Catechesi can. 773-780 c.j.c. (Catechesis)

L’istruzione catechistica o (—) (dal greco catekesis, istruire, insegnare a viva voce) può definirsi «l’insegnamento approfondito e sistematico della dottrina e dell’esperienza della vita cristiana affinché la fede dei fedeli diventi viva, esplicita e operosa».
La sollecitudine della (—), sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte; ma soprattutto i genitori e coloro che ne fanno le veci, nonché i padrini [vedi Battesimo, Confermazione], sono tenuti all’obbligo di formare, con la parola e l’esempio, i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana.
Spetta al Vescovo diocesano, nel quadro delle disposizioni date dalla Sede Apostolica [vedi Santa Sede], emanare norme circa la materia catechistica e provvedere agli strumenti adatti, preparando, se appaia opportuno, anche un catechismo e favorendo e coordinando tutte le iniziative catechistiche.
La maggiore responsabilità della (—) è comunque del Parroco il quale è tenuto a curare la formazione catechistica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli, avvalendosi a tal fine della collaborazione dei sacerdoti addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica nonché dei laici, in ispecie quelli che si dedicano specificamente a tale compito (i c.d. catechisti).

Casus

Forma letteraria in uso presso i glossatori civilistici e canonisti. I (—) consistevano in origine nell’esemplificazione di fattispecie concrete, fatte allo scopo di rendere il testo normativo più intellegibile. Successivamente essi si tramutarono in veri e propri commenti interpretativi.

Castità (Voto di) can. 599 c.j.c. (Chastity (Average of))

Voto emesso, insieme a quello di povertà e obbedienza dai membri di un istituto di vita consacrata. Il consiglio evangelico della (—) è un’indicazione di quella particolare possibilità che per il cuore umano, sia dell’uomo sia della donna, costituisce l’amore sponsale di Cristo stesso e comporta l’obbligo della perfetta continenza nel celibato.

Casa religiosa can. 608-609 c.j.c. (Religious house)

Struttura fondamentale dell’istituto religioso di volta in volta denominato monastero, convento, abbazia etc.
Secondo le disposizioni del codice, la (—) legittimamente costituita è il luogo ove:
— deve abitare la comunità religiosa, sotto l’autorità di un Superiore [vedi Superiori degli istituti religiosi] designato a norma del diritto;
— vi sia almeno un oratorio in cui si celebri e si conservi l’Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.
L’erezione di una (—) avviene a norma delle costituzioni, previo consenso del Vescovo diocesano. La soppressione di una (—) è, invece, di competenza del Moderatore supremo dell’istituto, sentito, comunque, il Vescovo diocesano.