Condictio indebiti (azione per la ripetizione dell’indebito) (d. civ.) (action for the recovery of)
È l’azione di ripetizione dell’indebito, ossia quella specie dell’azione di restituzione intesa ad ottenere la restituzione in natura di quanto è stato dato o la corresponsione dell’equivalente (artt. 2033 ss. c.c.). Per il valido esperimento della (—) è necessaria l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge a seconda che si tratti di indebito oggettivo o soggettivo.