Si tratta di una sede episcopale in cui il Vescovo diocesano dimora in prigionia o confino.
In tal modo è ostacolato nell’esercizio del suo ufficio pastorale infatti non può comunicare nemmeno per lettera, con i suoi diocesani.
In questa circostanza è la Santa sede a provvedere ad un sosituto a meno che non venga nominato direttamente dalla diocesi .
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Secolarizzazione can. 691-693 c.j.c.
Un tempo tale termine stava ad indicare l’uscita definitiva del religioso dall’istituto.
Essa veniva richiesta solo per cause molto gravi ponderate davanti a Dio.
Era poi la Sede Apostolica a dare l’ indulto.
La Secolarizzazione induce la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione religiosa ad eccezione dell’Ordine sacro se il religioso è chierico.
Scuole cattoliche can. 803-806 c.j.c. (Catholic Schools)
Queste scuole sono dirette dalla competente autorità ecclesiastica o da una persona giuridica ecclesiastica pubblica.
Il vescovo diocesano vigila su dette scuole.
Egli deve anche approvare e rimuovere gli insegnanti di religione in tutte le scuole private e statali, cattoliche e non.
Scomunica can. 1331 c.j.c. (Excommunication)
Pena medicinale o censura ecclesiastica [vedi Pene canoniche] con la quale un fedele è escluso dalla comunione con la Chiesa ed è privato dei beni spirituali.
La (—) vieta a chi ne venga colpito (scomunicato):
— la partecipazione, come ministro, alla celebrazione della Messa e a ogni altra celebrazione di culto pubblico;
— la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali e la ricezione dei medesimi;
— l’esercizio di un qualsiasi ufficio, ministero o incarico ecclesiastico [vedi Ufficio ecclesiastico];
— l’esercizio della potestà di governo (sia ordinaria che delegata) in tutte le sue espressioni (legislativa, esecutiva, giudiziaria).