Cardinali can. 349-359 c.j.c. (Cardinals)

Sono i più alti collaboratori del Pontefice. I loro uffici sono di istituzione umana e non divina e nell’insieme, formano un collegio di natura particolare [vedi Collegio cardinalizio], denominato correntemente Sacro Collegio. I (—) collaborano col Romano Pontefice sia collegialmente nel Concistoro sia, come singoli, nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura … Leggi tutto “Cardinali can. 349-359 c.j.c. (Cardinals)”

Cappelle private can. 1226-1228 c.j.c. (Private chapels)

Luogo destinato, su licenza dell’Ordinario del luogo, al culto divino [vedi Liturgia] in favore di una o più persone fisiche. Hanno diritto alla (—), in questo caso equiparata all’oratorio i Vescovi. Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una (—) è necessario chiedere e ottenere la licenza dal Vescovo diocesano.

Capacità giuridica canonica can. 96 c.j.c. (Legal canonical)

Idoneità a possedere e ad esercitare le prerogative della propria personalità giuridica nell’ordinamento canonico [vedi Personalità giuridica canonica]. Al contrario del diritto civile, quello canonico non considera ogni uomo persona, cioè soggetto di diritto: la (—), infatti, non si acquista automaticamente con la nascita (come per il diritto statuale: v. art. 1 c.c.) ma si … Leggi tutto “Capacità giuridica canonica can. 96 c.j.c. (Legal canonical)”

Capitolo degli istituti religiosi can. 631-633 c.j.c (Chapter of religious institutions)

Organismo collegiale di governo degli istituti religiosi. Esso si differenzia dal Consiglio [vedi Superiori degli istituti religiosi]: — per il fatto che questo ha come fine di essere d’aiuto al superiore, mentre il (—) ha quello di stabilire ciò che il superiore, suo suddito, deve fare; — per il fatto che il (—) rappresenta l’istituto, … Leggi tutto “Capitolo degli istituti religiosi can. 631-633 c.j.c (Chapter of religious institutions)”