Personale addetto alla persona del Pontefice, diretta dal Prefetto del palazzo apostolico e comprendente la Cappella pontificia (membri delle varie categorie della Chiesa chiamati dal Papa a coadiuvarlo nell’esercizio delle sue alte funzioni) e la Famiglia pontificia (membri del laicato cattolico che occupano posti di particolare responsabilità, familiari del Papa).
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Cardinali can. 349-359 c.j.c. (Cardinals)
Sono i più alti collaboratori del Pontefice. I loro uffici sono di istituzione umana e non divina e nell’insieme, formano un collegio di natura particolare [vedi Collegio cardinalizio], denominato correntemente Sacro Collegio.
I (—) collaborano col Romano Pontefice sia collegialmente nel Concistoro sia, come singoli, nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.
Di regola i (—) sono preposti ai dicasteri [vedi Congregazioni romane] e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano oppure sono a capo delle più importanti diocesi di tutto il mondo cattolico.
La nomina (detta anche creazione) dei (—) spetta esclusivamente al Pontefice.
La sua scelta deve cadere su uomini che siano almeno già sacerdoti ed eccellano per dottrina, moralità, pietà e prudenza di comportamento: quelli che non sono già Vescovi, dopo la nomina debbono ricevere la consacrazione episcopale.
Può verificarsi che il Pontefice annunzi di aver creato un (—) ma si riservi di farne conoscere il nome (nomen in pectore sibi reservans): in tal caso il designato sarà tenuto a osservare i doveri e godrà dei diritti dei (—) solo dal momento della successiva pubblicazione (che a volte avviene dopo anni) mentre, agli effetti delle precedenze, varrà la data della riserva in pectore.
L’art. 21 del Trattato tra l’Italia e la Santa Sede, nonché diverse norme interne, prevedono per i (—) numerose serie di prerogative, privilegi, immunità ed esenzioni.
Cappelle private can. 1226-1228 c.j.c. (Private chapels)
Luogo destinato, su licenza dell’Ordinario del luogo, al culto divino [vedi Liturgia] in favore di una o più persone fisiche. Hanno diritto alla (—), in questo caso equiparata all’oratorio i Vescovi.
Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una (—) è necessario chiedere e ottenere la licenza dal Vescovo diocesano.
Cappellano militare Accordo 18-2-1984; L. 25-3-1985, n. 121 (Military chaplain Agreement)
Ufficio della Chiesa Cattolica che ha il compito di assistere spiritualmente le forze armate.
La nomina dei (—) ha luogo con decreto del Capo dello Stato proposto dal Ministro della Difesa, previa designazione dell’Ordinario militare [vedi Ordinariato militare]. I sacerdoti da nominarsi cappellani non debbono aver superato il 35° anno di età, debbono godere dei diritti politici ed essere idonei al servizio militare.
L’art. 11 del Nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 stabilisce che l’assistenza spirituale è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.
Inoltre l’art. 617 c.c. stabilisce che i (—) hanno capacità di ricevere testamento dai militari e dalle persone al seguito delle forze armate dello Stato.