Sigla che indica tutti gli Stati del continente africano che nel 1963 e nel 1969 aderirono alle convenzioni di Yaoundé con la CE.
Nel 1975 la prima convenzione di Lome’ ha superato tali convenzioni.
Categoria: Glossario
Sciopero (Strike)
Strumento di lotta sindacale che consiste in un’astensione collettiva e concordata dei dipendenti dall’attività lavorativa per la tutela di un interesse professionale collettivo.
Nel nostro ordinamento lo sciopero è stato oggetto di norme repressive fino al 1889 e poi durante il periodo fascista. Nella fase intermedia, ossia dal 1889 al 1926, è stato, invece, tollerato, in quanto considerato una manifestazione dell’attività sindacale. L’art. 40 della Costituzione, infine, ha riconosciuto il diritto di sciopero, consentendone l’esercizio «nell’ambito delle leggi che lo regolano».
Attualmente, salvo per i servizi pubblici (v.) essenziali (cioè per quei servizi che consentono il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza ecc. secondo la L. 146/1990) l’esercizio del diritto di sciopero non incontra particolari limitazioni. Si può anzi affermare che tutte le forme di sciopero sono legittime e tutte le finalità, anche non contrattuali, perseguibili purché si operi nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e non si ledano beni costituzionalmente protetti. Consentiti perciò sono i fini di protesta, di solidarietà, politici.
Il problema ha investito il settore delle c.d. forme anomale di sciopero fra queste, lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera caratterizzate dal fatto di provocare al datore un danno maggiore di quello derivante dallo sciopero tradizionale.
Lo sciopero a singhiozzo si attua interrompendo l’attività lavorativa più volte nel corso della giornata e di frequente; quello a scacchiera si realizza, invece, attraverso un’astensione dal lavoro a reparti alternati della stessa azienda e in tempi diversi; altra forma anomala è costituita dallo sciopero bianco in cui l’astensione dal lavoro non è accompagnata dall’allontanamento dal posto di lavoro per la brevità della sospensione stessa.
Separatezza banca-industria (Separateness banking industry)
Tale principio serve ad una corretta gestione dell’attività creditizia e disciplina la possibilità di partecipazione di imprese non bancarie nella gestione (e nell’eventuale controllo) di istituti di credito.
In tal modo il sistema creditizio valuta il merito di credito e quindi l’efficienza nell’allocazione delle risorse.
Una banca dovrebbe concedere crediti, soprattutto ad imprenditori, se l’azionista di maggioranza di una banca fosse un imprenditore, si cumulerebbero due posizioni: quella di erogatore del credito e quella di probabile destinatario del credito stesso.
Questo lo porterebbe inevitabilmente a concedere a se stesso (o ai suoi alleati economici) delle condizioni creditizie di favore.
Il sistema economico stabilisce delle regole per limitare certe potestà, infatti in Italia, devono richiedere l’autorizzazione alla Banca d’Italia i soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie capogruppo che diano luogo:
1) al controllo indipendentemente dall’entità della partecipazione;
2) ad una partecipazione al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33% e 50% del capitale sociale.
Il limite massimo per la partecipazione nel capitale azionario di una banca è del 15% per i soggetti che svolgono attività d’impresa in settori non bancari né finanziari.
Il CICR deve fissare i limiti nella concessione di credito ai soggetti collegati o con partecipazioni rilevanti nel capitale degli enti creditizi, e delle direttive generali in materia di conflitti di interesse tra banche e loro azionisti rilevanti.
Shirking (Abdicare)
Modelli che spiegano la rigidità del salario.