L’Urbanistica è la branca del diritto che si occupa delle norme che regolano lo svolgimento delle attività di trasformazione del territorio.
La funzione amministrativa urbanistica serve a pianificare mediante atti amministrativi di carattere generale (piani regolatori) o specifico (autorizzazioni e concessioni edilizie) che incidono sul diritto di proprietà dei cittadini.
Titolari della funzione urbanistica sono diversi soggetti pubblici.
I Comuni hanno funzioni di primo piano nella progettazione e nell’adozione degli strumenti urbanistici di livello comunale .
Le Province hanno acquisito funzioni urbanistiche.
Rimane riservata allo Stato la determinazione, per mezzo di leggi quadro o cornice, dei principi fondamentali cui la normativa regionale deve ispirarsi.
Alle Regioni ad autonomia speciale (e alle Province autonome di Trento e Bolzano) spetta una competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica.
Lo Stato deve tutelare l’ambiente e i beni culturali, oltre che indirizzare e coordinare delle linee fondamentali nel governo del territorio.
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Università (d. pubbl.) (University)
Istituzione dotate di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile, statutaria e regolamentare.
Lo Stato riconosce alle università tale libertà, anche se devono rispettare i limiti stabiliti da esso.
Universalità (di beni mobili) (d. civ.) (Universal (of goods))
L’universalità è un insieme di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una finalità unica.
Gli elementi che la compongono sono:
— pluralità dei beni;
— destinazione unitaria;
— appartenenza a un soggetto.
Unioni civili (d. civ.) (Civil unions)
Le unioni civili sono rapporti creati tra due persone, anche dello stesso sesso, legate da comunione di vita materiale o spirituale.