che non era stato contato, per non dare ad intendere di essere a conoscenza della vicenda usuraria.

Il dato se è probante ai fini di una accusa di partecipazione dello S. al delitto di usura esercitata nei confronti del G., pur tuttavia non ha, di per sè alcun carattere dimostrativo della consapevole partecipazione del prevenuto alla attività di una ben più vasta associazione per delinquere dedita all’esercizio dell’usura, nè di per sè è dimostrativo del ruolo ricoperto dall’indagato all’interno della stessa della consistenza del suo contributo causale.

Analoga considerazione si deva fare in riferimento alle conversazioni intercorse tra lo S.A. con il G., da un lato, e con il D.P. dall’altro. In entrambi i casi si tratta di dati indizianti privi del carattere di gravità traducendosi in generiche affermazioni fatte dal fratello dell’indagato e prive di ulteriori riscontri che univocamente possano portare a ritenere che lo S.M. riveste un ruolo ben definito all’interno della associazione criminosa. Si tratta di sicuramente di indizi che per altro, atteso il loro carattere indiretto rispetto al fatto da provare, necessitano di ulteriori riscontri, essendo da soli insufficienti a provare la consapevolezza e la volontà dello S.M. di partecipare ad una associazione criminale dedita all’attività di usura, nonchè il ruolo dallo stesso rivestito all’interno della associazione e il suo contributo causale nel perseguimento dei fini illeciti di detta associazione, potendo, sulla base dei suddetti elementi, il prevenuto essere compartecipe di singole attività criminose.

La circostanza che presso l’esercizio commerciale nel quale lo S.M. prestava la propria attività lavorativa, si svolgessero le riunioni della consorteria per la "implementazione dei rapporti usurati", riferita dal Tribunale è in sè, per come formulato, un elemento di fatto del tutto generico che assurge a rango di mero sospetto. Infatti non sono esplicitate le circostanze degli incontri, i nomi dei partecipanti e se alle dette riunioni fosse anche presente l’indagato.

Per le suddette ragioni, accolto il ricorso gl’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame sul punto.

Si dispone che la cancelleria provveda alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2061 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dott. G.F. ha proposto, con atto notificato il 29 e 30 aprile 2010 e per i motivi in esso dedotti, appello teso alla riforma della sentenza n. 8149/2009 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso avverso la nomina della controinteressata dott. A.M.D. quale coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Bari.

Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero intimati, nonchè la predetta controinteressata ed il dott. G.G..

Con atto datato 9.12.2010 i procuratori dell’appellante hanno dichiarato, riferendo che il proprio assistito è stato nominato, con provvedimento del 19.11.2010, coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Modugno, che è sopravvenuto il difetto di interesse del proprio assistito a coltivare il giudizio.

L’appello è stato posto in decisione all’udienza del 18.01.2011.

Il Collegio, dato atto di quanto sopra, non può che rilevare come nelle more del giudizio sia venuto a mancare un presupposto per la relativa definizione nel merito e, conseguentemente, dichiarare improcedibile l’appello.

Si ravvisano, stante l’esito, giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 26-04-2011, n. 16328 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Rossano ha emesso sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p., nei confronti di M. G. e L.R. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Ra.Ma., per non aver commesso il fatto.

2. Ricorre per cassazione la persona offesa costituitasi parte civile. Si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, è certa l’imperizia e la negligenza nonchè la condotta omissiva degli indagati, atteso che è stata compiuta una diagnosi clamorosamente erronea e che, se fosse stata prestata la normale diligenza, il paziente si sarebbe salvato. Erroneamente non furono disposti i necessari approfondimenti diagnostici; ed i sanitari sono pervenuti addirittura a paventare una patologia assolutamente inconciliabile con alcuni sintomi prospettati, spedendo il paziente nel reparto di neurologia di altro ospedale sebbene stesse per morire a causa di patologia di tutt’altro genere. E’ ben vero che la diagnosi era difficoltosa ma ciò fu dovuto solo al fatto che venne omesso qualunque appropriato accertamento diagnostico.

Pure erronea è la valutazione del giudice in ordine alla inevitabilità dell’evento letale. Infatti una tempestiva e corretta diagnosi avrebbe consentito l’esecuzione di intervento chirurgico per l’apposizione del cosiddetto palloncino, salvando la vita del paziente. In tale situazione il quadro probatorio avrebbe comunque richiesto la verifica dibattimentale, atteso che gli elementi raccolti non mostravano assolutamente una manifesta infondatezza della notizia di reato.

3. Il ricorso è infondato.

La pronunzia impugnata sintetizza il fatto nei seguenti termini.

Verso le 15 la vittima veniva colta da malore mentre svolgeva il suo lavoro di autista; verso le 17,30 giungeva al pronto soccorso dell’ospedale di (OMISSIS) in stato comatoso da sospetta lesione ischemica cerebrale. Furono eseguiti alcuni esami diagnostici come elettrocardiogramma ed ecocolordoppler e si giunse ad escludere che fosse in atto patologia cardiaca acuta, essendo gli enzimi cardiaci e l’elettrocardiogramma nella norma. Il coma veniva quindi attribuito a problemi neurologici ed il paziente fu quindi trasferito nel vicino ospedale di (OMISSIS) nel reparto di neurologia ove giungeva alle ore 23,12. Il R. manifestava stato soporoso. Venivano richiesti esami diagnostici ma intorno alle 10 del mattino il paziente veniva meno per arresto cardiocircolatorio.

L’esame autoptico consentiva di appurare che l’evento letale era stato determinato da tamponamento cardiaco conseguente a rottura dell’aorta.

Agli imputati M. e L., nella rispettiva qualità di medico di pronto soccorso e cardiologo dell’ospedale di (OMISSIS), è stato mosso l’addebito di aver cagionato l’evento per non aver eseguito una corretta valutazione clinica del paziente; e di aver in particolare omesso l’esecuzione di una tac toracica che avrebbe consentito una corretta diagnosi.

Il Tribunale, nel valutare la condotta dei sanitari in questione, ha enunciato il principio che l’individuazione della colpa di cui all’art. 43 c.p. deve essere rapportata alla specifica difficoltà del problema tecnico-scientifico affrontato: come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità la norma di cui all’art. 2236 c.c. deve trovare applicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia quando il caso concreto imponga la soluzione di problemi particolarmente ardui.

Il giudice ha altresì enunciato che nell’ambito della causalità omissiva l’imputazione dell’evento può aver luogo qualora l’azione doverosa avrebbe potuto impedire l’evento con un apprezzabile grado di probabilità.

Alla luce di tali principi, secondo il giudice di merito, le valutazioni cui sono giunti i consulenti tecnici del pubblico ministero sono pienamente condivisibili, essendo correttamente argomentate e basate sulle acquisizioni probatorie. A tale riguardo si considera che le dissezione dell’aorta verificatasi nel caso in esame è di tipo A; che essa ha una prognosi fortemente infausta e può essere fronteggiata solo con un intervento chirurgico non praticabile negli ospedali della zona; presenta un polimorfismo sintomatologico che rende all’inizio praticamente impossibile porre una diagnosi differenziale rispetto all’infarto ed alla neoencefalopatia ischemica. Anche l’ecocardiografia può non evidenziare una iniziale dissezione o un iniziale versamento interparietale di sangue. La tac toracicoaddominale, strumento presente nell’ospedale di (OMISSIS), avrebbe consentito di porre una corretta diagnosi. Tuttavia occorre che il sospetto clinico sia supportato dalla presenza di una sintomatologia dolorosa tipica, che nella specie non era segnalata in alcun modo; nonchè da esami strumentali. Gli imputati, considera ancora il Tribunale, hanno correttamente eseguito esami ematochimici in presenza di un quadro sintomatologico aspecifico, polimorfo e di difficile interpretazione, stante la negatività dell’elettrocardiogramma e della tac encefalica nonchè dell’ecodoppler. Inoltre, considerato il grave quadro clinico tale da richiedere ulteriori accertamenti diagnostici neurologici strumentali in un reparto specializzato, è stato correttamente disposto il sollecito trasferimento del paziente nel reparto di neurologia di altro vicino ospedale. In tale situazione, come a suo tempo richiesto dal pubblico ministero con istanza di archiviazione, essendosi in presenza di riconosciuta complessità del quadro clinico occorre considerare che il percorso diagnostico venne fuorviato dalla molteplicità di sintomi e segni non univoci e dall’esito non dirimente degli esami strumentali. In tale situazione si ravvisa che gli imputati siano immuni da colpa, in considerazione anche del fatto che si era nelle prime e pressanti ore del ricovero.

Tale valutazione è conforme ai principi e basata su plurime e significative acquisizioni probatorie che vengono correttamente analizzate.

4. La pronunzia considera correttamente che la colpa del medico deve essere rapportata alle contingenze del caso concreto, alla difficoltà dell’indagine ed alla situazione nella quale il sanitario si trova ad operare. In effetti, alcune professioni, quella medica in primo luogo, hanno ad oggetto attività difficili e rischiose.

Occorre quindi modulare con attenzione il giudizio, tenendo conto della complessità del compito in ogni specifica contingenza.

Molte volte si agisce sotto la pressione di eventi incalzanti, in uno stato che rende difficile, confuso, incerto anche ciò che astrattamente non lo sarebbe. Altre volte la sintomatologia e l’esito delle indagini rendono difficile pervenire con certezza alla diagnosi. Questo spiega perchè l’ambito di cui si discute sia stato spesso collegato alla figura della colpa grave.

Infatti, la più antica giurisprudenza di legittimità in tema di colpa nell’esercizio della professione medica si caratterizzava per particolare larghezza: si affermava che la responsabilità penale può configurarsi solo nei casi di colpa grave e cioè di macroscopica violazione delle più elementari regole dell’arte.

La malattia, si aggiungeva, può manifestarsi talvolta in modo non chiaro, con sintomi equivoci che possono determinare un errore di apprezzamento, e sovente non esistono criteri diagnostici e di cura sicuri. In un lontano caso si è affermato che la colpa grave rilevante nell’ambito della professione medica "si riscontra nell’errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nei difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter adoperare correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. Pertanto, dovendo la colpa del medico essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, sia perchè la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia perchè nell’arte medica l’errore di apprezzamento è sempre possibile, l’esclusione della colpa professionale trova un limite nella condotta del professionista, incompatibile col minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all’esercizio della professione medica". Insomma, secondo tale risalente indirizzo, l’esclusione della colpa è la regola e l’imputazione colposa è l’eccezione che si configura solo nelle situazioni più plateali ed estreme.

Il supporto normativo di tale orientamento è stato solitamente individuato nell’art. 2236 c.c., che viene inteso come volto a limitare la responsabilità ai soli casi di errore macroscopico. Tale impostazione ha accolto, sia pure in modo molto semplificato ed acritico, l’orientamento dottrinario che ha valorizzato, appunto la norma in questione. Il rilievo in ambito penale di tale disposizione è stato ricondotto ad un’esigenza di coerenza interna dell’ordinamento giuridico: si tratta di evitare che comportamenti che non concretizzano neppure un illecito civile assumano rilevanza nel più rigoroso ambito penale. Tale connessione tra le due normative, tuttavia, è stata sottoposta in dottrina ad importanti precisazioni: le prestazioni richieste devono presentare speciali difficoltà tecniche, ed inoltre la limitazione dell’addebito ai soli casi di colpa grave riguarda l’ambito dell’imperizia e non, invece, quelli della prudenza e della diligenza. In tale visione si ritiene che la valutazione della colpa medica debba essere compiuta con speciale cautela, nei soli casi in cui si richiedano interventi particolarmente delicati e complessi e che coinvolgano l’aspetto più squisitamente scientifico dell’arte medica.

La questione della compatibilità tra l’indirizzo "benevolo" della giurisprudenza ed il principio d’uguaglianza è stata posta, nell’anno 1973, all’attenzione della Corte costituzionale (Sent.

Cost. 28 novembre 1973, n. 166) che ha sostanzialmente recepito le linee della indicata dottrina, affermando che dagli artt. 589, 42 e 43 c.p. e dall’art. 2236 c.c. è ricavabile una particolare disciplina in tema di responsabilità degli esercenti professioni intellettuali, finalizzata a fronteggiare due opposte esigenze: non mortificare l’iniziativa del professionista col timore d’ingiuste rappresaglie in caso d’insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Tale particolare regime, che implica esenzione o limitazione di responsabilità, però, si applica ai soli casi in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l’ambito della perizia e non quelli della diligenza e della prudenza. Considerato che la deroga alla disciplina generale della responsabilità per colpa ha un’adeguata ragion d’essere ed è contenuta entro il circoscritto tema della perizia, la Corte ha ritenuto che non vi sia lesione del principio d’eguaglianza.

Tuttavia, l’orientamento indulgente della più antica giurisprudenza ha finito col coprire anche casi di grave leggerezza, determinando una situazione che è parsa a diversi studiosi in contrasto col principio costituzionale d’uguaglianza. Si è pure condivisibilmente ritenuto che tanta comprensione verso comportamenti spesso gravemente censurabili fosse espressione della deteriore visone paternalistica della medicina.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è conseguentemente mutata, anche in relazione all’emergere di una visione del rapporto tra sanitario e paziente che pone in primo piano il paziente stesso quale soggetto che fa valere il diritto costituzionale alla salute. A partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, si è affermato e consolidato un indirizzo radicalmente contrapposto a quello antico, che esclude qualsiasi rilievo, nell’ambito penale, dell’art. 2236 c.c.; ed impone di valutare la colpa professionale sempre e comunque sulla base delle regole generali contenute nell’art. 43 c.p..

Si osserva che la norma civile riguarda il risarcimento del danno, quando la prestazione professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e non può essere applicata all’ambito penale nè in via estensiva, data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale della colpa, nè in via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi in materia. La gravità della colpa potrà avere eventualmente rilievo solo ai fini della graduazione della pena.

In alcune pronunzie viene anzi rimarcato che nel sanitario prudenza, diligenza e perizia non solo non devono difettare ma devono essere particolarmente accentuate e vigili proprio per la particolare natura dei beni (la vita e la salute) affidati alla sua cura.

Insomma la parola d’ordine è: "la colpa è uguale per tutti".

Tale indirizzo deve essere nel suo complesso ribadito. Tuttavia, non può negarsi che la disposizione citata, se rettamente intesa, esprime un criterio di razionalità del giudizio. Questa Corte ha già avuto modo di enunciare, condivisibilmente, che la norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare l’addebito di imperizia sia quando si versi in una situazione emergenziale, sia quando il caso implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (Cass. 4, 21 giugno 2007, n. 39592, Rv. 237875).

In un breve ma importante passaggio, la sentenza pone in luce i contesti che per la loro difficoltà possono giustificare una valutazione "benevola" del comportamento del sanitario: da un lato le contingenze in cui si sia in presenza di difficoltà o novità tecnico-scientifiche; e dall’altro (aspetto mai prima enucleato esplicitamente) le contingenze nelle quali il medico si trova ad operare in emergenza e quindi in quella situazione turbata dall’impellenza che, come si è sopra accennato, rende non di rado difficili anche le cose facili. Quest’ultima notazione, valorizzata come si deve, dunque, apre alla considerazione delle contingenze del caso concreto che dischiudono le valutazioni sul profilo soggettivo della colpa, sulla concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa.

Del resto, ricercando nella giurisprudenza, si rinvengono pronunzie che valorizzano le contingenze del caso.

In primo luogo, l’urgenza può sovvertire l’ordine delle priorità.

Ha affermato questa Corte Suprema che la circostanza dello scioglimento dell’equipe operatoria, che abbia a verificarsi quando ancora l’intervento deve essere completato da adempimenti di particolare semplicità, esclude l’elemento della colpa per negligenza in capo al medico che ha abbandonato anticipatamente l’equipe, sempre che non si tratti di intervento operatorio ad alto rischio e l’allontanamento sia giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali (Cass 4, 6 aprile 2005, Rv. 231783).

Ancora, l’urgenza può esonerare da responsabilità chi; per fronteggiare una situazione critica, si attribuisce un ruolo che eccede la sua sfera di competenza: non versa in colpa colui che cagiona delle lesioni personali per la propria imperizia, quando, pur privo delle necessarie competenze e capacità, si assume in condizioni di urgenza indifferibile un compito riservato a soggetto qualificato. Il principio è stato affermato in un caso in cui una ostetrica, cui è vietato procedere a parti non fisiologici, in presenza di una dilatazione oramai completa e non riuscendo ad ottenere l’intervento del medico, pur dalla stessa inutilmente sollecitato, aveva autonomamente proceduto a manovre di competenza del ginecologo dalla cui errata esecuzione era conseguita al neonato una lesione permanente (Cass. 4, 31 gennaio 2008, Rv. 239256).

L’urgenza, poi, può determinare una situazione in cui l’intervento è reso difficile dall’indisponibilità di strumentazione adeguata.

E’ stata quindi esclusa la colpa della neonatologa che operava in un piccolo reparto ospedaliero di ostetricia carente dei più elementari strumenti, sicchè non fu possibile intubare ed ossigenare il neonato, con conseguenze letali. La pronunzia descrive una sala parto drammaticamente priva dei più elementari presidi tecnici di supporto all’atto medico (Cass. 4, 25 settembre 2007, n. 44765). Situazioni come questa sembrano chiamare in causa, più che la responsabilità del medico, quella delle istituzioni ospedaliere.

Nello stesso ordine di idee si muove altra pronunzia che ha escluso la colpa del medico che assisteva a bordo di un’autoambulanza diretta in ospedale un paziente affetto da un grave problema respiratorio ed omise di compiere un intervento di tracheotomia. La Corte ha ritenuto che la speciale contingenza e l’assenza di strumentazione chirurgica adeguata e di farmaci sedativi idonei allo scopo rendevano improponibile quell’atto medico (Cass. 4, 20 maggio 2009 n. 31975).

L’urgenza, invece, normalmente, non esonera da responsabilità il medico specialista, tanto più se si tratta proprio di specialista dell’emergenza. Così, è stata ritenuta corretta l’affermazione di responsabilità in un caso di mancata diagnosi e terapia tempestiva in presenza di quadro anamnestico e sintomatico univoco di shock emorragico da rottura della milza, patologia tipicamente riscontrabile nei politraumatizzati (Cass. 4, 18 settembre 2008, n. 40811).

Pure corretta è stata ritenuta la configurazione della colpa in un caso in cui una giovane paziente, presentatasi al pronto soccorso con la sintomatologia tipica di una gravissima iperglicemia, non venne sottoposta ad alcun approfondimento diagnostico di routine e venne dimessa, con la conseguenza che in brevissimo tempo sopravvenne coma irreversibile (Cass. 4, 7 febbraio 2007, n. 29164).

Un clamoroso ed ingiustificabile errore di valutazione dello specialista in emergenza si riscontra pure in un caso in cui un paziente, poco prima sottoposto ad endoscopia, si presentò in pronto soccorso con una sintomatologia riconducibile alla perforazione dell’esofago. L’ipotesi perforazione era stata già proposta dal medico di pronto soccorso; ma il chirurgo del DEA intervenuto in quel contesto non diagnostico l’affezione nè dispose le indagini del caso, con la conseguenza che la patologia venne trattata chirurgicamente tardivamente con conseguenze letali; essendosi accertato che l’esito della terapia risente in misura rilevantissima della tempestività dell’intervento (Cass. 4, 4 febbraio 2004, n. 43210).

L’urgenza, ancora, non esonera da responsabilità il sanitario che adotta condotte omissive che non si sa se attribuire a scelte difensive o a carenze di preparazione.

In un caso recente un piccolo paziente portatore di pacemaker subisce un arresto cardiaco durante un controllo ospedaliero. Insorge ipossia che il cardiologo fronteggia disponendo l’invio al reparto di rianimazione per di più a braccia. Il ritardo determina gravissimo danno cerebrale. E’ stata ravvisata la colpa del cardiologo che avrebbe dovuto adottare personalmente con immediatezza le pratiche di emergenza in attesa dell’arrivo del rianimatore. La sua condotta è stata ritenuta censurabile anche per lo scostamento "irragionevole ed imprudente" dalle linee guida (Cass. 4, 15 aprile 2009, Ferrara). In questo caso, come si vede, l’urgenza è riconosciuta ma non si agisce con la doverosa immediatezza.

Questo breve quadro meramente esemplificativo conduce a ritenere che una attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può consentire di cogliere i casi nei quali vi è una particolare difficoltà della diagnosi, sovente accresciuta dall’urgenza; e di distinguere tale situazione da quelle in cui, invece, il medico è malaccorto, non si adopera per fronteggiare adeguatamente l’urgenza o tiene comportamenti semplicemente omissivi, tanto più quando la sua specializzazione gli impone di agire tempestivamente proprio in urgenza.

L’indirizzo espresso dalla pronunzia sopra indicata (Cass. 4, 21 giugno 2007, n. 39592, Rv. 237875) deve essere dunque ribadito.

Ad esso la sentenza impugnata si è correttamente ispirata, compiendo una ponderazione che, come si è visto, ha tenuto conto della ambiguità della sintomatologia e dell’esito degli esami ematochimici; nonchè della necessità di avviare con prontezza il paziente alla struttura sanitaria che, nella situazione data, appariva ragionevolmente dotata delle competenze ed attrezzature più adeguate in relazione alla prospettata patologia neurologica.

4. Occorre infine considerare che la pronunzia ha pure correttamente valutato il caso sotto il profilo eziologico, considerando, come si è sopra accennato, che la grave patologia del paziente (dissezione dell’aorta di tipo A) ha prognosi infausta e non avrebbe potuto comunque essere trattata con successo nelle strutture locali.

Pur essendosi in udienza preliminare, la decisione è stata assunta sulla base di dati di fatto ben acclarati ed alla stregua di principi di diritto corretti. La valutazione espressa dal Gup non avrebbe quindi potuto essere controvertita nella sede dibattimentale per effetto di nuove acquisizioni. Correttamente, quindi, è stata emessa sentenza di non luogo a procedere.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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