Assemblea di tutti i Vescovi del mondo attraverso la quale il Collegio episcopale esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale.
Il (—), pur godendo per sua natura, di potestà suprema su tutta la Chiesa non è, però, un organo sopraordinato al Romano Pontefice (tesi del conciliarismo sostenuta in passato), per cui non è possibile far ricorso al (—) contro una sentenza del Pontefice.
Spetta unicamente al Romano Pontefice:
— convocare il (—);
— presiederlo personalmente o tramite un delegato;
— stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i Padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l’approvazione del Romano Pontefice);
— trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
— approvarne i decreti.
Hanno il diritto-dovere di partecipare al (—), con voto, tutti e soltanto i Vescovi membri del Collegio episcopale. L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il (—) anche altri che non siano insigniti della dignità episcopale (ad es. superiori degli istituti) determinandone le modalità di partecipazione.
La vacanza della Sede apostolica [vedi Sede vacante] sospende ipso iure il (—) finché il nuovo Pontefice non ordini la ripresa dei lavori o decida di scioglierlo.
I decreti del (—) acquistano forza obbligatoria solo se sono stati approvati dal Romano Pontefice insieme ai Padri conciliari, o dal Pontefice stesso successivamente confermati e, per suo comando, promulgati.
Autore: Admin
Concili particolari can. 439-446 c.j.c. (Councils) material
Assemblea solenne di tutte le Chiese particolari di un determinato territorio.
Esso si distingue in:
— plenario: comprende tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale dalla quale viene convocato ogni volta che risulti necessario o utile alla Conferenza stessa;
— provinciale: comprende invece le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica; viene convocato ogni volta che risulti opportuno dal Metropolita col consenso della maggioranza dei Vescovi suffraganei.
Al (—) hanno il diritto-dovere di partecipare, con voto deliberativo, i Vescovi diocesani (e assimilati: Abati, Amministratori apostolici etc.), i Vescovi coadiutori e ausiliari [vedi Vescovi diocesani], altri Vescovi titolari che esercitino incarichi nel territorio nonché gli eventuali Vescovi emeriti [vedi Vescovi diocesani].
Possono anche intervenire al (—), però solo con voto consultivo, altri chierici sacerdoti, nonché laici.
Compito del (—) è provvedere, nel proprio territorio, alle necessità pastorali del popolo di Dio: a tal’uopo esso gode di potestà di governo, soprattutto legislativa.
Alla chiusura del (—) gli atti debbono essere trasmessi alla Santa Sede alla quale spetta anche rivedere, prima della promulgazione, i decreti emanati dal (—).
Compilationes antiquae
Raccolta di materiale normativo di diritto canonico, soprattutto di decretali pontificie. Particolarmente importanti furono quelle intitolate Quinque compilationes antiquae, edite nel periodo che vide la pubblicazione del Decretum magistri Gratiani ed il Liber Extra.
Collezione Ispanica (Collection Hispanic)
Raccolta di canoni per il Regno Visigoto di Spagna, redatta in tre edizioni: la Isidoriana (composta da S. Isidoro intorno al 653), la Giuliana (di autore sconosciuto e composta verso il 680) e la Volgata (anch’essa di autore sconosciuto e composte intorno al 700).