Confraternita artt. 10, 71 L. 20-5-1985, n. 222 (Brotherhood)

Associazioni di laici, senza professione di voti, erette in persone giuridiche, che si propongono scopi di carità e di culto. Si distinguono in due categorie:
— quelle con scopo esclusivo o prevalente di culto, soggette esclusivamente all’autorità ecclesiastica e quindi considerate enti ecclesiastici riconoscibili agli effetti civili ex L. 222/85;
— quelle, al contrario, non aventi scopo esclusivo o permanente di culto, le quali, a mente dell’art. 71 della L. 222/85, continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Confessioni religiose artt. 8, 19, 20 Costituzione (Religious confessions Arts. 8, 19, 20 Constitution)

Comunità sociali stabili, dotate o non di organizzazione e normazione propria, ed aventi una propria e originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente in rapporto con gli uomini.
La nostra Costituzione garantisce (art. 8) l’uguale libertà, di fronte alla legge, di tutte le (—) per garantire all’individuo di professare liberamente la propria fede (art. 19: libertà di religione) e alle associazioni religiose di non subire particolari restrizioni, gravami o discriminazioni correlate alla natura della propria attività (art. 20: libertà delle religioni) [vedi anche Religione, libertà di].

Confermazione can. 879-896 c.j.c. (Confirmation)

La (—) o Cresima, è il sacramento per mezzo del quale i battezzati [vedi Battesimo], proseguendo il cammino dell’iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più intimamente alla Chiesa in modo che chi lo riceve venga corroborato e sia più strettamente obbligato ad essere, con le parole e le opere, testimone di Cristo e a diffonderne e a difenderne la fede.
La (—), al pari del Battesimo e dell’Ordine sacro, è un sacramento che imprime un carattere indelebile e va, quindi, ricevuto una sola volta.
Il sacramento della (—) viene conferito mediante l’unzione del crisma (materia) sulla fronte, a mezzo dell’imposizione delle mani e le parole prescritte nei libri liturgici (forma).
Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo, ma il sacramento può essere conferito anche da un sacerdote cui questa facoltà sia stata concessa o per diritto comune o per espresso mandato. In pericolo di morte, la (—) può essere conferita sia dal parroco che da qualsiasi sacerdote.
È capace di ricevere la (—) ogni battezzato.
Fuori del pericolo di morte, si richiede perché il fedele avente l’uso di ragione possa ricevere lecitamente la (—), che egli:
— sia adeguatamente preparato;
— sia opportunamente disposto;
— sappia e voglia rinnovare le promesse battesimali.
Come il battezzando, anche il cresimando deve essere assistito da un padrino il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come un vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti il sacramento.
Dell’avvenuta (—) deve essere fatta registrazione nel libro dei cresimati esistente presso la Curia diocesana annotando luogo e data, generalità del cresimato, nome del ministro, dei genitori e del padrino.
Deve essere informato anche il parroco del luogo di Battesimo del confermato, perché sia fatta annotazione nel libro dei battezzati.

Conferenza episcopale italiana (C.E.I.) (Italian Bishops’ Conference (CEI))

La (—) è una persona giuridica pubblica con sede in Roma di cui sono membri di diritto gli Arcivescovi e Vescovi, di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, i Vescovi coadiutori ed ausiliari [vedi Vescovi diocesani] nonché i Vescovi titolari che dalla Santa Sede o dalla stessa (—) abbiano ricevuto uno speciale ufficio stabile a carattere nazionale (ad es. l’ordinario militare).
In difformità dal can. 452 la nomina del presidente dell’episcopato è riservata al Pontefice in considerazione dei particolari vincoli dell’episcopato d’Italia con il Papa.
Suoi compiti specifici sono:
— studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia;
— dare orientamenti nel campo dottrinale e pastorale;
— mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano.
Per quanto riguarda l’ultimo punto è interessante notare che il nuovo Concordato, stipulato il 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, ha affidato alla (—) il compito di gestire direttamente i termini dell’Accordo: poiché l’attuazione di numerose norme è rinviata a intese successive tra le parti, è previsto che i rapporti relativi si instaurino tra autorità governative e (—) anziché, come un tempo, direttamente con la Santa Sede.