OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 novembre 1990 il Comune di Brindisi conveniva in giudizio dinanzi al locale tribunale l’ing. X X e l’arch. X X proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento di L. 182.552.970, oltre accessori a titolo di compenso per la redazione del progetto di ristrutturazione della via provinciale per Lecce, ex statale n. 16, dal sovrappasso al km. 761 + 547 sino all’incrocio con la linea ferroviaria Brindisi Centrale – Brindisi Marittima. Sosteneva l’opponente che la liquidazione dei compensi avrebbe dovuta essere deferita a un collegio arbitrale ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 13 della convenzione per l’affidamento dell’incarico professionale che, in subordine, non avendo esso conseguito i fondi per l’esecuzione dell’opera, agli intimanti spettava solo la minor somma di L. 28.000.000 secondo le previsioni dell’art. 6 della citata convenzione; contestava inoltre i conteggi posti a fondamento del decreto ingiuntivo nonchè il calcolo e la decorrenza degli interessi richiesti.
I convenuti eccepivano l’infondatezza dell’opposizione e spiegavano in via riconvenzionale subordinata domanda di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento omissivo e negligente tenuto dal Comune in sede di richiesta di finanziamento nonchè azione di arricchimento senza causa per aver il Comune riconosciuto l’utilità dell’opera professionale da essi svolta.
Con sentenza del 19 marzo – 19 giugno 1996 il tribunale, ritenuta la propria competenza, rigettava l’opposizione dichiarando assorbite le domande riconvenzionali.
Su gravame del Comune di Brindisi la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 19 gennaio – 21 febbraio 2001, condannava l’appellante al pagamento della minor somma di L. 122.000.000, oltre rivalutazione e interessi.
Premessa l’inesistenza di un valido contratto tra le parti per la mancata traduzione in un atto negoziale in forma scritta della delibera dell’organo collegiale del Comune che aveva autorizzato l’incarico professionale e la conseguente irrilevanza della sottoscrizione per accettazione degli allegati disciplinari, accoglieva l’azione di indebito, arricchimento riproposta dai creditori istanti; liquidava conseguentemente un indennizzo di complessi ve L. 150.000.000 e, detratto l’acconto corrisposto in misura di L. 28.000.000, condannava il Comune al pagamento della minor somma di L. 122.000.000, da rivalutarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre gli interessi di legge.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione con un unico motivo il Comune di Brindisi.
Resistono con controricorso l’ing. X X e l’arch.
X X.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ e 116 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente e prudentemente valutato la documentazione in atti dalla quale risulterebbe che le delibere di giunta per il conferimento dell’incarico professionale costituivano, insieme all’incorporato disciplinare, un documento unico sottoscritto dall’assessore anziano, dal sindaco e dal segretario generale del Comune, nonchè, per accettazione, dai due professionisti, integrando così l’atto negoziale con forma scritta ad substantiam richiesto dalla legge. Sostiene inoltre che nella specie si sarebbe verificata una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto l’in sufficienza della documentazione in atti sarebbe stata rilevata d’ufficio, in mancanza di qualsiasi eccezione di parte mai formulata dagli istanti che hanno sempre sostenuto di aver sottoscritto un valido contratto per adesione.
Le censure in esame non meritano accoglimento poichè, indipendentemente dalle eccezioni dei controricorrenti – i quali contestano l’esistenza in atti di un unico documento contestualmente sottoscritto da entrambe le parti contraenti – la valutazione delle risultanze istruttorie costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito insindacabile dal giudice di legittimità al quale è precluso ogni esame della documentazione in atti, salva l’ipotesi in cui le carenze nell’esame degli atti trasmodino in vizio di motivazione, vizio che nella specie non sussiste e che neppure viene illustrato dal ricorrente che si è limitato ad un mero richiamo all’art. 360, n. 5, cod. proc.civ..
Parimenti insussistente è la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. poichè la nullità del contratto per vizio di forma può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo allorquando, come nella specie, venga richiesto l’adempimento delle obbligazioni da esso nascenti e non si siano verificate preclusioni di ordine processuale.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere resX.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi euro 3.100,00 di cui euro 3.000,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005
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