Atto giuridico canonico can. 124 c.j.c. (Act canon law)
Consiste in un atto umano realizzato in maniera consapevole e volontario da un soggetto, e mediante il quale si ottengono effetti giuridici. La nullità dell’atto deriva da vizi dello stesso cioè errore, ignoranza, dolo, violenza, timore.