Assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio.
Va precisato che la (—) non è stata concepita come organo intermedio di governo in senso stretto interposto tra la Santa Sede e i singoli Vescovi, ma, piuttosto, quale organo sopradiocesano vale a dire di collegamento e di unione, tra i Vescovi.
In linea di massima la (—) comprende i presuli delle Chiese particolari di una nazione determinata (si parla quindi di (—) italiana, francese, statunitense, brasiliana etc.) tuttavia, a giudizio della Santa Sede, uditi i Vescovi diocesani e valutate le circostanze di persone e di fatto, può essere eretta una (—) per un territorio di maggiore o minore ampiezza.
La erezione di una (—) (come la sua trasformazione o soppressione) è di esclusiva competenza della Santa Sede: la erezione comporta automaticamente l’acquisto della personalità giuridica canonica.
Sono di diritto membri della (—) tutti i Vescovi diocesani del territorio (e loro equiparati: Abati, Prelati, Amministratori, etc.) nonché i Vescovi coadiutori, ausiliari [vedi Vescovi diocesani] e quelli titolari aventi un incarico nel territorio stesso.
Ogni (—) deve elaborare i propri statuti che debbono poi essere approvati dalla S. Sede.
Sono organi della (—):
— il presidente, eletto dalla (—) stessa; egli presiede le riunioni generali della (—) ed il consiglio permanente;
— il consiglio permanente dei Vescovi (una specie di giunta) eletto dalla (—) stessa: ha il compito di preparare le questioni da trattare nella riunione plenaria della (—) e di curare che vengano debitamente eseguite le decisioni prese in essa;
— il segretario generale designato dalla (—) che ha, tra gli altri, anche il compito di mantenere i contatti con le (—) confinanti.
In linea generale la (—) ha una potestà legislativa che esercita emanando decreti generali sia pure limitatamente alle materie in cui lo abbia disposto il diritto comune o lo abbia stabilito un mandato speciale della Santa Sede.
In questo caso i decreti, purché approvati con almeno due terzi dei voti degli aventi diritto, riveduti dalla Santa Sede e promulgati ai sensi di legge, hanno efficacia giuridicamente vincolante; diversamente spetta ai singoli Vescovi decidere in ordine alla adozione nella propria diocesi dei deliberati della (—).
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Concordato ecclesiastico
Convenzione internazionale, stipulata tra la Santa Sede in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese.
Il (—) obbliga solo le parti internazionali contraenti.
Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolicae Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante diventa obbligatorio solo quando il (—) viene trasferito nelle leggi dello Stato.
L’Italia ha stipulato con la S. Sede il (—) dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi), modificato e sostanzialmente innovato con l’Accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sancisce la posizione di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa di essere considerata religione ufficiale dello Stato [vedi Laicità dello Stato, principio di]; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico [vedi Matrimonio concordatario]; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei redditi [vedi Entrate ecclesiastiche; Istituto per il sostentamento del clero].
Conclave
Riunione plenaria e solenne di tutti i Cardinali, che non abbiano superato l’80° anno di età, per eleggere il nuovo Romano Pontefice [vedi Elezione del Sommo Pontefice] in caso di vacanza della Sede Apostolica [vedi Sede vacante].
Lo svolgimento del (—) è attualmente regolato dalla costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo del Papa Paolo VI e dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II, e gode di particolari garanzie e tutele da parte dello Stato Italiano (art. 10 Trattato del Laterano).
Concistoro can. 353 c.j.c. (Consistory)
Assemblea nella quale i Cardinali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza.
Esso può essere:
— ordinario: quando vengono convocati se non proprio tutti, almeno i Cardinali che si trovino in Roma, per essere consultati su questioni (anche ricorrenti) di una certa gravità o per compiere determinati atti della massima solennità;
— straordinario, quando vengono convocati tutti i Cardinali per la trattazione di casi particolarmente gravi o se lo richiedano particolari necessità della Chiesa.
Il (—) è, di regola, segreto: solo quello ordinario può talvolta essere pubblico (allorquando, ad esempio, il Papa crea nuovi cardinali).