Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 04-02-2011, n. 4231 Motivi di ricorso Poteri della Cassazione Determinazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 novembre 2009, la Corte d’Appello di Catania riformava parzialmente la sentenza emessa il 17 maggio 2001 dal Tribunale di Catania con la quale L.D. era stato condannato per il reato di cui all’art. 519 c.p., determinando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione.

Avverso tale decisione il L. proponeva, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta piena attendibilità dei riferimenti accusatori della minore parte offesa, costituenti unico elemento accusatorio a carico dell’imputato.

Rilevava, in particolare, che la minore aveva dimostrato capacità di mentire, addebitandogli falsamente comportamenti mai posti in essere e che la patita violenza non trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dalla minore all’assistente sociale e alla polizia giudiziaria operante ed, infine, che le dichiarazioni della minore suscitavano perplessità sull’attendibilità di alcuni riferimenti agli episodi oggetto di contestazione.

Con il secondo motivo di ricorso denunciava la violazione dell’art. 442 c.p.p. in quanto la sentenza impugnata, nel rideterminare la pena, aveva applicato la diminuzione conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche tralasciando però di applicare la riduzione di un terzo conseguente alla scelta del rito che il primo giudice aveva considerato nel calcolo della pena.

Insisteva, pertanto, per l’annullamento della decisione impugnata.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Va premesso che la consolidata giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6^ n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6^ n. 14054, 20 aprile 2006;

Sez. 6^ n. 23528, Sez. 3^ n. 12110,19 marzo 2009).

In altre parole, resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche.

Così delimitato l’ambito di operatività dell’art. 606 c.p.p., lett. e), si osserva che sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta immune da censure avendo i giudici operato un’accurata analisi delle ragioni poste a sostegno della decisione di primo grado e dei rilievi della difesa sviluppati nei motivi di appello con una valutazione complessiva degli elementi fattuali offerti alla loro attenzione del tutto priva di contraddizioni, con la conseguenza che ciò che il ricorrente richiede è, in sostanza, una inammissibile rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Le contestazioni mosse in sede di gravame dalla difesa circa la valutazione del quadro probatorio complessivo ed, in particolare, in ordine alla attendibilità della persona offesa hanno trovato puntuale risposta nella sentenza impugnata, dove sono dettagliatamente indicate le ragioni per le quali la Corte d’appello non ha ritenuto di accedere alla diversa valutazione suggerita dalla difesa.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale ha determinato la pena fissando, come pena base per il reato di cui all’art. 519 c.p., anni cinque di reclusione, procedendo poi alla ulteriore diminuzione di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche.

Nulla ha disposto sulla ulteriore riduzione del rito.

Avendo la Corte proceduto all’analitica indicazione della pena base e delle successive riduzioni, deve escludersi che abbia inteso operare la sola riduzione prevista per le attenuanti generiche sulla pena già diminuita, in ragione del rito prescelto, dal giudice di prime cure.

Trattandosi di diminuzione che non implica una valutazione discrezionale da parte del giudice, la stessa può essere operata direttamente da questo Collegio senza necessità di rinvio.

Conseguentemente la pena già determinata ed irrogata dalla Corte d’appello va ridotta di un terzo e, pertanto, rideterminata in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-04-2011, n. 7878 Recesso

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18 settembre 1991 l’associazione non riconosciuta Gruppo Facchini Nuova Aurora citò davanti al Tribunale di Torino la s.p.a. TNT Traco, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento, limitatamente alla parte non eseguita, del contratto di appalto tra loro concluso il 1 giugno 1990, avente per oggetto il servizio di facchinaggio presso il terminal di Bologna della convenuta, con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.8000.000.000, alla riconsegna di alcuni beni e al pagamento di un’indennità per il loro uso. La s.p.a. TNT Traco si costituì in giudizio contestando la fondatezza di tali domande e chiedendo, in subordine, la limitazione del risarcimento al danno in ipotesi effettivamente subito dall’altra parte.

All’esito dell’istruzione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni l’attrice ribadì quelle formulate nell’atto introduttivo del giudizio e in via subordinata chiese la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 1671 c.c..

Con sentenza del 23 marzo 2002 il Tribunale rigettò la domanda principale, nel presupposto che il contratto si fosse risolto in forza della clausola risolutiva espressa che vi era contenuta;

dichiarò inammissibile la subordinata, in quanto proposta tardivamente.

Impugnata dall’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora, la decisione è stata confermata con sentenza del 24 maggio 2004 dalla Corre d’appello di Torino con diversa motivazione, essendosi ritenuto che il contratto si fosse risolto per recesso della committente.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora, in base a tre motivi. La s.p.a. TNT Global Express (già s.p.a. TNT Trace) si è costituita con controricorso. La ricorrente ha presentato una memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora deduce che la Corte d’appello è incorsa in contraddizione, per aver riconosciuto che il contratto in questione si era risolto per recesso della committente, negando però all’appaltatrice l’indennizzo che le competeva a norma dell’art. 1671 c.c.: sostiene che la relativa domanda, proposta in via subordinata in sede di precisazione delle conclusioni, è stata erroneamente ritenuta, inammissibile, mentre in realtà non aveva comportato alcuna mutatio libelli, in quanto costituiva un minus rispetto a quella principale di risarcimento, dovendo a liquidazione avvenire in applicazione degli stessi principi, sicchè il tema di indagine non era stato ampliato, nè erano state menomate le possibilità di difesa dell’altra parte.

La censura non è fondata.

I due istituti in considerazione – risoluzione per inadempimento e recesso – si distinguono sia per i presupposti, sia per gli effetti, sicchè le relative azioni a loro volta hanno causae petendi e patita diversi: sono apprestate per la tutela di diritti derivanti da fatti costitutivi eterogenei, rappresentati rispettivamente dalla commissione di un illecito extraaquiliano e dall’esercizio di una facoltà consentita dalla legge; divergono per le conseguenze, consistenti nell’uri caso nell’integrale risarcimento del danno, nell’altro nella corresponsione di un indennizzo, che può eventualmente non esaurire il pregiudizio subito dall’appaltatore.

Non è pertanto decisivo l’argomento desunto dalla ricorrente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la determinazione di quanto è dovuto dal committente va compiuta, nei due casi, utilizzando i medesimi criteri, con possibilità quindi di liquidazione equitativa e di attribuzione anche di ufficio della rivalutazione monetaria (v. Cass. 29 aprile 1991 n. 4750 e 17 novembre 2003 n. 17340). Ciò non implica che le domande di cui si tratta si trovino nella relazione di continenza che in sostanza la ricorrente prospetta, poichè invece danno luogo ad ambiti decisori che non coincidono perchè consistono: nella prima ipotesi, nella verifica del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dal committente e nella quantificazione del danno che ne è conseguito; nella seconda, nell’accertamento dell’avvenuto recesso dal contratto e nella determinazione dell’indennizzo che spetta all’altra parte (sia pure commisurato eventualmente a quel danno medesime). Neppure si può dunque condividere l’assunto della ricorrente, relativo all’identità delle difese che devono essere approntate dalle parti che siano destinatarie di domande di risarcimento da inadempimento o di indennizzo da recesso.

In coerenza con tutto ciò, questa Corte si è orientata nel senso incompatibile con la tesi della ricorrente – che il rapporto tra le due domande è configurabile in termini, non di equipollenza o di inclusione, ma di alternatività: rapporto che consente bensì la loro proposizione in via gradata nello stesso giudizio, ma comporta la netta loro distinzione, sicchè nella formulazione dell’una non può ritenersi compresa anche quella dell’altra: cfr. Cass. 14 luglio 2004 n. 13079.

Nè consentono di pervenire a una conclusione diversa i precedenti richiamati nel ricorso, come in particolare Cass. 3 febbraio 1995 n. 1323, che ritiene implicita la domanda di indennizzo ex art. 2045 c.c., in quella di risarcimento, ma attiene a pretese che hanno il loro titolo in un medesimo illecito extracontrattuale.

Anche con il secondo motivo di ricorso l’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora si duole, sotto un diverso profilo, della dichiarazione di inammissibilità della sua domanda di indennizzo: afferma che su di essa la s.p.a. TNT Traco aveva accettato il contraddittorio.

Neppure questa censura può essere accolta.

Risulta dalla sentenza impugnata che in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado la convenuta non solo non aveva accettato il contraddittorio sulla domanda in questione, ma anzi io aveva espressamente rifiutato, mediante una specifica eccezione di tardività. E’ quindi ininfluente che nei successivi scritti difensivi ne avesse anche contestato la fondatezza, secondo quanto osserva la ricorrente, essendo ciò avvenuto soltanto "per completezza di difesa", come ha rilevato la Corte d’appello.

Con il terzo motivo di ricorso l’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora deduce che la motivazione della sentenza impugnata contrasta con il dispositivo, poichè si è deciso che il contratto si era risolto per recesso della committente, anzichè per effetto della clausola risolutiva espressa, come aveva ritenuto il Tribunale, ma è stata mantenuta ferma la pronuncia di primo grado e l’appellante, pur essendo stata accolta la sua tesi, è stata condannata al rimborso anche delle spese del giudizio di gravame.

Anche questa doglianza va disattesa.

La diversa ratio decidendi, posta a base della pronuncia di secondo grado, non comportava la riforma, di quella precedente, poichè dava luogo anch’essa al rigetto della domanda proposta dall’originaria attrice e quindi alla conferma della sentenza appellata: la statuizione di rigetto dell’appello non è quindi in contraddizione con la motivazione. D’altra parte l’esito della causa, comunque sfavorevole all’associazione Gruppo Facchini Nuova Aurora, rimasta in definitiva soccombente, giustificava la sua condanna alle spese anche del giudizio di secondo grado.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 10.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 10.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 392 Patente

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o verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 22 gennaio 2009 e depositato il 30 gennaio 2009, la signora P.T. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali era disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ed era rigettato il conseguente ricorso gerarchico proposto.

In particolare, il provvedimento che disponeva la revisione richiamava una comunicazione dei Vigili Urbani di Arezzo in cui era indicato che la ricorrente circolava ad una velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada, urtando pedone che circolava sul margine destro e con direzione opposta, mentre il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico richiamava il medesimo episodio, ritenendolo idoneo ad essere interpretato come sintomatico sia di imperizia nella guida sia di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La ricorrente, quindi, lamentava quanto segue.

"1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 lg. 241/1990".

Il provvedimento di revisione non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e la sua funzione, riconosciuta dalla giurisprudenza solo latamente cautelare, non autorizzava la deroga alla normativa generale di cui alla l.n. 241/90.

"2- Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei presupposti che sono stati ritenuti espressione del difetto del requisito di idoneità tecnica alla guida: eccesso di potere per contraddittorietà".

La condotta omissiva dell’Amministrazione, che per circa 7 anni non aveva portato ad esecuzione il provvedimento di revisione in attesa della decisione del ricorso gerarchico, contraddiceva la conclusione di inidoneità di cui ai provvedimenti impugnati in quanto, nel frattempo, era disposto il rinnovo della patente di guida senza che nel lungo lasso di tempo la ricorrente causasse altri incidenti o fosse diversamente sanzionata.

"3- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, non essendo state a suo tempo esplicitate le ragioni che hanno determinato l’Amministrazione a dubitare della persistenza dei necessari requisiti d’idoneità tecnica".

Non risultavano esaminate le circostanze concrete del sinistro su cui si fondava la segnalazione dei Vigili Urbani presa a fondamento dei provvedimenti impugnati perché, altrimenti, l’Amministrazione avrebbe verificato che lo stesso non si era verificato per la velocità eccessiva ma per la riconducibilità al pedone che transitava in senso contrario alla direzione di marcia.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe era accolta la domanda cautelare.

In prossimità della pubblica udienza, la ricorrente depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 4 gennaio 2011 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio, al più approfondito esame della fase di merito, conferma il suo orientamento cautelare ritenendo il ricorso fondato per quanto dedotto – in maniera assorbente rispetto al primo motivo di mero contenuto procedimentale – con il secondo e terzo motivo di ricorso.

In particolare risulta fondata primariamente la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso, come rappresentata anche in sede di ricorso gerarchico, ove si lamenta che la motivazione del provvedimento di revisione è fondata sul richiamo alla comunicazione dei Vigili Urbani di Arezzo, in cui si faceva riferimento alla circolazione a velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada. Il Collegio rileva, però, che dalla lettura della comunicazione in questione non si evince alcun riferimento a tale circostanza connessa alla velocità dell’autoveicolo condotto dalla sig.ra T.. Infatti, nella ricostruzione del sinistro, si legge unicamente quanto segue: "L’autovettura Renault Twingo, condotta da T. P., percorreva la strada comunale di Santa Firmina proveniente dalla rotatoria con via Salvadori e diretta verso l’omonima località. Nella marcia passava accanto ad un pedone, soggetto femminile, che stava circolando sul margine destro della carreggiata, con direzione di provenienza opposta a quella della Renault. Nel superarlo urtava con lo specchio retrovisore esterno la sua mano destra. Il pedone dopo l’urto cadeva a terra. Non siamo in grado di stabilire se le lesioni riportate al piede destro siano state causate da un’eventuale urto del veicolo oppure dalla caduta visto che non veniva riscontrata nessuna traccia sulla carrozzeria dell’auto. Sull’asfalto si evidenziavano gocce di liquido ematico della persona investita e più precisamente sulla linea di margine carreggiata, rilevate al punto 1 della planimetria".

In base a tale ricostruzione, quindi, non si comprende da quali elementi di fatto l’Ingegnere direttore dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile di Arezzo abbia desunto che la ricorrente "…circolava ad una velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada…".

L’osservazione appare decisiva perché soltanto una modalità di guida effettivamente non commisurata alle particolari condizioni della strada poteva giustificare un provvedimento così drastico come la disposizione di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Tali osservazioni possono essere riferite anche al provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico, il quale, nonostante il relativo gravame illustrasse con dovizia di particolari le modalità del sinistro, ribadiva la circostanza secondo la quale la ricorrente circolava "…a velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada.".

Anche se il riscontro di andatura a tale velocità "non commisurata alle condizioni della strada" fosse desumibile da altri documenti – comunque non richiamati nel provvedimento impugnato – quali il parere, ai sensi dell’art. 223, comma 2, C.d.S., del direttore del Dipartimento dei trasporti terrestri di Arezzo ed il verbale di contestazione della Polizia Municipale, si rileva che non risulta indicato in base a quali strumentazioni specifiche risultava accertata la velocità a cui la ricorrente conduceva il suo veicolo né risultano indicate quali fossero queste condizioni particolari della strada e del traffico che facevano ritenere la velocità non adeguata.

La circostanza è confermata nella stessa comunicazione dei Vigili Urbani n. 881/2001 del 29 novembre 2001, unico documento richiamato nel provvedimento impugnato, in cui si specifica che gli stessi agenti verbalizzanti non erano presenti al momento del sinistro sul luogo ma risultavano arrivati in seguito a comunicazione del centralinista di turno, quando l’investimento era già avvenuto ed il pedone ferito era stato già trasportato al pronto soccorso dell’ospedale.

A ciò si aggiunga che, ad ogni modo, nella su ricordata comunicazione dei Vigili Urbani non si dava luogo neanche ad una specifica descrizione delle condizioni della strada e, anzi, dalla lettura dei dati e caratteristiche dell’incidente, si rileva che le condizioni di traffico erano scarse, la strada era in rettilineo e le condizioni del fondo stradale erano di asciutto, tutti elementi che per comune esperienza non impongono una guida di estrema prudenza come invece può accadere nelle ipotesi di traffico intenso, strade con molte curve, fondo stradale bagnato o ghiacciato.

Dalla descrizione dell’incidente, inoltre, non è chiarita la posizione del pedone investito che, anzi, sembra aver adottato lui una condotta poco prudente, marciando sul ciglio della strada, sul lato destro, in direzione opposta a quella di marcia degli autoveicoli.

In sostanza, quindi, non si comprende in base a quali elementi oggettivi gli organi competenti abbiano accertato a quale specifica velocità la ricorrente guidasse il suo veicolo in relazione alle specifiche condizioni della strada, comunque non descritte di particolare pericolosità.

La carenza e illogicità della motivazione nonché il difetto di istruttoria si evidenziano anche per quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso in relazione al contenuto del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico.

Infatti, in esso si insiste nel richiamare una circostanza non dimostrata con elementi oggettivi – come evidenziato in precedenza – e si afferma che la condotta di guida della ricorrente poteva ragionevolmente essere interpretata come sintomatica sia di imperizia nella guida sia di un’insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, non considerando che nel lasso di tempo di sette anni trascorso, l’interessata aveva visto rinnovato il titolo di guida senza alcun problema e non aveva dato luogo ad alcun ulteriore sinistro.

Il Collegio ricorda che se è vero che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 C.d.S., sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l’accertamento di una specifica violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili (TAR Lazio, Sez. III ter, 15.2.11, n. 410; Cons. Stato, Sez. III, 1.12.09), è altrettanto vero che non è possibile ritenere che qualunque sinistro provocato, anche se in presenza di feriti o contusi, giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, se tale conclusione non viene sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati.

Nel caso di specie, come evidenziato, tale conclusione invece si è fondata su mere deduzioni soggettive non sorrette da alcuna circostanza oggettivamente verificata, per cui il ricorso deve essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione interessata e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 22-03-2011, n. 11279 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 1 febbraio 2000, il Tribunale di Lecce dichiarò C.M., F.I., G.S., Gi.

V., L.S., N.C. e S.C. dei reati di associazione a delinquere, traffico illecito di sostanze stupefacenti e altro, come agli stessi rispettivamente ascritti e condannò: C. alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione, F. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, G. alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, Gi. alla pena di anni tre di reclusione e L. 12.000.000 di multa, L. alla pena di anni undici di reclusione, N. alla pena di anni dodici di reclusione, e S. alla pena di anni sette di reclusione e L. 3.000.000 di multa.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 19.10.2004, confermava la decisione di primo grado. Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione, e la Suprema Corte, con sentenza n. 219 dell’8.2.2007, ritenuta l’infondatezza di tutte le censure procedurali, accoglieva i ricorsi in relazione al denunciato vizio di motivazione, rilevando che "non risultano essere state prese in esame le articolate censure versate negli atti di gravame, attinenti agli elementi di prova afferenti ogni singola posizione in ordine alla configurazione dei reati associativi e agli ulteriori addebiti ascritti per i quali è stata affermata la penale responsabilità".

Annullava quindi la sentenza impugnata, e rinviava alla Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio.

Con sentenza dell’8.5.2009, la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado concedeva a C., S. e Gi. le attenuanti generiche, e rideterminava le pene nei confronti del C. in anni dieci e mesi due di reclusione, del G. in anni tre e mesi otto di reclusione, del S. in anni quattro mesi cinque di reclusione ed Euro 981,27 di multa, del Gi. in anni uno e mesi quattro di reclusione e Euro 4000,00 di multa, del F. in anni quattro di reclusione, unificato sotto il vincolo della continuazione il reato di cui all’art. 416 c.p., comma 2 con quello giudicato con sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 9.10.1996.

Confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Ricorre per cassazione l’imputato C.M., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’identificazione del C. come utilizzatore dell’utenza (OMISSIS), evidenziando – in particolare – che il sistema di riscontro utilizzato nel processo fra intercettazioni telefoniche e osservazioni di polizia non consente di confermare la presunta identificazione del C.. Quanto poi all’elemento valorizzato dalla Corte riguardante i numeri registrati sul cellulare in possesso del L. l’associazione del numero di telefono al nome "mass" conferma esclusivamente il dato dell’esistenza di un " M." quale interlocutore, non identificabile con l’imputato, in quanto non vi è alcun elemento per ritenere che tutti i numeri di tutti gli amici del L. fossero contenuti nella memoria del telefono; 2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla responsabilità del C. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in quanto sia la sussistenza del reato associativo che la partecipazione del C. alla presunta associazione si fondano su presupposti del tutto ininfluenti (ingente quantitativo e variegata qualità delle sostanze stupefacenti); 3) violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione alla responsabilità del C. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non avendo la Corte fornito alcuna motivazione in grado di contrastare le argomentazioni difensive di cui all’atto di appello; 4) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per carenza e illogicità di motivazione in relazione alla responsabilità del C. per il reato di cui ai capi G), H), I (rapina ufficio postale di Torchiarolo); 5) violazione dell’art. 606, lett. e) per carenza e illogicità di motivazione in relazione alla responsabilità del C. per il reato di violenza privata aggravata nei confronti di M.F. e porto in luogo pubblico di una mitraglietta Skorpion di cui ai capi e) ed f);

6) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale e illogicità di motivazione in riferimento alle scelte sanzionatorie.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato F.I., deducendo: 1) la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto la Corte d’Appello di Taranto ha rigettato la doglianza difensiva volta a censurare la carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, senza integrare in alcun modo quanto argomentato dai giudici di primo grado; 2) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) in relazione all’art. 416 c.p., in quanto nelle pagine 14-16 si ritrovano una serie di elementi che fanno diretto riferimento al settore degli stupefacenti e che possono essere ricollegati al delitto di cui all’art. 74 ma non all’art. 416 c.p., e vengono poi indicate talune circostanze, di cui è illogico l’utilizzo in chiave probatoria, in quanto il ritrovamento delle armi presso la masseria (OMISSIS) non prova che le stesse si trovassero in loco già al momento dei fatti illeciti e che fossero nella disponibilità del gruppo L.. Assume pertanto il ricorrente che la motivazione del gravato provvedimento non riesce a superare l’incongruenza logica di un presunto associato cui non è stato possibile ricondurre alcun delitto-fine specifico, con la conseguenza che l’episodio del giorno 8.6.1996 rimarrebbe comunque condotta unica ed isolata tale da non giustificare da sola una condanna per art. 416 c.p.. Alcun connotato di concretezza possiede la parola dei collaboratori di giustizia.

Carente di motivazione è la pretesa di addebitare al F. tutte le telefonate nelle quali si fa genericamente riferimento al nome " I."; le conseguenze logiche che si sono volute trarre dalle telefonate del 20.12.1996 e 10.1.1997 non sono parimenti congruamente motivate. Deduce infine: 3) la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla gravità della pena inflitta, nonostante l’evidenziato ruolo secondario del F..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato G.S., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’episodio M., ed ai delitti consumati da ben individuati soggetti in quella vicenda, con violazione in danno del ricorrente, pacificamente estraneo alla loro esecuzione materiale anche secondo gli stessi giudici del merito, dei principi in materia di concorso. Infatti, la Corte del rinvio pur riconoscendo che il G. sarebbe stato informato dell’esecuzione stessa solo a fatto compiuto, e che avrebbe manifestato tutte le sue "perplessità", tuttavia ritiene il G. concorrente nel reato, perchè ipotizza che egli avrebbe concordato l’azione la stessa mattina del fatto ed addirittura avrebbe concorso ad individuare la vittima; 2) erronea applicazione della legge penale in riferimento alla confermata condanna del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere, attraverso la mancanza assoluta della motivazione sul punto in violazione evidente anche dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e in riferimento ai motivi d’appello circa la sicura limitazione della condotta del ricorrente solo ed esclusivamente all’attività in tema di aste giudiziarie e per un limitatissimo arco di tempo; 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato Gi.

V., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 125 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 2, artt. 546 e 627 c.p.p., in quanto la gravata sentenza non offre argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico e ribadisce – tranne che in un passaggio – le argomentazioni sfruttate dal Tribunale di Lecce. Nel caso in questione, alla prova sul fatto del consenso circa la compravendita dell’hashish si è sopperito con quella – meramente congetturale – della consegna della sostanza da parte del C. al Gi. presso il bar (OMISSIS) il 16 gennaio 1997, così omettendo un passaggio logico giuridico fondamentale e deducendo solo attraverso congetture (accorgimenti per occultare la droga, perquisizione superficiale) dal mancato rinvenimento della droga la prova positiva della sua esistenza. A ciò aggiungasi che nel corso delle conversazioni intercettate non vi è alcun riferimento esplicito ad una qualche sostanza stupefacente, nè tantomeno a somme di danaro.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato L.S., deducendo la violazione dell’art. 606, lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 – difettando qualsivoglia elemento da cui si dovrebbe desumere la responsabilità di L.S. in ordine al delitto di cui all’art. 74. Sono state utilizzate le medesime argomentazioni per le ipotesi di cui all’art. 416 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, come se la partecipazione all’associazione ex art. 416 c.p. di per sè potesse legittimare anche la condanna per l’art. 74 – e al trattamento sanzionatorio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato N.C., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 416 c.p. per erronea applicazione della legge penale in riferimento alla partecipazione ad entrambe le fattispecie associative, e manifesta illogicità della motivazione, sussistendo il vizio denominato "travisamento della prova". Infatti al di là di ogni soggettiva e possibile interpretazione dell’accaduto, vi sono solo delle condotte tenute dal N. che testimoniano una sua conoscenza con alcuni protagonisti del processo, ma nulla dicono in ordine alla sua partecipazione cosciente e volontaria ad un organismo che abbia le caratteristiche dell’associazione. Quanto alle conversazioni telefoniche richiamate in sentenza solo tre hanno come interlocutore N., e in nessun caso neppure attraverso il richiamo al linguaggio criptico si può giungere a ritenere provata una sua adesione ad un presunto traffico di stupefacenti. N.D., collaboratore di giustizia e fratello dell’imputato, riferisce poi in maniera generica, incerta e nebulosa che un gruppo di persone tra cui N.C., che gravitàno intorno a L.G., nel campo degli stupefacenti, ma non è in grado di descrivere tempi, modi, episodi. Scalfita l’eccessiva importanza che si è inteso attribuire alle intercettazioni telefoniche e alle dichiarazioni dei pentiti, viene meno il significato conferito alle missive sequestrate a casa di S.A.. 2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n. 895 del 1965, art. 2 per illogicità della motivazione in relazione alla possibilità di ascrivere al N. condotte concrete a riguardo.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato S.C., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per inosservanza delle norme processuali e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’identificazione del S. quale utilizzatore dell’utenza (OMISSIS) contattata dal L. la notte prima della rapina, non essendo acquisibile il verbale relativo all’attività di p.g. espletata a riguardo; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza delle norme processuali e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 628 c.p. e L. n. 895 del 1967, art. 4. La condanna del S. e dei suoi coimputati per la rapina (ed il connesso porto d’armi) si fonda esclusivamente sulle telefonate intercettate, ma gli elementi di incertezza evidenziati dalla difesa in ordine alle discrasie degli orari non potevano non imporre un più gravoso onere motivazionale rispetto al contenuto delle captazioni; 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per inosservanza delle norme processuali e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in riferimento alla pena comminata.

I ricorrenti chiedono pertanto tutti l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Ricorso di C.M..

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sua identificazione come utilizzatore dell’utenza telefonica intercettata, attesa la illogicità di alcune argomentazioni al riguardo sviluppate. La censura è del tutto inammissibile posto che si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte nella sentenza impugnata, a seguito della disamina dei dati emersi dalle risultanze processuali e conducenti all’identificazione dell’imputato (telefonata del 20.12.1996, ore 16,09; deposizione teste G., servizio di osservazione in data 16.1.1997 v. pagg. 17-18-19 della sentenza impugnata).

Con il secondo motivo si è prospettata la violazione della legge penale in riferimento ai reati assodativi contestati, nonchè il vizio di motivazione a riguardo. La doglianza è priva di consistenza, ed è stata formulata in modo del tutto generico e in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti. In tema di associazione per delinquere, è consentito al Giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso e delle singole partecipazioni degli associati dalle stesse modalità esecutive dei delitti rientranti nel programma comune, perchè attraverso quelle modalità si manifesta, in concreto, l’operatività dell’associazione medesima; conseguentemente, quando il ruolo svolto da un soggetto presupponga un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e vi sia la prestazione da parte dell’associato di un contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purchè destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, tutto ciò può ritenersi sufficiente a provare l’appartenenza alla "societas scelerum", dal momento che quel contributo, secondo i comuni criteri della logica, non può certamente dirsi frutto di un comportamento occasionale o fortuito (cfr. Cass. Sez. 3^, sent. n. 43822/2008 Rv. 241628), anche nell’ipotesi che sia limitata la durata dei rapporti intercorsi (cfr.

Cass. Sez. 2^, sent. n. 5424 2010 Rv. 246441). La prova della partecipazione all’associazione, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l’imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell’associazione (cfr. Cass. Sez. 2^, sent. n. 24194/2010 Rv.

247660). Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, il reato associativo con riferimento all’attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti non richiede, poi, una struttura articolata o complessa (essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento), nè una esplicita reciproca manifestazione di intenti fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass. Sez. 6^, sent. n. 40505/2009 Rv. 245282). Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte di merito, facendo corretta applicazione delle norme di legge che si assumono violate e dei principi enunciati dalla Cassazione in materia, ha ritenuto la sussistenza dei reati associativi in questione (e di cui all’art. 416 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), in considerazione non solo dell’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrato presso la masseria (OMISSIS) e della variegata tipologia delle sostanze medesime a disposizione del gruppo facente capo al L., ma anche sulla base di ulteriori e rilevanti circostanze tutte riconducesti, per quanto riguarda il C., all’attiva partecipazione del medesimo al sodalizio, con compiti operativi e d’azione, per i quali riceveva disposizioni direttamente dal L. (v. pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata). Sul piano soggettivo, il pieno coinvolgimento del C. e – di tutti gli altri ricorrenti in riferimento alle singole posizioni – è stato quindi ritenuto sulla base della continuità, frequenza ed intensità di rapporti di ciascuno degli associati con gli altri come risultante dall’imponente compendio intercettivo, dalle deposizioni dei verbalizzanti, e dalle dichiarazioni dei collaboratori, in riferimento sia a reati in materia di stupefacenti, sia a reati finalizzati ad ottenere il controllo delle aste giudiziarie, sia a reati contro il patrimonio.

Non diversa sorte merita il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato in relazione ai capi l) e m) l’illogicità della motivazione e un macroscopico travisamento di atti (verbali di osservazione della polizia, orari degli appostamenti) che sono stati vagliati da altri giudici nei gradi precedenti di giudizio, senza mai giungere alle "attuali conclusioni e interpretazioni". Sul punto la Corte ha dedicato attente considerazioni, rispondendo a tutti i rilievi a riguardo sollevati dagli appellanti in merito alla ricostruzione dei fatti sulla base di circostanze ancorate a precisi dati processuali in riferimento ai fatti accaduti in data 16.1.1997 e 17.1.1997, e a tutte le altre circostanze più diffusamente indicate per l’analogo motivo del ricorrente Gi.. Ebbene tali valutazioni sono fatte segno di generiche espressioni di dissenso di merito, senza farsi carico il ricorrente di contrastare come illogica la conclusione della sentenza sul punto.

Le stesse considerazioni valgono per il quarto motivo relativo ai capi di imputazione in riferimento alla rapina dell’ufficio postale di Torchiarolo, trattandosi di rilievi in fatto. Per quanto riguarda, in particolare, la censura circa la mancanza di motivazione in ordine alla preferenza accordata alla trascrizione di un consulente di parte anzichè a quella effettuata dal perito d’ufficio, osserva il Collegio che la censura appare del tutto infondata e pretestuosa, in quanto in riferimento alla telefonata del 13.1.1997 ore 9,28 la Corte d’Appello riporta testualmente le battute della conversazione tra C. e L., così come trascritte dal perito del Tribunale, dott. Le., precisando quindi che lo stesso dialogo risulta trascritto anche dal primo perito nominato inizialmente dal Tribunale e poi sostituito, dott. g., anche se nell’elaborato di quest’ultimo manca la doppia risposta positiva ("si, si") di L. al "preparati" di C.. Le trascrizioni utilizzate dai giudici di merito ai fini della decisione sono pertanto quelle effettuate dai periti d’ufficio, e sostanzialmente conformi tra di loro.

Il quinto motivo, in riferimento all’episodio M., fondato unicamente sull’erronea identificazione del C. quale utilizzatore dell’utenza telefonica di cui al primo motivo, è del tutto generico, ed il sesto manifestamente infondato in quanto la Corte, rideterminando la pena in considerazione della concessione delle attenuanti generiche e della dichiarazione di estinzione dei reati di cui ai capi a), e) ed i) per intervenuta prescrizione, ha fornito adeguata motivazione sia in riferimento alla pena base che agli aumenti per continuazione in considerazione della gravità dei fatti in contestazione. In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste poi obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell’aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base (v. Cass. Sez. 5^, 11945/1999 rv.

214857).

Ricorso di F.I..

Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia rigettato la censura in ordine alla mancata valutazione da parte del Tribunale dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia, T., Ma. e N., limitandosi ad affermare che il Tribunale ha compiuto una valutazione di attendibilità tanto da escludere dal novero degli elementi istruttori utili ai fini della decisione le dichiarazioni di Ma. per la loro eccessiva genericità. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte con motivazione adeguata ha dato prova di aver verificato e sottoposto a vaglio critico il giudizio di attendibilità espresso dal Tribunale, che ha peraltro affrontato il tema in maniera ampia e scrupolosa, escludendo le dichiarazioni del Ma. per la loro eccessiva genericità e utilizzando quindi le dichiarazioni dei collaboranti, con procedimento inverso ma pienamente legittimo, quale riscontro agli elementi probatori emergenti dal complesso quadro probatorio (intercettazioni, sequestri, acquisizioni documentali).

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole sotto il duplice profilo dell’erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione del giudizio di responsabilità in riferimento al reato di associazione a delinquere, in difetto degli elementi caratterizzanti il reato medesimo. La doglianza è priva di consistenza, ed è stata formulata in modo del tutto generico e in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti, riguardando le deduzioni la ricostruzione della vicenda e le modalità di valorizzazione delle diverse emergenze istruttorie, attività riservata al giudice del merito e non più riproponibile in sede di legittimità, ove alla Corte può essere domandato esclusivamente un vaglio sulla tenuta logica e sulla completezza della ricostruzione operata nei precedenti gradi del giudizio.

Valgono qui le medesime considerazioni di cui all’analogo motivo del ricorso C.; la Corte con motivazione logica e ampia, confutando tutte le argomentazioni difensive, ha rilevato in particolare come gli stessi collaboratori abbiano riferito in maniera conforme che F. era uno dei soggetti facenti parte del gruppo che L. aveva creato intorno a sè dopo l’uscita dal carcere nel giugno 1996, e che dalle telefonate intercettate risultava chiaramente che egli era legato al L. ed agli altri sodali da un vincolo che andava al di là della semplice amicizia, e che era sempre a disposizione del gruppo per le richieste che da questo pervenivano, pur essendo agli arresti domiciliari (v. pagg. 31-34 della sentenza). Il terzo motivo non è accoglibile in quanto manifestamente infondato, essendo congruamente motivata la sentenza anche in punto determinazione pena, ed essendo stata respinta la richiesta delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali.

Ricorso di G.S..

Con il primo motivo si è prospettato l’erronea applicazione delle norme sul concorso di persone e il vizio di motivazione in ordine alla riaffermata responsabilità in relazione all’episodio M. (capi e ed f), pure se con l’intervenuta prescrizione del reato di tentata violenza privata continuata. In sostanza, il ricorrente si duole del fatto di essere stato ritenuto responsabile dei reati in questione, malgrado fosse pacificamente estraneo alla loro esecuzione, e non potesse essere chiamato a risponderne a titolo di concorso morale, avendo la stessa Corte riconosciuto che il ricorrente ignorava il momento stabilito per l’attentato, e – informato a fatto compiuto – avrebbe manifestato le sue perplessità per il fatto stesso, a cagione dell’erronea individuazione della vittima. La doglianza è priva di consistenza e formulata in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti. La Corte di merito, nelle attente pagine riservate alla questione (v. pagg. 35 e 36), reputa motivatamente il pieno coinvolgimento del G. nell’episodio in questione, programmato insieme a L. e C., in considerazione del tenore delle telefonate delle 17,43 e delle 17,49 del 18.12.1996, nonchè delle altre telefonate dalle quali emerge chiaramente che l’unico elemento sconosciuto al ricorrente era il momento esatto in cui sarebbe stato perpetrato l’attentato programmato ai danni di M., e che le perplessità palesate dal G. dopo l’attentato riguardavano unicamente il fatto che il M., da lui stesso indicato come possibile partecipe alle aste, fosse in realtà la persona sbagliata. E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate mere contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una revisione di merito delle valutazioni stesse. Lo stesso dicasi per il secondo motivo, in riferimento alla ritenuta responsabilità per la partecipazione all’associazione a delinquere in considerazione della sola attività in materia di aste giudiziarie, e per di più per un limitatissimo arco di tempo. Riportandosi a quanto già rilevato in relazione agli analoghi motivi sul punto dei ricorrenti C. e F., osserva il Collegio che i giudici di merito hanno evidenziato, in riferimento al G., con motivazione esente da vizi logici che le telefonate intercettate e le dichiarazioni del collaborante N.D. consentono di affermare che l’imputato fosse uno stabile collaboratore del gruppo di L. nel settore delle aste giudiziarie, il cui controllo doveva essere ottenuto anche attraverso gravi atti intimidatori, quale quello ai danni di M. (v. pag.

36 della sentenza impugnata e pagg. 74-75 della sentenza del Tribunale, nella quale si sottolinea che la partecipazione alle aste con determinate modalità è rivelatrice di una non recente e solida frequentazione con il L., attestata anche dalla documentazione rinvenuta nella sua abitazione e implicano un sicuro rapporto fiduciario). Manifestamente infondati sono altresì i motivi con i quali è stata contestata la determinazione della pena, atteso che il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato con riferimento ai precedenti penali. La pena, peraltro, è assolutamente proporzionata alla gravità dei fatti.

Ricorso di Gi.Vi..

Con un unico motivo il ricorrente si duole sia della violazione da parte del giudice di rinvio dell’art. 627 c.p.p., che dell’illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di acquisto a scopo di spaccio di sostanza stupefacente di cui al capo L, deducendo che nelle conversazioni intercorse tra Le.Gi., C.M. e Gi.Vi. del 16 e 17 gennaio non vi è alcun riferimento esplicito ad una qualche sostanza stupefacente, nè tantomeno a somme di danaro, in quanto nelle stesse si conversa unicamente dell’incontro per la consegna di due autovetture, una Panda e una Cinquecento, tra il C. e il ricorrente.

Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo proposto non solo manifestamente infondato, ma anche basato su argomentazioni generiche che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’art. 627 c.p.p., è sufficiente osservare che la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 19.10.2004 è stata annullata dalla Cassazione per vizio di motivazione, in quanto, dopo una ampia disamina delle numerose questioni processuali sollevate, aveva sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulle specifiche censure prospettate da ciascun ricorrente; contrariamente a quanto affermato in ricorso, nel giudizio rescissorio non è stato indicato dalla Cassazione alcun iter argomentativo. La sentenza pronunciata in sede di rinvio, non è poi censurabile per carenza di motivazione, avendo la Corte risposto in maniera puntuale a tutti i motivi d’appello in riferimento ad ogni singolo imputato, e in particolare al Gi..

La motivazione è altresì adeguata e priva di evidenti vizi logici.

Premesso che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Cass. Sez. 2^ sent. n. 38915/2007 Rv. 237994), rileva il Collegio che i giudici di merito, in entrambe le sentenze, hanno diffusamente argomentato in ordine al contenuto delle intercettazioni e ai servizi di osservazione e controllo effettuati dalla polizia giudiziaria, e che, in particolare, la Corte d’Appello, rispondendo ai rilievi difensivi, ha spiegato in modo del tutto logico e aderente alle massime di esperienze che, quando L. e C. facevano riferimento – nelle conversazioni del 16.1.1997 – alle "due macchine", la "Cinquecento" e la "Panda", "parcheggiate nella stanza" da consegnare a Gi., l’oggetto della conversazione erano le sostanze stupefacenti e non le autovetture, in quanto Gi. fu visto allontanarsi dal luogo dell’incontro con una Fiat Regata ed a bordo di tale auto fu controllato sulla superstrada Lecce-Brindisi (v. pagg. 28 e 37 della sentenza impugnata). All’interno della masseria (OMISSIS) gestita da Le.Gi., e sottoposta a perquisizione nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1997, non vennero trovate macchine parcheggiate, bensì armi e sostanze stupefacenti di vario tipo (v. pag. 18 della sentenza di primo grado). Nè le logiche argomentazioni puntualmente ancorate a precisi dati fattuali della Corte possono ritenersi in qualche modo inficiate, in conformità delle deduzioni difensive, a cagione della diversa spiegazione che i giudici di merito forniscono della circostanza che, al momento del controllo, il Gi. non sia stato trovato in possesso di sostanza stupefacente (per il Tribunale, il Gi. aveva adottato precauzioni rivelatisi per lui decisive e fortunate, in considerazione del controllo negativo cui era stato sottoposto – per la Corte, la perquisizione fu sommaria così come riferito dal teste F.); quello che rileva è il fatto che il L. e il C. avevano effettivamente la disponibilità delle sostanze stupefacenti da consegnare, e che il Gi. – il quale aveva notato la presenza di personale della polizia – in una telefonata al L. nella serata delle ore 20,20 del 16 gennaio, e in altra della mattina successiva (v. pagg. 38 della sentenza impugnata e 87 della sentenza di primo grado), comunicava di essersi accorto subito della loro presenza, dalla qual cosa i giudici hanno logicamente dedotto che il Gi. ha avuto il tempo per prendere le sue precauzioni, ed evitare il sequestro della sostanza stupefacente da parte della polizia. Stante l’esito negativo del controllo, ai fini della tenuta logica delle argomentazioni della sentenza di appello (le cui motivazioni, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, si saldano con quelle della sentenza del Tribunale), non ha alcuna importanza che la sostanza stupefacente in questione fosse o meno accuratamente occultata all’interno dell’autovettura.

Ricorso di L.S..

I motivi proposti, per quanto concerne la responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, sono basati su argomentazioni generiche che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; per quanto concerne il trattamento sanzionarono, sono manifestamente infondati.

Contrariamente a quanto si assume in ricorso, ampia e puntuale è la motivazione della Corte in ordine alla responsabilità per il reato associativo in questione.

Premesso che la prova della consapevolezza del singolo di aderire alla associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 può essere data, come già rilevato, anche attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione ed anche per mezzo dell’accertamento di "facta concludentia" (Cass. Sez. 4^, sent. n. 22824/2006 Rv. 234576; Sez. 4^, 4481/2005 Rv. 233247), rileva il Collegio che nelle pagine dedicate alla responsabilità del L. per i reati associativi (v. pagg. 38-45 della sentenza impugnata) la Corte ha illustrato con precisione i numerosi elementi indicativi della partecipazione anche di L.S., fratello di L.G., all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, e tra questi anche l’intestazione fittizia alla moglie del ricorrente della masseria acquistata dal fratello G. e adibita a base logistica dell’associazione (masseria all’interno della quale sono state rinvenute diverse tipologie di sostanze stupefacenti), evidenziando a riguardo che la vicenda dell’acquisto della masseria formalmente intestato alla C. costituisce un chiaro riscontro alle dichiarazioni di N.D., nella parte in cui aveva riferito che S. si doveva interessare del riciclaggio del danaro proveniente dalle attività delittuose, reinvestendolo in attività lecite. Il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato con riferimento ai precedenti penali, gravi e anche specifici. La pena, peraltro, è assolutamente proporzionata alla gravità dei fatti.

Ricorso di N.C..

Con entrambi i motivi di ricorso, N.C. ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per entrambi i reati associativi, e per il reato di detenzione a fini di spaccio di cui alla lettera m) attesa la illogicità delle argomentazioni al riguardo sviluppate. La censura è del tutto inammissibile posto che il ricorrente non muove precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi da parte sua le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata.

Alla Corte di Cassazione è normativamente precluso la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass. S.U., n. 12/31.5.2000 Rv. 216260).

La nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), che – in ragione delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 – consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi di motivazione, riguarda anche gli atti a contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate però dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere di decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Cass. Sez. 2^, 13994/2006; Sez. 2^, 45256/2007 Rv. 238515).

Resta fermo che è a carico del ricorrente l’onere di specifica indicazione di tali atti e di illustrazione della necessità del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per il caso in cui l’esame sia stato compiuto, della manifesta illogicità o contraddittorietà del risultato raggiunto.

Così definite le coordinate del controllo sulla motivazione, rileva il Collegio che N., pur avendo formalmente dedotto il vizio di travisamento della prova, non ha ottemperato all’onere impostogli e si è limitato a svolgere ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello.

Riportandosi a quanto già rilevato in relazione agli analoghi motivi, in punto responsabilità per i reati associativi, dei ricorrenti C., F. e G., rileva il Collegio che la Corte, con motivazione adeguata e priva di evidenti vizi logici, ha illustrato le ragioni per la quali il N., in quanto referente di L. – mentre questi era ancora detenuto – con particolare riguardo al settore degli stupefacenti, dovesse essere ritenuto un partecipe ad entrambe le associazioni, ed anche responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti e di armi di cui ai capo m) e n), rinvenuti nella masseria (OMISSIS). Evidenzia a riguardo la Corte territoriale che già dalle sole telefonate risulta con certezza che l’imputato frequentasse la masseria e maneggiasse la merce ivi custodita e a disposizione del gruppo, ed anche che avesse libero accesso all’immobile per le finalità del sodalizio criminoso.

In particolare, la Corte rammenta le telefonate dell’8.1.1997, da cui risulta che tale A. aveva chiamato il L. per lamentarsi che " C." ( N.) gli aveva consegnato dieci confezioni di droga, e non undici come concordato (v. pag. 47 della sentenza).

Ricorso di S.C..

Il primo motivo in ordine all’identificazione dell’utenza del S. riguarda doglianza ritenuta dalla Corte di Cassazione priva di giuridico fondamento, in quanto "trattasi di mero fatto storico come tale esistente e riscontrabile, talchè è del tutto irrilevante la espunzione dal fascicolo del dibattimento dell’atto in cui detta utenza cellulare veniva riportata" (v. pag. 15 della sentenza della Corte di Cassazione dell’8.2.2007). Sul punto non vi è stato annullamento, e il ricorso su tale motivo è pertanto inammissibile.

A ciò aggiungasi che l’identificazione del S. e dell’utenza in sua disponibilità risulta effettuata senza ombra di dubbio alcuno dal teste Ma. (v. pag. 79 della sentenza di primo grado).

Parimenti inammissibile il ricorso in riferimento al secondo motivo, in quanto il ricorrente non muove precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, peraltro reiterative dei motivi d’appello, non condividendosi da parte sua le conclusioni attinte ed anzi riproponendo versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata.

La Corte, con motivazione adeguata e priva di evidenti vizi logici, ha illustrato le ragioni per la quali ha ritenuto la responsabilità del S. per il reato di rapina all’Ufficio postale di Torchiarolo, rispondendo a tutti i rilievi difensivi, sugli orari delle telefonate intercettate e della rapina, in modo puntuale e fornendo altresì chiarimenti sulle scelte operate a riguardo dalla Corte in perfetta aderenza ai dati processuali e senza salti logici in merito alla ricostruzione dei fatti. Ha evidenziato in particolare la piena compatibilità dell’ora della rapina con gli orari di alcune conversazioni telefoniche, intercorse tra S., C. e L..

Al S. sono state concesse le attenuanti generiche, e la pena è stata correttamente motivata ed è assolutamente proporzionata alla gravità dei fatti. Anche quest’ultimo motivo è manifestamente infondato.

Per quanto concerne infine la questione di costituzionalità delle norme sulla prescrizione sollevata in udienza con riferimento ai capi f) h) e n), rileva il Collegio che la questione è irrilevante, nessuna questione essendo stata dedotta in termini di prescrizione nei motivi di ricorso.

I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

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