Speciali organismi caratterizzati dall’associazione di più persone, aventi l’interesse ad esplicare in comune la loro attività per il raggiungimento di propri fini. Le (—) erano note già in diritto romano, che disciplinava i collegia opificium, con scopi prevalentemente di assistenza e religiosi ed in epoca bizantina, ma rivissero nel secolo XI, quando entro l’ordinamento comunale si delinearono inizialmente le Comunità di mestieri, ossia gruppi di produttori artigianali che avevano il privilegio di esercitare in via esclusiva una professione, secondo una regolamentazione fissata dalla pubblica autorità. Fu nel corso del secolo XIII che tali Comunità si trasformarono in (—), acquistando autonomia economica e regolamentare.
Esse si distinsero in (—) mercantili ed artigiane, collegi professionali, confraternite religiose e consorterie nobiliari.
Ogni corporazione raggruppava parecchie professioni, più o meno direttamente collegate le une alle altre. La direzione era affidata alla Jurande, composta da alcuni maestri scelti dai loro confratelli e denominati syndics o balì. Essi duravano in carica un anno e giuravano di prestare osservanza allo statuto della corporazione e di adempiere il loro operato nell’interesse dei confratelli. Esercitavano un potere disciplinare generale su tutti i membri della corporazione ed avevano la rappresentanza processuale dell’organismo.
Ogni corporazione aveva uno statuto del lavoro e uno statuto della produzione. Il primo stabiliva gli orari di apertura delle botteghe, le ore di lavoro (generalmete dieci al giorno), i riposi festivi (frequentissimi) ed i salari. Il secondo stabiliva la qualità delle materie prime da utilizzare, il numero ed il tipo di utensili di cui servirsi, nonché la specificazione delle merci prodotte. L’osservanza di queste disposizioni era garantita dai syndics e dal pubblico, che in qualunque momento poteva denunciare la minima irregolarità (si tenga presente che il lavoro veniva svolto dietro una vetrina, affinché ognuno potesse controllare il lavoro svolto).
La Rivoluzione francese [vedi] operò una profonda trasformazione delle (—), che vennero soppresse (1791), dal momento che il sistema chiuso di tali organismi aveva prodotto numerosi privilegi, in contrasto con lo spirito dei nuovi tempi. Con l’avvento del socialismo, le masse operaie vennero indotte ad organizzarsi in maniera diversa, secondo schemi universalistici e non più ristretti, come quelli delle vecchie (—), spesso ostili o, quanto meno, indifferenti le une alle altre. Il fascismo [vedi], ritenne di potere ricostituire le (—) attraverso la costituzione di organi sociali dello Stato che riunissero in sé i lavoratori ed i datori di lavoro [vedi Corporativismo].
Categoria: Glossario
Costituzioni piemontesi
Voluminosa raccolta di leggi in cinque libri, voluta e pubblicata dal re sabaudo Vittorio Amedeo II nel 1723 col titolo di Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna. Vennero pubblicate nuovamente nel 1729 per permettere una generale revisione formale del testo e l’aggiunta di un sesto libro. Ciascun libro è diviso in titoli e paragrafi: il primo libro riguarda la materia religiosa, con particolare riferimento al culto cattolico ed alla condizione degli ebrei; il secondo si riferisce al funzionamento dell’ordine giudiziario; il terzo concerne il processo civile; il quarto il diritto ed il processo penale; il quinto riguarda la materia civile ed il sesto il diritto feudale e la materia fiscale.
Caratteristica particolare delle (—) era l’espresso divieto, fatto a giudici ed avvocati di citare nei processi le autorità dottrinali. Tale divieto delle citazioni [vedi Citazioni (legge delle)] comportò una sensibile riduzione del raggio d’azione del diritto comune [vedi].
Le (—), pur introducendo innovazioni e riforme sostanziali, non possono essere considerate un vero e proprio codice [vedi Codificazione]. Infatti, sebbene si inserissero in maniera massiccia nell’ambito del particolaristico regime di diritto comune, esse non lo abrogavano, anzi, tolleravano espressamente di essere suppletivamente integrate dalle norme di diritto comune, statutarie e giurisprudenziali.
Le (—) ricevettero un’ultima ed ampia revisione nel 1770 su disposizione di Carlo Emanuele III [vedi] e costituirono il nucleo principale del diritto piemontese fino allo Statuto albertino [vedi].
Culti
[scuola dei]
Indirizzo scientifico affermatosi a partire dagli inizi del XV secolo che, sulla base dei princìpi diffusi dall’umanesimo giuridico [vedi] propugnava la necessità di uno studio filologico e storicizzante del diritto giustinianeo [vedi Corpus iuris civilis] e, più in generale, del diritto romano classico che, secondo la (—) era stato da Giustiniano I [vedi] arbitrariamente alterato e sottratto ai posteri.
Tale indirizzo scientifico nacque in Italia, annoverando tra i suoi maggiori esponenti Andrea Alciato [vedi Alciato Andrea], ma si sviluppò in Francia e da qui si propagò in Europa come mos gallicus [vedi], contrapposto al mos italicus [vedi]. Attraverso l’impiego dell’interpretazione filologica la (—) giunse ad una storicizzazione e ad una relativizzazione del diritto romano, che venne inteso come un edificio dogmatico di princìpi, di norme e di istituti coordinabili tra loro secondo un metodo razionale, ed eventualmente rinvenibili anche all’esterno degli (ormai) discutibili criteri giustinianei di collocazione delle materie. Al fine di trarre dalle fonti del diritto romano la loro originaria essenza, era necessaria una profonda conoscenza della storia, del diritto e della lingua latina e greca. La penetrazione nel campo giuridico degli indirizzi storico-filologici propri dell’umanesimo letterario non solo aveva prodotto un particolare spregiudicato interesse per il processo storico di formazione del Corpus iuris civilis, ma aveva anche, per la prima volta, scosso la visione di unitaria ed indiscutibile autorità che di esso avevano avuto i giuristi nei secoli precedenti [vedi Glossatori]. In tal guisa, si profilò in termini sempre più chiari la questione di validità del diritto giustinianeo come norma di diritto vigente ed attuale.
Oltre all’Alciato, possono annoverarsi tra i seguaci della nuova scuola: Jacopo Cuiacio [vedi Cuiacio Jacopo], François Hotman [vedi Hotman François], Ulrich Zäsy [vedi Zäsy Ulrich], Denis e Jacques Godefroy [vedi Godefroy Denis].
Bilancio (dello Stato)
È il documento giuridico con il quale il Parlamento autorizza la riscossione delle entrate e l’esecuzione delle spese per l’anno successivo. Con il disegno di legge di bilancio viene approvato anche il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, con il primo anno coincidente con quello del bilancio annuale di previsione.