Ultra quàrtum [Oltre un quarto; cfr. art. 763 c.c.]

Termine usato per indicare il presupposti necessari per l’esercizio della rescissione della divisione ereditaria per lesione (art. 763 c.c.).
Questa azione è proponibile, solo nei casi in cui uno tra i coeredi dica di essere stato leso perchè i beni che gli sono stati attribuiti valgono meno di 3/4 del dovuto.

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