Usufrutto (d. civ.) (Usufruct)

Si tratta del diritto reale di godimento su cosa altrui.
In questo modo si può trarre da essa tutte le utilità che può dare, compresi i frutti che essa produce, senza mutarne la destinazione economica (artt. 981, 984 c.c.) (ius utendi et fruendi, salva rerum substantia).
All’usufruttuario non competono solo specifiche forme di utilizzazione del bene, ma tutte le forme di utilizzazione che non sono escluse dal titolo.
La proprietà del bene gravato da usufrutto è detta nuda proprietà.
L’usufrutto legale dei genitori è quello permesso dalla potestà sui figli, e avviene su tutti i beni del patrimonio personale del figlio (ad eccezione di quelli elencati nell’art. 324 c.c.). I genitori devono destinare i proventi del patrimonio al nucleo familiare.
L’usufrutto ordinario al contrario è regolato dagli artt. 978 ss. c.c..

Usucapio libertatis (usucapione della libertà) (d. civ.)

Chi usucapisce, se ha posseduto il bene come libero da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la piena e libera proprietà, senza eventuali pesi gravanti su di essa e mai fatti valere durante il periodo di usucapione.
Tale istituto era presente nel diritto romano, ma non nel nostro ordinamento giuridico.
Per la giurisprudenza prevalente non è possibile usucapire la libertà di un immobile da pesi che lo gravino.
E’ configurabile la prescrizione estintiva per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile.

Uso (Use)

L’uso è un diritto reale di godimento che permette al suo titolare cioè l’ usuario il potere di servirsi di un bene.
Il diritto d’uso è personalissimo e non può essere ceduto o dato in locazione.
Il proprietario può permettere il superamento di questo veto con il suo consenso .
In diritto Internazionale classico si parlava di Uso della forza utile per la risoluzione delle controversie internazionali.
Dopo la fine della prima guerra mondiale si ebbe il divieto dell’uso della forza, sancito dalla Carta delle N.U.e dall’Assemblea generale.
Il moderno diritto internazionale vieta:
1) l’uso della forza economica. In questo caso lo Stato che la subisce non può invocare la legittima difesa ma solo ricorrere a rappresaglie;
2) la minaccia o l’uso della forza armata contro gli Stati o un popolo dotato di un’organizzazione rappresentativa;
3) l’acquisto di un territorio o parte di esso, da un altro Stato, dopo la minaccia o l’uso della forza. Tutta la Comunità Internazionale in questo caso non deve riconoscere tale occupazione;
4) l’uso della forza in funzione preventiva. Nessuna potenza occidentale può far uso della forza sulla base del pericolo di un attacco imminente;
5) l’uso della forza contro un’aggressione armata indiretta. L’ assistenza (es. concessione di basi militari) a gruppi in lotta contro uno Stato vittima di un’aggressione non è permessa;
6)Le rappresaglie armate sono proibite.
Le uniche eccezioni sono rappresentate dagli interventi attuali nell’ambito del sistema di sicurezza collettivo dell’O.N.U. e gli interventi di legittima difesa, nel quadro di quanto previsto dall’art. 51 della Carta O.N.U.
L’uso legittimo delle armi è una giustificazione in diritto penale.
L’art. 53 c.p. stabilisce, che non è punibile il pubblico ufficiale che fa uso delle armi o della forza per adempiere un dovere del proprio ufficio, quando deve respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità o impedire la consumazione dei delitti di strage, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

Usi (Use)

Essi sono validi solo nell’azienda e vengono applicati nei confronti dei lavoratori di quella azienda.
Usi bancari (nel diritto bancario) sono regole e procedure che integrano e disciplinano lo svolgimento dell’attività bancaria.
Sono utili nei rapporti tra le banche e tra queste ed i propri clienti.
Il D.Lgs. 385/93 (Testo Unico bancario) ha proibito il riferimento agli usi per ciò che riguarda gli obblighi di pubblicità a carico delle banche.
nel diritto amministrativo gli usi civici sono quei diritti di natura civica di godimento che si esplicano in varie forme (pascolo, semina, legnatico, selvatico, macchiatico, pescatico) a favore dei membri di una collettività.
L’ordinamento vigente, ha stabilito la liquidazione degli usi, attraverso l’istituzione di Commissari regionali.
Il diritto civile parla di usi normativi fonti del diritto.
Le parti sono tenute al rispetto dell’accordo e a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Gli usi negoziali sono pratiche generalizzate degli affari.
Ai sensi dell’art. 1340 c.c., gli usi negoziali o clausole d’uso sono inseriti nel contenuto del contratto.
Gli usi negoziali, possono avere la natura di clausole contrattuali e non normative.