Si tratta di un istituto nel quale avvienee la formazione dei chierici.
La loro attività è coordinata dalla Congregazione per l’educazione cattolica che ha stabilito una Ratio fundamentalis;
in ogni Nazione la Conferenza episcopale emana una Ratio particularis, nella quale sono stabiliti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, in base alle necessità pastorali di ogni regione o provincia.
Nei seminari i futuri chierici vengono preparati a vivere lo stato del celibato e ad essere consapevoli dei doveri e degli oneri dei ministri della Chiesa.
Nelle vocazioni adulte la formazione può anche non avvenire nei seminari.
La decisione è lasciata alla prudente valutazione del Vescovo.
I seminari sono:
1) minori, riguardanti gli studi umanistici e scientifici dei giovinetti;
2) maggiori, per l’insegnamento della teologia.
Essi inoltre possono essere diocesani e interdiocesani; e questi ultimi, provinciali, regionali o nazionali.
Ogni seminario ha una personalità giuridica nell’ambito della Chiesa ed è rappresentato, a tutti gli effetti, dal rettore che lo dirige.
Coloro che intendono diventare diaconi sono formati al loro ministero:
A) se giovani abitando per almeno tre anni in una casa specifica;
B) se uomini adulti, celibi o coniugati, attraverso un progetto formativo stabilito dalla competente Conferenza episcopale.
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Segreteria di Stato (Secretary of State)
Il segretario di Stato presiede alla organo della Curia romana e viene coadiuvato dal Sostituto e dell’Assessore.
I suoi obblighi sono quello di collaborare con il Pontefice nella cura della Chiesa Universale e nei rapporti con i Dicasteri della Curia Romana.
E’ responsabile degli affari ordinari che non rientrano nella competenza propria dei vari Dicasteri;
inoltre permette i rapporti con i singoli Dicasteri, Vescovi e Governi civili.
Il Cardinale Segretario di Stato convoca i Cardinali Prefetti dei Dicasteri per coordinarne l’attività.
Sottosta’ al Cardinale Segretario di Stato anche il Governatorato della Città del Vaticano.
Segnatura apostolica, supremo tribunale della can. 1445 c.j.c. (Apostolic Signatura, the supreme court)
Si tratta di uno dei massimi organi giurisdizionali della Santa Sede composto di nove Cardinali nominati dal Sommo Pontefice.
Di questi uno, nominato dal Pontefice, adempie l’ufficio di Prefetto.
Prevede due sezioni.
La prima riguarda le questioni che sono attribuite a questo Tribunale dal Codice di diritto canonico.
La seconda sezione ha due competenze:
1)da’ giudizio sulla validità degli atti amministrativi canonici;
2) esprime giudizi riguardo ai conflitti di competenza tra i Dicasteri ed esamina le questioni amministrative manifestate dal Papa o dalle Congregazioni.
Essa inoltre è in grado di:
a) vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia;
b) prorogare sulla competenza dei Tribunali;
c) approvare e promuovere l’erezione di tribunali interdiocesani di primo grado o d’appello.
L’art. 8, n. 2 del nuovo Concordato con l’Italia, stabilisce che è compito della Segnatura apostolica di garantire la regolarità canonica delle sentenze ecclesiastiche dichiaranti la nullità del matrimonio.
Sede vacante can. 416-430 c.j.c. (See vacant)
S’intende sede vacante la mancanza del vescovo nella sede episcopale per morte dello stesso, per sua rinuncia accettata dal Romano Pontefice, per trasferimento o per privazione intimata al Vescovo stesso.
E’ il vescovo ausiliare più anziano che sostituisce Il Vescovo durante la vacanza e fino alla nomina dell’Amministratore diocesano.