Raccolta di decretali pontificie realizzata dal monaco scita Dionigi l’esiguo (secolo VI), che raccoglie i canoni del concilio di Cartagine del 419 e varie decretali dei Pontefici da Siricio (384-399) ad Anastasio (496-498).
Tale (—) ebbe notevole influenza su tutte le collezioni successive e raggiunse grandissima importanza, perché il Papa Adriano II (867-872) la presentò a Carlo Magno, come Codex Canonum e Carlo Magno, a sua volta, nella dieta di Aquisgrana (802), la dichiarò pubblicamente libro canonico del Regno dei Franchi.
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Collegio episcopale can. 336-341 c.j.c. (College of Bishops)
Soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del (—), e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo.
Il (—) esercita la potestà sulla Chiesa universale:
— in modo solenne nel Concilio Ecumenico;
— mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, a condizione che essa sia stata indetta o, comunque, liberamente recepita dal Romano Pontefice, in modo da realizzare un vero e proprio atto collegiale.
Collegio dei consultori can. 502 c.j.c. (College Counseling)
Collegio formato da sacerdoti scelti tra i membri del Consiglio presbiterale e nominati liberamente dal Vescovo diocesano in numero non minore di sei e non maggiore di dodici e che viene rinnovato ogni cinque anni.
Tale organismo ha una certa rilevanza nella vita diocesana in quanto il suo consenso è richiesto dalle norme per la validità di determinati atti dell’autorità diocesana.
Collegio cardinalizio can. 350 c.j.c. (College of Cardinals)
Collegio dei Cardinali, denominato correntemente Sacro Collegio, che funziona, sia pure ufficiosamente, come senato del Pontefice ed ha personalità giuridica canonica. Compito principale del (—) è l’elezione del Pontefice. Tale collegio è presieduto dal Cardinale Decano di cui fa le veci il Cardinale Sottodecano: ambedue non hanno alcuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma sono solo considerati primus inter pares.
Il (—) è distinto in tre ordini:
— ordine dei Cardinali Vescovi cui appartengono i Cardinali cui il Sommo Pontefice assegna il c.d. Titolo di una Chiesa suburbicaria e i Patriarchi Orientali che vengono creati Cardinali;
— ordine dei Cardinali Preti cui è assegnato il titolo di una Chiesa di Roma;
— ordine dei Cardinali Diaconi cui, invece, è assegnato il titolo di una diaconia romana.
È opportuno tenere presente come le espressioni Vescovo, prete, diacono non vanno intese nel senso comune e attuale della parola ma con riferimento al momento storico in cui nacquero. Oggi, infatti, tutti i Cardinali debbono essere consacrati Vescovi.