Notaio ufficiale della curia diocesana il cui incarico principale consiste nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente e siano conservati nell’archivio [vedi Archivi diocesani] della stessa. Se si ritiene necessario il (—) può essere coadiuvato da un vice-cancelliere. La scrittura del (—) del vice-cancelliere e degli eventuali altri notai fanno pubblica fede.
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Campane (Bells)
Si tratta di cose mobili destinate al culto.
L’autorità ecclesiastica ha sempre rivendicato il potere esclusivo di regolamentare il modo e i tempi di suonare le (—): può comunque verificarsi, specie nei piccoli centri, che, in base a titolo specifico o a consuetudine, il Comune possa vantare il diritto di utilizzare le (—) nelle ricorrenze di feste nazionali civili. In tal caso (uso promiscuo), l’uso deve essere regolato da reciproci accordi.
È generalmente ammesso l’uso profano delle (—), allorché si tratti di annunciare un pericolo (le cd. campane a martello).
Camerlengo
È il titolo del Cardinale tesoriere della Chiesa e presidente della Camera Apostolica [vedi Uffici della Curia romana]. È incaricato di custodire e vigilare sui palazzi pontifici dopo la morte del Pontefice fino all’elezione del successore. Durante questo periodo ha anche il compito di assicurare la regolarità del conclave.
Braccio secolare L. 13-5-1871, n. 214; art. 23 Trattato Lateranenze 11-2-1929; punto 2/lett. a Protocollo addizionale Nuovo concordato (Secular arm L. 13-5-1871, n. 214; art. 23 Treaty Lateranenze 11-2-1929; 2/lett point. Additional Protocol to the New Ag
Insieme degli strumenti apprestati dalle leggi dello Stato per rendere esecutivi i provvedimenti dei tribunali ecclesiastici, ed in particolare per rendere concretamente applicabili le pene da essi inflitte.
In Italia, invece, continua ad avere una vita molto contrastata: dapprima soppresso dall’art. 17 L. 214/1871, la cd. legge delle guarentigie è stato ripristinato con l’art. 232 del Trattato Lateranense, tale norma, in base al punto 2, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo Concordato del 1984, deve, però, essere intesa «in armonia coi principi costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».