Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-07-2011, n. 4276 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, rubricato al n. 1329/10, la sig.ra G. A. impugnava l’atto n. 677/R in data 26 ottobre 2010, con la quale l’Ufficio scolastico provinciale della Calabria, ambito territoriale di Cosenza, aveva respinto la sua richiesta di accesso documentazione relativa all’utilizzazione di personale docente.

Con la sentenza in epigrafe, n. 177 in data 9 febbraio 2011, il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, respingeva il ricorso, in quanto la ricorrente aspira alla assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 7 del contratto collettivo nazionale integrativo, per cui non avrebbe titolo all’accesso agli atti relativi ai procedimenti di utilizzazione ai sensi dell’art. 7 dello stesso contratto.

Avverso la predetta sentenza la sig.ra G. A. propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 2724/11, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, depositando solo il relativo atto.

La causa è stata A. in decisione alla camera di consiglio del 7 giugno 2011.

2. L’appello è fondato.

E’ pacifico che l’interesse all’esibizione di documenti amministrativi può fondarsi su un interesse differenziato anche quando questo non abbia consistenza tale da legittimare il titolare alla proposizione dell’azione giurisdizionale (C. di S., VI, 9 marzo 2011, n. 1492: la situazione "giuridicamente rilevante" disciplinata dall’art.. 7 agosto 199 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto).

Tenuto conto della particolare situazione dedotta in giudizio dall’appellante, ritiene la Sezione che a maggior ragione ella ha fondatamente chiesto di accedere agli atti, in sede amministrativa.

L’appellante, infatti, aspira all’attribuzione di un incarico di insegnamento, al quale si può aspirare sulla base di procedimenti distinti.

E’ vero che ella ha presentato domanda per una sola procedura, mentre gli atti richiesti attengono ad un’altra.

Peraltro, l’art. 3 del contratto collettivo nazionale integrativo del 15 luglio 2010 ha stabilito che le operazioni di assegnazione degli incarichi avvengano secondo una sequenza operativa strutturata in: utilizzazioni, assegnazioni ed assegnazioni di sede provvisoria al personale docente.

Di conseguenza, solo l’infruttuoso esperimento di una delle procedure consente l’acquisizione di una possibilità per quanti abbiano partecipato alla successiva.

In ulteriore conseguenza, quanti abbiano partecipato alla procedura "subordinata" hanno un evidente interesse a che le assegnazioni di cattedra della procedura "prevalente" siano legittime, in quanto l’eventuale mancanza di beneficiari attribuirebbe loro le possibilità di impiego.

La domanda dell’odierna appellante si colloca in questo ambito.

L’appellante ha chiesto infatti di accedere agli atti della procedura di utilizzazione, nella parte relativa alle sedi che aveva a sua volta richiesto.

E’ quindi evidente il suo interesse a conoscere gli atti che hanno in concreto inciso sulla assegnazione delle cattedre richieste sulla base del suo inserimento nella procedura di assegnazione, e a conoscere, nella specie, quelli della procedura di utilizzazione.

Giova poi precisare come all’interesse dell’appellante ad avere accesso agli atti necessari per la sua tutela giurisdizionale, o quanto meno per valutare la possibilità del suo esperimento, non si contrapponga alcuna situazione di controinteresse dei docenti nominati, non potendosi configurare alcuna lesione per altri docenti dalla doverosa ostensione di graduatorie e di nomine, rispetto alle quali non vengono in rilievo situazioni tutelabili sotto il profilo della riservatezza.

3. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, va accolto il ricorso di primo grado, sicché per l’effetto va annullato l’impugnato provvedimento di diniego e va ordinato all’Amministrazione di esibire all’appellante gli atti richiesti, con la possibilità di estrarne copia a sue spese.

Le spese dei due gradi del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2724/11, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, annulla l’impugnato provvedimento di diniego e ordina l’esibizione all’appellante degli atti richiesti, con la possibilità di estrarne copia a sue spese.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dell’appellante, di spese ed onorari dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 25-07-2011, n. 29807 Intermediazione finanziaria

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29-9-2010 la Corte d’Appello di Trieste, in accoglimento dell’appello del PM e in riforma della sentenza 21-9- 2009 del Tribunale di Pordenone che aveva pronunciato assoluzione, dichiarava P.C. e C.R., quali – rispettivamente – procuratore speciale e amministratore della Union Credit and Guarantee SA, con sede in (OMISSIS), responsabili del reato di abusivo esercizio di attività finanziaria, per aver rilasciato fideiussioni senza che la società fosse iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto presso l’Ufficio Italiano Cambi.

Secondo la ricostruzione del giudice,sia di primo che di secondo grado, la società Alfa Service di (OMISSIS), di cui era amministratore P., svolgeva sul territorio nazionale attività di mediazione creditizia, per la quale era iscritta nel relativo albo, ricercando potenziali clienti, i cui nominativi erano trasmessi all’ufficio di (OMISSIS), sede di rappresentanza della Union Credit, ove operava C., che ne approfondiva la solidità, trasmettendo i risultati a Roma, presso gli uffici di tale N., che infine da (OMISSIS) rilasciava le fideiussioni sotto il patrocinio della società (OMISSIS).

Attività, quella descritta, che il tribunale aveva qualificato di mediazione creditizia, quindi lecita, la corte territoriale di intermediazione finanziaria, dal momento che le fideiussioni erano rilasciate dalle stesse persone -gli imputati, i quali ricoprivano ruoli di rappresentanza della Union Credit -, che avevano agito sul territorio italiano quali intermediari. Inoltre le commissioni per il rilascio delle fideiussioni erano versate su un conto intestato alla sede di (OMISSIS) della società panamense, presso un istituto di credito sito nel luogo di residenza di P.. Il che induceva anche a dubitare che le fideiussioni fossero effettivamente rilasciate all’estero, come risultante dai relativi atti.

Ricorrono gli imputati per il tramite del difensore avv. Massimo Dal Ben, articolando tre motivi.

1) Violazione delle norme relative alla competenza territoriale, che viene attribuita al tribunale di Roma, sia come luogo in cui anche solo in parte si è realizzata l’attività criminosa, sia come luogo di prima iscrizione della notizia di reato.

2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che confonde la mediazione creditizia con l’intermediazione finanziaria, mentre solo la prima è stata svolta in Italia, essendo state le fideiussioni rilasciate all’estero.

3) Violazione di legge in ordine alla contestazione della recidiva a C., dal momento che con sentenza (rectius ordinanza) 14-1- 2004 la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all’art. 260 c.p. ascritto all’imputato.

Con motivi aggiunti depositati il 1-6-2011, è stata eccepita la nullità della sentenza per mancata assistenza di C., nel dibattimento di primo grado, da parte del suo difensore. C., all’udienza del 30-4-2008 dinanzi al tribunale (erroneamente indicata come udienza del 30-4-2000 dinanzi al pretore), revocava i difensori di fiducia -uno dei quali, l’avv. Padalino, era presente, e depositava nomina di nuovo difensore, non presente. Il giudice riteneva la revoca inefficace in mancanza di accettazione della nomina da parte del nuovo difensore e quindi la difesa veniva affidata all’avv. Padalino.

Con il motivo aggiunto si sostiene che gli effetti della nomina del nuovo difensore decorrevano dalla nomina stessa, con conseguente perdita di efficacia della nomina precedente.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno disattesi.

Il motivo aggiunto, al quale spetta priorità di esame, si caratterizza, al di là della sua possibile fondatezza, per palese carenza di interesse all’eccezione di difetto di assistenza di C. nel giudizio di primo grado, per l’ovvia ragione che in quel grado entrambi gli imputati furono assolti.

La questione relativa alla competenza territoriale, oggetto del primo dei motivi originari, è preclusa dalla sua mancata proposizione nel giudizio di appello, nel quale le – difesa degli imputati limitò le conclusioni alla richiesta di conferma della sentenza di primo grado.

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata si sottrae alla dedotta censura di vizio motivazionale. Lungi, infatti, dall’aver confuso tra l’attività di intermediazione finanziaria e quella mediazione creditizia, la prima delle quali asseritamente svolta all’estero, la decisione della corte territoriale ben evidenzia come le modalità di svolgimento dell’attività fossero in sostanza finalizzate ad aggirare l’ostacolo della mancanza di iscrizione della società (OMISSIS) nell’elenco generale degli intermediari finanziari presso l’UIC. Per quanto, infatti, l’attività di intermediazione finanziaria sia rappresentata dal rilascio delle fideiussioni, formalmente avvenuto a (OMISSIS), lo svolgimento in Italia dell’attività, ad essa necessariamente propedeutica, di ricerca dei clienti, sia pure sotto lo schermo di società diversa, da parte delle stesse persone – gli imputati, l’uno dei quali, P., li individuava, l’altro, C., ne verificava la solidità economica – che rilasciavano le garanzie (il primo quale procuratore, il secondo quale legale rappresentante di Union Credit), avvalora la conclusione della sussistenza del reato.

Conclusione ulteriormente corroborata dal fatto – dettaglio non secondario che la corte territoriale non ha mancato di sottolineare – che il versamento delle commissioni avveniva in Italia, nel luogo di residenza di P., ad un tempo amministratore di Alfa Service, che procurava i clienti, e procuratore speciale di Union Credit, che rilasciava le fideussioni. Il che conferma che l’apparente rilascio all’estero delle fideiussioni, era nulla più che un escamotage per mascherare l’abusivo svolgimento di fatto, in Italia, dell’attività di intermediazione finanziaria.

Il motivo inerente alla contestazione della recidiva a C., venuta meno per effetto del provvedimento richiamato nel terzo motivo, non è sorretto da interesse, in quanto non determinerebbe un più mite trattamento sanzionatorio, stante la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5233 Espropriazione

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Svolgimento del processo

1. Con l’appello in esame, il sig. F. R. impugna la sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, sez. II, 26 febbraio 2009 n. 669, con la quale si è rigettato il suo ricorso ed il successivo ricorso per motivi aggiunti avverso una pluralità di atti relativi al procedimento di espropriazione ed occupazione di un suolo ubicato nel Comune di Montoro Superiore.

La controversia attiene alla occupazione/espropriazione di terreni ubicati nel Comune citato (foglio 10, pt. 489 e 490) per la costruzione di una arteria viaria, procedimenti per i quali il R. (indicato in catasto come "livellario" unitamente all’Arciconfraternita dello Spirito Santo, "concedente") non aveva ricevuto alcuna comunicazione. In realtà, gli atti inerenti al procedimento erano stati comunicati all’Arciconfraternita, nella sua qualità di concedente e quindi, nella prospettazione del Comune di Montoro Superiore, tuttora proprietaria coma da risultanze catastali.

Afferma la decisione appellata:

– "il livello è un diritto reale, assimilabile all’enfiteusi, con la conseguenza che è alla disciplina di quest’ultima che occorre fare riferimento", di modo che, essendo l’enfiteusi un diritto reale di godimento in favore di un concessionario sul fondo, allo stesso modo deve ritenersi per il livellario, ferma restando il diritto di proprietà in capo al concedente, che "è e resta proprietario fino all’affrancazione";

– l’istituto del "livello" o "precario" non è assimilabile al "diverso fenomeno dell’affrancazione dei terreni, gravati da usi civici, identificazione che oltre ad essere in contrasto con il dato letterale… è palesemente smentita dalla storia del cd. "precario";

– correttamente l’amministrazione ha inviato atti e comunicazioni all’Arciconfraternita dello Spirito Santo in Aterrana, risultando la stessa al catasto "quale titolare del diritto del concedente". A fronte di ciò, "perché il livellario potesse divenire, oltre che titolare dei poteri sostanziali sul fondo, anche il proprietario, a tutti gli effetti, del medesimo", occorre l’affrancazione.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

error in iudicando; violazione artt. 11, 16 e 17 DPR n. 327/2001; artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990; difetto ed erroneità della motivazione; ciò in quanto:

a) "la sentenza appellata… fonda sull’erroneo e indimostrato postulato dell’equiparazione dell’istituto del livello (che, nel caso di specie, è del tipo "ecclesiastico") a quello civilistico dell’enfiteusi". Ed infatti, "il livellario ecclesiastico, anche catastalmente, è il proprietario" e su di esso "in quanto proprietario, grava un’onere reale, ossia un obbligo personale nei confronti dell’ente ecclesiastico concedente". Ai fini della ricostruzione, è inconferente il richiamo effettuato in sentenza alle cd. leggi eversive, "in quanto le stesse fanno riferimento a fattispecie riconducibili esclusivamente al livello tout court e non al livello ecclesiastico";

b) "l’istituto del livello ecclesiastico o decima trova il suo fondamento sul piano squisitamente religioso", costituendo essi (decime ecclesiastiche o livelli ecclesiastici) "un’imposta o un tributo che, per la legge della Chiesa, dovevano essere periodicamente pagate al parroco o al vescovo o ad un’altra autorità ecclesiastica, per contribuire al mantenimento di chi svolgeva le funzioni di pubblico culto" (cd. decime sacramentali). Oltre a tali decime, sono state nel tempo costituite "decime dominicali", consistenti nel pagamento periodico di una quota dei frutti di un fondo a chi aveva concesso, a mezzo di un titolo pubblico o privato, il fondo ai suoi discendenti o eredi. Infine, ai sensi dell’art. 1 l. 14 luglio 1887 n. 4727, mentre le decime sacramentali sono state abolite, le decime dominicali sono state conservate e commutate in un canone annuo fisso in denaro, affrancabile";

c) il livello ecclesiastico non è riconducibile all’enfiteusi, in quanto non vi è affatto obbligo di miglioramento del fondo e il livello è imprescrittibile, a fronte della prescrittibilità dell’enfiteusi. Infatti, "l’ente concedente era soltanto titolare di un diritto ad una prestazione nei confronti del livellario, e cioè diritto ad una prestazione di natura squisitamente personale", assistito dal diritto di seguito (o di sequela), che "consentiva al livello di gravare su chi era proprietario del fondo, anche in caso di trasferimento della proprietà del fondo medesimo". In definitiva, "in quanto diritto ad una determinata prestazione, caratterizzato da diritto di seguito, il livello ecclesiastico andava inquadrato nell’ambito degli oneri reali" che gravano sul soggetto passivo perché proprietario della cosa onerata (non direttamente sulla cosa), di modo che l’ente ecclesiastico "è titolare solo di un diritto di credito ad una determinata prestazione";

d) in definitiva, "la dicitura risultante dal catasto "R. F. livellario" identificava con certezza quest’ultimo quale proprietario esclusivo del terreno espropriato al quale, ai sensi di legge, andavano effettuate le notifiche concernenti la procedura ablatoria";

e) in ogni caso, il Comune di Montoro Superiore era comunque a conoscenza della qualità di proprietario effettivo del sig. R. F., per avere egli in precedenza presentato una richiesta di frazionamento delle aree oggetto oggi della controversia, sulla quale l’ente si è favorevolmente pronunciato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Montoro Superiore, che ha preliminarmente eccepito la nullità dell’appello "per carenza degli elementi di cui al n. 3 dell’art. 163 c.p.c. e l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuto difetto di interesse (v. pag. 2324 memoria di costituzione Comune), ed ha comunque concluso richiedendo il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, potendosi conseguentemente prescindere dalle eccezioni di nullità ed improcedibilità sollevate dall’appellato Comune di Montoro Superiore.

Ai fini della presente decisione, giova innanzi tutto osservare che il giudice di I grado ha ritenuto (in ciò concordando l’appellante: v. pag. 17 appello), che, nella presente controversia, in sostanza "la questione da risolvere… investe il quesito se la notifica degli atti espropriativi, concernenti la procedura ablatoria in oggetto, condotta dal Comune di Montoro Superiore, andasse effettuata – come è in effetti avvenuto – nei confronti dell’Arciconfraternita dello Spirito Santo, concedente, ovvero di R. F., livellario" (pag. 8 sentenza).

Tanto precisato, occorre innanzi tutto ricordare che l’art. 3 DPR n. 327/2001, prevede, per quel che interessa nella presente sede:

(comma 2) "Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell’indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennità ai sensi dell’ articolo 45, comma 2."

(comma 3) "Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.".

In sensi analoghi (considerando, cioè, il proprietario risultante dai registri catastali) già dispone anche l’art. 10 l. n. 865/1971.

Dall’art. 3 DPR n. 327/2001 cit., consegue che, in linea generale, non possono essere prospettate violazioni delle norme afferenti alla comunicazione degli atti espropriativi e, quindi, violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, una volta che l’amministrazione abbia effettivamente disposto le comunicazioni in favore dei proprietari risultanti dai registri catastali (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2008 n. 677), salvo che l’amministrazione non abbia "notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo".

Quanto a tale "notizia" – che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, DPR n. 327/2001, ove sussistente, impone all’amministrazione di procedere alla comunicazione non già al proprietario "catastale" (secondo la regola generale) ma a quello "effettivo", essendo quest’ultimo da essa conosciuto – occorre osservare che essa non può essere rappresentata, o essere comunque desunta, da un qualsivoglia atto che, in tempi ed in procedimenti diversi, sia comunque pervenuto alla pubblica amministrazione, ma deve essere correttamente intesa come una notizia recante l’emersione del "vero" proprietario, acquisita dalla pubblica amministrazione nell’ambito della medesima o in diversa procedura espropriativa, o nel corso delle attività a questa propedeutiche. Occorre, quindi, una conoscenza dell’effettivo proprietario che sia certa (incombendo l’onere della prova della conoscenza su chi eccepisce l’illegittimità delle comunicazioni effettuate al proprietario "catastale"), e non solo astrattamente desumibile dalla presenza di un qualsivoglia atto, prodotto o acquisito in tempi e procedimenti diversi da quello espropriativo, cui l’obbligo di comunicazione degli atti afferisce.

Da quanto ora esposto, consegue che non può costituire prova della conoscenza del proprietario effettivo, ai fini del procedimento espropriativo, la circostanza che l’appellante in epoca antecedente (e risalente) aveva presentato una proposta di frazionamento ex art. 18 l. n. 476/1985, assentita dal Comune di Montoro Superiore.

3. Tanto chiarito, occorre osservare che l’appellante in sostanza rivendica (in ciò censurando la sentenza di I grado) che la definizione di "livellario", cui il suo nome si accompagna nei registri catastali (a fronte della definizione di "concedente", che accompagna l’Arciconfraternita dello Spirito Santo), attesa la natura giuridica del "livello ecclesiastico", indica la titolarità di un diritto di proprietà sull’immobile, di modo che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla comunicazione nei suoi confronti degli atti del procedimento espropriativo,con conseguente illegittimità degli atti medesimi per non essersi a ciò adempiuto.

La prospettazione dell’appellante pone due distinti problemi:

– il primo consistente nello stabilire – impregiudicata ogni valutazione della posizione giuridica del livellario – se l’amministrazione che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR n. 327/2001 deve inviare le comunicazioni al "proprietario secondo i registri catastali", debba attenersi alle risultanze "formali" di tali registri ovvero sia tenuta a compiere accertamenti e valutazioni al fine di stabilire – in assenza di una inequivoca risultanza catastale – la sussistenza (o meno) ed in capo a quale soggetto, del diritto di proprietà;

– il secondo, consistente appunto nello stabilire se, nel nostro ordinamento giuridico, la posizione del livellario (secondo l’appellante, più precisamente livellario "ecclesiastico") corrisponda alla posizione del proprietario, di modo che, laddove – anche nei registri catastali – si usi il termine "livellario", si intende indicare una posizione giuridica riconducibile al diritto di proprietà.

Quanto al primo dei problemi indicati, il Collegio ritiene che la ratio della norma in esame sia quella di agevolare il rapido svolgimento del procedimento espropriativo, secondo i criteri di economicità, efficacia e non aggravamento del medesimo, enunciati dall’art. 1 l. n. 241/1990. Ciò non comporta, tuttavia, una compressione delle garanzie, anche procedimentali, che devono assistere il privato coinvolto nel procedimento. Ed infatti il legislatore, a fronte della preferenza accordata alle risultanze formali emergenti dai registri catastali, ha anche previsto un obbligo (come tale fonte di responsabilità nel caso di comportamento omissivo) a carico di chi non sia più proprietario, ma tuttavia riceva le comunicazioni (in quanto risultante ancora proprietario al catasto), obbligo consistente nel "comunicarlo all’amministrazione procedente entro 30 giorni dalla prima notificazione".

Proprio perché la ratio dell’art. 3 DPR n. 327/2001 è quella ora descritta, occorre affermare che l’amministrazione legittimamente si attiene alla risultanze catastali, non avendo essa onere (né tanto meno obbligo) di procedere a verifiche in fatto o a valutazioni in diritto, circa la sussistenza (o meno) di un diritto di proprietà.

Nel caso di specie, a fronte di due diverse indicazioni ("concedente" e "livellario"), l’amministrazione ha ragionevolmente ritenuto che la posizione di "concedente" implichi la titolarità del diritto reale (non potendo "concedere" facoltà o poteri afferenti al diritto reale chi di quel diritto non è titolare).

D’altra parte, come si evince anche dai ricorsi in I grado e dal ricorso in appello, la prospettata riconducibilità del livellario alla posizione del titolare del diritto di proprietà non si fonda su alcuna norma positiva dell’ordinamento giuridico (della quale, per principio generale, potrebbe affermarsi la dovuta conoscenza da parte dell’amministrazione), ma essa è sostenuta sulla base di argomentazioni complesse ed afferenti al diritto ecclesiastico ed alla ricostruzione storica dei rapporti tra enti ecclesiastici e privati.

Le considerazioni sin qui svolte sono di per sé sufficienti a sorreggere un giudizio di legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione, impregiudicata ogni diversa questione che possa porsi tra livellario e concedente in ordine alla effettiva titolarità del diritto di proprietà e alle sue ripercussioni nell’ambito del procedimento espropriativo.

3 Pur considerando corretto, per le ragioni esposte, l’operato dell’amministrazione nel caso di specie, quanto al secondo dei problemi sopra indicati questo Collegio ritiene che la posizione del "livellario" non sia riconducibile, nel nostro ordinamento, a quella del proprietario, ma essa debba essere più propriamente riportata – in ciò concordando con la giurisprudenza della Cassazione – alla posizione dell’enfiteuta.

Deve, innanzi tutto osservarsi che la Corte Costituzionale (sent. 15 luglio 1959 n. 46), nell’esaminare la legittimità costituzionale della disciplina dei cd. "livelli veneti", di cui alla l. 15 febbraio 1958 n. 74, ha preso atto del fatto che "al nome "livello" non corrisponde nel diritto positivo vigente (e, del resto, non corrispondeva nel passato) né un istituto giuridico che presenti una sua propria autonomia rispetto all’enfiteusi. né un fenomeno giuridico abbracciante una serie di rapporti di un certo tipo con connotati specifici, univoci ed unilaterali", riconoscendo tuttavia la legittimità costituzionale di previsioni che, nonostante la predetta equiparazione all’enfiteusi, distinguono taluni aspetti della disciplina del livello da quest’ultima.

Secondo la Corte di Cassazione (sez. II, 22 giugno 1963 n. 1682; in senso conforme, Cass. Civ., sez. II, 12 giugno 1961 n. 1366 e 22 dicembre 1939 n. 3429), "vivamente controverso in dottrina è il problema circa l’esistenza nel diritto comune del livello, come istituto a sé, distinto dall’enfiteusi. E’ noto infatti che il termine livello deriva da libellus, con la quale espressione veniva indicata la scrittura e cioè lo strumento contrattuale con riferimento a vari tipi di rapporto. Ma, a parte i più antichi contratti livellari, è ben certo, secondo la giurisprudenza e la dottrina di questa Corte, che, nella successiva evoluzione storica fino ai giorni nostri, i nomi "livello" e "enfiteusi" vennero promiscuamente adoperati nell’uso comune, per modo che i predetti due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione anche ai livelli della generale disciplina dell’enfiteusi".

L?equiparazione del "livello" all’enfiteusi è stata ulteriormente confermata dalla giurisprudenza; ed infatti il "livellario" viene parificato all’enfiteuta, e non al proprietario, nel caso di occupanti abusivi di fondi di proprietà di enti pubblici, successivamente legittimati ai sensi dell’art. 10 l. 16 giugno 1927 n. 1766 (Cass. Civ., sez. III, 8 gennaio 1997 n. 64, la quale afferma che "è assolutamente pacifico, infatti… che il "livello", pur essendo originariamente diverso dalla enfiteusi, nella sua evoluzione storica, si identifica con questo ultimo istituto"; in senso conforme, anche Cass., Sez. Un., 22 maggio 1995 n. 5600).

A fronte delle considerazioni espresse dalla giurisprudenza del giudice ordinario, dalle quali il Collegio non ha ragioni di discostarsi, il livello deve essere, dunque, parificato all’enfiteusi, quanto alla considerazione dell’ordinamento e conseguente disciplina giuridica, di modo che il livellario – così come l’enfiteuta – è titolare di un diritto reale con pienezza di facoltà nei limiti previsti dalla disciplina del codice civile (artt. 957 ss.), su un bene di proprietà altrui, con obbligo di corrispondere un canone al proprietario e (nel caso dell’enfiteusi, non necessariamente nel caso del livello), con obbligo di migliorare il fondo.

In particolare, l’eventuale assenza dell’obbligo di migliorare il fondo (che, unitamente alla corresponsione del canone, costituisce obbligo dell’enfiteuta ex art. 960 c.c.), non porta ad escludere l’affermata assimilazione dei due istituti, posto che l’equiparazione si fonda su tratti caratterizzanti decisivi, quali la persistenza del diritto di proprietà in capo al soggetto concedente (come si desume dall’esistenza do un provvedimento o di un negozio di concessione) e, appunto, il pagamento del canone, (obbligazione di per sé incompatibile con la titolarità, in capo al medesimo soggetto, del diritto di proprietà).

Quanto sin qui esposto non è superato dalla prospettazione dell’appellante, che riconduce il livello, in discussione nel presente giudizio, all’istituto del livello ecclesiastico, ritenuto distinto sia dall’enfiteusi sia, è da ritenere, da altri "livelli", conosciuti dalla legislazione statale e regionale.

In merito, occorre innanzi tutto osservare che ciò che importa in ordine ai diritti reali è il riconoscimento e la disciplina che ad essi accorda l’ordinamento giuridico vigente, di modo che – se pure un istituto può trovare origini, risalenti ed anche antiche, in diversi ordinamenti (quali quelli degli stati preunitari), ivi compreso l’ordinamento ecclesiastico – tale istituto deve trovare il proprio espresso riscontro in una norma dell’ordinamento giuridico italiano o da questo recepita, in virtù di accordi o convenzioni internazionali, ovvero in attuazione dell’art. 7 Cost.

In difetto di tale norma giuridica espressa, l’istituto, lungi dal potersi perpetuare secondo più o meno condivise discipline consuetudinarie o anche di altri e risalenti ordinamenti giuridici, deve essere necessariamente ricondotto, anche in via interpretativa, agli istituti tipici dell’ordinamento giuridico vigente, tenendo anche conto del numerus clausus dei diritti reali.

Nel caso di specie, l’appellante, a fronte di una articolata ricostruzione storica del livello ecclesiastico, non fornisce alcuna base normativa all’istituto, onde poter ricondurre la posizione del livellario a quella del proprietario (ed il livello o canone all’onere reale), di modo che anche gli elementi indicati quali fondanti la differenza dall’enfiteusi (pagg. 2324 appello) si risolvono in affermazioni apodittiche, essendo esse prive di base normativa.

Da quanto esposto, consegue che il "livellario", indicato nei registri catastali, non può essere assimilato al proprietario e, pertanto, non costituisce violazione dell’art. 3 DPR n. 327/2001 (e degli artt. 11, 16 e 17 del medesimo DPR), nonché degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, l’avere l’amministrazione inviato al concedente (che è proprietario) e non al livellario, le comunicazioni del procedimento espropriativo.

L’appello deve essere, dunque, respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Stante la natura e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da R. F. (n. 5248/2009 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 22-09-2011, n. 34517Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 6 dicembre 2010 il Tribunale del riesame de L’Aquila, confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto il mantenimento del sequestro preventivo dell’attività commerciale denominata "JRC s.r.l." e di due appartamenti in (OMISSIS). Il vincolo era stato apposto nel procedimento apertosi nei confronti, fra gli altri, di C.S., sul presupposto di applicabilità del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

Ha ritenuto quel collegio che il C. non fosse legittimato a impugnare il sequestro dell’attività commerciale, non essendo il legale rappresentante della società; e che l’assenza di redditi da lui dichiarati fosse rivelatrice della mancanza assoluta di provvista idonea alla corresponsione del prezzo di acquisto degli appartamenti.

Ha proposto ricorso per cassazione il C., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in più censure.

Con esso deduce violazione di legge per carenza di motivazione, essendo soltanto generiche, sintetiche e apodittiche le ragioni poste a sostegno del deliberato; contesta la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; quanto all’attività commerciale, denuncia l’erroneità dell’affermazione secondo la quale egli non sarebbe legittimato ad impugnare il sequestro.

Vi è agli atti una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con la quale si segnala che la misura cautelare personale separatamente emessa nei suoi confronti sul presupposto della medesima imputazione è stata annullata dal Tribunale del riesame per carenza di motivazione in ordine alla gravita indiziaria.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale ha negato ingresso all’istanza di riesame riguardante il sequestro preventivo dell’attività commerciale denominata "JRC s.r.l.", sul presupposto che il C. fosse privo della legittimazione ad impugnare in quanto estraneo alla legale rappresentanza della società. Così giudicando, quel collegio ha omesso di considerare che, secondo costante giurisprudenza, "l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame del titolo cautelare purchè vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame" (così, da ultimo, Cass. 27 gennaio 2010 n. 10977; v. anche Cass. 30 ottobre 2008 n. 41682; Cass. 21 settembre 2005 n. 36038).

Il giudice del riesame avrebbe dunque dovuto interrogarsi sull’esistenza o meno di un concreto interesse dell’indagato C. a far valere ragioni connesse a un suo pregiudizio, in dipendenza del vincolo apposto alla società e indipendentemente da un suo eventuale rapporto organico con essa, anzichè limitarsi a rimarcare il dato formale riguardante l’inesistenza dei poteri di rappresentanza. L’avere omesso di dedicarsi alla relativa verifica integra un vizio di carenza motivazionale che impone l’annullamento dell’ordinanza in parte qua.

Quanto al sequestro dei due appartamenti, occorre premettere che l’elaborazione giurisprudenziale è ormai pervenuta ad enucleare il principio secondo cui, nella valutazione del fumus commissi delicti, non si può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma occorre tener conto delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Cass. 5 maggio 2010 n. 26197; Cass. 26 gennaio 2010 n. 18078;

Cass. 15 luglio 2008 n. 37695); il che significa che, pur non richiedendosi la sussistenza della gravità indiziaria richiesta, invece, per l’adozione di misure cautelari personali, è tuttavia necessaria la presenza di elementi conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato.

Nel caso di cui ci si occupa, l’emissione della misura cautelare reale in funzione della confisca ex D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies aveva il suo presupposto – rimasto inespresso nell’ordinanza – nell’imputazione, a carico del C., per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 306, art. 74. Ma sul tema riguardante il requisito del fumus, in relazione a tale reato, l’ordinanza del Tribunale è del tutto generica, essendo dato rinvenirvi soltanto un’elencazione delle attività investigative svolte, senza l’indicazione dei risultati scaturitine; e mancando perfino, nel contesto argomentativo, qualsiasi accenno alla natura e alle modalità del contributo che il C. avrebbe fornito al sodalizio criminale secondo l’accusa.

A ciò deve aggiungersi che, alla stregua del provvedimento emesso il 20 gennaio 2011 dallo stesso Tribunale del riesame de L’Aquila, allegato alla memoria difensiva del ricorrente, emerge l’evanescenza del compendio indiziario valorizzato a carico dell’indagato ai fini della misura cautelare personale; sicchè, pur senza perdere di vista la maggiore larghezza dei criteri cui occorre attenersi in materia di misure reali, appare vieppiù evidente come l’accertamento dei presupposti per l’emissione del sequestro richieda una rinnovata, e più approfondita, valutazione. Non resta, pertanto, che annullare l’ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale de L’Aquila per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale de L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.