Abilità a contrarre matrimonio can 957, 1095 c.j.c. (Ability to marry)

Si intende la possibilità di prestare il consenso matrimoniale.
Sono impossibilitati a contrarre matrimonio:
1) chi difetta in maniera grave di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali;
2) chi per cause di natura psichica, non può assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
3) chi manca di sufficiente uso di ragione;