Chiese particolari can. 368-374 c.j.c. (Churches)

Porzioni limitate di territorio nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica. (—) per eccellenza è la diocesi; ad essa vengono assimilate la prelatura territoriale, l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica, l’amministrazione apostolica eretta stabilmente nonché l’ordinariato militare.

Chiese (Edifici) can. 1214-1222 c.j.c. (Churches (buildings))

Edificio sacro destinato al culto divino [vedi Liturgia], ove i fedeli hanno il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto.
La (—) si distingue da altri edifici sacri destinati al culto quali oratori e cappelle private, per il fatto che in essa possono accedervi, liberamente e gratuitamente, tutti i fedeli (e non solo gruppi o comunità particolari) per l’esercizio pubblico del culto.
La costruzione di una nuova (—) (anche da parte di un istituto religioso) è subordinata al consenso scritto del Vescovo diocesano.
Dopo costruita, ogni (—) (che deve avere sempre un proprio titolo) deve essere dedicata [vedi Consacrazione] o almeno benedetta secondo le regole liturgiche, dopo di ché vi si possono compiere tutti gli atti del culto divino.
Il Vescovo diocesano può ridurre una chiesa ad uso profano non indecoroso quando per fatiscenza non può più essere adibita al culto divino, né sia possibile restaurarla e per altre gravi ragioni.

Chiesa cattolica artt. 7-8 Costituzione (Catholic Church Arts. 7-8 Constitution)

La (—) che secondo la dottrina cattolica è, al tempo stesso, una comunità esterna ed una realtà interiore (il Corpo mistico di Cristo), può definirsi come la comunità dei battezzati [vedi Battesimo] che professano la stessa fede, partecipano agli stessi Sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi a lui collegati.
Trattasi di una società giuridicamente perfetta e cioè autosufficiente, che assume la figura di corporazione istituzionale, non territoriale, provvista di sovranità originaria e di capacità subiettiva, pubblica e privata. I fini propri della (—) sono di natura essenzialmente spirituale, oltre a questi la (—) non persegue altri fini, ed in particolare non ha fini politici, economici o sociali, che sono propri della comunità civile e politica, da cui la (—) è indipendente ed autonoma.
Caratteri della (—) sono:
— l’Unità in Cristo: nella (—) esiste, infatti, una sola fede, un unico governo, una comune partecipazione agli stessi sacramenti, un unico corpo sociale;
— la Santità: per l’origine divina, lo scopo, la dottrina, il fine della salvezza delle anime, e in quanto ha mezzi efficaci a santificare gli uomini;
— la Cattolicità (o Universalità) consistente nella destinazione della dottrina a tutte le genti;
— l’Apostolicità: tutta la dottrina e l’attività della (—) si ricollegano ininterrottamente agli Apostoli di cui i Vescovi sono successori
La (—), agli effetti del suo governo, si divide territorialmente in quelle che il codice di diritto canonico definisce Chiese particolari, cioè le diocesi, a loro volta ripartite in zone pastorali, decanati e parrocchie, e i loro raggruppamenti cioè le province ecclesiastiche, le regioni ecclesiastiche, le Conferenze episcopali.
I rapporti tra Stato e Chiesa (cd. questione romana) sono stati al centro della storia costituzionale del nostro Paese dalla «breccia di porta Pia» (1870) al Trattato del Laterano (1929) [vedi Patti lateranensi].
Con la Costituzione Repubblicana (artt. 7, 8) e con il nuovo Concordato del 1984, l’Italia ha affermato il principio di laicità cancellando ogni residua discriminazione, derivante dallo Statuto albertino, basata sul concetto di Stato confessionale, discriminazione sicuramente inconciliabile con il principio di eguaglianza.
Per effetto dell’art. 7 Cost. e dei Patti lateranensi, in esso richiamati, nell’ambito dell’ordinamento italiano è riconosciuta alla Chiesa (per il conseguimento dei suoi compiti e finalità) una sfera determinata di competenza e di attività e un complesso di diritti che non hanno alcun riscontro con quelli attribuiti né ad alcun altra istituzione (pubblica o privata) in genere, né ad alcun altra organizzazione confessionale in ispecie.
Per poter svolgere le sue funzioni di Chiesa Universale, alla (—) viene riconosciuta, da parte della dottrina, soggettività o personalità internazionale. Come tale gode del diritto di legazione attiva e passiva, nonché della capacità di stipulare particolari forme di accordi internazionali detti Concordati [vedi Concordato ecclesiastico] che, peraltro, secondo alcuni autori, non sarebbero assimilabili ai veri e propri accordi internazionali.

Chierici can. 232-293 c.j.c.; art. 4 Nuovo concordato

Con il termine (—) o anche ministri ordinati [vedi Ministeri ordinati] o sacri ministri, l’ordinamento canonico fa riferimento a diaconi, presbiteri, e vescovi, ossia a quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine sacro in almeno uno dei suoi tre gradi.
I (—) godono, nell’ambito dell’ordinamento italiano, in virtù di numerose norme speciali (pattizie e non) di un particolare status che si obiettiva in: esenzioni (es. dal servizio militare), incapacità o incompatibilità (es. con l’ufficio di giudice popolare) e capacità speciali (art. 609 c.c.).