Organo consultivo del Vescovo diocesano costituito da un gruppo di sacerdoti che rappresentano l’intero presbiterio diocesano, ed al quale spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi affinché venga promosso nel modo più efficiente il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.
Il (—), che deve avere un proprio statuto approvato dal Vescovo, è formato:
— per circa la metà da membri eletti da tutti i sacerdoti secolari e regolari della diocesi;
— da alcuni sacerdoti che ne fanno parte di diritto in relazione agli uffici loro affidati;
— da alcuni sacerdoti nominati direttamente dal Vescovo.
Esso è convocato dal Vescovo che lo presiede e determina le questioni da trattare: su di esse il (—) ha solo voto consultivo, ma il Vescovo deve ascoltarlo negli affari di maggiore importanza ed ha bisogno del suo consenso nei casi espressamente determinati dal diritto. Con la vacanza della sede episcopale [vedi Sede vacante], il consiglio cessa e i suoi poteri passano al Collegio dei consultori.
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Consiglio per gli affari economici can. 492-493, 537 c.j.c. (Council for Economic Affairs)
Organismo diocesano, per l’amministrazione dei beni patrimoniali della diocesi, presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo delegato e composto da almeno tre fedeli nominati per un quinquennio dal Vescovo stesso tra laici eminenti per integrità e veramente esperti in economia e diritto civile.
Tale organismo ha anche il compito di redigere il bilancio preventivo della diocesi ed approvare il bilancio consuntivo presentato dall’economo diocesano.
Il codice a somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone, per la parrocchia il (—), obbligatorio (a differenza del Consiglio pastorale) composto preferibilmente di fedeli laici i quali aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia.
Consiglio pastorale can. 511-514, 536 c.j.c. (Pastoral Council)
Organismo diocesano [vedi Diocesi], la cui costituzione, se pure auspicabile, non è comunque obbligatoria come quella del Consiglio presbiteriale e che deve avere un proprio statuto dato dal Vescovo diocesano. È composto da fedeli, sia chierici, sia religiosi ma soprattutto laici, designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano, e che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza: spetta ad esso, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi.
Spetta al Vescovo convocarlo (almeno una volta all’anno) e presiederlo.
Il (—) cessa le sue funzioni in caso di vacanza della sede episcopale [vedi Sede vacante].
Il Codice, a somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone, per la parrocchia, il (—) parrocchiale da costituirsi se il Vescovo (udito il consiglio dei presbiteri) lo ritiene opportuno: è presieduto dal Parroco e vi partecipano per prestare il loro aiuto nel promuovere l’attività parrocchiale, solo con voto consultivo, tutti coloro che, in virtù del loro ufficio, partecipano alla cura pastorale nonché un gruppo di fedeli laici.
Consigli pontifici (Pontifical councils)
Un tempo denominati Segretariati, sono l’espressione della sollecitudine della Chiesa verso tutti quelli che, per diversi aspetti, ne sono lontani e del suo interessamento per i molteplici problemi che assillano il mondo moderno.
Secondo la costituzione apostolica «Pastor bonus» sono dodici:
— Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani;
— Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso;
— Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti;
— Pontificio Consiglio della giustizia e della pace;
— Pontificio Consiglio per i laici;
— Pontificio Consiglio Coor unum (per la carità del Romano Pontefice);
— Pontificio Consiglio per la famiglia;
— Pontificio Consiglio della cultura;
— Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari;
— Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti;
— Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali;
— Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi.