Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) – Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, i signori An.Gi., Do.Gi. e Ma.Fa. chiedevano l’annullamento del provvedimento di diniego di permesso a costruire e autorizzazione all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione emesso dal Comune di Misilmeri in data 9 agosto 2007.
L’atto era così motivato: "Considerato che il fabbricato, per il quale viene presentata la domanda di sanatoria, che quello che si intendeva ricostruire, non sono conformi agli strumenti urbanistici in vigore sia all’epoca della realizzazione della costruzione (1981) che alla data in cui venne presentata la domanda di ricostruzione, in quanto non rispettano l’indice di edificabilità fondiaria massima né la distanza dai confini".
2) – Con sentenza n. 494 del 9 marzo 2009, il giudice adito respingeva il ricorso, incentrato sull’assunto che non sarebbe stato preavvisato il rigetto, come previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241/1990, e che sussistevano le condizioni per l’accoglimento dell’istanza.
Ad avviso di detto giudice, doveva condividersi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non debbono essere applicate meccanicamente e a fini meramente strumentali, ma solo quando la comunicazione di avvio sia suscettibile di apportare una qualche utilità all’azione amministrativa, coerentemente con la funzione di arricchimento sul piano del merito e della legittimità, che possa derivare dalla partecipazione del destinatario del provvedimento.
Conseguentemente, proseguiva il giudice stesso, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento (alla quale va assimilata quella di preavviso di rigetto) comporta l’illegittimità del provvedimento finale, solo se il soggetto non avvisato possa provare che, ove avesse avuto la possibilità di partecipare, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni, anche solo eventualmente idonea ad incidere, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale.
Per contro, nella fattispecie in esame il provvedimento era stato motivato in modo chiaro ed esaustivo e siffatta motivazione non era stata contestata dai ricorrenti, i quali si erano limitati a fare riferimento alla sussistenza delle condizioni per l’accoglimento delle loro istanze.
3) – Due dei ricorrenti originari (Ma.Fa. e Do.Gi.) hanno proposto appello contro la summenzionata sentenza.
A loro avviso, il provvedimento di diniego deve essere preceduto da una tempestiva comunicazione che esterni i motivi che potrebbero condurre al diniego (in fieri) e dal ricevimento della suddetta comunicazione l’interessato deve disporre di 10 giorni di tempo per presentare memorie, osservazioni e/o documenti.
Inoltre, il diniego non può intervenire con motivazioni diverse da quelle già comunicate.
Nella specie, il provvedimento di diniego è stata preceduta da una comunicazione del responsabile dell’Area VIII in data 5 aprile 2002 nella quale si fa presente che "il rilascio della concessione in sanatoria non rientra nelle ipotesi ostative relative ai vincoli ambientali e urbanistici ad eccezione del vincolo sismico per il quale è stata prodotta certificazione di idoneità sismica in data 20.2.2002 e del vincolo idrogeologico. L’oblazione pagata di Euro 2.983,57 è congrua".
Conseguentemente non può revocarsi in dubbio la regolarità del fabbricato rispetto agli strumenti urbanistici vigenti sia all’epoca della sua realizzazione che a quella della domanda. Inoltre, l’inesistenza di difformità rispetto agli strumenti urbanistici emerge dalla relazione tecnica d’ufficio, depositata nel corso del giudizio penale a carico del sig. Ma.Fa., dalla quale risultava che la posizione urbanistica dell’immobile demolito risultava regolare e così le opere oggetto di sequestro.
4) – L’appello è infondato. Quanto alla lamentata carenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, se ne deve escludere rilevanza ai fini di causa, in quanto, avendo il diniego a oggetto il vaglio di aspetti privi di margini di discrezionalità amministrativa, soccorre in tali casi la disposizione generale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990, a norma della quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata delle relative determinazioni, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. questo Consiglio, 28 aprile 2008, n. 363 e Cd.S., sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1098 e sez. V, 7 settembre 2009, n. 5235).
In relazione, poi, ai motivi del diniego, si osserva che gli stessi sono enunciati con precisione dal provvedimento impugnato e che gli appellanti non sono stati in grado neppure in questa sede di contestare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
In particolare, non emergono dalla documentazione versata in atti elementi che comprovino la conformità urbanistica delle opere realizzate, relativamente al rispetto dell’indice di edificabilità fondiaria e alla distanza dai confini.
5) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
Non v’è luogo a una pronuncia delle spese di giudizio, poiché il Comune di Misilmeri non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 9 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.
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