Raccolta ufficiale di norme vigenti di diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV (Codice pio-benedettino) con la costituzione «Providentissima mater», ed entrò in vigore il 19 maggio 1918.
Restavano escluse dalla disciplina del (—) sia la materia liturgica, sia il diritto della Chiesa orientale, sia il diritto pubblico, cioè i rapporti tra Stato e Chiesa, che venivano regolati dai Concordati [vedi Concordato ecclesiastico].
Il (—) risultava composto di 2414 canoni suddivisi in cinque libri, dedicati rispettivamente all’elenco delle fonti di produzione ed al sistema di computo del tempo; alla disciplina dello status dei membri della Chiesa; all’indicazione dei mezzi per il raggiungimento dei fini della Chiesa; alle norme di carattere generale; alle norme sui delitti e sulle pene ecclesiastiche.
Vi era, inoltre, una Appendice formata da otto documenti riguardanti argomenti non trattati nel (—), come ad esempio l’elezione del Pontefice regolata, allora, dalla Costituzione di Pio X «Vacante Sede Apostolica» (1904).
Con l’entrata in vigore del (—) venivano abolite le precedenti leggi generali e particolari in contrasto con le disposizioni del (—); tutte le leggi anteriori non contenute nel (—), eccettuate le disposizioni dei libri liturgici e del diritto divino; le pene non menzionate nel (—); le consuetudini contra legem.
Nessuna mutazione subivano invece le consuetudini praeter legem; le leggi particolari non contrarie al (—); i diritti giustamente acquisiti dalle persone fisiche e morali; i privilegi e gli indulti della S. Sede non espressamente revocati dal (—).
Per le altre materie restavano in vigore le norme precedenti non contrarie alle prescrizioni del (—) che andavano, comunque, interpretate secondo i principi del diritto anteriore.
La seconda versione del (—) è stata promulgata da Giovanni Paolo II con la costituzione «Sacrae disciplinae leges» del 25 gennaio 1983 ed è entrata in vigore il 27 novembre 1983.
Il nuovo (—) non costituisce affatto una semplice revisione di quello pio-benedettino ma una vera e propria riforma nata dalla necessità di rivedere le norme, confrontandole con il nuovo spirito del Concilio Vaticano II, e provvede a tutti gli istituti nuovi che traggono origine dal dettato conciliare.
Il nuovo (—) risulta composto da 1752 canoni ripartiti in sette libri dedicati rispettivamente alla disciplina delle fonti del diritto, delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni; alla disciplina dell’insegnamento cattolico in tutte le sue forme, alla disciplina dei sacramenti e degli altri atti del culto divino; all’acquisizione, amministrazione e alienazione di beni, contratti, fondazioni e pie volontà in genere; alle sanzioni previste per i vari delitti; alle procedure.
Il (—) oggi vigente, al pari del precedente, riguarda la sola Chiesa cattolica di rito latino in quanto per quella di rito orientale è stato emanato un codice a sé. Esso non riguarda, inoltre, la materia liturgica le cui leggi mantengono il loro vigore eccetto quelle contrarie ai canoni del (—).
I canoni del (—) non abrogano né derogano alle convenzioni (concordati) stipulate dalla S. Sede con gli Stati e le altre società politiche, che, pertanto, rimangono in vigore anche se contrastanti con le norme del (—).
Con l’entrata in vigore del (—) sono stati abrogati il (—) del 1917; tutte le altre leggi, sia universali che particolari, contrarie alle disposizioni del (—), a meno che, per quelle particolari, sia diversamente disposto; ogni legge penale, generale o particolare, non richiamata dal (—); tutte le altre leggi disciplinari universali che riguardino una materia che viene riordinata integralmente dal (—).
Autore: Admin
Clementinae
Costituzioni, decisioni e rescritti emanati a partire dal 1298 e raccolte da Papa Clemente V (1305-1314), da cui presero la denominazione. Tali decretali concernevano la disciplina ecclesiastica ed i rapporti dei laici con le Corti ecclesiastiche. Le (—) sono inserite nel Corpus juris canonici e costituiscono la terza raccolta ufficiale di decretali, dopo la prima di Gregorio IX e quella di Bonifacio VIII.
Clausura can. 667 c.j.c.
Materiale estrinsecazione di quella separazione dal mondo che è propria dell’indole e delle finalità di ciascun istituto religioso. In ogni casa religiosa deve essere osservata una (—) adeguata alla missione dell’istituto: in ogni caso ci deve essere sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi.
Oltre a questa (—) cd. comune, il codice ne conosce altre: una più rigorosa nei monasteri di vita contemplativa, una papale (cioè conforme alle norme della Sede apostolica [vedi Santa Sede]) per i monasteri di monache interamente dedicate alla vita contemplativa e infine una costituzionale per tutti gli altri monasteri di monache.
Cimiteri can. 1240-1243 c.j.c. (Cemeteries)
Luoghi destinati alla sepoltura dei defunti.
La Chiesa dovrebbe avere (—) propri per la sepoltura dei fedeli defunti; se ciò non è possibile è auspicabile che vi sia almeno uno spazio, nei (—) civili, benedetto e riservato ai cattolici; se pure questo spazio manca, vanno benedetti di volta in volta i singoli tumuli.
Alle parrocchie e agli istituti religiosi è consentito avere un (—) proprio; anche le altre persone giuridiche (è il caso delle confraternite) o le famiglie possono avere un (—) o un sepolcro che, a giudizio dell’Ordinario, può anche essere benedetto.
La disciplina dei singoli (—) è lasciata alle legislazioni particolari: va comunque precisato che oggi è vietato seppellire cadaveri nelle chiese, fatta eccezione per il Sommo Pontefice e, relativamente alla propria chiesa, per i Cardinali e i Vescovi diocesani anche emeriti.