Si tratta di beni temporali della Chiesa universale, Sede Apostolica,persone giuridiche pubbliche canoniche.
SI parla di beni privati quando appartengono a persone giuridiche private anche se autorità ecclesiastiche e regolati in via ordinaria soltanto dagli statuti propri.
I beni ecclesiastici comprendono beni mobili ed immobili sottoposti al potere dell’autorità ecclesiastica
Essi si distinguono in:
1) beni o cose sacre che dopo benedizione , vengono usati per il culto divino. Un esempio sono gli edifici per il culto;
2) beni temporali o comuni che vengono usati per il culto.
L’articolo 8311 del codice civile espone la disciplina del patrimonio ecclesiastico.
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Beneficio can. 1272, 1274 c.j.c.; L. 20-5-1985, n. 222 (Benefit)
Insieme di beni patrimoniali presenti in un ente giuridico che assicurano il sostentamento del titolare di un ufficio ecclesiastico.
La L. 222/85 attuata nelle diocesi italiane, prevede l’estinzione dei beneficio canonico e la loro sostituzione con altri istituti patrimoniali.
Battesimo can. 849-878 c.j.c. (Baptism)
Il battesimo è il sacramento che serve per ottenere la salvezza dai peccati, per essere rigenerati, ed essere inglobati dalla Chiesa, in maniera definitiva.
Il Codice lo indica come porta dei sacramenti perchè chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso agli altri sacramenti.
Esso viene amministrato secondo il rito della Sacra Chiesa con lavacro in acqua e formula verbale.
Coloro che possono realizzare il battesimo sono il Vescovo, il sacerdote, il diacono.
Quando sia necessario chiunque può conferire il battesimo.
Se deve essere battezzato chi abbia superato i quattordici anni deve essere informato preventivamente il Vescovo diocesano,mentre per il bambino è necessario che siano consenzienti i genitori.
I genitori devono obbligatoriamente far battezzare i figli entro le prime settimane di vita.
Devono anche essere battezzati, per quanto possibile, i feti abortivi, se vivi.
Il padrino del battezzando non può essere il genitore.
Il parroco deve dopo la celebrazione, registrare nell’apposito libro dei battezzati, i nomi degli stessi con le generalità del ministro, dei genitori, del padrino e degli eventuali testimoni nonché data e luogo del battesimo.
Mediante il battesimo l’individuo acquista:
1) la grazia di essere santificato;
2) la personalità nell’ordinamento canonico positivo.
Azione missionaria can. 781-792 c.j.c. (Action missionary)
La Chiesa tramite questa azione s’ impianta nei popoli o nei gruppi dove ancora non è presente.
Il pontefice insieme al collegio dei Vescovi coordina questa attività missionaria.
L’azione missionaria viene svolta dai missionari sacerdoti o anche laici.
I catechisti laici propongono la dottrina evangelica e a organizzano la vita liturgica della comunità e le opere di carità.
L’evangelizzazione avviene in maniera graduale e l’adesione deve essere spontanea.