È il sacerdote, diverso dal Parroco, cui l’Ordinario del luogo affida in modo stabile la cura pastorale di una comunità o di un gruppo di fedeli.
I (—), a volte denominati assistenti spirituali, vengono di regola costituiti per coloro che, per la loro situazione di vita, non possono usufruire della cura ordinaria dei parroci, come gli emigrati, gli esuli, i profughi, i nomadi, i naviganti etc.
I (—) militari sono sottoposti a disciplina dettata da leggi speciali.
Autore: Admin
Capitolo degli istituti religiosi can. 631-633 c.j.c (Chapter of religious institutions)
Organismo collegiale di governo degli istituti religiosi.
Esso si differenzia dal Consiglio [vedi Superiori degli istituti religiosi]:
— per il fatto che questo ha come fine di essere d’aiuto al superiore, mentre il (—) ha quello di stabilire ciò che il superiore, suo suddito, deve fare;
— per il fatto che il (—) rappresenta l’istituto, la provincia, la casa, mentre il consiglio non rappresenta nessuno.
In relazione al livello di governo il capitolo può essere generale, provinciale, locale.
Il più importante è senz’altro il capitolo generale che negli istituti religiosi assomma la massima autorità ed è formato in modo tale da rappresentare l’intero istituto.
Il capitolo generale, la cui composizione e il cui funzionamento sono regolamentati dalle costituzioni, ha il compito di: tutelare il patrimonio dell’istituto promuovendone un adeguato rinnovamento; eleggere il Moderatore supremo; trattare gli affari di maggiore importanza; emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare.
Capacità giuridica canonica can. 96 c.j.c. (Legal canonical)
Idoneità a possedere e ad esercitare le prerogative della propria personalità giuridica nell’ordinamento canonico [vedi Personalità giuridica canonica].
Al contrario del diritto civile, quello canonico non considera ogni uomo persona, cioè soggetto di diritto: la (—), infatti, non si acquista automaticamente con la nascita (come per il diritto statuale: v. art. 1 c.c.) ma si ottiene solo con il Battesimo.
Determinate situazioni oggettive, legislativamente determinate, influiscono sulla capacità giuridica e di agire del fedele, a volte accrescendola a volte restringendola. Tali situazioni sono:
— l’età;
— il sesso;
— l’infermità;
— determinati reati e condanne quali l’appartenenza a sette e la scomunica;
— il rito;
— il territorio.
Canonico penitenziere can. 508 c.j.c. (Canon Penitentiary)
Presbitero facente parte del Capitolo dei canonici che ha la facoltà ordinaria, non delegabile, di assolvere in foro sacramentale [vedi Penitenza, Sacramento della], dalle censure [vedi Pene canoniche] latae sententiae non riservate alla Sede Apostolica [vedi Santa Sede].
Tale facoltà riguarda in diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi. Dove manca il capitolo il Vescovo diocesano deve costituire un sacerdote a compiere il medesimo incarico.