Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9291

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Svolgimento del processo

1.- Il giudice di pace di Cagliari accolse la domanda di E. F., titolare di un’attività di autocarrozzeria ed autofficina, volta alla condanna della Fondiaria SAI s.p.a. al pagamento di 2.582,28, quale indennizzo che assunse dovutogli in base ad un contratto di assicurazione che ne copriva la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi. Il danno in questione era stato provocato alla vettura di un cliente, il cui cofano si era improvvisamente aperto nel giro di prova su strada successivo alle eseguite riparazioni.

Il Tribunale di Cagliari ha invece respinto la domanda, compensando le spese del doppio grado, sulla scorta del sostanziale rilievo che dalla complessiva interpretazione del contratto risultava che erano esclusi dalla garanzia i danni che fossero conseguenza diretta dell’attività lavorativa dell’assicurato.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente affidandosi ad un unico motivo, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso la società di assicurazioni.

Motivi della decisione

1.- Sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1371, 1895 c.c., ed ogni possibile vizio della motivazione, in definitiva assumendosi l’erroneità dell’interpretazione del contenuto operata dal tribunale giacchè, se fosse stato escluso il rischio connesso ai danni arrecati ai clienti nell’esercizio della sua attività di carrozzeria, allora il ricorrente non avrebbe avuto alcuna ragione di sottoscrivere una polizza che, nel libretto illustrativo, si affermava realizzata per dare all’azienda artigianale "la più ampia copertura assicurativa contro i rischi che possono pregiudicarne l’integrità e lo sviluppo", a pagina 28 precisandosi poi che "La SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività, dichiarata in scheda copertura".

2.- La censura è infondata.

Il Tribunale – nel compiere un analitico scrutinio del contratto assicurativo – riconosce bensì che il sinistro rientrerebbe in via generale tra le garanzie generali previste (essendo quanto sopra riportato a pag. 28 del libretto illustrativo esattamente quanto in sentenza, a pag. 4, si afferma essere affermato nelle Condizioni di assicurazione, quadro 4^, voce Garanzie), ma rileva che le parti hanno espressamente escluso i danni "alle cose che l’Assicurato detiene per qualsiasi motivo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate, nonchè le cose portate da clienti e frequentatori nei luoghi ove si svolge l’attività esercitata e dichiarata in scheda copertura".

Sostiene poi che, così interpretato, il contratto non è affatto privo del rischio assicurato poichè "la garanzia copre i danni cagionati a cose di terzi che non rientrino nella sfera della disponibilità dell’assicurato in ragione di un titolo di detenzione" (così la sentenza impugnata, a pag. 5, quarto capoverso); e, ancora, che l’espressa esclusione della garanzia per i danni "alle opere in costruzione ed in manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori" confermerebbe la volontà delle parti di escludere dalla copertura i danni che siano conseguenza diretta dell’attività lavorativa dell’assicurato e che abbiano riguardato beni non in rapporto di mera occasionalità con lo svolgimento di detta attività.

Ne trae infine conferma dall’esclusione della garanzia per i danni "conseguenti a lavori di riparazione o manutenzione meccanica".

Di tali considerazioni – e in particolare dell’ultima – il ricorrente non si fa carico alcuno in ricorso, bensì dolendosi che il contratto non sia stato interpretato in modo da ridurlo a ragionevolezza e sostenendo che il rischio era solo "apparentemente" escluso dalle previsioni contrattuali ulteriori rispetto alla prima (così nelle indicazioni conclusive di pag. 15 del ricorso), ma del tutto omettendo di spiegare quanto di diverso quella esclusione potesse significare se non ciò che il tribunale ha ritenuto.

Ed in difetto di tale prospettazione non è dato cogliere nè la prospettata violazione di legge, nè la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione della sentenza sottoposta (essa e non il contenuto del contratto di assicurazione) al vaglio della Corte di legittimità.

Neppure considera il ricorrente che i danni subiti dai veicoli oggetto di riparazione e verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori erano espressamente esclusi dall’art. 19 delle condizioni generali relative alle garanzie aggiuntive e che quelli comunque subiti dai veicoli in deposito (con esclusione in ogni caso di quelli conseguenti a lavori) erano coperti solo in quanto i medesimi si trovassero nell’area dell’azienda dove era svolta l’attività assicurata, secondo quanto prescritto dall’art. 20. Quand’anche, dunque, fosse stato in ipotesi possibile concludere che la sentenza era effettivamente censurabile per aver interpretato il contratto nel senso dell’esclusione dei danni arrecati alle vetture dei clienti durante i lavori di riparazione, resterebbe il dato che la garanzia comunque non si estendeva ai danni verificatisi all’esterno dell’officina meccanica, com’è invece pacifico che nella specie sia avvenuto.

3.- Le spese possono essere compensate in considerazione della difformità tra le decisioni di merito, fondate sull’interpretazione di un contratto oggettivamente suscettibile di indurre dubbi ermeneutici.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 15-02-2013, n. 7582

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 dicembre 2011, la Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza emessa in data 13 gennaio 2009 dal Tribunale di Brescia – Sezione staccata di Grumello Del Monte nei confronti di P.L.F. e di V.G.L. giudicati responsabili del delitto di cui all’art. 590, commi 1, 3 e 4, art. 583 cod. pen., comma 1, n. 1, in relazione al D.P.R. 7 gennaio 1958, n. 164, art. 24 e D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, art. 5, per aver cagionato, per colpa generica e per inosservanza della specifica normativa antinfortunistica, nei rispettivi ruoli di titolare della ditta individuale e di appaltatore principale dei lavori di costruzione di un edificio destinato a civile abitazione sito in (OMISSIS) e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel citato cantiere, lesioni personali consistite in emorragia intracranica (dalle quali derivava uno stato di malattia guarito in oltre 40 giorni con la conseguente incapacità, per pari periodo, di attendere alle ordinarie occupazioni) ad A.G., quale subappaltatore dei lavori di lattoneria, precipitato al suolo, il giorno 7 marzo 2005, per una momentanea distrazione, da un’altezza di circa cinque metri attraverso un lucernaio del tetto ove si trovava per effettuare la posa di canali di gronda.

Per l’effetto, gli imputati, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, venivano condannati alla pena ritenuta di giustizia. Si contestava in particolare ad entrambi di aver omesso per colpa di mettere in sicurezza il lucernaio mediante l’installazione di idonei parapetti nelle parti prospicienti il vuoto e comunque di aver mancato di predisporre idonee opere provvisionali o precauzionali atte ad eliminare i pericoli di caduta. Al solo V. si addebitava altresì l’omessa verifica dell’osservanza delle misure previste nel piano di sicurezza e di coordinamento nonchè l’omessa organizzazione, a tale scopo, della cooperazione e del coordinamento tra le varie imprese presenti in cantiere.

In esito all’istruttoria espletata, ha giudicato la Corte d’Appello del tutto pacifica la dinamica dell’infortunio. Mentre l’ A. si trovava sul tetto dell’edificio in costruzione e camminava all’indietro per spostare alcuni canali di gronda da installare, era precipitato al suolo attraverso il vano di un lucernaio, privo, al pari degli altri sei presenti sul tetto, di parapetti o di protezioni diverse lungo il perimetro dell’apertura. Come evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, siffatta omissione (integrante trasgressione delle comuni regole di prudenza e diligenza nonchè delle specifiche prescrizioni antinfortunistiche dettate dal D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 24 e 77, la cui osservanza avrebbe certamente evitato l’evento,valendo a scongiurare il pericolo di precipitazione dall’alto) doveva farsi pacificamente risalire ad entrambi gli imputati,titolari di posizioni di garanzia fondate da diversi titoli contrattuali costitutivi dei diversi ruoli ricoperti nel cantiere,ma entrambe convergenti alla tutela della incolumità di tutti coloro che vi prestavano la propria attività, a nulla rilevando che l’ A. fosse artigiano e lavoratore autonomo,in veste di subappaltatore di lavori di lattoneria. L’imputato V., nella sua qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, era inoltre obbligato non solo a vigilare sul rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento, ma anche ad attivarsi per evitare i pericoli derivanti dalla contestuale presenza di più imprese nel cantiere, organizzandone la reciproca cooperazione.

Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, per tramite dei rispettivi difensori.

In sintesi entrambi i ricorsi enunciano censure sostanzialmente di identico contenuto, per difetto di motivazione e per violazione di legge, avendo la Corte distrettuale escluso che potesse qualificarsi abnorme – e quindi causa esclusiva dell’evento – il comportamento dell’ A. che, pur consapevole dei rischi cui era esposto trovandosi sul tetto, camminava all’indietro, verosimilmente mentre effettuava una telefonata con il cellulare, perdipiù, senza aver allacciato le cinture di sicurezza. I Giudici di seconda istanza avrebbero peraltro omesso qualsivoglia verifica in ordine all’attendibilità del teste T.M. che, pur avendo riferito, in sede di sommarie informazioni, la circostanza della concomitante telefonata che stava effettuando l’infortunato,l’aveva poi smentita in sede di esame dibattimentale.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati ed enunciano motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Con le censure riferite a pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata in punto alla ritenuta sussistenza del nesso eziologico, i ricorrenti intendono in realtà indurre questa Corte ad una ricostruzione e ad una "rivisitazione " del fatto, nonchè ad una diversa valutazione del materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito. Deve premettersi che, come affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., n. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, rv. 207944; Sez. Un., rie. Spina, 24/11/1999, rv. 214793), esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali. Ed in ogni caso va ribadito che,anche a seguito della riforma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), "non risulta istituito un terzo grado di giudizio di merito tale cioè che al Giudice di legittimità possa esser sottoposto materiale probatorio già utilizzato dal Giudice di merito,affinchè la Corte di cassazione rinnovi la valutazione degli elementi di prova fornendone una lettura diversa da quella del giudice di merito" (cfr.

Sez. 6 n. 26149 del 2009). Ciò posto, osserva il Collegio che, in punto alla sussistenza del nesso di causalità (ed all’esclusione di una condotta cd. abnorme dell’infortunato, con valenza di esso interruttiva) la Corte d’appello ha evidenziato, con argomentazioni congrue, appropriate e coerenti con le risultanze emerse dall’istruttoria, che l’omessa predisposizione dei parapetti e delle opera provvisionali intorno al perimetro dei lucernai, aperti sul tetto (dovuta alla violazione colposa di precise regole antinfortunistiche,enunciate nel capo di imputazione e di elementari obblighi di diligenza, prudenza e perizia, pacificamente gravanti su entrambi gli imputati) integrava incontestabile antecedente causale dell’evento che, come risulta peraltro intuitivo, non si sarebbe verificato in presenza dell’adozione della condotta attiva pretermessa, ancorchè l’infortunato A. avesse concorso nella produzione dell’evento lesivo, con la propria condotta gravemente imprudente (testè richiamata), fosse stato costui intento o meno, all’atto di precipitare attraverso il lucernaio non protetto,in una telefonata con il proprio apparecchio cellulare, non rivestendo in realtà rilievo decisivo (diversamente da quanto obiettato da entrambi i ricorrenti) la questione relativa alla credibilità o meno della deposizione dibattimentale resa dal teste T.M.. Hanno altresì correttamente evidenziato i Giudici di seconda istanza, in conformità all’orientamento ripetutamente affermato da questa Corte, che doveva escludersi che una siffatta condotta dell’infortunato avesse interrotto il nesso eziologico, quale causa sopravvenuta di ordine eccezionale, esclusivamente determinante l’evento (art. 41 cod. pen., comma 2) inquantochè, per un verso, le disposizioni antinfortunistiche sono preordinate a "prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore " e, per l’altro, non si trattò di comportamento abnorme, "radicalmente ed ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili scelte nell’esecuzione del lavoro " di guisa da porsi la di fuori di ogni possibilità di controllo ad opera di coloro che erano gravati dell’adozione delle specifiche misure antinfortunistiche, essendo invece risultato che l’ A. era intento a spostare i canali di gronda presenti sul tetto che avrebbe dovuto installare in esecuzione del contratto di subappalto stipulato (cfr. Sez. 4 n. 12155 del 1999; Sez. 4 n. 3455 del 2004;

Sez. 4 n. 36339 del 2005; Sez. 4 n. 2614 del 2006). In tale ambito concettuale, incensurabili appaiono le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte distrettuale che ha inteso escludere il preteso effetto interruttivo del nesso di causa, anche dell’omissione colpevole dell’ A. per non aver allacciato le cinture di sicurezza da lui stesso indossate, pur trovandosi a lavorare su di un tetto, a notevole altezza dal suolo. L’azione positiva omessa – ha logicamente osservato la Corte d’appello – non sarebbe stata tanto idonea ad impedire la precipitazione dell’infortunato attraverso il lucernaio (non protetto da parapetto intorno al perimetro), quanto piuttosto ad evitare la generica caduta dal tetto, invero già scongiurata dal fatto che il perimetro esterno dello stesso " risultava regolarmente protetto da una ponteggiatura e da una rete metallica ". Nè era possibile obiettivamente escludere che, agli effetti della mera movimentazione dei canali di gronda sul tetto, quale incombente necessariamente prodromico alla loro installazione,il preventivo aggancio delle cinture di sicurezza si sarebbe verosimilmente rivelato controproducente se non ostativo di guisa da apparire, anche in tale ottica, unica misura efficacemente impeditiva dell’evento quella della installazione di parapetti intorno al perimetro dei lucernai.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducale alla volontà, e quindi a colpa, degli stessi: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00, ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
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Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13725

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Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Morbegno ha accolto l’opposizione proposta dalla s.n.c. V. A. di V. U. & C. avverso il verbale in data 18 aprile 2005, con il quale agenti della Polizia di Stato di Sondrio le avevano contestato di aver effettuato con un suo veicolo un trasporto di merci per conto proprio, senza aver ottenuto la relativa licenza. La decisione si basa sul rilievo che l’autorizzazione al trasporto per conto di terzi, di cui era munita la società attrice, aveva contenuto più ampio e presupposti più rigorosi della licenza mancante, sicchè consentiva di esercitare entrambi i tipi di trasporto.
Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Sondrio hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La s.n.c. V. A. di V. U. & C. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
L’eccezione di inammissibilità, formulata dal pubblico ministero in udienza, va disattesa, poichè vi è in atti l’avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, del plico postale contenente la copia del ricorso per cassazione, inviata per la notificazione ai procuratore della s.n.c. V. A. di V. U. & C..
Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazione il Ministero dell’interno e la Prefettura di Sondrio lamentano che il Giudice di pace ha erroneamente esteso l’operatività dell’autorizzazione per il trasporto per conto di terzi a quello per conto proprio, per il quale è richiesta invece una apposita diversa licenza.
La doglianza non è fondata.
Per l’esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti, dalla L. 6 giugno 1974, n. 298, artt. 31 ss., provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicchè risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31, lett. b) della legge citata definisce come "complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale".
Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimata non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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Cass. pen., sez. I 26-02-2009 (10-02-2009), n. 8632 Dichiarazioni rese dall’indagato alla P.G. senza assistenza difensiva – Inutilizzabilità estesa all’interrogatorio reso al P.M. con l’assistenza del difensore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA
1. – Con sentenza, deliberata il 19 maggio 2008 e depositata il 30 giugno 2008, la Corte di assise di appello di Reggio di Calabria, in riforma della pronuncia assolutoria della Corte di assise di Locri 3 maggio 2006, impugnata dal Pubblico Ministero, ha dichiarato P. M., T.F. e V.A. colpevoli dei reati loro ascritti, di omicidio in danno di G.F. e dei connessi delitti concernenti la detenzione e il porto delle armi usate per perpetrare il fatto di sangue, in (OMISSIS); esclusa l’aggravante della premeditazione, ritenuta la continuazione tra tutti i reati e concesse a T. e V. attenuanti generiche, ha irrogato a P. la pena principale della reclusione in anni ventitre e agli altri due la pena della reclusione in anni venti.
La Corte di assise di Locri aveva motivato l’epilogo assolutorio sulla base della considerazione della inattendibilità della testimone oculare C.M.I. e della inutilizzabilità delle dichiarazioni di reità di T..
La giovane aveva dichiarato che, mentre assieme alla zia C. M. si recava a deporre i rifiuti, aveva udito il fragore di due colpi di arma da fuoco; aveva proseguito e, due minuti dopo, aveva scorto P. nel preciso frangente in cui colpiva con calci e bastonate la vittima sanguinante, già a terra, e, quindi, sparava contro G. due colpi di pistola, finendolo; assieme a P. erano V. e – appostato sulle scale della casa di G. – T.; costui si allontanava immediatamente dopo; P. e V., invece, si trattenevano sul luogo del delitto; e il primo col telefono cellulare chiamava i Carabinieri e il servizio medico di emergenza.
T., all’atto della cattura aveva dichiarato ai Carabinieri che P. gli aveva confessato di essere l’autore dell’omicidio, perpetrato per motivo passionale a cagione della relazione della vittima con la moglie dell’omicida; poi aveva ammesso di essere stato presente alla esecuzione del delitto; e aveva, quindi, l’ (OMISSIS) condotto i Militari nel posto, ubicato in un terreno di P. ove sarebbero state occultate le armi del delitto; al sopralluogo il nascondiglio era stato rinvenuto vuoto e manomesso.
Interrogato dal Pubblico Ministero aveva, tuttavia, negato la veridicità di quanto dichiarato ai Carabinieri, assertivamente per timore di percosse.
La Corte di assise di appello dopo aver rinnovato la istruzione dibattimentale, con perizia collegiale sulla capacità di testimoniare di C.M.I., ha accertato che tra le ore 23.25 e 23.27 del giorno del delitto P., spalleggiato da V. a da T. (quest’ultimo in funzione di copertura), nel centro urbano di (OMISSIS), nelle adiacenze della abitazione di G.F., sita alla Via (OMISSIS), esplose due colpi di fucile, caricato a lupara, attingendo la vittima, con uno dei colpi alla spalla destra, e successivamente finì il malcapitato, già caduto a terra, mediante due colpi di pistola alla testa; quindi, avvedutosi di essere stato scorto da una giovane, allo scopo di precostituire la difesa, inscenò il casuale ritrovamento del cadavere e, a tal fine, col proprio apparecchio cellulare chiamò il servizio pubblico di emergenza sanitaria e i carabinieri, mentre T. di allontanava per occultare le armi.
In punto di responsabilità la Corte territoriale ha motivato quanto segue.
La perizia collegiale ha accertato che la testimone oculare, pur se affetta da lieve ritardo mentale, iperemotività ansiosa e fragilità psichica è capace di testimoniare, avendo dimostrato di essere bene orientata nel tempo e nello spazio, di avere coscienza delle sue osservazioni e valutazioni, di possedere buoni poteri mnemonici;
peraltro le condizioni psichiche della giovane incidevano solo nel senso che la "suggestionabilità e l’ansia bloccavano la donna, facendole dire: non ho visto nulla; non ho sentito; non ricordo; ma poi, portata in serenità, descriveva dettagliatamente tutto". La ritrattazione della C., all’esordio dell’esame diretto del Pubblico Ministero nel giudizio di primo grado e, quindi, nel controesame difensivo – la testimone ha affermato di aver reso le dichiarazioni di accusa perchè impaurita dalle grida del maresciallo dei Carabinieri della stazione di Roccella che la esaminava; di non aver in realtà visto nulla di quanto narrato; di aver soltanto scorto P. che a gran voce chiamava: F. F. – non è veridica; è stata indotta dalle riferite pressioni e minacce ricevute dalle sorelle del ridetto imputato; la rappresentazione della C. è confortata dai riscontri costituiti: dalla coincidenza della narrazione colla sequenza degli spari e con il numero dei colpi di arma da fuoco; con la circostanza delle chiamate di P. al servizio sanitario di emergenza e ai Carabinieri; con la pacifica presenza della testimone nelle immediate adiacenze del luogo del delitto, come anche segnalato dal fratello della vittima subito accorso, e come ammesso da P. il quale ha riferito di aver notato una ragazza mentre era vicino al cadavere della vittima;
collimano, inoltre, le risultanze dell’esperimento giudiziario, eseguito in prime cure il (OMISSIS), in ordine alla possibilità di percezione del fragore degli spari e di avvistamento della scena del delitto, seguendo il percorso compiuto dalla C.; sono, invece, inattendibili, contraddittorie e inverosimili le dichiarazioni di C.M., asseveranti la ritrattazione della nipote e suggerite dalla "stessa fonte";
T. ha ammesso che poco prima del fatto di sangue, P. gli aveva dato in consegna una pistola, assertivamente subito restituita; il giudicabile, nel corso dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il (OMISSIS), ha dichiarato di aver effettivamente reso ai Carabinieri le dichiarazioni contestategli dal Pubblico Ministero; l’interrogatorio non è inficiato da alcuna nullità, in quanto legittimamente il Pubblico Ministero ha utilizzato per la contestazione ai sensi dell’art. 350 c.p.p. le precedenti dichiarazioni non verbalizzate; non è credibile la ritrattazione dell’imputato; la attendibilità della "chiamata di correo" a carico di P. è confermata dagli ulteriori elementi di prova costituiti dalla accertata disponibilità di una pistola da parte di P. nella imminenza del delitto; dal sopralluogo presso il nascondiglio delle armi; dalla concordanza del racconto con i dati della generica; dal tentativo di P. di sviare e inquinare le indagini, addossando sospetti a carico di tal V. M. (per un contrasto trasceso a vie di fatto con la vittima nelle ore precedenti l’omicidio); dal sintomatico mendacio in ordine alla iniziale negazione della propria presenza a (OMISSIS); dalla concordanza con la testimonianza della C.; in proposito non è decisivo il rilievo che T. non abbia fatto cenno al concorso di V.A., in carenza di specifiche domande e approfondimenti investigativi sul punto; le condotte di T. e di V.A. non sono di mera connivenza; integrano appieno la compartecipazione nel fatto di sangue; V. fu sempre in compagnia di P.; nulla fece per impedire l’evento; anzi, immediatamente, dopo il delitto, concorse nel tentativo di sviare le indagini, simulando con le segnalazioni al servizio sanitario di emergenza e ai Carabinieri il casuale rinvenimento del cadavere di G., quindi, prendendo contatto col fratello della vittima e insinuando sospetti a carico di V.M. e di tale A. S. (per un contrasto con G. insorto la settimana precedente); T. prese in consegna la pistola di P.;
disponeva di un veicolo, all’interno del quale poteva occultare il fucile; e subito dopo l’omicidio, si allontanò portando seco le armi per celarle nel nascondiglio di P. a lui ben noto; la mancata corrispondenza nelle emergenze della generica di alcuna traccia dei calci riferiti da T. e dalla C. (nonchè delle bastonate narrate da quest’ultima) trova spiegazione nella errata percezione dei dichiaranti; il testimoniale a discarico, infine, non è attendibile; i testi B., Ca. e R. hanno, infatti, mentito asserendo di non aver udito gli spari prima del riferito avvistamento di P. e V. e del loro ritorno.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i "molteplici precedenti penali" rendono P. immeritevole della concessione delle attenuanti generiche.
2. – Ricorrono per cassazione tutti gli imputati col ministero dei rispettivi difensori di fiducia (l’avvocato Antonio Speziale per P., gli avvocati Antonio Speziale e Sandro Furfaro per gli altri due) mediante tre distinti atti, recanti la data del 15 ottobre 2008, depositati il 28 ottobre 2008. 2.1 – P. sviluppa due motivi.
2.1.1 – Con il primo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 63, 191, 350, 357, 526 e 605 c.p.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell’art. 192 c.p.p..
Il difensore espone la rappresentazione dei fatti offerta dall’imputato: dopo aver incontrato davanti alla chiesa di (OMISSIS) i testi R., B. e Co., mentre circolava alla guida del proprio ciclomotore recando a bordo V.A., si imbattè nel cadavere di G., riverso sul selciato e insanguinato; suppose che fosse stato percosso con un bastone al capo; sconvolto chiamò per nome la vittima; ritornò indietro e con l’aiuto di V. e di R. fece chiamare con il proprio telefono cellulare il servizio di emergenza sanitaria e i Carabinieri.
Argomenta, quindi, il difensore anche con richiamo delle considerazioni poste dalla Corte di assise a base della sentenza assolutoria: concordano le dichiarazioni dei testi a discarico, la cronologia delle chiamate telefoniche sulle utenze 118 e 112, la registrazione delle conversazioni intercorse, gli esiti del sopralluogo effettuato in prime cure; C.M.I. ha riferito di aver udito pronunciare il nome di T.; tanto dimostra che in loco era già giunto il fratello ( A.) della vittima; la giovane non ha fatto menzione della circostanza che fu V. a formare il numero del 118 e che costui si allontanò subito dopo per avvertire il fratello del defunto; G. A. notò la ragazza e la zia con i sacchetti della spazzatura;
consegue che "le due donne giunsero in loco ad omicidio abbondantemente consumato"; tanto peraltro emerge dalla testimonianza di C.M.; collimano la circostanza dell’ora (le 22.48.36) della telefonata fatta da P. ai Carabinieri, notata da C.M.I. e il rilievo della omessa menzione da parte della giovane delle precedenti circostanze omesse; la versione dell’imputato è avvalorata dal teste Pa.Gi., il quale, cessato il fragore degli spari, udì dopo alcuni minuti gridare il nome di F.; la Corte territoriale non ha considerato siffatte circostanze nè il contrasto tra la testimonianza della C. e la prova generica, per l’assenza di tracce delle bastonate e dei calci; la testimone ha rappresentato "un dato astutamente inesistente" frutto della propalazione della errata supposizione di P.; la Corte di assise di appello, acclarata la capacità della giovane a testimoniare, ha, poi, omesso di saggiarne la attendibilità, non ostante la C. fosse – pacificamente – persona affetta da lieve ritardo mentale, insicura, labile e suggestionabile; inoltre nè C.M.I., nè C.M. "hanno mai asserito di aver ricevuto minacce" da parte delle sorelle di P.; le uniche pressioni sulla ragazza furono esercitate dai Carabinieri; come esattamente considerato dalla Corte di assise le modalità dell’esame, in rapporto alla personalità della testimone, comportano la inattendibilità delle dichiarazioni; la testimonianza, comunque, neppure concorda colle dichiarazioni di T., il quale non ha fatto alcun cenno alla presenza di V.; in relazione alle dichiarazioni di T. non trova applicazione la norma dell’art. 350 c.p.p., comma 5, in quanto non furono assunte "sul luogo o nella immediatezza del fatto"; non sono utilizzabili le dichiarazioni rese in via informale da T. ai Carabinieri e inserite nel verbale dell’interrogatorio dell’imputato;
conclusivamente la Corte di assise di appello ha sovrapposto la propria ricostruzione a quella ineccepibile della Corte di assise, omettendo di confutarla.
2.1.2 – Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p., nonchè mancanza della motivazione sul punto del diniego delle attenuanti generiche, censurando che la Corte territoriale abbia fatto mero riferimento a "un precedente a carico dell’imputato" senza porlo "a confronto con altro". 2.2 – T. formula censure analoghe a quelle articolate da P. col primo motivo e nell’esordio il difensore obietta che l’imputato mai ha comunque attributo a se stesso alcuna compartecipazione nel fatto di sangue e che non sarebbe veridica la "dichiarazione estemporanea" in ordine alla consegna dell’arma da parte di P..
2.3 – V.A. ripropone le medesime doglianze, dopo aver stigmatizzato la "mancanza assoluta di considerazione della sentenza di primo grado" da parte della Corte di assise di appello; la omessa valutazione della attendibilità della testimone oculare a carico; la "frammentaria rilettura della vicenda", avulsa dalla considerazione delle incongruenze rilevate in prime cure; la inosservanza dei canoni di valutazione della prova stabiliti dall’art. 192 c.p.p.; e dopo aver dedotto con riferimento alla specifica posizione del ricorrente:
V. non era presente all’atto in cui P. consegnò l’involucro (contenente, secondo l’accusa, la pistola) a T.;
fu P. e non V.A. a riferire al fratello della vittima il litigio intercorso poco prima con V.M.;
nessun interesse lega V.A. a P.; la rappresentazione della C. non trova alcun elemento di conferma.
3. – Tutti i ricorsi sono infondati.
3.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:
– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di assise di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
Destituita di fondamento è, infine, la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di T..
La Corte territoriale ha fatto riferimento a quanto dichiarato dall’imputato nel corso dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero con le garanzie difensive e ritualmente ammesso in dibattimento non avendo il giudicabile consentito all’esame.
Irrilevante è, invero, l’antefatto investigativo delle dichiarazioni rese informalmente dai Carabinieri: tali dichiarazioni, infatti, offrirono mero spunto alle domande del Pubblico Ministero, laddove la Corte territoriale ha utilizzato le risposte dell’imputato.
Ed è appena il caso di ricordare che in tema di inutilizzabilità – a differenza rispetto alla materia della nullità – non opera il principio della propagazione (Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 2007, n. 21923, Cirillo, massima n. 236694). Sicchè il divieto di utilizzazione nel dibattimento delle dichiarazioni rese dall’indagato, senza assistenza difensiva, alla polizia giudiziaria, non si comunica al successivo interrogatorio cui il Pubblico Ministero, edotto delle dichiarazioni in parola, sottoponga l’indagato ritualmente assistito dal difensore.
3.2 – Neppure sussiste vizio alcuno della motivazione.
La Corte di assise di appello ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato di legittimità.
Gli è che nel tessuto motivazionale della ordinanza impugnata questa Corte non rileva:
– nè il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dai ricorrenti) assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa;
– nè il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò le censure difensive – per quanto è dato apprezzare e sindacare nella sede del presente scrutinio di legittimità – non compromettono in radice la tenuta del costrutto argomentativo che sorregge la decisione impugnata, disarticolandone la struttura portante; postulano, bensì, alternative ricostruzioni e valutazioni, ritenute più adeguate, delle risultanze processuali.
Ma sotto tale ulteriore profilo i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, non possono essere presi in considerazione, in quanto, sviluppandosi nell’orbita delle censure di merito, consistono in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione e, pertanto, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.