Stipulàtio àlteri

Con tale tipo di stipulatio, si creava un diritto di credito in favore di un terzo estraneo, indicato dallo stìpulans. Essa era considerata nulla, perchè violava indirettamente un principio in materia di contratti. In base ad esso il negozio giuridico poteva regolare soltanto i rapporti tra le parti.

Statio vicesimæ

Ufficio delle imposte nel quale avveniva l’apertura del testamento, tra il terzo e il quinto giorno dalla morte del de cuius. Esso avveniva alla presenza dei testimoni che avevano preso parte alla redazione del testamento. La procedura era dovuta alla Lex Iulia de vicesima hereditatum (probabilmente del 5 d.C.) che introdusse un’imposta successoria del 5%.