Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 03-05-2013, n. 19068

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7/1/2012 il Tribunale di Belluno ha condannato la sig.ra R. alla pena di 1.500,00 Euro di ammenda perchè colpevole del reato previsto dalla L. n. 977 del 1967, art. 26, comma 2, in relazione all’art. 8 della medesima legge, per avere ammesso al lavoro una persona minore di età senza la preventiva visita medica;

fatto accertato il (OMISSIS).

2. Avverso tale decisione la sig.ra R. propone ricorso in sintesi lamentando:

a) Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per avere il Tribunale omesso di applicare la L. n. 124 del 2004, art. 15 e di dichiarare non doversi procedere nei confronti della ricorrente per difetto della condizione di procedibilità consistente nell’avvio della procedura amministrativa che prevede la obbligatoria emanazione della prescrizione (Cass., sentenza n.34750 del 26/9/2011);

b) Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) difettando ogni elemento che dimostri l’esistenza di un rapporto di lavoro riguardante il minore.

Motivi della decisione

1. La decisione di questa Corte citata dalla ricorrente è certamente in termini, in quanto in corso di motivazione afferma: "… Nella materia de quo, il D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e ss., espressamente richiamate dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, dispongono che l’organo di vigilanza impone al contravventore apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione, e se risulta l’adempimento, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa nel termine di 30 giorni; entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, tale organo deve comunicare al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione e l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa, mentre in caso di inadempimento la comunicazione va fatta entro 90 giorni. Se il Pm riceve la notitia criminis deve darne notizia all’organo di vigilanza perchè attivi la procedura ed il procedimento penale è sospeso fino alla ricezione della sopraindicate comunicazioni; di fatti la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza. Il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15, comma 3 prevede che la procedura debba essere attivata anche nelle fattispecie a condotta esaurita, ovvero quando il trasgressore abbia provveduto in via autonoma, prima dell’emanazione della prescrizione all’adempimento degli obblighi di legge (si veda, per fattispecie identica, Sez. 3, n. 39400 del 6/6/2007, Pm in proc. Loi, Rv 237198)".

2. A fronte del principio così enunciato, la Corte deve rilevare che la motivazione della sentenza impugnata risulta difficilmente comprensibile e sembra non affrontare in modo espresso nè quali siano stati gli estremi dell’intervento della pubblica amministrazione, così omettendo di chiarire la situazione di fatto accertata, nè i principi della giurisprudenza che sono stati utilizzati in sede di interpretazione della disciplina vigente.

3. Tale situazione di incertezza non consente alla Corte di provvedere e impone di annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito affinchè provveda a nuovo esame alla luce del principio giurisprudenziale esposto al punto 1 che precede.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 19-03-2009 (03-03-2009), n. 12453 Condanna a pena illegale – Possibilità di rettificazione in sede esecutiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 06.02.2008 la Corte d’assise d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento delle istanze avanzate da A.C.: a) rideterminava in anni 20 di reclusione la pena inflitta al predetto dalla Corte d’assise d’appello di Salerno con sentenza definitiva 14.11.1997 per il reato di omicidio (così assumendo di riportarla entro il limite di legge, in presenza della riconosciuta attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8) e, quindi, con la continuazione come già determinata per gli altri reati di cui alla stessa sentenza, fissava la pena complessiva in anni 23 e mesi 6 di reclusione; b) annullava di conseguenza il provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso dal P.G. di Napoli il 15.11.2007. In particolare detta Corte rilevava come la pena concretamente inflitta dalla Corte d’assise d’appello di Salerno per il delitto di omicidio volontario, in anni 24 di reclusione, fosse illegale, in presenza dell’anzidetta diminuente speciale che, per consolidata giurisprudenza, non era soggetta a giudizio di bilanciamento, ma a considerazione autonoma, e come fosse non solo consentito, ma dovuto – in sede esecutiva – correggere una determinazione di pena effettuata oltre i limiti di legge.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’appello di Napoli che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: la pena inflitta dalla Corte d’assise d’appello di Salerno non era abnorme nè illegale, ma solo frutto di un’errata valutazione; essa configurava un error in iudicando che poteva essere corretto solo con ricorso per cassazione, ora coperto da giudicato.
3. La difesa del predetto condannato depositava quindi in data 21.01.2009 memoria di replica a tale impugnazione.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio dell’impugna ordinanza sul rilievo che l’attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 si sottrae a giudizio di bilanciamento solo rispetto all’aggravante di cui all’art. 7, s.l., ma non in relazione ad altre circostanze.
In data 02.03.2009 lo stesso Procuratore generale presso questa Corte depositava ulteriore memoria con cui ribadiva le proprie tesi (allegando anche copia – nella parte d’interesse – della sentenza 04.12.1998 della Corte di cassazione che dichiarava inammissibile, sul punto, il ricorso dell’ A.).
5. Il ricorso, fondato nei termini di cui alle seguenti argomentazioni, deve essere accolto.
Il gravame del Procuratore generale territoriale – avverso un’ordinanza che interviene sul giudicato, riformandolo in punto pena sul rilievo della sua illegalità – introduce, prima ancora della fondatezza nel merito di tale operazione (questione circa l’assoggettabilità dell’attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 al giudizio di bilanciamento), la quaestio in ordine alla liceità stessa di siffatto intervento del giudice dell’esecuzione e, comunque, dei limiti in cui eventualmente ciò sia possibile. Su tale delicatissimo argomento (sul quale non si ignorano alcuni precedenti positivi di questa Corte), certamente va posta una prima ineludibile riflessione. Punto di partenza è il dato che, seppure il "mito" del giudicato invincibile come tale (come è stato detto) sia superato nella vigente disciplina processual-penalistica, è pur tuttavia vero che esso giudicato possa essere infranto (totalmente o parzialmente) solo nei casi normativamente previsti (cfr., quale tipico esempio, l’art. 671 c.p.p.), non come principio – per così dire – generale.
Il primo punto di riflessione di cui appena sopra si è detto, dunque, pretende – anzitutto – un dato normativo di riferimento. Nel caso in parola, nella pacifica mancanza di una specifica disciplina in proposito nel Libro Decimo del c.p.p., sembrerebbe che il sistema codicistico affidi l’osservanza della regola fondamentale dell’art. 1 c.p. al solo processo di cognizione ed in particolare alla possibilità di correzione di un eventuale siffatto errore con i rimedi dati dalle esperibili impugnazioni. Ma il principio della legalità della pena, che è valore di rango costituzionale che permea di sè l’intero sistema, e che per certi aspetti può dirsi la legittimazione culturale – in senso laico – del processo, non sopporta di essere costretto in tali limiti, nè di essere sacrificato sull’altare del giudicato. Tale profonda valenza costituzionale, pertanto, in mancanza di una norma specifica per il processo di esecuzione, presuppone pertanto – ed anzi impone – l’immediata operatività della norma superiore, da attivare ex art. 670 c.p.p., (art. 25 Cost., comma 2, in particolare, ovvero art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: "Non può essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso"), come opzione interpretativa necessaria rispetto all’invocazione alla Corte Costituzionale di un intervento additivo, in tal caso, per la fase esecutiva del processo penale. Ed invero il dato di sistema, che pure è canone interpretativo, consente di ritenere direttamente ineseguibile (ad esempio) la sentenza emessa a non judice, ma ciò – all’evidenza – è caso diverso da quello in cui la sentenza è in sè valida ed irrevocabile, ed irroghi pena – in ipotesi – superiore al limite massimo di legge o di specie diversa da quella prevista.
Dunque questo primo profilo qui in esame può essere ancorato solo all’immediata operatività di tali norme di rango superiore, a prescindere dalla mancanza di una disciplina codicistica specifica, principio che questa Corte ha già – del resto – ammesso (v. decisione sul cd. caso Somogy). Ciò posto, va poi affrontato il nucleo del problema che successivamente di necessità si affaccia, e cioè se la violazione della pena legale sia emendabile in fase esecutiva sempre e comunque, per qualsivoglia via il giudice della cognizioni vi arrivi, ovvero solo in determinati casi. E questa, invero, la questione posta dal caso specifico. Ritiene in proposito la Corte che in materia si imponga un’insuperabile barriera rinvenibile nel sistema e coerente ad esso. Tralasciando le varie ipotesi possibili, che non interessano la presente decisione, si ritiene di poter comunque affermare che si debba doverosamente distinguere tra la pena illegale irrogata senza alcuna giustificazione rinvenibile nella sentenza (per mero ed esclusivo errore macroscopico), e quella cui si pervenga in esito ad un (per quanto discutibile) apparato argomentativo. Solo la prima ipotesi – in sè intrinsecamente inammissibile: ergastolo per una contravvenzione – ricade nell’errore non sopportato dal sistema, dunque emendabile come sopra anche in executivis. Per la seconda, invece, deve ritenersi che il giudicato copra, come tradizionalmente si afferma, il dedotto ed il deducibile. Il dato di sistema che conforta tale soluzione si rinviene nella disciplina del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, laddove l’art. 671 c.p.p. l’ammette "sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione", ovvero nella revisione (che può anche essere qualificata un incidente cognitivo in fase esecutiva, con efficacia risolutiva) nella quale la prova nuova non deve essere stata esaminata dal giudice della cognizione. Insomma, il dato di sistema è – secondo del resto consolidato orientamento – che il giudice dell’esecuzione trova un limite nell’avvenuto esame della questione da parte del giudice della cognizione. Nel caso presente, dunque, non ci si trova di fronte (come emerge dalla sentenza in questione) ad un errore macroscopico di pena illegale, senza alcuna giustificazione che non sia l’applicazione immediatamente errata della norma, ma ad un percorso motivazionale che peraltro faceva riferimento all’orientamento giurisprudenziale dell’epoca, tanto che ebbe l’avallo della Corte di cassazione (sentenza 04.12.1998). In definitiva, riferendo dunque al caso specifico le suesposte considerazioni, la pena inflitta all’ A. non può dirsi immediatamente illegale, ma applicata nella misura suddetta (peraltro nei limiti di legge per la sua categoria, quella detentiva) coerente rispetto alla decisione ed in esito ad un percorso motivazionale che implicava una valutazione giuridica in allora giudicata corretta anche dalla Corte di cassazione. L’errore del giudice dell’esecuzione, in sostanza, nell’impugnata ordinanza, è stato quello di valutare la pena come illegale (per ritenuto superamento dei limiti di legge) solo in funzione di una diversa successiva giurisprudenza (sulla possibilità del giudizio di bilanciamento dell’attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8) e non per l’illegalità in sè della pena, e per non avere considerato che la specifica questione risultava, per essere stata già risolta dal giudice della cognizione, non più recuperabile dal giudice dell’esecuzione.
Si impone pertanto annullamento della gravata ordinanza con rinvio alla Corte d’assise d’appello di Napoli, giudice dell’esecuzione, per nuovo esame nel quale si tenga conto dei principi qui affermati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’assise d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1237 Competenza e giurisdizione Indennità di anzianità e buonuscita

IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
X X, ispettore tecnico presso il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto del 24 gennaio 1996 veniva collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, a far data dal 19 settembre 1996. Su ricorso della X il T.A.R. del Lazio disponeva la sospensione del provvedimento con ordinanza n. 994 del 7 novembre 1996; in esecuzione della pronunzia cautelare l’Amministrazione, con decreto in data 8 gennaio 1997, riammetteva l’ex dipendente in servizio.
Successivamente, avendo il T.A.R. respinto il ricorso (sent. n. 2054 del 26 ottobre 1998), il Ministero sollevava definitivamente la X dall’incarico dirigenziale con decreto in data 21 dicembre 1998, nel quale stabiliva che "il periodo prestato in ottemperanza dell’ordinanza 994/1996 del T.A.R. Lazio deve intendersi come servizio di fatto, con salvezza di tutti gli effetti dal medesimo derivati…".
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato il 16.12.1999) la X ha nuovamente adito il T.A.R. del Lazio chiedendo che l’indennità di buonuscita, liquidatale all’atto del collocamento a riposo, le fosse riliquidata considerando come periodo di servizio quello da essa materialmente prestato sin dal giorno 11 novembre 1996 – data della sua effettiva ripresa – e non già dalla data del 10 gennaio 1997, indicata dall’Amministrazione.
Il T.A.R. dichiarava irricevibile il ricorso per tardività, mentre il Consiglio di Stato, adito in sede di appello, con sentenza 11 dicembre 2001, lo ha respinto nel merito, ritenendo carente la prova della effettiva e continuata permanenza in ufficio della ricorrente nel periodo precedente la data del 10 gennaio 1997.
Contro questa sentenza la X ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 17, del d.lvo. 31 marzo 1998 n. 80, nonchè dell’art. 68 d.lvo. 3 febbraio 1993 n. 29 e di ogni altra norma o principio in tema di riparto di giurisdizione in materia di rapporto di lavoro del pubblico dipendente, sostiene che, in base al disposto dell’art. 45, comma 17, d.lvo n. 80/98, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la controversia deve ritenersi devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, sia che si abbia riguardo alla data di emanazione degli atti amministrativi dai quali è scaturita la pretesa avanzata (tutti pacificamente successivi al 30 giugno 1998), sia che si prenda a riferimento il tempo dell’avverarsi del fatto materiale sul quale la medesima si fondava, questo consistendo nella cessazione del rapporto di lavoro, anch’essa pacificamente successiva al 30 giugno 1998.
Il ricorso è fondato.
L’art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall’art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), nel prevedere la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie "relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", espressamente include in tale devoluzione le controversie concernenti" le indennità di fine rapporto comunque denominate e corrisposte".
Questa disposizione, peraltro, non opera in modo immediato, in quanto la disciplina transitoria contenuta negli indicati provvedimenti legislativi (art. 45, comma 17, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998 e, oggi, art. 69, comma 7, del citato d.lgs. n. 165 del 2001) dispone una riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, legata a criteri di riferimento temporale dell’oggetto della contestazione e, nel richiamare a questo fine le controversie menzionate, rispettivamente, dagli artt. 68 e 63 dei medesimi provvedimenti, specifica che la riserva stessa opera allorchè queste siano relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998.
Le Sezioni Unite di questa Corte, interpretando questa disciplina, hanno rilevato (tra le più recenti, Cass. sez. un., sent. 11 giugno 2001 n. 7856, ord. 30 gennaio 2003 n. 511, ord. 19 febbraio 2004 n. 3347, sent. 29 aprile 2004 n. 8213 e numerose altre conformi) che essa, facendo menzione di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" (sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo) ovvero "anteriore a tale data" (conservate alla giurisdizione amministrativa), utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sì che risulta inadeguata una opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l’accento va posto sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia; il momento corrispondente a questo dato è l’elemento da valutare ai fini dell’operatività della riferita disciplina transitoria e, quindi, della distribuzione delle controversie fra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Nella specie, il petitum sostanziale della domanda della X è inequivocabilmente individuabile nel diritto alla corresponsione di somme imputabili al titolo della integrazione della indennità di buonuscita, conseguente alla sua avvenuta liquidazione in misura non corrispondente a quella che le sarebbe spettata sulla base della complessiva durata del periodo di servizio da essa (asseritamente) prestato a vantaggio dell’amministrazione convenuta.
Ora, per i dipendenti dello Stato – qual era l’odierna ricorrente – il fatto generatore di un tale diritto, come di ogni altra pretesa riguardante l’indennità di buonuscita, è costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro, in tal senso deponendo in modo inequivoco la disciplina legale dell’istituto contenuta nel d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032, come modificato dall’art. 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177 e poi dagli artt. 6 e 7 della legge 20 marzo 1980 n. 75, che sinteticamente esprime questo imprescindibile collegamento nella formula secondo cui (art. 3, primo comma, del d.p.r. n. 1032 del 1973, come novellato dall’art. 7 della legge n. 177 del 1976) consegue il diritto alla indennità di buonuscita il dipendente "che cessi dal servizio per qualunque causa".
Questo essendo l’assetto normativo di riferimento – da considerare tuttora vigente ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – risulta evidente che, al fine di individuare la giurisdizione di pertinenza della controversia in esame, occorre avere riguardo al dato storico costituito dal momento in cui il menzionato periodo di servizio ebbe termine, per la cessazione del rapporto di lavoro provvisoriamente ricostituito in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale di sospensione dell’atto di collocamento a riposo. E poichè questo momento, per quanto risulta dalle stesse deduzioni delle parti dell’odierno giudizio, è certamente posteriore al 30 giugno 1998, dovendo identificarsi nella data del 21 dicembre 1998, a partire dalla quale la ricorrente fu definitivamente sollevata dall’incarico ricoperto, ne consegue che, alla stregua del riferito criterio di ripartizione, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, restando, naturalmente, del tutto impregiudicata la questione (di merito) relativa alla effettiva sussistenza del diritto in contestazione.
In accoglimento del ricorso va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione della impugnata sentenza.
Ritiene la Corte, in considerazione della complessità della questione, che sussistano giusti motivi di compensazione delle spese relativamente all’intero processo, ivi compresa cioè la fase svoltasi davanti al giudice amministrativo, alla quale la propria pronuncia regolatrice mette definitivamente termine.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 19-01-2011, n. 1445

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., comma 3 ed in data 12.5-8.6.2010, il GUP di Velletri ha prosciolto, perchè il fatto non sussiste, l’avv. P.M. e PE.AN. dalla contestazione di falsa testimonianza (per le dichiarazioni rese dalla seconda all’udienza 21.4.2008 di una causa civile per opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il primo assisteva una delle parti), ricorre il procuratore circondariale della Repubblica – attivato da specifica memoria della persona offesa – denunziando vizi motivazionali, perchè le dichiarazioni dei testi D.P. e R.F.M. (rispettivamente denunciante e marito, questi anche avvocato che rappresentava la prima nella causa civile) avrebbero dovuto avere una diversa valutazione di attendibilità, in quanto:

– non sarebbe stata valutata correttamente la frase detta dal P. alla Pe. prima dell’esame;

– il GUP avrebbe omesso la motivazione sul contenuto del foglietto che conteneva una comunicazione della PE. all’operaio M. in ordine alle accortezze da avere per il montaggio dell’armadio.

2. Il ricorso è inammissibile, perchè in definitiva rivolge censure di merito – la seconda anche con violazione del principio di autosufficienza del ricorso – all’apprezzamento del GUP, precluse in questa sede di legittimità e non pertinenti all’unico tema rilevante, in relazione alla sentenza ex art. 425 c.p.p., che è quello dell’idoneità o meno degli elementi probatori raccolti a sostenere efficacemente l’accusa in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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