Il termie Apostatia significa il ripudio totale della fede cristiana.
Pertanto l’apostata in quanto tale incorre nella scomunica latae sententiae e rimozione dall’ufficio ecclesiastico.
Il chierico se diviene Apostata viene punito con:
1) la privazione della potestà, di una facoltà, dell’incarico, dell’ufficio, di un privilegio, di una grazia, di un titolo o di un’insegna.
2) la proibizione a dimorare in un determinato luogo o territorio;
Se permane in questo stato egli può essere sottoposto ad altre pene, ad esempio la dimissione dallo stato clericale.
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Ammonizione can. 1339 c.j.c. (Admonition)
Si tratta un rimedio penale per chi viene sospettato di delitto.
L’archivio segreto della curia contiene l’ammonizione.
E’ l’Ordinario che ammonisce direttamente o tramite un mediatore chi potrebbe delinquere o chi è sospettato gravemente di aver commesso il delitto.
Amministrazione apostolica can. 371 c.j.c. (Apostolic Administration)
Si tratta di una chiesa non eretta come diocesi e la cui cura pastorale è delegata ad un amministratore apostolico.
Esso la governa facendo le veci del Sommo Pontefice.
Amministratore diocesano can. 421-430 c.j.c. (Diocesan Administrator)
Si tratta di un presbitero di età superiore a trentacinque anni di età dotsto di dottrina e prudenza ed incaricato di reggere la diocesi fino all’al possesso del nuovo Vescovo.
Esso viene eletto dal collegio dei consultori ed ha gli stessi obblighi e le stesse potestà del Vescovo diocesano.