Sinodo dei Vescovi can. 342-348 c.j.c. (Synod of Bishops)

Assemblea di Vescovi di diverse parti del mondo, che si riunisce in tempi determinati con una serie di finalità:
1) favorire un’unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi;
2) prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica;
3) studiare i problemi dell’attività della Chiesa nel mondo.
Vi sono delle differenze fra il sinodo dei vescovi e il Collegio episcopale e il Concilio ecumenico.
Il primo risale alla volontà di Cristo da cui riceve direttamente la sua potestà mentre il secondo vede la partecipazione dell’intero episcopato cattolico.
Il sinodo non ha poteri legislativi.
Esso discute sulle questioni che gli vengono proposte e formula voti, senza prendere una decisione o emanare appositi decreti.
Il sinodo non è un’assemblea permanente, riunendosi solo quando lo ritiene opportuno il Sommo Pontefice.
Il Codice prevede tre particolari tipi di assemblea per sinodo:
1) assemblea generale ordinaria nella quale vengono trattati argomenti del bene della Chiesa;
2) assemblea generale straordinaria nella quale si trattano argomenti di carattere generale con una soluzione sollecita;
3) assemblea speciale riguardanti affari di una o più regioni: è composta di membri scelti da quelle regioni.

Sesso can. 230, 517, 910, 1024 c.j.c. (Sex)

Tale condizione influenza la capacità giuridica e di agire del fedele.
Nel diritto canonico la capacità dell’uomo e della donna nell’ambito della società coniugale, è eguale.
La donna però non può ricevere l’Ordine sacro o ricoprire uffici ecclesiastici (e quindi esercitare la potestà di ordine e di giurisdizione).
Il codice prevede inoltre che anche le donne possano essere ministri straordinari dell’Eucaristia e collaborare alla cura pastorale della parrocchia se non ci sono sacerdoti.

Separazione dei coniugi can. 1151-1155 c.j.c. (Separation of the spouses)

Con la separazione si ha l’interruzione della convivenza coniugale in due distinte ipotesi:
1) scioglimento del vincolo matrimoniale;
2) semplice separazione dei coniugi con permanenza del vincolo.
In quest’ultimo caso la separazione può essere:
1) perpetua se vi è adulterio;
2) temporanea se si verifica un grave pericolo per l’integrità fisica delle persone della famiglia, con minacce serie, maltrattamenti, grave malattia contagiosa, infermità mentale etc o un grave pericolo per l’integrità spirituale, con ingiurie, insulti ed altre manifestazioni di crudeltà comportamentale.
La separazione viene realizzata dal Vescovo o anche con decisione propria del coniuge se vi è pericolo nell’attesa.
Se cessa la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, tranne eccezioni dell’autorità ecclesiastica.
Dopo la separazione perpetua o temporanea si deve sostenere ed educare la prole.
Il coniuge innocente potrebbe comunque riammettere l’altro coniuge alla vita coniugale, rinunziando al diritto di separazione.