Stipulatio post mortem

Si tratta di una stipulatio che veniva eseguita solo dopo la morte dello stìpulans o del promìssor. Veniva considerata nulla, perchè si concretizzava nella precostituzione di un diritto o di un obbligo per gli eredi, cioè di soggetti estranei al rapporto originario e, inoltre, non ancora determinabili.

Stipulationes usurarum

Tali stipulationes permettevano il pagamento del mutuo mediante una promessa formale di corrispondere degli interessi sullo stesso. La somma dovuta era corrisposta annualmente in una misura stabilita dall’ordinamento. Nelle XII Tavole tale somma era del 100% annuo, considerando cioè un tasso del 12% mensile; Nel 347 l’interesse venne ridotto da un plebiscito al 50% annuo … Leggi tutto “Stipulationes usurarum”