Ultrapetizione (o ultra petita) (d. proc. civ.)

il termine sta ad indicare nel processo civile, il divieto di decidere al di là delle richieste delle parti.
Ovviamente cio’ costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice.
Si verifica un vizio di extra-petizione quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti si pronuncia oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio.
In tal modo attribuisce alle parti un bene non richiesto nella domanda proposta.
Non si verifica tale vizio quando il giudice si limita a dare una qualificazione giuridica diversa al fatto.
Il vizio di extra-petizione comporta l’annullamento in sede di appello o di Cassazione.

Uguaglianza (d. cost.) (Equality)

Il termine uguaglianza si estende a tutti i cittadini, non escludendo nessuno nemmeno gli apolidi e gli stranieri.
L’uguaglianza può essere formale o sostanziale.
Quella formale è interpretata in due modi:
— come uguaglianza davanti alla legge;
—e uguaglianza nella legge.
Il primo stabilisce che nessuno può dominare sulla legge.
Mentre il secondo disapprova il legislatore se emana leggi , discriminanti un soggetto per il suo sesso, per la sua razza, lingua ecc.
L’uguaglianza sostanziale è quella che realmente presenta il cittadino nonostante ostacoli di carattere economico-sociale che ne limitano la libertà.

Ufficio (Office)

Ufficio istituito presso ogniuna delle Camere di commercio, che ha il compito di tenere il registro delle imprese.
Esso rilascia certificati sia per via telematica che per corrispondenza, permette l’espletamento di formalità per le scritture contabili.
L’ufficio pubblico è un apparato organizzatorio con attività strumentale e ausiliaria alle funzioni dell’organo.
L’Ufficio è compreso nella struttura dell’ente di cui fa parte.
L’Ufficio ha competenza esterna ed interne o ausiliarie all’organo.

Ufficiale (Official)

L’Ufficiale è un organo del Comune che:
1) riceve tutti gli atti dello stato civile;
2) custodisce e conserva i registri di stato civile e tutti i suoi atti;
3) rilascia gli estratti ed i certificati dello stato civile, e le copie degli allegati provenienti da Paese estero o depositati in originale.
L’Ufficiale giudiziario è un collaboratore UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti) , incaricato di un complesso di attività esecutive degli atti e dei provvedimenti giudiziari.
L’Ufficale è un pubblico impiegato, con un contratto di lavoro particolare.
Nelle sedi dei Tribunali e delle Corti di Appello è presente un ufficio unico, detto UNEP.
Al contrario nelle sedi distaccate delle preture circondariali, può esistere anche un autonomo uffciale.
L’ufficale svolge queste funzioni:
1) funzioni esecutive: cioè portare ad esecuzione gli atti giurisdizionali già emessi .
2) funzioni preparatorie dell’attività giudiziaria cioè notificare gli atti;
3) funzioni documentali ;
4) funzioni di assistenza, cioè richiama i testimoni e le parti;
In diritto penale, non è l’Uffciale ad occuparsi dell’esecuzione delle pene ma bensi’ gli agenti ed ufficiali di P.G. su ordine del P.M. (secondo l’art. 655 c.p.p.);