Associazioni di laici can 327-329 c.j.c. (Groups of peers)

Associazioni tra fedeli laici che si propongono di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali, favorendo intensamente un rapporto più intimo tra fede e vita.
A tale scopo i membri di queste associazioni devono essere debitamente formati per l’esercizio di un apostolato specificamente laicale.
Tra tali associazioni degna di menzione è, soprattutto, l’Azione cattolica che Pio XI definì come la cooperazione dei laici all’apostolato gerarchico della Chiesa.

Associazioni di fedeli can. 298-326 c.j.c.; art. 7 L. 20-5-1985, n. 222 (Groups of the faithful)

Associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico [vedi Liturgia] o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
Premesso che nessuna associazione può chiamarsi cattolica senza il consenso dell’autorità ecclesiastica competente, sottolineiamo la distinzione fondamentale in:
— associazioni pubbliche: sono quelle che si propongono l’insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’incremento del culto pubblico oppure perseguano altri fini il cui conseguimento è riservato, per sua natura, all’autorità ecclesiastica; esse debbono essere costituite (erette) unicamente dall’autorità ecclesiastica. In base al decreto di erezione le associazioni in argomento acquistano la personalità giuridica canonica;
— associazioni private: sono quelle costituite direttamente dai fedeli, mediante un accordo privato tra di loro: esse sono riconosciute nella Chiesa solo se i loro statuti sono stati esaminati dalla competente autorità ecclesiastica. Tali associazioni non hanno di regola la personalità giuridica canonica; possono però acquistarla con decreto della competente autorità ecclesiastica che abbia provveduto ad approvare i relativi statuti.
Tipi particolari di associazioni sono:
— le associazioni clericali: sono dirette da chierici, assumono l’esercizio dell’Ordine sacro e come tali sono riconosciute dall’autorità competente;
— i terzi ordini.
Tutte le (—), siano esse pubbliche o private e comunque denominate, devono avere propri statuti nei quali siano precisati il fine dell’associazione (c.d. ragione sociale), la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi.
Esse sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica (Santa Sede in via generale nonché il Vescovo per l’attività esercitata nella diocesi) alla quale spetta curare perché in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e siano evitati abusi.
Prive, fino al febbraio 1929, di ogni responsabilità civile, le (—) possono oggi, invece, essere riconosciute agli effetti civili, quali enti ecclesiastici ai sensi della L. 222/85, attuativa dell’art. 7 del Nuovo Concordato, sempreché abbiano sede in Italia e vi svolgano tutta la loro attività.

Archivi diocesani can. 486-491 c.j.c. (Diocesan Archives)

Un archivio diocesano è presente in una diocesi ed è correlato di inventario o catalogo, per custodire i documenti e le scritture che riguardano la diocesi;
Esistono diversi archivi quello segreto per i documenti più riservati (la cui chiave è in possesso solo del Vescovo) e quello storico.
Una copia degli archivi di tutte le chese della diocesi devono essere inviati all’archivio diocesano.